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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 27/06/2025, n. 633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 633 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1694/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1694/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DE Parte_1 C.F._1
PASQUALE GIUSEPPE ( ) ed elettivamente Email_1
domiciliato presso lo studio del predetto difensore, Via Circumvallazione n. 227, Avellino
e da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MASSAINI ANDREA Parte_2 C.F._2
ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto Email_2
difensore, via Roma n. 68, Fucecchio (FI) avente ad oggetto: domanda congiunta cessazione effetti civili del matrimonio con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del 26 giugno 2025, il cui verbale è da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Il PM ha concluso nulla opponendo.
OSSERVATO IN FATTO E IN DIRITTO:
- che e il 31 agosto 2006, contraevano, in San Miniato (PI) Parte_1 Parte_2
matrimonio concordatario, trascritto nei registri dello Stato civile del predetto comune di San Miniato
(PI) al n. 55, parte IIS, anno 2006;
- che dall'unione dei due è nata la figlia, l'8 luglio 2010; Per_1 - che ha, ora, proposto domanda per ottenere la pronunzia di cessazione Parte_1 degli effetti civili del matrimonio, indicando compiutamente le condizioni prescritte dall'art. 4, comma 13 della legge 1.12.1970, n. 898 e domandando, in punto di condizioni accessorie, disporsi l'affidamento della figlia ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente della stessa presso la mamma, regolamentarsi il diritto di visita di lui padre e porsi a suo carico (di lui ricorrente) l'onere di corrispondere la somma mensile di € 400,00, più Istat, in aggiunta al 50% delle spese straordinarie;
- che, in data 16 settembre 2024, si costituiva in giudizio nulla opponendo alla Parte_2
pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ma domandando, da parte sua, quanto alle statuizioni accessorie, la conferma dell'affido condiviso della minore, con collocamento prevalente della stessa presso la madre, la regolamentazione del diritto di visita del padre e la previsione a carico di quest'ultimo di contribuire al mantenimento della figlia con la somma di € 800,00 mensili, più
Istat, oltre al 70% delle spese straordinarie;
- che, a seguito di taluni rinvii per trattative, all'udienza del 26 giugno 2025 (in occasione della quale si procedeva anche alla riunione al presente procedimento del fascicolo r.g. n. 1660/2024, incardinato dalla per ottenere la modifica delle condizioni di separazione) le parti davano atto di Pt_2
aver raggiunto un accordo e la causa, pertanto, veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni congiunte delle parti;
- che il Pubblico ministero è intervenuto nel procedimento nulla opponendo all'accoglimento della domanda;
- che in data 31 dicembre 2018, il PM autorizzava l'accordo di separazione personale raggiunto dalle parti ex art. 6 del D.L. n. 132/14, conv. in l. 162/14;
- che rispetto al momento di presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è, pertanto, decorso il periodo di separazione ininterrotta previsto dall'art. 3, n. 2, lett. B) della citata legge
898/1970, come modificato dalla legge n. 55/2015;
- che l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra l'impossibilità di ricostituire tra di loro la comunione materiale e spirituale, così, pertanto, ricorrendo le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda;
- che alla pronuncia di scioglimento del matrimonio devono seguire i provvedimenti opportuni relativamente alla figlia ancora minorenne;
Per_1
- che le condizioni di cui alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti non appaiono in contrasto con norme imperative, né con l'interesse della figlia ancora minorenne e, anzi, paiono adeguate a garantire alla minore l'accesso ad una effettiva bi-genitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al d.lgs. n. 154/2013; - che il Tribunale reputa, altresì, rispondenti agli interessi morali e materiali della figlia Per_1
nonché congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni in punto di mantenimento ordinario e straordinario concordate tra loro parti, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla figlia condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione;
- che il Tribunale si limita a dare atto della dichiarazione che le parti reciprocamente si fanno, dichiarandosi ciascuno economicamente autosufficiente e di non avere, pertanto, nulla a pretendere l'uno dall'altro;
- che in relazione all'esito del giudizio, definito su conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le medesime delle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in San Miniato (PI) il 31 agosto 2006 tra e trascritto nei registri dello stato Parte_1 Parte_2
civile del Comune di San Miniato (PI) nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2006, n. 55, parte
2S.
Sull'accordo delle parti, il Tribunale
DISPONE l'affidamento condiviso della minore, ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1
prevalente della figlia presso la madre.
DISPONE che il diritto di visita della minore sarà regolato come indicato piano genitoriale allegato al ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio depositato dal Sig. Parte_1
PONE a carico di a titolo di contributo al mantenimento della figlia, Parte_1
l'obbligo di corrispondere la somma di € 600,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente sentenza.
DISPONE che le spese straordinarie saranno ripartite nella misura del 50% ciascuno tra i genitori e vengono regolate come di seguito indicato:
SPESE COMPRESE NELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
baby sitter se già esistenti nell'organizzazione familiare;
prescuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali
(cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio).
SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori.” Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate.
SPESE EXTRA ASSEGNO subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
1. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi
(quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
2. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private.
3. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
5. Organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.
IL RIMBORSO AL GENITORE ANTICIPATARIO
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, email, fax, pec, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.
DISPONE che l'assegno unico relativo alla figlia minore, percepito attualmente dal Sig. Parte_1 sarà riversato alla moglie, unitamente all'assegno di mantenimento.
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato
Civile del Comune di San Miniato (PI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso a Pisa, il 27 giugno 2025.
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1694/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DE Parte_1 C.F._1
PASQUALE GIUSEPPE ( ) ed elettivamente Email_1
domiciliato presso lo studio del predetto difensore, Via Circumvallazione n. 227, Avellino
e da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MASSAINI ANDREA Parte_2 C.F._2
ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto Email_2
difensore, via Roma n. 68, Fucecchio (FI) avente ad oggetto: domanda congiunta cessazione effetti civili del matrimonio con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del 26 giugno 2025, il cui verbale è da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Il PM ha concluso nulla opponendo.
OSSERVATO IN FATTO E IN DIRITTO:
- che e il 31 agosto 2006, contraevano, in San Miniato (PI) Parte_1 Parte_2
matrimonio concordatario, trascritto nei registri dello Stato civile del predetto comune di San Miniato
(PI) al n. 55, parte IIS, anno 2006;
- che dall'unione dei due è nata la figlia, l'8 luglio 2010; Per_1 - che ha, ora, proposto domanda per ottenere la pronunzia di cessazione Parte_1 degli effetti civili del matrimonio, indicando compiutamente le condizioni prescritte dall'art. 4, comma 13 della legge 1.12.1970, n. 898 e domandando, in punto di condizioni accessorie, disporsi l'affidamento della figlia ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente della stessa presso la mamma, regolamentarsi il diritto di visita di lui padre e porsi a suo carico (di lui ricorrente) l'onere di corrispondere la somma mensile di € 400,00, più Istat, in aggiunta al 50% delle spese straordinarie;
- che, in data 16 settembre 2024, si costituiva in giudizio nulla opponendo alla Parte_2
pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ma domandando, da parte sua, quanto alle statuizioni accessorie, la conferma dell'affido condiviso della minore, con collocamento prevalente della stessa presso la madre, la regolamentazione del diritto di visita del padre e la previsione a carico di quest'ultimo di contribuire al mantenimento della figlia con la somma di € 800,00 mensili, più
Istat, oltre al 70% delle spese straordinarie;
- che, a seguito di taluni rinvii per trattative, all'udienza del 26 giugno 2025 (in occasione della quale si procedeva anche alla riunione al presente procedimento del fascicolo r.g. n. 1660/2024, incardinato dalla per ottenere la modifica delle condizioni di separazione) le parti davano atto di Pt_2
aver raggiunto un accordo e la causa, pertanto, veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni congiunte delle parti;
- che il Pubblico ministero è intervenuto nel procedimento nulla opponendo all'accoglimento della domanda;
- che in data 31 dicembre 2018, il PM autorizzava l'accordo di separazione personale raggiunto dalle parti ex art. 6 del D.L. n. 132/14, conv. in l. 162/14;
- che rispetto al momento di presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è, pertanto, decorso il periodo di separazione ininterrotta previsto dall'art. 3, n. 2, lett. B) della citata legge
898/1970, come modificato dalla legge n. 55/2015;
- che l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra l'impossibilità di ricostituire tra di loro la comunione materiale e spirituale, così, pertanto, ricorrendo le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda;
- che alla pronuncia di scioglimento del matrimonio devono seguire i provvedimenti opportuni relativamente alla figlia ancora minorenne;
Per_1
- che le condizioni di cui alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti non appaiono in contrasto con norme imperative, né con l'interesse della figlia ancora minorenne e, anzi, paiono adeguate a garantire alla minore l'accesso ad una effettiva bi-genitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al d.lgs. n. 154/2013; - che il Tribunale reputa, altresì, rispondenti agli interessi morali e materiali della figlia Per_1
nonché congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni in punto di mantenimento ordinario e straordinario concordate tra loro parti, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla figlia condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione;
- che il Tribunale si limita a dare atto della dichiarazione che le parti reciprocamente si fanno, dichiarandosi ciascuno economicamente autosufficiente e di non avere, pertanto, nulla a pretendere l'uno dall'altro;
- che in relazione all'esito del giudizio, definito su conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le medesime delle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in San Miniato (PI) il 31 agosto 2006 tra e trascritto nei registri dello stato Parte_1 Parte_2
civile del Comune di San Miniato (PI) nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2006, n. 55, parte
2S.
Sull'accordo delle parti, il Tribunale
DISPONE l'affidamento condiviso della minore, ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1
prevalente della figlia presso la madre.
DISPONE che il diritto di visita della minore sarà regolato come indicato piano genitoriale allegato al ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio depositato dal Sig. Parte_1
PONE a carico di a titolo di contributo al mantenimento della figlia, Parte_1
l'obbligo di corrispondere la somma di € 600,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente sentenza.
DISPONE che le spese straordinarie saranno ripartite nella misura del 50% ciascuno tra i genitori e vengono regolate come di seguito indicato:
SPESE COMPRESE NELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
baby sitter se già esistenti nell'organizzazione familiare;
prescuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali
(cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio).
SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori.” Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate.
SPESE EXTRA ASSEGNO subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
1. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi
(quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
2. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private.
3. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
5. Organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.
IL RIMBORSO AL GENITORE ANTICIPATARIO
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, email, fax, pec, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.
DISPONE che l'assegno unico relativo alla figlia minore, percepito attualmente dal Sig. Parte_1 sarà riversato alla moglie, unitamente all'assegno di mantenimento.
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato
Civile del Comune di San Miniato (PI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso a Pisa, il 27 giugno 2025.
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina