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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 22/10/2025, n. 3164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3164 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott. Luigi Bobbio, a scioglimento della riser- vata in atti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1672/2017 del Ruolo Generale Affari Con- tenziosi, avente ad oggetto occupazione senza titolo di immobile e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv.to Parte_1
AD OS, elettivamente domiciliata come in atti;
- ATTORE -
E
rappresentato e difeso dall'avv.to Ciro Controparte_1
Cirillo, elettivamente domiciliato come in atti;
- CONVENUTO –
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note di tratta- zione depositate in atti cui per brevità si rinvia, ritenendosi qui tra- scritte tutte le istanze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del proces- so” e, dunque, in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla legge n. 69/2009, trat- tandosi di disposizione normativa applicabile anche ai giudizi anco- ra pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore. È, pur tuttavia, opportuno precisare preliminarmente l'oggetto del pro- cesso.
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio il fratello chiedendo che Controparte_1
fosse dichiarata la nullità, inefficacia o annullamento del contratto di comodato, asseritamente stipulato il 1 marzo 2006 e avente ad oggetto il box-cantinola sito in Scafati (SA), in via Martiri
D'Ungheria, chiedendo altresì il rilascio del bene e la corresponsio- ne di un indennizzo per l'occupazione senza titolo. Deduceva che il contratto sarebbe stato il risultato di un abusivo riempimento di fo- gli in bianco, firmati dalla stessa su richiesta del convenuto, e che pertanto non rappresentava la propria volontà. In via subordinata, chiedeva la cessazione del comodato per mutate esigenze personali ex art. 1809, comma 2, c.c.
Si costituiva in giudizio il convenuto, il quale Controparte_1
preliminarmente eccepiva la inammissibilità e l'improcedibilità del- la domanda ex art. 447 bis c.p.c. Nel merito deduceva la tardività del disconoscimento delle scritture prodotte sostenendo la piena va-
2 lidità del contratto di comodato, stipulato, a suo dire, in segno di ri- conoscenza da parte della sorella per l'assistenza prestata al fratello defunto Pertanto chiedeva il rigetto della do- Persona_1
manda, in quanto non provata e infondata in fatto ed in diritto.
Il giudizio, dapprima introdotto con rito ordinario, veniva mutato in rito locatizio ai sensi dell'art. 426 c.p.c., assegnando alle parti ter- mini per integrare gli atti introduttivi.
La causa veniva istruita documentalmente e con l'escussione dei te- sti indicati dalle parti.
All'udienza del 2 aprile 2025, il giudice rinviava per la discussione e la decisione con termini per note conclusionali.
In via preliminare, va osservato che la presente controversia, intro- dotta ai sensi dell'art. 447-bis c.p.c., attiene alla disciplina dei rap- porti di comodato aventi ad oggetto beni immobili e, in particolare, alla domanda di accertamento della nullità o inefficacia di un con- tratto di comodato e alla richiesta di rilascio del bene da parte del proprietario. In base al rito locatizio, applicabile ai sensi dell'art. 447-bis c.p.c. anche ai comodati immobiliari, il giudice è chiamato a definire la controversia secondo le regole proprie del procedimento speciale, che garantiscono la celerità e la concentrazione del con- traddittorio, con possibilità di ammissione delle prove testimoniali nei limiti previsti dagli artt. 2721 ss. c.c.
Tanto premesso, la domanda proposta da parte attrice è infondata, per le ragioni che si vanno ad illustrare.
3 Nel caso di specie, parte attrice ha dedotto la falsità del contratto di comodato prodotto dal convenuto, sostenendo di aver firmato meri fogli in bianco, abusivamente riempiti da quest'ultimo. L'attrice ha chiesto, in via principale, di dichiarare la nullità o l'inesistenza del contratto e di ordinare il rilascio del box;
in via subordinata, di di- chiarare cessato il comodato per sopravvenuto bisogno personale. Il convenuto, di converso, ha opposto la piena validità del contratto, sottoscritto nel 2006, e ha dedotto la lunga e pacifica utilizzazione del bene a titolo gratuito, in ambito familiare.
In primo luogo, il disconoscimento del contratto di comodato, ope- rato dall'attrice con la memoria integrativa del 31 agosto 2017, ri- sulta tardivo ai sensi dell'art. 215 c.p.c., essendo avvenuto oltre la prima udienza successiva alla produzione del documento, con con- seguente tacito riconoscimento delle scritture. La querela di falso proposta in via subordinata non è stata autorizzata, trattandosi di documento che non presentava evidenti alterazioni materiali e che non risultava indispensabile ai fini della decisione, secondo quanto stabilito dagli artt. 221 e ss. c.p.c. e dalla consolidata giurisprudenza di legittimità.
Come anticipato, la causa è stata istruita con l'escussione dei testi richiesti da entrambe le parti.
Le dichiarazioni rese non consentono di ritenere provata la falsità del contratto. Infatti la teste , escussa Testimone_1
all'udienza del 23 novembre 2023, ha riferito di essere stata presen-
4 te quando il convenuto chiese alle sorelle di firmare “due o tre fogli bianchi” nel refettorio della scuola, senza tuttavia conoscere il con- tenuto di detti fogli né poterli collegare al contratto di comodato.
Allo stesso modo, il teste nipote delle parti, escus- Testimone_2
so all'udienza del 18 luglio 2024, ha aggiunto che lo zio CP_1
“utilizzava il box a titolo gratuito come favore familiare”.
Tali deposizioni sono vaghe (“due o tre fogli bianchi”) e non speci- ficano a quale atto si riferiscano quei fogli né se fossero poi diventa- ti il contratto in causa.
Al contrario, la teste figlia del convenuto, escussa Tes_3
all'udienza del 2 aprile 2025, ha riferito di essere stata personalmen- te presente al momento della sottoscrizione del contratto di comoda- to del 2006. La stessa ha riconosciuto le firme apposte dal padre e dalla zia precisando che la sottoscrizione av- Parte_1
venne in un locale della scuola di proprietà di quest'ultima e che non vi erano altri soggetti presenti, escludendo in modo fermo e cir- costanziato che fossero stati utilizzati fogli in bianco.
La deposizione di è dettagliata e coerente, indica il Tes_3
luogo preciso (“un locale della scuola di proprietà della zia”), la presenza delle sole due persone firmatarie, la datazione (“dopo la morte di nel 2006”) e perfino il contenuto del Persona_1
documento (“riconosco la scrittura che mi viene mostrata in quanto sottoscritta da mio padre e da mia zia”).
5 Inoltre tale testimonianza trova riscontro documentale. Il contratto di comodato prodotto in giudizio esiste in originale, presenta firme compatibili e coerenti e nessun segno di alterazione materiale.
La ricostruzione dei fatti, così come emersa dall'istruttoria, conduce a ritenere che il contratto di comodato sia stato effettivamente stipu- lato tra le parti e che il convenuto detenga il box in forza di titolo valido. La circostanza che il godimento sia gratuito non muta la na- tura lecita del rapporto, essendo proprio del comodato l'uso gratuito del bene (art. 1803 c.c.). La detenzione del convenuto, pertanto, non può qualificarsi come occupazione senza titolo.
Neppure la domanda subordinata di recesso anticipato può essere accolta. Infatti ai sensi dell'art. 1809, comma 2, c.c., il comodante può richiedere la restituzione dell'immobile prima della scadenza solo in presenza di un bisogno urgente e imprevisto.
L'attrice, che ha dedotto generiche mutate esigenze economiche, non ha offerto alcuna prova concreta di una situazione sopravvenuta tale da giustificare lo scioglimento anticipato del rapporto.
Ai sensi del citato articolo, il bisogno che giustifica la richiesta del comodante di restituzione del bene non deve essere grave ma im- previsto (e, dunque, sopravvenuto rispetto al momento della stipula del contratto di comodato) ed urgente, senza che rilevino bisogni non attuali, né concreti o solo astrattamente ipotizzabili. Ne conse- gue che non solo la necessità di un uso diretto ma anche il soprav- venire d'un imprevisto deterioramento della condizione economica
6 del comodante - che giustifichi la restituzione del bene ai fini della sua vendita o di una redditizia locazione - consente di porre fine al comodato, ancorché la sua destinazione sia quella di casa familiare, ferma, in tal caso, la necessità che il giudice eserciti con massima attenzione il controllo di proporzionalità e adeguatezza nel compa- rare le particolari esigenze di tutela della prole e il contrapposto bi- sogno del comodante (Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n.
20448 del 29 settembre 2014).
Nel caso di specie, nessuna di tali condizioni risulta dimostrata.
Pertanto alla luce di quanto sopra, deve escludersi che l'attrice abbia fornito prova dei fatti costitutivi della propria pretesa. Il contratto di comodato deve ritenersi valido ed efficace, la detenzione del conve- nuto assistita da titolo lecito, e nessuna somma può essere ricono- sciuta a titolo di indennizzo o risarcimento, mancando i presupposti dell'occupazione abusiva.
Assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in di- spositivo secondo i criteri dettati dal D.M. n. 55 del 2014, come ag- giornato dal D.M. 147/2022.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda come proposta, così provvede:
a) Rigetta la domanda attorea;
7 b) Condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite, in favore di parte convenuta, che liquida in complessivi euro 6.019,29 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura di legge, con attribuzione al procuratore di parte convenuta dichia- ratosi antistatario.
Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 22/10/2025
Il Giudice
Dott. Luigi Bobbio
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott. Luigi Bobbio, a scioglimento della riser- vata in atti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1672/2017 del Ruolo Generale Affari Con- tenziosi, avente ad oggetto occupazione senza titolo di immobile e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv.to Parte_1
AD OS, elettivamente domiciliata come in atti;
- ATTORE -
E
rappresentato e difeso dall'avv.to Ciro Controparte_1
Cirillo, elettivamente domiciliato come in atti;
- CONVENUTO –
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note di tratta- zione depositate in atti cui per brevità si rinvia, ritenendosi qui tra- scritte tutte le istanze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del proces- so” e, dunque, in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla legge n. 69/2009, trat- tandosi di disposizione normativa applicabile anche ai giudizi anco- ra pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore. È, pur tuttavia, opportuno precisare preliminarmente l'oggetto del pro- cesso.
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio il fratello chiedendo che Controparte_1
fosse dichiarata la nullità, inefficacia o annullamento del contratto di comodato, asseritamente stipulato il 1 marzo 2006 e avente ad oggetto il box-cantinola sito in Scafati (SA), in via Martiri
D'Ungheria, chiedendo altresì il rilascio del bene e la corresponsio- ne di un indennizzo per l'occupazione senza titolo. Deduceva che il contratto sarebbe stato il risultato di un abusivo riempimento di fo- gli in bianco, firmati dalla stessa su richiesta del convenuto, e che pertanto non rappresentava la propria volontà. In via subordinata, chiedeva la cessazione del comodato per mutate esigenze personali ex art. 1809, comma 2, c.c.
Si costituiva in giudizio il convenuto, il quale Controparte_1
preliminarmente eccepiva la inammissibilità e l'improcedibilità del- la domanda ex art. 447 bis c.p.c. Nel merito deduceva la tardività del disconoscimento delle scritture prodotte sostenendo la piena va-
2 lidità del contratto di comodato, stipulato, a suo dire, in segno di ri- conoscenza da parte della sorella per l'assistenza prestata al fratello defunto Pertanto chiedeva il rigetto della do- Persona_1
manda, in quanto non provata e infondata in fatto ed in diritto.
Il giudizio, dapprima introdotto con rito ordinario, veniva mutato in rito locatizio ai sensi dell'art. 426 c.p.c., assegnando alle parti ter- mini per integrare gli atti introduttivi.
La causa veniva istruita documentalmente e con l'escussione dei te- sti indicati dalle parti.
All'udienza del 2 aprile 2025, il giudice rinviava per la discussione e la decisione con termini per note conclusionali.
In via preliminare, va osservato che la presente controversia, intro- dotta ai sensi dell'art. 447-bis c.p.c., attiene alla disciplina dei rap- porti di comodato aventi ad oggetto beni immobili e, in particolare, alla domanda di accertamento della nullità o inefficacia di un con- tratto di comodato e alla richiesta di rilascio del bene da parte del proprietario. In base al rito locatizio, applicabile ai sensi dell'art. 447-bis c.p.c. anche ai comodati immobiliari, il giudice è chiamato a definire la controversia secondo le regole proprie del procedimento speciale, che garantiscono la celerità e la concentrazione del con- traddittorio, con possibilità di ammissione delle prove testimoniali nei limiti previsti dagli artt. 2721 ss. c.c.
Tanto premesso, la domanda proposta da parte attrice è infondata, per le ragioni che si vanno ad illustrare.
3 Nel caso di specie, parte attrice ha dedotto la falsità del contratto di comodato prodotto dal convenuto, sostenendo di aver firmato meri fogli in bianco, abusivamente riempiti da quest'ultimo. L'attrice ha chiesto, in via principale, di dichiarare la nullità o l'inesistenza del contratto e di ordinare il rilascio del box;
in via subordinata, di di- chiarare cessato il comodato per sopravvenuto bisogno personale. Il convenuto, di converso, ha opposto la piena validità del contratto, sottoscritto nel 2006, e ha dedotto la lunga e pacifica utilizzazione del bene a titolo gratuito, in ambito familiare.
In primo luogo, il disconoscimento del contratto di comodato, ope- rato dall'attrice con la memoria integrativa del 31 agosto 2017, ri- sulta tardivo ai sensi dell'art. 215 c.p.c., essendo avvenuto oltre la prima udienza successiva alla produzione del documento, con con- seguente tacito riconoscimento delle scritture. La querela di falso proposta in via subordinata non è stata autorizzata, trattandosi di documento che non presentava evidenti alterazioni materiali e che non risultava indispensabile ai fini della decisione, secondo quanto stabilito dagli artt. 221 e ss. c.p.c. e dalla consolidata giurisprudenza di legittimità.
Come anticipato, la causa è stata istruita con l'escussione dei testi richiesti da entrambe le parti.
