Decreto cautelare 24 marzo 2020
Ordinanza cautelare 30 aprile 2020
Sentenza 25 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 25/10/2023, n. 1185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1185 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/10/2023
N. 01185/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00241/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 241 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, nella qualità di Presidente del Circolo ricreativo denominato “-OMISSIS-”, rappresentato e difeso dall’avvocato Mario Roccaforte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Palagiano, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Misserini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Agnese Caprioli in Lecce, via Scarambone, 56;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
dell’ordinanza n. -OMISSIS- del Sindaco del Comune di Palagiano, notificata in data 13/1/2020, adottata ex art. 17, comma 3, T.U.L.P.S. n. 773/1931, che ha ordinato all’odierno ricorrente “ la sospensione immediata dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande all’interno del circolo privato ”, in quanto “ esercitata in difformità alle autorizzazioni in essere e rilasciate per la somministrazione di alimenti e bevande ai soli soci ”, disponendo nel contempo “la chiusura dell’attività in premessa e condotta in difetto di autorizzazione ovvero in violazione delle prescrizioni per un periodo di TRE MESI dalla data di notifica”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Palagiano;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’ordinanza cautelare di questa Sezione n. 332 del 30/4/2020;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 ottobre 2023 la dott.ssa Vincenza Caldarola e uditi per le parti i difensori avv.to M. Roccaforte e avv.to G. Misserini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente espone quanto segue.
1.Egli è Presidente e legale rappresentante di un Circolo ricreativo privato denominato “-OMISSIS-”, con sede in Palagiano alla Via Trieste, 16, all’interno del quale i Carabinieri della Stazione di Palagiano, in occasione di un controllo di P.S. condotto il 25/9/2019, hanno rinvenuto quattro avventori che consumavano bevande alcoliche senza esserne soci. In conseguenza della violazione accertata, hanno irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000,00, con verbale nr. 32/2 del 28/9/2023, che è stato successivamente trasmesso al Comune di Palagiano, il quale con ordinanza sindacale nr. -OMISSIS-, adottata ex art. 17, comma 3, T.U.L.P.S. e notificata in data 13/1/2020, ha ordinato all’odierno ricorrente “ la sospensione immediata dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande all’interno del circolo privato ”, in quanto “ esercitata in difformità alle autorizzazioni in essere e rilasciate per la somministrazione di alimenti e bevande ai soli soci ”, disponendo nel contempo “ la chiusura dell’attività in premessa e condotta in difetto di autorizzazione ovvero in violazione delle prescrizioni per un periodo di TRE MESI dalla data di notifica ”.
In data 24/1/2020, il Signor -OMISSIS- ha notificato via p.e.c. al Comune costituito istanza di revoca in autotutela del provvedimento di chiusura temporanea del circolo in parola, la quale, tuttavia, è rimasta prova di riscontro.
Conseguentemente, egli è insorto contro il medesimo provvedimento con il presente ricorso, a sostegno del quale ha dedotto le censure di seguito indicate.
Violazione dell’art. 17 ter, comma 3, T.U.L.P.S. - Eccesso di potere. Travisamento dei fatti ed illogicità manifesta.
In particolare, l’odierno ricorrente lamenta, in primo luogo, la circostanza che nell’ordinanza sindacale gravata “ non vi sono prescrizioni di sorta cui l’istanza dovrebbe attenersi o uniformarsi ” né “ vi è necessità di munirsi di autorizzazioni ulteriori rispetto a quelle già possedute ”, in difformità da quanto previsto dall’art. 17 ter, comma 3, primo periodo, T.U.L.P.S. n. 773/1931 e, in secondo luogo, che “ il provvedimento è stato emesso dall’Autorità competente ben oltre cinque giorni dalla trasmissione del verbale dei Carabinieri […]”.
Il 20/4/2020 si è costituito in giudizio il Comune di Palagiano, il cui difensore, il successivo 23/4/2020, ha depositato in giudizio memoria con cui ha chiesto, “ previo rigetto della domanda cautelare ”, di “ respingere altresì il ricorso in quanto inammissibile e/o infondato, con vittoria di spese, oltre IVA e CAP come per legge, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario ”.
