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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 16/04/2025, n. 1170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1170 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa previdenziale tra:
rappresentato e difeso dall'avvocato Paola Boccardo, ricorrente;
Parte_1
e in persona del rappresentante legale in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Maurizio Tafuro, resistente;
oggetto: indennizzo ex art. 13 D. Lgs. n. 38/00.
Fatto e diritto Con atto depositato in data 10.9.2023, il ricorrente di cui in epigrafe dopo aver premesso che l' in relazione all'infortunio sul lavoro occorsogli in data 20.4.2022, CP_1 aveva riconosciuto l'indennità temporanea dal 24.4.2022 al 20.5.2022 senza tuttavia riscontrare la sussistenza di postumi invalidanti, assumendo che il suddetto infortunio, in realtà, avesse comportato una danno permanente alla integrità psicofisica, comunque, non inferiore al 6%, ha chiesto al giudice del lavoro adito di condannare l' al CP_1 pagamento dell'indennizzo di cui all'art. 13 D. Lgs. n. 38/00, oltre accessori e con vittoria di spese. Costituitosi, l' sul rilievo che la visita medico collegiale del 22.2.2024, CP_1 successiva alla proposizione del ricorso giudiziale, ha accertato postumi invalidanti nella misura del 7% nei termini appresso indicati
Ha così concluso: “Dichiarare preliminarmente la improcedibilità della domanda;
Dichiarare cessata la materia del contendere;
Rigettare la domanda perchè infondata;
”. Avendo la parte ricorrente ulteriormente rilevato che “l'ente, peraltro, ha attribuito un punteggio di gran lunga inferiore alle soglie previste per la perdita delle
1 ultime due falangi dell'indice e del medio della mano destra”, la controversia è stata istruita per con l'espletamento di una consulenza tecnica medico legale. Previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata, quindi, decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Preliminarmente, non è in contestazione, perché già riconosciuta in sede amministrativa dall'istituto assicuratore convenuto, l'origine lavorativa dell'infortunio di cui si discute, in relazione al quale “il ricorrente veniva prontamente accompagnato presso il P.S. dell'Ospedale “V. Fazzi” di Lecce laddove veniva espressa la seguente diagnosi “ferita l.c. con amputazione traumatica II e III raggio a livello di F2 mano dx” e veniva disposto il ricovero presso l'U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia”. Tanto premesso, all'esito di un particolareggiato esame del caso e di un attento esame della documentazione prodotta, il consulente tecnico d'ufficio, dopo aver in maniera convincente evidenziato che “l'esame clinico effettuato in sede di visita peritale ha consentito … di rilevare, ictu oculi, l'amputazione della falange ungueale del 2° e 3° dito con articolazione interfalangea distale monca della sola componente distale, la presenza delle falangi intermedia e prossimale, l'integrità dell'articolazione interfalangea prossimale” e che “la valutazione di tale danno, “nel rispetto delle menomazioni di cui al DM 12 luglio 2000 reso esecutivo dall'art 13 del d.lgs. n 38/2000”, trattandosi di arto dominante, è pari al 5% per l'amputazione della falange ungueale del 2° dito e pari al 3% per l'amputazione della falange ungueale del 3° dito” (tenuto, a tale riguardo conto, che “nel caso di danni comprensivi di più menomazioni la valutazione non potrà essere il risultato della somma delle singole menomazioni tabellate, ma una stima complessiva del danno con riferimento all'entità del pregiudizio effettivo dell'apparato e della funzione interessata dalla menomazione”), ha, in termini convincenti concluso nel senso di ritenere che “i postumi sono stabilizzati e, ai sensi delle Tabelle del DL 38/2000, determinano un danno biologico complessivo pari al 7% (sette per cento), 5% per i postumi del 2° dito e 3% per i postumi relativi al 3° dito. Decorrenza 20.04.2022”.
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, possono essere, inoltre, condivise, in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale e non essendo, peraltro, emersi, in maniera specifica, errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio possa integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N. 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N. 10222). Tanto, evidentemente, come nella specie, ove le contrarie argomentazioni delle parti, alla luce di quanto ulteriormente chiarito dal CTU in risposta alle osservazioni sottopostegli dal ricorrente, non siano tali da condurre ad una decisione diversa rispetto a quella adottata. Sulla scorta di quanto precede, la domanda deve essere, dunque, accolta nei termini sopra precisati. Ai sensi dell'art. 16 comma 6 della legge n. 412/91, il credito per sorte capitale va maggiorato degli interessi legali, ovvero rivalutato, se il tasso di inflazione è risultato nel tempo superiore al tasso legale di interesse, con decorrenza dal 121° giorno successivo a quello della maturazione del diritto. Tenuto conto che l'accertamento giudiziale si è concluso in termini pressoché sovrapponibili agli esiti della visita collegiale disposta dall' e tenuto, altresì, conto CP_1
2 del fatto che il ricorrente ha proposto il ricorso al vaglio senza attendere la conclusione dell'iter amministrativo prodromico, è da ritenere nel caso sussistente una iniziale
“situazione di oggettiva e marcata incertezza” (vds. Corte Cost., n. 77 del 19/04/2018), connotata da “gravità” ed “eccezionalità”, pari a quelle sottese alle ipotesi di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti considerate dall'art. 92 c.p.c., tale da giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite. I costi della ctu espletata, liquidati con separato decreto sono invece da porre in maniera definitiva a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sul ricorso depositato in data 10.9.2023 da nei confronti dell' così provvede: accoglie la domanda attorea per Parte_1 CP_1 quanto di ragione e, per l'effetto, condanna l' a pagare all'assistibile, ove ancora non CP_1 corrisposto, l'indennizzo di cui all'art. 13, secondo comma, D. Lgs. n. 38/2000, in capitale, nella misura del 7% (sette per cento); compensa le spese di lite;
pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. da liquidare con separato decreto. CP_1
Lecce, 16 aprile 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
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Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa previdenziale tra:
rappresentato e difeso dall'avvocato Paola Boccardo, ricorrente;
Parte_1
e in persona del rappresentante legale in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Maurizio Tafuro, resistente;
oggetto: indennizzo ex art. 13 D. Lgs. n. 38/00.
Fatto e diritto Con atto depositato in data 10.9.2023, il ricorrente di cui in epigrafe dopo aver premesso che l' in relazione all'infortunio sul lavoro occorsogli in data 20.4.2022, CP_1 aveva riconosciuto l'indennità temporanea dal 24.4.2022 al 20.5.2022 senza tuttavia riscontrare la sussistenza di postumi invalidanti, assumendo che il suddetto infortunio, in realtà, avesse comportato una danno permanente alla integrità psicofisica, comunque, non inferiore al 6%, ha chiesto al giudice del lavoro adito di condannare l' al CP_1 pagamento dell'indennizzo di cui all'art. 13 D. Lgs. n. 38/00, oltre accessori e con vittoria di spese. Costituitosi, l' sul rilievo che la visita medico collegiale del 22.2.2024, CP_1 successiva alla proposizione del ricorso giudiziale, ha accertato postumi invalidanti nella misura del 7% nei termini appresso indicati
Ha così concluso: “Dichiarare preliminarmente la improcedibilità della domanda;
Dichiarare cessata la materia del contendere;
Rigettare la domanda perchè infondata;
”. Avendo la parte ricorrente ulteriormente rilevato che “l'ente, peraltro, ha attribuito un punteggio di gran lunga inferiore alle soglie previste per la perdita delle
1 ultime due falangi dell'indice e del medio della mano destra”, la controversia è stata istruita per con l'espletamento di una consulenza tecnica medico legale. Previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata, quindi, decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Preliminarmente, non è in contestazione, perché già riconosciuta in sede amministrativa dall'istituto assicuratore convenuto, l'origine lavorativa dell'infortunio di cui si discute, in relazione al quale “il ricorrente veniva prontamente accompagnato presso il P.S. dell'Ospedale “V. Fazzi” di Lecce laddove veniva espressa la seguente diagnosi “ferita l.c. con amputazione traumatica II e III raggio a livello di F2 mano dx” e veniva disposto il ricovero presso l'U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia”. Tanto premesso, all'esito di un particolareggiato esame del caso e di un attento esame della documentazione prodotta, il consulente tecnico d'ufficio, dopo aver in maniera convincente evidenziato che “l'esame clinico effettuato in sede di visita peritale ha consentito … di rilevare, ictu oculi, l'amputazione della falange ungueale del 2° e 3° dito con articolazione interfalangea distale monca della sola componente distale, la presenza delle falangi intermedia e prossimale, l'integrità dell'articolazione interfalangea prossimale” e che “la valutazione di tale danno, “nel rispetto delle menomazioni di cui al DM 12 luglio 2000 reso esecutivo dall'art 13 del d.lgs. n 38/2000”, trattandosi di arto dominante, è pari al 5% per l'amputazione della falange ungueale del 2° dito e pari al 3% per l'amputazione della falange ungueale del 3° dito” (tenuto, a tale riguardo conto, che “nel caso di danni comprensivi di più menomazioni la valutazione non potrà essere il risultato della somma delle singole menomazioni tabellate, ma una stima complessiva del danno con riferimento all'entità del pregiudizio effettivo dell'apparato e della funzione interessata dalla menomazione”), ha, in termini convincenti concluso nel senso di ritenere che “i postumi sono stabilizzati e, ai sensi delle Tabelle del DL 38/2000, determinano un danno biologico complessivo pari al 7% (sette per cento), 5% per i postumi del 2° dito e 3% per i postumi relativi al 3° dito. Decorrenza 20.04.2022”.
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, possono essere, inoltre, condivise, in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale e non essendo, peraltro, emersi, in maniera specifica, errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio possa integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N. 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N. 10222). Tanto, evidentemente, come nella specie, ove le contrarie argomentazioni delle parti, alla luce di quanto ulteriormente chiarito dal CTU in risposta alle osservazioni sottopostegli dal ricorrente, non siano tali da condurre ad una decisione diversa rispetto a quella adottata. Sulla scorta di quanto precede, la domanda deve essere, dunque, accolta nei termini sopra precisati. Ai sensi dell'art. 16 comma 6 della legge n. 412/91, il credito per sorte capitale va maggiorato degli interessi legali, ovvero rivalutato, se il tasso di inflazione è risultato nel tempo superiore al tasso legale di interesse, con decorrenza dal 121° giorno successivo a quello della maturazione del diritto. Tenuto conto che l'accertamento giudiziale si è concluso in termini pressoché sovrapponibili agli esiti della visita collegiale disposta dall' e tenuto, altresì, conto CP_1
2 del fatto che il ricorrente ha proposto il ricorso al vaglio senza attendere la conclusione dell'iter amministrativo prodromico, è da ritenere nel caso sussistente una iniziale
“situazione di oggettiva e marcata incertezza” (vds. Corte Cost., n. 77 del 19/04/2018), connotata da “gravità” ed “eccezionalità”, pari a quelle sottese alle ipotesi di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti considerate dall'art. 92 c.p.c., tale da giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite. I costi della ctu espletata, liquidati con separato decreto sono invece da porre in maniera definitiva a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sul ricorso depositato in data 10.9.2023 da nei confronti dell' così provvede: accoglie la domanda attorea per Parte_1 CP_1 quanto di ragione e, per l'effetto, condanna l' a pagare all'assistibile, ove ancora non CP_1 corrisposto, l'indennizzo di cui all'art. 13, secondo comma, D. Lgs. n. 38/2000, in capitale, nella misura del 7% (sette per cento); compensa le spese di lite;
pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. da liquidare con separato decreto. CP_1
Lecce, 16 aprile 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
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