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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/01/2025, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE così composta: dott.ssa Franca Mangano Presidente dott.ssa Gisella Dedato Consigliere Rel. ing. Fabrizio Maria Fabbricini Esperto
ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al numero 5016/2020 R.G., posto in deliberazione all'udienza del 17 dicembre 2024, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Rossi Marco e Parte_1
Rossi Antonio, come da procura in atti
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso Controparte_1
dall'Avv. Corbò Federico Maria, come da procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: risarcimento danni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
quale titolare dell'omonima Azienda Agricola, ha Parte_1
convenuto in giudizio innanzi all'intestato Tribunale il
[...]
[...] per ivi sentire accogliere le seguenti Controparte_2
conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per il Lazio adito, contrariis reiectis: 1) Accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità del per tutti i danni Controparte_1
causati dall'allagamento de quo;
2) condannare quindi il convenuto al risarcimento dei danni tutti patrimoniali consistenti nelle spese di coltivazione, costo delle piantine, impianto e coltura fino alla maturazione
e quindi per mancato guadagno a seguito del deperimento del prodotto ed omessa commercializzazione, il tutto fin da ora che si richiede in complessivi € 20.910,00 o diversa somma, che per gli stessi titoli sarà stimata equa liquidarsi, con gli interessi legali e rivalutazione monetaria, trattandosi di coltivatore agricolo, dal dovuto al saldo;
il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che se ne dichiarano antistatari”.
dopo aver premesso di essere proprietario Parte_1
dell'appezzamento di terreno sito in Terracina (LT), Via Appia Loc. Ponte
Maggiore, contraddistinto al catasto terreni al Foglio 142, mappali 10, 11,
26, 27, 34, 36, per un totale complessivo di Ha 44.33.10, utilizzato per la coltivazione di grano tenero, a fondamento della domanda, ha dedotto: - che tale appezzamento di terreno era costeggiato nel lato nord-est/sud-est dal canale principale denominato Collettore Principale Idrovoro Pantani
d'Inferno, gestito dal bacino idrografico dell'omonima idrovora;
- che il 25
Novembre 2018, nonché nelle date del 14 e 15 Dicembre 2018, il suo fondo era stato inondato per un'estensione di Ha 20.50.60 da acqua e fango a causa dell'esondazione del Collettore Principale Idrovoro Pantani
d'Inferno, come evincibile dalla Perizia Tecnica di stima per i danni da alluvione asseverata dal dott. con giuramento innanzi Persona_1
all'intestato Tribunale in data 24/01/2019; - che il 14/12/2018, verso le ore
11,10, personale del Comando della Stazione Carabinieri di Terracina si era r.g. n. 2 recato presso l'idrovora Pantani d'Inferno e aveva constatato il funzionamento di una sola pompa mentre l'altra risultava in fase di montaggio, poiché non funzionante ed oggetto di riparazione da diversi giorni;
- che le acque del canale, in ragione del funzionamento insufficiente delle idrovore, si erano riversate sul suo fondo, determinando un ristagno di acqua per 4/7 giorni nella prima esondazione, e per ulteriori 4 giorni nella seconda;
- che ciò aveva determinato la perdita del grano tenero ivi coltivato;
- che la responsabilità era da ascriversi alla negligenza del convenuto, ai sensi dell'art. 2051 c.c., avendo omesso la CP_1
manutenzione e la vigilanza del canale di irrigazione cui era tenuto (L.
Regione Lazio n. 53/1998).
Il ha contestato la domanda Controparte_1
in fatto e in diritto, chiedendone il rigetto.
