Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il protocollo alla convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza concernente la lotta contro le emissioni di composti organici volatili o i loro flussi transfrontalieri, con allegati, fatto a Ginevra il 18 novembre 1991.
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30 aprile 1995
30 aprile 1995