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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 17/02/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4336/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4336/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BUONTEMPI Parte_1 C.F._1
SIMONETTA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VENTURELLI CP_1 C.F._2
SERENA
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
FATTO
Premesso che:
- quanto alla separazione, alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivono già separati ed assumono obbligo di mutuo rispetto delle rispettive scelte individuali di vita: la casa familiare, di proprietà della moglie ed i mobili e gli arredi che la compongono sono già di fatto assegnati in via esclusiva con pieno consenso Parte_1
d CP_1
2) I coniugi ritengono ancora necessario fornire un aiuto economico ai figli, come di seguito stabiliscono:
a) rinuncia fin da ora a percepire contributo economico al mantenimento di Parte_1
da parte del padre;
qualora però il ragazzo non si veda confermato il lavoro e si trovi Per_1
disoccupato, si impegna a riprendere il versamento di € 300,00 mensili per CP_1
contribuire al mantenimento del figlio e ciò fino al compimento dei 25 anni e limitatamente ai periodi in cui il ragazzo non svolga attività lavorativa retribuita b) I genitori si impegnano a sostenere, al 50% ciascuno, le spese mediche non mutuabili necessarie ai ragazzi (in particolare le spese odontoiatriche e specialistiche in genere); le fatture verranno intestate ai figli. Ciò faranno per i tre anni successivi al deposito del ricorso per separazione (termine 31.12.2027).
c) si impegna a versare sul c/c di ciascun figlio l'importo di € 150,00 mensili, a CP_1
decorrere dal mese successivo al deposito del presente ricorso e per i tre anni successivi, a condizione che gli stessi contraggano, con primario ente specializzato, un piano di accumulo pensionistico, con copertura sanitaria e infortuni, versando la somma messa a disposizione dal padre ed una ulteriore somma integrativa a loro scelta.
d) In caso di esigenze economiche straordinarie da parte dei figli, le parti si impegnano a discutere eventuali ulteriori contributi, da suddividere al 50% fra loro. Al rispetto delle condizioni di cui sopra le parti si dichiarano reciprocamente l'autosufficienza dei figli e la reciproca rinuncia a contributi per il loro mantenimento.
3) I coniugi rinunciano reciprocamente ad ogni contributo al proprio mantenimento dichiarando di avere redditi e capacità economiche adeguate alle proprie necessità. Depositano
dichiarazione relativa ai rispettivi redditi-patrimonio nonché copia delle ultime tre dichiarazioni dei redditi (2021/2022 e 2023).
4) I coniugi dichiarano di non avere patrimonio comune da suddividere fra loro avendo peraltro, in costanza di convivenza, gestito in modo autonomo le proprie sostanze.
5 , in particolare dichiara di non vantare credito alcuno nei confronti della moglie CP_1
anche in riferimento ad eventuali migliorie apportate a proprie spese alla casa famigliare di proprietà della moglie.
6) Le parti si impegnano a dare immediata esecuzione agli accordi sopra estesi, fatta salva l'omologa da parte del Tribunale”.
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze. -La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed i rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
- Quanto, infine alla domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e ogni diversa domanda, deduzione ed Parte_1 CP_1
eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi ata a MODENA (MO) Parte_1
il 26/01/1966 e nato a [...] il [...] CP_1
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di SPILAMBERTO (MO) di procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno
1993, atto n.22, Parte II serie A)
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà
passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
5. provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio congiunto.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 05/02/2025
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale