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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 18/12/2025, n. 762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 762 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1118/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
NELLA CAUSA n. r.g. 1118/2025
tra
Parte_1
appellante e
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE IL DELFINO APS
appellata
Oggi 18 dicembre 2025, il giudice dott. ssa Vecchietti Valentina, nella causa in intestazione fra:
ed ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE Parte_1
Cont IL DELFINO
Preso atto che con ordinanza del 26.11.2025 si è provveduto come segue:
“Letti gli atti e vista la richiesta delle parti di fissazione di udienza di discussione, anche con trattazione scritta, con termine per note, visto l'art. 127 ter c.p.c.,
P.Q.M.
Dispone quanto segue: 1) Fissa per la discussione orale della causa l'udienza del 18 dicembre 2025 ad ore 13 e 30; 2) Assegna alle parti termine sino a 10 giorni prima dell'udienza per il deposito telematico di brevi note conclusive e riepilogative;
3) Dispone che l'udienza sia sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e dunque assegna alle parti termine perentorio sino alla data e ora dell'udienza per il deposito di brevi note scritte sostitutive delle deduzioni di udienza;
4) All'esito dello scarico delle note, verrà emessa sentenza ex art. 437, 429 c.p.c.”;
letti gli atti e i documenti di causa, esaminate le note conclusive autorizzate, depositate da parte appellante in data 5.12.2025 e da parte appellata in data 4.12.2025,
esaminate le note autorizzate ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive delle deduzioni di udienza, depositate dalla parte appellante in data 17.12.2025 alle ore 12 e 48 e da parte appellata in data 17.12.2025 alle ore 12,35.
il Giudice pronuncia la sentenza che segue, mediante deposito.
Il Giudice
dott. VecchiettiValentina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Vecchietti Valentina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1118/2025 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
LI LU elettivamente domiciliato in PIAZZA ALMERICI C.F._1
4 47521 CESENA presso il difensore avv. LI LU
appellante contro
(C.F. ) in Controparte_2 P.IVA_2
persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. IL AN elettivamente domiciliata in via Mazzini n. 34 C.F._2
NO (RN) presso il difensore avv. IL AN;
appellata
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
per parte appellante Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Forlì, respinta ogni istanza contraria, in accoglimento della presente impugnazione e previa dichiarazione di ammissibilità della stessa, riformare la sentenza n. 348/2025
emessa dal Giudice di Pace di Forlì, e per l'effetto confermare la legittimità dell'ordinanza-ingiunzione n. 96/2024 emessa dal e il verbale di accertamento n. 02/AGR/2019 Parte_1
Prot. 13807 del 7.11.2019 della Polizia Locale del stabilendo l'entità Parte_1
della sanzione pecuniaria conseguente, nell'ambito delle previsioni edittali di legge. Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge, del presente grado di giudizio”
Per parte appellata Ass. Il : CP_2
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, In via preliminare e in rito, dichiarare inammissibile l'appello proposto dal in ragione della mancata Parte_1
osservanza di quanto prescritto dall'aer. 342, co. 1 c.p.c.; in subordine, accogliere le eccezioni preliminari di rito. Nel merito: - in via principale: rigettare il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto, di conseguenza confermando integralmente la sentenza gravata, con condanna alla rifusione delle spese di lite del grado;
- in subordine: nella denegata ipotesi in cui dovesse ritenere la fondatezza dell'appello, si chiede di compensare le spese di lite in virtù della novità della materia trattata, del precedente accoglimento da parte del giudice di prime cure e della compensazione ivi operata.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO Il (di seguito anche “l'appellante” o “il ) ricorreva in Parte_1 Pt_1
appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Forlì n. 348/2025 del 18.3.2025, pubblicata il
27.3.2025, domandandone la riforma con conseguente rigetto del ricorso a suo tempo presentato dalla (di seguito anche “l'Associazione” o Controparte_2
“l'appellata”) in opposizione alla ordinanza-ingiunzione n. 96/2024 emessa dal Parte_1
e al verbale di accertamento n. 02/AGR/2019 Prot. 13807 del 7.11.2019 della Polizia
[...]
Locale del e conferma della legittimità dei citati provvedimenti. Parte_1
Allegava il che, con detta ordinanza, visto il verbale di accertamento richiamato ed Pt_1
esaminati gli scritti difensivi presentati ai sensi dell'art. 18 L. n. 689/1981 dall e le CP_2
controdeduzioni della Polizia Locale, si applicava la sanzione pecuniaria di € 3.336,00 già prevista a verbale, oltre ad € 9,00 per spese di procedimento, e così per un totale di € 3.345,00, a motivo dell'accertamento dell'avvenuta erogazione, da parte dell' , di un servizio educativo per la CP_2
prima infanzia senza avere presentato la necessaria documentazione prevista dalla L.R. 25.11.2016 n.
19 e dalla D.G.R. n. 1564 del 16.10.2017.
Il Giudice di Pace accoglieva l'opposizione proposta dalla Associazione, motivando circa la presenza, sul luogo dell'accertamento, di tre bambini minori di tre anni ma prossimi al loro compimento, di alcuni genitori, e di arredi, strutture e strumenti confacenti all'uso da parte dei minori secondo lo statuto della associazione, che comprende servizi di educazione e formazione.
Con il primo motivo di appello, l'appellante censura la ricostruzione dei fatti di causa, operata dal Giudice di primo grado. Infatti, in base agli atti dell'accertamento, si evincerebbe l'organizzazione,
da parte dell'appellata, di una vera e propria attività strutturata denominata “ Parte_2
” cui avevano accesso bambini anche di età inferiore ai tre anni, con attività svolta
[...]
giornalmente e continuativamente, previa iscrizione e pagamento di quota mensile. Il tutto, senza le necessarie autorizzazioni, come meglio specificato in atti. Con il secondo motivo di appello, il deduceva la violazione e/o errata applicazione Pt_1
degli articoli 9, 15, 20 Legge Regionale n. 19/2016 e DGR 1564 del 2017. In effetti, ad avviso dell'appellante, il possesso delle autorizzazioni di legge è necessario anche in presenza di bambini di età superiore ai tre anni;
dette autorizzazioni non venivano nemmeno richieste dalla Associazione. In
ogni caso, con riferimento alla delibera GR 1564 del 2017, nella fattispecie difetterebbero tutti i requisiti strutturali e organizzativi richiesti ai servizi educativi di prima infanzia. Non vi è servizio per la prima infanzia che non sia assoggettato all'obbligo di conseguire i titoli abilitativi previsti dalla legge regionale n. 1972016 e dalla delibera sopra citata, e quand'anche si verta nell'ipotesi di servizi
CP_ culturali o di aggregazione, essi sono comunque soggetti a .
Con il terzo motivo di appello, deduceva l'appellante la infondatezza degli ulteriori motivi di opposizione presentati dalla controparte nel giudizio di primo grado, seppure non specificamente affrontati dal Giudice di Pace, in particolare, della nullità o invalidità della notifica dell'ordinanza ingiunzione, della presunta prescrizione quinquennale, non tenendo conto delle sospensioni dei termini previste dalla normativa “Covid”, o di presunte cause di giustificazione.
Si costituiva nel procedimento di appello tempestivamente l'appellata, concludendo per il rigetto dell'appello, con vittoria di spese o comunque, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, con la loro compensazione.
Eccepiva in via preliminare l'appellata l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c..
Eccepiva l'infondatezza dell'appello nel merito, evidenziando, conformemente alle conclusioni del Giudice di primo grado, che l'appellata, nella fattispecie, non stava svolgendo alcun servizio educativo per la prima infanzia, né voleva svolgerlo. Invero, obiettava l'appellata,
nell' operano volontari (i genitori dei bambini), privi di titolo, che semplicemente creano CP_2
occasioni di condivisione ed incontro con i consociati, nei luoghi, nei tempi e nei modi dagli stessi concordati: un semplice accordo fra genitori, senza alcuna pretesa di istituire alcun servizio educativo e senza alcun utilizzo permanente della struttura dell'agriturismo. Quanto al contributo economico richiesto, esso si risolverebbe in una mera quota associativa.
Eccepiva, ancora, l'Associazione che il possesso delle autorizzazioni di cui agli artt. 9 e 15 L.R.
n. 19/2016 è attinente alla presenza di minori sotto il terzo anno di età, essendo tale parametro di età
espressamente richiamato nei dettati normativi invocati. Ribadiva le eccezioni di nullità/inesistenza della notifica, in quanto promanante da soggetto non autorizzato, e di prescrizione, non trovando applicazione, nella fattispecie, la disciplina di cui al DL 18 del 2020, trattandosi di termine di prescrizione di un diritto e non di termine processuale e comunque di materia estranea alle sospensioni ivi previste. Richiamava comunque l'art. 4 della legge n. 689 del 1981.
La causa è stata istruita documentalmente.
Può essere agevolmente superata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., stante che i motivi di lagnanza dell'appellante appaiono chiari, essendo volti,
essenzialmente, al completo rovesciamento della decisione assunta dal giudice di primo grado;
parimenti, il contraddittorio sembra essersi adeguatamente sviluppato su tutti gli aspetti della vertenza.
Deve essere preliminarmente affrontata l'eccezione, tempestivamente riproposta in questa sede, di prescrizione della pretesa del Deve darsi atto, infatti, che al fine di consentirne Pt_1
l'esame, è sufficiente la tempestiva riproposizione dell'eccezione, giacchè tale eccezione non è stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure (cfr., Cass. Civ., Sez. 3 -
, Ordinanza n. 25876 del 27/09/2024).
Più precisamente, l'appellata afferma che la violazione è stata accertata ed elevata in data
07/11/2019 (data del sopralluogo) con verbale P.V. n.02/AGR/2019 A Prot. 13807 Pos 76, notificato brevi manu in data 08/11/2019. La notifica dell'ordinanza-ingiunzione è avvenuta solo in data
19/11/2024, ovvero allorquando era già decorso il termine di cinque anni previsti dal citato art. 28, L.
689/1981; ad avviso dell'appellante, il rispetto del termine di prescrizione sarebbe fatto salvo dalla applicazione, nella fattispecie, della sospensione dei termini prevista dal comma 1 art. 103 del D.L. 18/2020, dal 23.2.2020 al 15.4.2020, poi prorogato a più riprese fino al 30.11.2020 (dall'art. 37,
comma 1, D.L.
8.4.2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla L.
5.6.2020 n. 40 e,
successivamente, dall'art. 41, comma 1, D.L. 19.5.2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L.
17.7.2020 n. 77). Ad avviso della , tuttavia, l'ordinanza-ingiunzione non costituisce un CP_2
atto di natura processuale (bensì atto avente natura recettizia) sì che il termine di prescrizione previsto dall'art. 28 l. 689 del 1981 non avrebbe potuto essere sospeso neppure dalla disciplina emergenziale,
poiché limitata con riferimento ai termini processuali e non incisiva e non derogativa dei termini di prescrizione dei diritti.
L'eccezione, sotto questo profilo, non è fondata.
Come evidenziato dalla giurisprudenza di merito, l'ordinanza ingiunzione consiste in un provvedimento articolato in una premessa - nella quale si dà atto delle risultanze del rapporto, dei documenti, degli accertamenti effettuati -, in una motivazione generalmente succinta e nella parte dispositiva vera e propria del provvedimento. Essa può essere emessa in qualunque momento, sino al termine di prescrizione quinquennale del credito fissato dall'art.28 della L.689/81 (Tribunale Salerno
sez. I, 17/02/2014, n.536, DeJure); in particolare, “il chiarissimo riferimento dell'art. 103, comma 6
bis, d.l. n. 18/2020 al “termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n.
689” … non consente alcun dubbio di sorta neppure sul fatto che la sospensione per il lasso temporale 23/02/2020 – 31/05/2020 si applichi a tutte le possibili ipotesi, purché relative a provvedimenti sanzionatori riguardanti la materia del lavoro e della legislazione sociale, ricadenti nell'ambito applicativo dell'art. 28 legge n. 689/1981 e quindi anche, …, al periodo decorrente tra la notifica del verbale di accertamento e la notifica dell'ordinanza ingiunzione” (Corte appello Roma,
10/05/2024, n.1440, DeJure).
Sotto diverso profilo, che già si desume dalle parole della Corte di Appello di Roma e che ora si va a sviluppare, le parti controvertono in ordine alla applicabilità della sospensione relativamente alla materia, ed in particolare se la fattispecie concerna questioni in materia di lavoro e “legislazione sociale”, come previsto dall'art. 103 comma 6 bis del decreto legge n- 18 del 2020. In particolare, ad avviso dell'appellata, la “legislazione sociale” attiene alle norme che hanno per oggetto l'assistenza e la previdenza sociale e che riguardano le prestazioni erogate dai preposti enti pubblici (INPS e INAIL)
in favore di chi si trovi in determinate condizioni che non consentono la possibilità di svolgere attività
lavorativa, non potendovi rientrare la normativa inerente la gestione dei servizi di prima infanzia;
ad avviso dell'appellante, invece, la normativa rilevante nella fattispecie avrebbe senz'altro natura sociale,
rientrando così nella sospensione.
Nell'estrema genericità del termine “legislazione sociale”, ad avviso della giurisprudenza di merito, “La “materia del lavoro e della legislazione sociale” va, piuttosto, ragionevolmente riferita a quelle disposizioni legislative che disciplinano e proteggono i lavoratori in ambito lavorativo e sociale, coprendo la disciplina lavoristica propriamente detta
(ossia le norme che regolano le assunzioni, e le relative denunce alle autorità
competenti, nonché le condizioni d'impiego, come orario di lavoro, ferie,
retribuzione), ma anche la previdenza sociale (versamenti contributivi), nonché la salute e sicurezza sul lavoro (norme volte a prevenire gli infortuni e le malattie professionali e a garantire un ambiente di lavoro sicuro)” (SENTENZA CORTE DI APPELLO DI
CATANIA N. 1271/2025 - N. R.G. 00000899/2023 DEPOSITO MINUTA 03/10/2025
PUBBLICAZIONE 03/10/2025, Banca dati merito); sempre ad avviso della giurisprudenza di merito, “tale previsione oblitera un approdo negativo circa la sospensione del termine di prescrizione dei procedimenti sanzionatori recanti sanzioni amministrative pecuniarie diversi da quelli di lavoro e legislazione sociale.
Se infatti la sospensione si fosse dovuta ritenere applicabile anche al termine prescrizionale delle pretese creditorie correlate a tutte le ordinanze ingiunzioni non vi sarebbe stato bisogno di una previsione ad hoc per quelle in materia di lavoro e legislazione sociale” (SENTENZA TRIBUNALE DI SIENA N. 1054/2023 - N. R.G. 00001673/2022 DEPOSITO MINUTA 28/11/2023 PUBBLICAZIONE 28/11/2023, Banca dati
Merito).
Esclusa la possibilità di applicare la sospensione invocata dall'appellante a materie diverse da quelle previste dal citato comma 6 bis, atteso che si perverrebbe ad una inaccettabile applicazione analogica, vietata vertendosi in tema di norme eccezionali, occorre verificare se, nella fattispecie,
possa ritenersi di vertere nell'ambito della legislazione sociale. Deve ritenersi di no. Invero, come testualmente riportato al capo 1, articolo 1 della legge regionale ER n. 19 del 2016, detta legge “detta i criteri generali per la realizzazione, la gestione, la qualificazione e il controllo dei servizi educativi per la prima infanzia pubblici e privati, nel riconoscimento del pluralismo delle offerte educative e del diritto di scelta dei genitori, nel rispetto dei principi fondamentali o dei fabbisogni standard stabiliti con legge dello Stato”; essa, dunque, NON riguarda la protezione, la sicurezza, la salute e la prevenzione degli infortuni dei lavoratori, bensì la attuazione dei diritti dell'infanzia e l'investimento sulle nuove generazioni, con creazione e disciplina dei servizi loro dedicati.
Non trova applicazione, dunque, ratione materiae, la sospensione invocata da parte dell'appellante.
Sotto ultimo profilo, conviene verificare se possa giovare in qualche modo al il Pt_1
principio di “scissione” del termine fra notificante e notificato. Deve darsi anche in questo caso risposta negativa. La giurisprudenza di legittimità sul punto ha infatti evidenziato che “Questa Corte
ha avuto modo di affermare che In tema di sanzioni amministrative, la consegna del verbale di accertamento all'ufficiale giudiziario per la notifica non è idonea ad interrompere il decorso del termine di prescrizione quinquennale del diritto alla riscossione previsto dalla L. 24 novembre
1981, n. 689, art. 28, dovendosi ritenere che il principio generale - affermato dalla sentenza n. 477 del
2002 della Corte cost. - secondo cui, quale che sia la modalità di trasmissione, la notifica di un atto processuale si intende perfezionata, dal lato del richiedente, al momento dell'affidamento dell'atto all'ufficiale giudiziario, non si estenda all'ipotesi di estinzione del diritto per prescrizione, in quanto, perchè l'atto produca l'effetto interruttivo del termine, è necessario che lo stesso sia giunto alla conoscenza (legale, non necessariamente effettiva) del destinatario (Cass. n. 9841 del 2010)”
(Cassazione civile sez. II, 01/08/2017, (ud. 29/09/2016, dep. 01/08/2017), n.19143). La tempestiva consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario non è sufficiente nel caso in cui l'ordinanza ingiunzione pervenga nella sfera di conoscenza legale del destinatario una volta scaduto il termine di 5
anni di prescrizione.
Così, l'ordinanza ingiunzione in oggetto non è legittima e, seppure per motivazioni diverse da quelle sviluppate in questa sede, che in ogni caso risultano assorbenti, l'annullamento operato dal
Giudice di Pace è corretto e la sentenza appellata deve essere confermata, con rigetto dell'appello proposto dal Pt_1
L'appellante soccombente deve essere dichiarato tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente appello, ex art. 13 comma 1 quater dpr 115/2002.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ex dm 55 del 2014, parametri medi per tutte le fasi, minimi per decisoria, esclusa la fase istruttoria, scaglione corrispondente all'importo della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta l'appello proposto da Parte_1
2) Conferma l'appellata sentenza del Giudice di Pace di Forlì n- 348 del 2025, RG 8390 del
2024 del 27.3.2025;
3) Condanna alla integrale refusione ad Parte_1 [...]
delle spese di lite del presente grado di giudizio che Controparte_2
liquida in complessivi euro 1276,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, cp e iva di legge;
4) L'appellante soccombente deve essere dichiarato tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente appello, ex art. 13 comma 1
quater dpr 115/2002.
Forlì, 18 dicembre 2025
Il Giudice
dott. ssa Vecchietti Valentina
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
NELLA CAUSA n. r.g. 1118/2025
tra
Parte_1
appellante e
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE IL DELFINO APS
appellata
Oggi 18 dicembre 2025, il giudice dott. ssa Vecchietti Valentina, nella causa in intestazione fra:
ed ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE Parte_1
Cont IL DELFINO
Preso atto che con ordinanza del 26.11.2025 si è provveduto come segue:
“Letti gli atti e vista la richiesta delle parti di fissazione di udienza di discussione, anche con trattazione scritta, con termine per note, visto l'art. 127 ter c.p.c.,
P.Q.M.
Dispone quanto segue: 1) Fissa per la discussione orale della causa l'udienza del 18 dicembre 2025 ad ore 13 e 30; 2) Assegna alle parti termine sino a 10 giorni prima dell'udienza per il deposito telematico di brevi note conclusive e riepilogative;
3) Dispone che l'udienza sia sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e dunque assegna alle parti termine perentorio sino alla data e ora dell'udienza per il deposito di brevi note scritte sostitutive delle deduzioni di udienza;
4) All'esito dello scarico delle note, verrà emessa sentenza ex art. 437, 429 c.p.c.”;
letti gli atti e i documenti di causa, esaminate le note conclusive autorizzate, depositate da parte appellante in data 5.12.2025 e da parte appellata in data 4.12.2025,
esaminate le note autorizzate ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive delle deduzioni di udienza, depositate dalla parte appellante in data 17.12.2025 alle ore 12 e 48 e da parte appellata in data 17.12.2025 alle ore 12,35.
il Giudice pronuncia la sentenza che segue, mediante deposito.
Il Giudice
dott. VecchiettiValentina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Vecchietti Valentina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1118/2025 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
LI LU elettivamente domiciliato in PIAZZA ALMERICI C.F._1
4 47521 CESENA presso il difensore avv. LI LU
appellante contro
(C.F. ) in Controparte_2 P.IVA_2
persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. IL AN elettivamente domiciliata in via Mazzini n. 34 C.F._2
NO (RN) presso il difensore avv. IL AN;
appellata
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
per parte appellante Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Forlì, respinta ogni istanza contraria, in accoglimento della presente impugnazione e previa dichiarazione di ammissibilità della stessa, riformare la sentenza n. 348/2025
emessa dal Giudice di Pace di Forlì, e per l'effetto confermare la legittimità dell'ordinanza-ingiunzione n. 96/2024 emessa dal e il verbale di accertamento n. 02/AGR/2019 Parte_1
Prot. 13807 del 7.11.2019 della Polizia Locale del stabilendo l'entità Parte_1
della sanzione pecuniaria conseguente, nell'ambito delle previsioni edittali di legge. Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge, del presente grado di giudizio”
Per parte appellata Ass. Il : CP_2
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, In via preliminare e in rito, dichiarare inammissibile l'appello proposto dal in ragione della mancata Parte_1
osservanza di quanto prescritto dall'aer. 342, co. 1 c.p.c.; in subordine, accogliere le eccezioni preliminari di rito. Nel merito: - in via principale: rigettare il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto, di conseguenza confermando integralmente la sentenza gravata, con condanna alla rifusione delle spese di lite del grado;
- in subordine: nella denegata ipotesi in cui dovesse ritenere la fondatezza dell'appello, si chiede di compensare le spese di lite in virtù della novità della materia trattata, del precedente accoglimento da parte del giudice di prime cure e della compensazione ivi operata.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO Il (di seguito anche “l'appellante” o “il ) ricorreva in Parte_1 Pt_1
appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Forlì n. 348/2025 del 18.3.2025, pubblicata il
27.3.2025, domandandone la riforma con conseguente rigetto del ricorso a suo tempo presentato dalla (di seguito anche “l'Associazione” o Controparte_2
“l'appellata”) in opposizione alla ordinanza-ingiunzione n. 96/2024 emessa dal Parte_1
e al verbale di accertamento n. 02/AGR/2019 Prot. 13807 del 7.11.2019 della Polizia
[...]
Locale del e conferma della legittimità dei citati provvedimenti. Parte_1
Allegava il che, con detta ordinanza, visto il verbale di accertamento richiamato ed Pt_1
esaminati gli scritti difensivi presentati ai sensi dell'art. 18 L. n. 689/1981 dall e le CP_2
controdeduzioni della Polizia Locale, si applicava la sanzione pecuniaria di € 3.336,00 già prevista a verbale, oltre ad € 9,00 per spese di procedimento, e così per un totale di € 3.345,00, a motivo dell'accertamento dell'avvenuta erogazione, da parte dell' , di un servizio educativo per la CP_2
prima infanzia senza avere presentato la necessaria documentazione prevista dalla L.R. 25.11.2016 n.
19 e dalla D.G.R. n. 1564 del 16.10.2017.
Il Giudice di Pace accoglieva l'opposizione proposta dalla Associazione, motivando circa la presenza, sul luogo dell'accertamento, di tre bambini minori di tre anni ma prossimi al loro compimento, di alcuni genitori, e di arredi, strutture e strumenti confacenti all'uso da parte dei minori secondo lo statuto della associazione, che comprende servizi di educazione e formazione.
Con il primo motivo di appello, l'appellante censura la ricostruzione dei fatti di causa, operata dal Giudice di primo grado. Infatti, in base agli atti dell'accertamento, si evincerebbe l'organizzazione,
da parte dell'appellata, di una vera e propria attività strutturata denominata “ Parte_2
” cui avevano accesso bambini anche di età inferiore ai tre anni, con attività svolta
[...]
giornalmente e continuativamente, previa iscrizione e pagamento di quota mensile. Il tutto, senza le necessarie autorizzazioni, come meglio specificato in atti. Con il secondo motivo di appello, il deduceva la violazione e/o errata applicazione Pt_1
degli articoli 9, 15, 20 Legge Regionale n. 19/2016 e DGR 1564 del 2017. In effetti, ad avviso dell'appellante, il possesso delle autorizzazioni di legge è necessario anche in presenza di bambini di età superiore ai tre anni;
dette autorizzazioni non venivano nemmeno richieste dalla Associazione. In
ogni caso, con riferimento alla delibera GR 1564 del 2017, nella fattispecie difetterebbero tutti i requisiti strutturali e organizzativi richiesti ai servizi educativi di prima infanzia. Non vi è servizio per la prima infanzia che non sia assoggettato all'obbligo di conseguire i titoli abilitativi previsti dalla legge regionale n. 1972016 e dalla delibera sopra citata, e quand'anche si verta nell'ipotesi di servizi
CP_ culturali o di aggregazione, essi sono comunque soggetti a .
Con il terzo motivo di appello, deduceva l'appellante la infondatezza degli ulteriori motivi di opposizione presentati dalla controparte nel giudizio di primo grado, seppure non specificamente affrontati dal Giudice di Pace, in particolare, della nullità o invalidità della notifica dell'ordinanza ingiunzione, della presunta prescrizione quinquennale, non tenendo conto delle sospensioni dei termini previste dalla normativa “Covid”, o di presunte cause di giustificazione.
Si costituiva nel procedimento di appello tempestivamente l'appellata, concludendo per il rigetto dell'appello, con vittoria di spese o comunque, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, con la loro compensazione.
Eccepiva in via preliminare l'appellata l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c..
Eccepiva l'infondatezza dell'appello nel merito, evidenziando, conformemente alle conclusioni del Giudice di primo grado, che l'appellata, nella fattispecie, non stava svolgendo alcun servizio educativo per la prima infanzia, né voleva svolgerlo. Invero, obiettava l'appellata,
nell' operano volontari (i genitori dei bambini), privi di titolo, che semplicemente creano CP_2
occasioni di condivisione ed incontro con i consociati, nei luoghi, nei tempi e nei modi dagli stessi concordati: un semplice accordo fra genitori, senza alcuna pretesa di istituire alcun servizio educativo e senza alcun utilizzo permanente della struttura dell'agriturismo. Quanto al contributo economico richiesto, esso si risolverebbe in una mera quota associativa.
Eccepiva, ancora, l'Associazione che il possesso delle autorizzazioni di cui agli artt. 9 e 15 L.R.
n. 19/2016 è attinente alla presenza di minori sotto il terzo anno di età, essendo tale parametro di età
espressamente richiamato nei dettati normativi invocati. Ribadiva le eccezioni di nullità/inesistenza della notifica, in quanto promanante da soggetto non autorizzato, e di prescrizione, non trovando applicazione, nella fattispecie, la disciplina di cui al DL 18 del 2020, trattandosi di termine di prescrizione di un diritto e non di termine processuale e comunque di materia estranea alle sospensioni ivi previste. Richiamava comunque l'art. 4 della legge n. 689 del 1981.
La causa è stata istruita documentalmente.
Può essere agevolmente superata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., stante che i motivi di lagnanza dell'appellante appaiono chiari, essendo volti,
essenzialmente, al completo rovesciamento della decisione assunta dal giudice di primo grado;
parimenti, il contraddittorio sembra essersi adeguatamente sviluppato su tutti gli aspetti della vertenza.
Deve essere preliminarmente affrontata l'eccezione, tempestivamente riproposta in questa sede, di prescrizione della pretesa del Deve darsi atto, infatti, che al fine di consentirne Pt_1
l'esame, è sufficiente la tempestiva riproposizione dell'eccezione, giacchè tale eccezione non è stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure (cfr., Cass. Civ., Sez. 3 -
, Ordinanza n. 25876 del 27/09/2024).
Più precisamente, l'appellata afferma che la violazione è stata accertata ed elevata in data
07/11/2019 (data del sopralluogo) con verbale P.V. n.02/AGR/2019 A Prot. 13807 Pos 76, notificato brevi manu in data 08/11/2019. La notifica dell'ordinanza-ingiunzione è avvenuta solo in data
19/11/2024, ovvero allorquando era già decorso il termine di cinque anni previsti dal citato art. 28, L.
689/1981; ad avviso dell'appellante, il rispetto del termine di prescrizione sarebbe fatto salvo dalla applicazione, nella fattispecie, della sospensione dei termini prevista dal comma 1 art. 103 del D.L. 18/2020, dal 23.2.2020 al 15.4.2020, poi prorogato a più riprese fino al 30.11.2020 (dall'art. 37,
comma 1, D.L.
8.4.2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla L.
5.6.2020 n. 40 e,
successivamente, dall'art. 41, comma 1, D.L. 19.5.2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L.
17.7.2020 n. 77). Ad avviso della , tuttavia, l'ordinanza-ingiunzione non costituisce un CP_2
atto di natura processuale (bensì atto avente natura recettizia) sì che il termine di prescrizione previsto dall'art. 28 l. 689 del 1981 non avrebbe potuto essere sospeso neppure dalla disciplina emergenziale,
poiché limitata con riferimento ai termini processuali e non incisiva e non derogativa dei termini di prescrizione dei diritti.
L'eccezione, sotto questo profilo, non è fondata.
Come evidenziato dalla giurisprudenza di merito, l'ordinanza ingiunzione consiste in un provvedimento articolato in una premessa - nella quale si dà atto delle risultanze del rapporto, dei documenti, degli accertamenti effettuati -, in una motivazione generalmente succinta e nella parte dispositiva vera e propria del provvedimento. Essa può essere emessa in qualunque momento, sino al termine di prescrizione quinquennale del credito fissato dall'art.28 della L.689/81 (Tribunale Salerno
sez. I, 17/02/2014, n.536, DeJure); in particolare, “il chiarissimo riferimento dell'art. 103, comma 6
bis, d.l. n. 18/2020 al “termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n.
689” … non consente alcun dubbio di sorta neppure sul fatto che la sospensione per il lasso temporale 23/02/2020 – 31/05/2020 si applichi a tutte le possibili ipotesi, purché relative a provvedimenti sanzionatori riguardanti la materia del lavoro e della legislazione sociale, ricadenti nell'ambito applicativo dell'art. 28 legge n. 689/1981 e quindi anche, …, al periodo decorrente tra la notifica del verbale di accertamento e la notifica dell'ordinanza ingiunzione” (Corte appello Roma,
10/05/2024, n.1440, DeJure).
Sotto diverso profilo, che già si desume dalle parole della Corte di Appello di Roma e che ora si va a sviluppare, le parti controvertono in ordine alla applicabilità della sospensione relativamente alla materia, ed in particolare se la fattispecie concerna questioni in materia di lavoro e “legislazione sociale”, come previsto dall'art. 103 comma 6 bis del decreto legge n- 18 del 2020. In particolare, ad avviso dell'appellata, la “legislazione sociale” attiene alle norme che hanno per oggetto l'assistenza e la previdenza sociale e che riguardano le prestazioni erogate dai preposti enti pubblici (INPS e INAIL)
in favore di chi si trovi in determinate condizioni che non consentono la possibilità di svolgere attività
lavorativa, non potendovi rientrare la normativa inerente la gestione dei servizi di prima infanzia;
ad avviso dell'appellante, invece, la normativa rilevante nella fattispecie avrebbe senz'altro natura sociale,
rientrando così nella sospensione.
Nell'estrema genericità del termine “legislazione sociale”, ad avviso della giurisprudenza di merito, “La “materia del lavoro e della legislazione sociale” va, piuttosto, ragionevolmente riferita a quelle disposizioni legislative che disciplinano e proteggono i lavoratori in ambito lavorativo e sociale, coprendo la disciplina lavoristica propriamente detta
(ossia le norme che regolano le assunzioni, e le relative denunce alle autorità
competenti, nonché le condizioni d'impiego, come orario di lavoro, ferie,
retribuzione), ma anche la previdenza sociale (versamenti contributivi), nonché la salute e sicurezza sul lavoro (norme volte a prevenire gli infortuni e le malattie professionali e a garantire un ambiente di lavoro sicuro)” (SENTENZA CORTE DI APPELLO DI
CATANIA N. 1271/2025 - N. R.G. 00000899/2023 DEPOSITO MINUTA 03/10/2025
PUBBLICAZIONE 03/10/2025, Banca dati merito); sempre ad avviso della giurisprudenza di merito, “tale previsione oblitera un approdo negativo circa la sospensione del termine di prescrizione dei procedimenti sanzionatori recanti sanzioni amministrative pecuniarie diversi da quelli di lavoro e legislazione sociale.