Ha dedotto che tra il mese di ottobre e il mese di dicembre dell'anno
2018 vi erano state piogge eccezionali sulla zona di causa di intensità variabile superiore ai 100 mm nelle 24 ore con un massimo di ben 160 mm
(valore più alto negli ultimi 100 anni), come era evincibile dai bollettini allerta meteo e dalla relazione redatta dal Prof. Persona_2
dell'Università “La Sapienza” – Centro di Ricerca Ce.R.S.I.te.S. – relativamente all'evento del 24 e 25/11/2018; - che, a causa dell'innalzamento del livello marino, dovuto al vento di scirocco e all'alta marea, si erano ulteriormente aggravate le condizioni dell'intera rete drenante, ostacolando il regolare deflusso verso il mare;
- che, in ragione dell'eccezionalità degli eventi, tali da superare la capacità idraulica del sistema di bonifica, nessuna responsabilità potesse essergli ascritta ai sensi dell'art. 2051 c.c., venendo in rilievo l'ipotesi di caso fortuito, da intendersi quale avvenimento ( nel caso di specie le condizioni metereologiche caratterizzate da intense piogge) eccezionale e imprevedibile che si era inserito nella serie causale come fattore determinante e da solo sufficiente a r.g. n. 3 determinare l'evento lesivo (ex multis Cass Civ. n. 522/87, Cass Civ n.
18877/15, Cass Civ. n. 30521/19).
All'esito della disposta consulenza tecnica, la causa, all'udienza del
17 dicembre 2024, è stata trattenuta in decisione.
Premette il Tribunale che dalla relazione del Luogotenente Per_3
, Comandante della Stazione dei Carabinieri di Terracina, si evince
[...]
che il 14 dicembre 2018, verso le ore 11,10 personale del Comando dei
Carabinieri si era recato presso i luoghi di causa, constatando, alla presenza anche del personale del , il funzionamento di una sola CP_1
pompa dell'idrovora, in quanto l'altra era in fase di riparazione da diversi giorni, nonché l'istallazione di alcune piccole pompe provvisorie, che tuttavia non erano in grado di far defluire la quantità di acqua presente in sito.
Nella relazione si dà atto che “tale situazione è stata riscontrata anche in giorni precedenti al 14/12/2018”.
L'allagamento di parte del fondo del ricorrente a causa dell'esondazione del Collettore Principale Idrovoro Pantani d'Inferno può, dunque, considerarsi circostanza acquisita al processo, così come può ritenersi circostanza acquisita al processo il parziale funzionamento delle pompe, anche tenuto conto della mancanza di una specifica contestazione da parte del , il quale si è limitato sostanzialmente ad impostare CP_1
la sua difesa sulla configurabilità del caso fortuito, tanto che anche i consulenti di parte resistente non hanno posto in discussione l'avvenuta inondazione del fondo di sia pure attribuendone l'esclusiva Parte_1
causa all'eccezionalità dell'evento meteorico che si è protratto per un lungo tempo con notevoli precipitazioni e fenomeni di particolare intensità.
Tanto detto, considerato che la manutenzione e vigilanza del
Collettore Principale Idrovoro Pantani d'Inferno spetta al di cui CP_1
in epigrafe, la fattispecie è sussumibile nella disposizione normativa di cui r.g. n. 4 all'art. 2051 c.c., secondo cui “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Le Sezioni Unite hanno precisato che “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (Cassazione civile, Sez. Unite, ordinanza n.
20943 del 30 giugno 2022).
Risulta, dunque, centrale, nel caso in esame, esaminare l'aspetto relativo alle precipitazioni meteoriche, al fine di stabilire se si è raggiunta la prova - che grava sul , quale custode del Collettore - della loro CP_1
eccezionalità ed imprevedibilità - e non anche della loro inevitabilità, trattandosi di evento atmosferico su cui evidentemente l'opera dell'uomo non può incidere - così da rientrare nell'alveo del “caso fortuito”.