Le dichiarazioni rese non consentono di ritenere provata la falsità del contratto. Infatti la teste , escussa Testimone_1
all'udienza del 23 novembre 2023, ha riferito di essere stata presen-
4 te quando il convenuto chiese alle sorelle di firmare “due o tre fogli bianchi” nel refettorio della scuola, senza tuttavia conoscere il con- tenuto di detti fogli né poterli collegare al contratto di comodato.
Allo stesso modo, il teste nipote delle parti, escus- Testimone_2
so all'udienza del 18 luglio 2024, ha aggiunto che lo zio CP_1
“utilizzava il box a titolo gratuito come favore familiare”.
Tali deposizioni sono vaghe (“due o tre fogli bianchi”) e non speci- ficano a quale atto si riferiscano quei fogli né se fossero poi diventa- ti il contratto in causa.
Al contrario, la teste figlia del convenuto, escussa Tes_3
all'udienza del 2 aprile 2025, ha riferito di essere stata personalmen- te presente al momento della sottoscrizione del contratto di comoda- to del 2006. La stessa ha riconosciuto le firme apposte dal padre e dalla zia precisando che la sottoscrizione av- Parte_1
venne in un locale della scuola di proprietà di quest'ultima e che non vi erano altri soggetti presenti, escludendo in modo fermo e cir- costanziato che fossero stati utilizzati fogli in bianco.
La deposizione di è dettagliata e coerente, indica il Tes_3
luogo preciso (“un locale della scuola di proprietà della zia”), la presenza delle sole due persone firmatarie, la datazione (“dopo la morte di nel 2006”) e perfino il contenuto del Persona_1
documento (“riconosco la scrittura che mi viene mostrata in quanto sottoscritta da mio padre e da mia zia”).
5 Inoltre tale testimonianza trova riscontro documentale. Il contratto di comodato prodotto in giudizio esiste in originale, presenta firme compatibili e coerenti e nessun segno di alterazione materiale.
La ricostruzione dei fatti, così come emersa dall'istruttoria, conduce a ritenere che il contratto di comodato sia stato effettivamente stipu- lato tra le parti e che il convenuto detenga il box in forza di titolo valido. La circostanza che il godimento sia gratuito non muta la na- tura lecita del rapporto, essendo proprio del comodato l'uso gratuito del bene (art. 1803 c.c.). La detenzione del convenuto, pertanto, non può qualificarsi come occupazione senza titolo.
Neppure la domanda subordinata di recesso anticipato può essere accolta. Infatti ai sensi dell'art. 1809, comma 2, c.c., il comodante può richiedere la restituzione dell'immobile prima della scadenza solo in presenza di un bisogno urgente e imprevisto.
L'attrice, che ha dedotto generiche mutate esigenze economiche, non ha offerto alcuna prova concreta di una situazione sopravvenuta tale da giustificare lo scioglimento anticipato del rapporto.
Ai sensi del citato articolo, il bisogno che giustifica la richiesta del comodante di restituzione del bene non deve essere grave ma im- previsto (e, dunque, sopravvenuto rispetto al momento della stipula del contratto di comodato) ed urgente, senza che rilevino bisogni non attuali, né concreti o solo astrattamente ipotizzabili. Ne conse- gue che non solo la necessità di un uso diretto ma anche il soprav- venire d'un imprevisto deterioramento della condizione economica
6 del comodante - che giustifichi la restituzione del bene ai fini della sua vendita o di una redditizia locazione - consente di porre fine al comodato, ancorché la sua destinazione sia quella di casa familiare, ferma, in tal caso, la necessità che il giudice eserciti con massima attenzione il controllo di proporzionalità e adeguatezza nel compa- rare le particolari esigenze di tutela della prole e il contrapposto bi- sogno del comodante (Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n.
20448 del 29 settembre 2014).
Nel caso di specie, nessuna di tali condizioni risulta dimostrata.
Pertanto alla luce di quanto sopra, deve escludersi che l'attrice abbia fornito prova dei fatti costitutivi della propria pretesa. Il contratto di comodato deve ritenersi valido ed efficace, la detenzione del conve- nuto assistita da titolo lecito, e nessuna somma può essere ricono- sciuta a titolo di indennizzo o risarcimento, mancando i presupposti dell'occupazione abusiva.
Assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in di- spositivo secondo i criteri dettati dal D.M. n. 55 del 2014, come ag- giornato dal D.M. 147/2022.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda come proposta, così provvede:
a) Rigetta la domanda attorea;
7 b) Condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite, in favore di parte convenuta, che liquida in complessivi euro 6.019,29 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura di legge, con attribuzione al procuratore di parte convenuta dichia- ratosi antistatario.
Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 22/10/2025
Il Giudice
Dott. Luigi Bobbio
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