A seguito della Camera di Consiglio del giorno 29/4/2020, con ordinanza cautelare n. 332 del 30/4/2020, questa Sezione ha respinto la domanda cautelare proposta dalla parte ricorrente con la seguente motivazione: “ Premesso che il Collegio condivide pienamente quanto già statuito con decreto cautelare presidenziale del 24 marzo 2020 n. 141, emesso ai sensi dell’art. 84 comma 1 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18; Ritenuto, in particolare, ad una sommaria delibazione propria della presente fase cautelare del giudizio, che il ricorso non appare fondato difettando il presupposto del fumus boni iuris in quanto:- come chiarito dalla condivisibile giurisprudenza amministrativa (ex multis T.A.R. Liguria, sez. II, 11 aprile 2008, n.543), “Il provvedimento di sospensione della licenza ex art. 17-ter comma 3, T.U.L.P.S. appare espressione di una potestà di natura cautelare, propedeutica ad un atto di ritiro dell'autorizzazione” e si atteggia ad “atto vincolato”;- il ricorrente non contesta la circostanza che, nel corso del controllo effettuato dai Carabinieri della Stazione di Palagiano, sia stata effettivamente riscontrata nella sede del Circolo di che trattasi la presenza di quattro avventori intenti a consumare bevande alcoliche senza risultare tesserati del Circolo medesimo; - il tenore testuale dell’art. 17-ter comma terzo del R.D. n. 773/1931 e, segnatamente, l’impiego dell’avverbio “comunque” consente di ritenere che la P.A. abbia la possibilità di disporre anche la sospensione dell’attività abusiva, purché contenuta entro la durata massima di tre mesi; - il termine di cinque giorni previsto dall’art.17-ter comma terzo del R.D. n. 773/1931, difettando l’espressa comminatoria di una decadenza, non ha natura perentoria -ma solo ordinatoria- sicché la sua inosservanza non comporta la consumazione del potere di provvedere della P.A., né vale ad inficiare la validità dell’atto impugnato (così T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 6 marzo 2019, n.3024); - l’impugnata ordinanza del Sindaco del Comune di Palagiano, a ben vedere, si riferisce ed inibisce solo l’attività abusiva di somministrazione di alimenti e bevande ai non soci del Circolo ricreativo denominato “-OMISSIS- ”.
All’udienza pubblica del 18 ottobre 2023, il difensore della parte ricorrente ha dichiarato a verbale “ la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso ”; indi la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ex artt. 35, comma 1, lett. c), e 38, c.p.a..
2. Osserva, infatti, il Collegio che il difensore della parte ricorrente, con apposita dichiarazione espressa a verbale all’udienza odierna, ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione nel merito del presente ricorso.
Osserva, pertanto, il Collegio che è principio generale del processo amministrativo che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e, quindi, può dichiarare di avere perso interesse alla decisione.
In quest’ultimo caso, il Giudice – non avendo né il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire – non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse.
Non resta, quindi, al Tribunale – alla stregua della predetta esplicita dichiarazione della parte ricorrente – che dichiarare il ricorso introduttivo del presente giudizio improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Le spese di lite sono poste a carico del ricorrente -OMISSIS-, in qualità di Presidente del Circolo ricreativo denominato “-OMISSIS-” e liquidate come da dispositivo in favore del Comune resistente, per il principio della soccombenza virtuale stante l’esplicita richiesta in tal senso formulata dal medesimo Comune nella memoria depositata in data 23/4/2020 e non emergendo alcun profilo di fondatezza delle censure formulate in sede di ricorso, come già evidenziato dalla Sezione in sede cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ex artt. 35, comma 1, lett. c), e 38, c.p.a..
Condanna -OMISSIS-, nella qualità di Presidente del Circolo ricreativo privato denominato “-OMISSIS-”, al pagamento delle spese processuali in favore Comune di Palagiano, liquidate complessivamente in € 1.000,00 (Mille/00), oltre gli accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario, avv. Giuseppe Misserini.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 18 ottobre 2023 con l’intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Vincenza Caldarola, Referendario, Estensore
Marco Martone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Vincenza Caldarola | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.