Se infatti la sospensione si fosse dovuta ritenere applicabile anche al termine prescrizionale delle pretese creditorie correlate a tutte le ordinanze ingiunzioni non vi sarebbe stato bisogno di una previsione ad hoc per quelle in materia di lavoro e legislazione sociale” (SENTENZA TRIBUNALE DI SIENA N. 1054/2023 - N. R.G. 00001673/2022 DEPOSITO MINUTA 28/11/2023 PUBBLICAZIONE 28/11/2023, Banca dati
Merito).
Esclusa la possibilità di applicare la sospensione invocata dall'appellante a materie diverse da quelle previste dal citato comma 6 bis, atteso che si perverrebbe ad una inaccettabile applicazione analogica, vietata vertendosi in tema di norme eccezionali, occorre verificare se, nella fattispecie,
possa ritenersi di vertere nell'ambito della legislazione sociale. Deve ritenersi di no. Invero, come testualmente riportato al capo 1, articolo 1 della legge regionale ER n. 19 del 2016, detta legge “detta i criteri generali per la realizzazione, la gestione, la qualificazione e il controllo dei servizi educativi per la prima infanzia pubblici e privati, nel riconoscimento del pluralismo delle offerte educative e del diritto di scelta dei genitori, nel rispetto dei principi fondamentali o dei fabbisogni standard stabiliti con legge dello Stato”; essa, dunque, NON riguarda la protezione, la sicurezza, la salute e la prevenzione degli infortuni dei lavoratori, bensì la attuazione dei diritti dell'infanzia e l'investimento sulle nuove generazioni, con creazione e disciplina dei servizi loro dedicati.
Non trova applicazione, dunque, ratione materiae, la sospensione invocata da parte dell'appellante.
Sotto ultimo profilo, conviene verificare se possa giovare in qualche modo al il Pt_1
principio di “scissione” del termine fra notificante e notificato. Deve darsi anche in questo caso risposta negativa. La giurisprudenza di legittimità sul punto ha infatti evidenziato che “Questa Corte
ha avuto modo di affermare che In tema di sanzioni amministrative, la consegna del verbale di accertamento all'ufficiale giudiziario per la notifica non è idonea ad interrompere il decorso del termine di prescrizione quinquennale del diritto alla riscossione previsto dalla L. 24 novembre
1981, n. 689, art. 28, dovendosi ritenere che il principio generale - affermato dalla sentenza n. 477 del
2002 della Corte cost. - secondo cui, quale che sia la modalità di trasmissione, la notifica di un atto processuale si intende perfezionata, dal lato del richiedente, al momento dell'affidamento dell'atto all'ufficiale giudiziario, non si estenda all'ipotesi di estinzione del diritto per prescrizione, in quanto, perchè l'atto produca l'effetto interruttivo del termine, è necessario che lo stesso sia giunto alla conoscenza (legale, non necessariamente effettiva) del destinatario (Cass. n. 9841 del 2010)”
(Cassazione civile sez. II, 01/08/2017, (ud. 29/09/2016, dep. 01/08/2017), n.19143). La tempestiva consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario non è sufficiente nel caso in cui l'ordinanza ingiunzione pervenga nella sfera di conoscenza legale del destinatario una volta scaduto il termine di 5
anni di prescrizione.
Così, l'ordinanza ingiunzione in oggetto non è legittima e, seppure per motivazioni diverse da quelle sviluppate in questa sede, che in ogni caso risultano assorbenti, l'annullamento operato dal
Giudice di Pace è corretto e la sentenza appellata deve essere confermata, con rigetto dell'appello proposto dal Pt_1
L'appellante soccombente deve essere dichiarato tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente appello, ex art. 13 comma 1 quater dpr 115/2002.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ex dm 55 del 2014, parametri medi per tutte le fasi, minimi per decisoria, esclusa la fase istruttoria, scaglione corrispondente all'importo della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta l'appello proposto da Parte_1
2) Conferma l'appellata sentenza del Giudice di Pace di Forlì n- 348 del 2025, RG 8390 del
2024 del 27.3.2025;
3) Condanna alla integrale refusione ad Parte_1 [...]
delle spese di lite del presente grado di giudizio che Controparte_2
liquida in complessivi euro 1276,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, cp e iva di legge;
4) L'appellante soccombente deve essere dichiarato tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente appello, ex art. 13 comma 1
quater dpr 115/2002.
Forlì, 18 dicembre 2025
Il Giudice
dott. ssa Vecchietti Valentina