Le Sezioni Unite hanno stabilito i criteri che devono essere seguiti nell' ipotesi in cui l'eziologia dell'evento dannoso abbia avuto origine da precipitazioni atmosferiche, all'uopo specificando: “la riconducibilità all'ipotesi di «caso fortuito», di cui (anche, ma non solo) alla fattispecie legale disciplinata dall'art. 2051 cod. civ., è condizionata dal possesso dei caratteri dell'eccezionalità e della imprevedibilità, mentre quello della inevitabilità rimane intrinseco al fatto di essere evento atmosferico;
per caso fortuito deve intendersi un avvenimento imprevedibile, un quid di imponderabile che si inserisce improvvisamente nella serie causale come fattore determinante in modo autonomo dell'evento; il carattere eccezionale di un fenomeno naturale, nel senso di una sua ricorrenza
r.g. n. 5 saltuaria anche se non frequente, non è, quindi sufficiente, di per sé solo, a configurare tale esimente, in quanto non ne esclude la prevedibilità in base alla comune esperienza;
al fine di poter ascrivere le precipitazioni atmosferiche nell'anzidetta ipotesi di esclusione della responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., «la distinzione tra "forte temporale",
"nubifragio" o "calamità naturale" non rientra nel novero delle nozioni di comune esperienza ma - in relazione alla intensità ed eccezionalità (in senso statistico) del fenomeno - presuppone un giudizio da formulare soltanto sulla base di elementi di prova concreti e specifici e con riguardo al luogo ove da tali eventi sia derivato un evento dannoso» (Cass. n. 522 del 1987); in tale ottica, dunque, l'accertamento del «fortuito», rappresentato dall'evento naturale delle precipitazioni atmosferiche, deve essere essenzialmente orientato da dati scientifici di stampo statistico (in particolare, i dati c.d. pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia.
Questi rilievi la citata pronuncia ha quindi condensato nel principio secondo cui «le precipitazioni atmosferiche integrano l'ipotesi di caso fortuito, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., allorquando assumano i caratteri dell'imprevedibilità oggettiva e dell'eccezionalità, da accertarsi con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i c.d. dati pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia, la quale va considerata nello stato in cui si presenta al momento dell'evento atmosferico»”. (Cass. Sez. U. nn. 616 del 2019; n.
5422 del 2021; n. 15574 del 2021).
I criteri da seguire per l'accertamento relativo alla prevedibilità dell'evento meteorico individuati dalle Sezioni Unite sono molto rigorosi in ragione dei noti dissesti idrogeologici che caratterizzano il nostro Paese, come dalle stesse evidenziato per giustificare che “non si possono più considerare come eventi imprevedibili alcuni fenomeni atmosferici che
r.g. n. 6 stanno diventando sempre più frequenti e, purtroppo, drammaticamente prevedibili».
In tale ottica, le Sezioni Unite hanno ritenuto che l'eccezionalità e l'imprevedibilità dell'evento naturale deve essere accertata sulla base di soli dati obiettivi - che devono essere forniti dalla parte onerata (cioè dal custode)- riferiti ad un lasso temporale “amplissimo, quanto meno di numerosi decenni”.
In sostanza, l'evento per potersi apprezzare oggettivamente come eccezionale, e potersi dunque riverberare anche sulla sua imprevedibilità, oltre a doversi valutare esclusivamente su basi scientifiche (dati pluviometrici riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia), deve avere «tempi di ritorno» molto elevati, ossia deve essere suscettibile di ripetersi dopo intervalli misurabili non in anni ma in molti decenni.
Per tempo di ritorno si intende, dunque, il periodo di anni che mediamente trascorre tra eventi di pioggia di pari intensità (minore è
l'altezza di pioggia giornaliera e minore sarà il tempo di ritorno), lo stesso si calcola sulla base dei dati di pioggia storici (dati pluviometrici) della stazione meteorologica più vicina al luogo ove è sito il bene in custodia.
Il custode, proprio perché gravato dall'onere di provare il caso fortuito, deve offrire in giudizio documentazione idonea a consentire detta verifica.
Tanto detto, si osserva che, nel caso in esame, il di cui in CP_1
epigrafe non ha provato l'eccezionalità e l'imprevedibilità delle piogge secondo i criteri su indicati, in quanto dalla documentazione dallo stesso richiamata ed esaminata dal C.T.U. non sono emersi «tempi di ritorno» molto elevati, ossia suscettibili di ripetersi dopo intervalli misurabili in molti decenni.
Ed invero, il consulente tecnico di ufficio ha estratto dal sito internet r.g. n. 7 dell'ARSIAL (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio) i dati pluviometrici delle stazioni meteorologiche di Pontinia, località Cotarda, Sabaudia, località Acquaviva,
e Sonnino, località Frasso relativi ai giorni 24, 25 e 26 novembre 2018 e
13, 14 e 15 dicembre 2018, all'uopo specificando che le predette stazioni meteorologiche sono quelle più prossime all'area per cui è causa;
ha poi mediato i valori acquisiti dalle tre stazioni per il tempo di 1 h , 6 h, 12 h e
24 h, così accertando che l'altezza di pioggia media massima nell'arco di
24 h è risultata pari a 118 mm nel mese di Novembre 2018 e di 80 mm nel mese di Dicembre 2018.
La metodologia seguita è corretta, in quanto ha tenuto conto della media dei dati pluviometrici delle stazioni metereologiche più vicine all'area per cui è causa, specificando che “in presenza di più stazioni meteorologiche ravvicinate si mediano i valori delle stesse per evitare che un evento meteorologico avverso puntuale possa portare a sovrastimare gli afflussi meteorici di un'area”.
Il consulente ha esaminato lo CP_3 [...]
Controparte_4
del sede di Latina), Analisi
[...] Controparte_5
eventi estremi di tipo idrologico parti 1 «A» e 1 «B» - richiamato dal resistente, facendo presente però che esso non riguarda le stazioni metereologiche più vicine all'area di causa.
Tuttavia, secondo il consulente, tale studio può assumere interesse nel caso di specie in quanto riporta, tra l'altro, circa 60 anni di dati pluviometrici della stazione meteorologica di Latina, alla luce dei quali può ritenersi che il fenomeno meteorologico per cui è causa ha un tempo di ritorno non molto elevato, atteso che nei 60 anni di osservazione vi è stata una pioggia di oltre 160 mm, un'altra intorno ai 120 mm e altre due di oltre i 100 mm.
r.g. n. 8 In sostanza, dai dati che parte resistente ha messo a disposizione del
C.T.U. non è emerso un tempo di ritorno “amplissimo” e ciò non consente di ritenere provata l'eccezionalità e l'imprevedibilità delle piogge meteoriche, dunque il dedotto caso fortuito è rimasto sfornito di prova.
Ciononostante, la domanda risarcitoria non può essere accolta per difetto di prova relativamente al quantum debeatur.
Al riguardo si osserva che il ricorrente nell'atto introduttivo del presente giudizio, dopo aver premesso di essere proprietario dell'appezzamento di terreno sito in Terracina (LT), Via Appia Loc. Ponte
Maggiore, contraddistinto al catasto terreni al Foglio 142, mappali 10, 11,
26, 27, 34, 36, per un totale complessivo di Ha 44.33.10, utilizzato per la coltivazione di grano tenero, ha dedotto che il suo fondo è stato inondato solo in parte, e, segnatamente, per un'estensione di Ha 20.50.60, da acqua e fango, a causa dell'esondazione del Collettore Principale Idrovoro Pantani
d'Inferno, come evincibile dalla Perizia Tecnica di Stima per i danni da alluvione del dott. asseverata con giuramento innanzi Persona_1
all'intestato Tribunale in data 24/01/2019.
Al riguardo va rilevato che la perizia di stima costituisce una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, posto che il contenuto tecnico del documento non vale ad alterarne la natura, che resta, quella di atto difensivo.
Dunque, in difetto di ogni altra allegazione e prova, la superficie del fondo coltivato che ha subito l'allagamento dovrebbe desumersi solo da quanto dichiarato dal perito, che, in particolare, ha individuato l'area danneggiata in Ha 20.50.60.
Tuttavia a ciò osta la natura della perizia di parte come su indicata.
Né tantomeno il consulente tecnico d'ufficio ha potuto colmare tale lacuna (utilizzando per stabilire l'estensione delle aree allegate, ad esempio, le fotografie allegate alla perizia di parte, in quanto non r.g. n. 9 contestate), per l'assorbente rilievo che, come si legge nella consulenza d'ufficio, “nella documentazione fotografica allegata alla perizia di parte ricorrente non vi è nessuna ripresa dall'alto che mostri la superficie coltivata effettivamente danneggiata, ma solo riprese dal basso, che documentano che parte della superficie coltivata è stata compromessa, ma non consentono di valutare l'effettiva estensione delle coltivazioni danneggiate. Lo scrivente C.T.U. ha fatto ricerche sui principali siti internet senza rinvenire ortofoto del periodo. Pertanto, lo scrivente C.T.U. non è nelle condizioni di determinare l'effettiva estensione delle aree danneggiate”.
Il C.T.U. nonostante tali premesse e nonostante abbia specificato di non essere “nelle condizioni di determinare l'effettiva estensione delle aree danneggiate” ha proceduto alla quantificazione del danno, determinandolo in € 12.552,24, prendendo come riferimento l'estensione indicata dal perito del ricorrente.
E' evidente che di tale quantificazione non può tenersi conto, in quanto si è basata su una mera allegazione del ricorrente (peraltro contestata dal resistente) relativa all'estensione del fondo danneggiato, rimasta priva di ogni riscontro probatorio.
Per completezza, si osserva che il ricorrente non ha articolato alcuna prova testimoniale volta a fornire elementi utili per l'accertamento dell'estensione di cui si discute, né tantomeno ha depositato documenti utili allo scopo.
In disparte il fatto che avrebbe potuto ricorrere all'istituto dell'accertamento tecnico preventivo, finalizzato proprio a documentare e cristallizzare agli atti del processo la situazione in un determinato momento ed evitare così le successive dispersioni della prova per le inevitabili modificazioni ed alterazioni dovute al decorso del tempo.
In conclusione, dovendosi rapportare il danno all'estensione del r.g. n. 10 terreno allagato e non avendo parte ricorrente provato, come sarebbe stato suo onere, l'effettiva estensione di esso, non c'è spazio per il risarcimento.
Né, infine, vi sono i presupposti per la liquidazione equitativa del danno, in quanto l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 cod. civ., presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare, sicché grava sulla parte interessata l'onere di provare non solo l'“an debeatur” del diritto al risarcimento, ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui possa ragionevolmente disporre nonostante la riconosciuta difficoltà, sì da consentire al giudice il concreto esercizio del potere di liquidazione in via equitativa, che ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso ( Cass. 8.1.2016, n. 127; Cass. 17.10.2016, n. 20889; Cass.
22.2.2018, n. 4310; Cass. 6.12.2018, n. 31546; Cass. 18.3.2022, n. 8941).
In sostanza, la liquidazione equitativa del danno consente di sopperire alle difficoltà di quantificazione del danno, al fine di assicurare l'effettività della tutela risarcitoria, ma non può assumere valenza surrogatoria della prova di cui è onerata la parte.
E nel caso di specie, non può dubitarsi sul fatto che la parte avrebbe dovuto e potuto provare l'estensione della parte del fondo danneggiata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (scaglione da € 5201,00 a € 26.000,00, complessità media).
Le spese di C.T.U. si pongono definitivamente a carico di Parte_1
PQM
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Roma, definitivamente pronunziando nella causa indicata in epigrafe, ogni r.g. n. 11 contraria istanza disattesa, così decide:
- rigetta la domanda proposta da Parte_1
- condanna al pagamento delle spese di lite, in favore Parte_1
del , che liquida in complessivi € Controparte_1
5.077,00, oltre rimborso forfetario, I.V.A. e C.P.A;
- pone le spese di consulenza tecnica definitivamente a carico di
Parte_1
Così deciso nella camera di consiglio del 16 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Gisella Dedato
Il Presidente
Dott.ssa Franca Mangano
r.g. n. 12