Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 15/05/2025, n. 597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 597 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana Tribunale di Civitavecchia (Verbale - Sentenza ex art. 281 sexies)
All'udienza del giorno 15 maggio 2025 dinanzi al G.I. dott. Daniele Sodani sono comparsi l'avv. Maurizio Gualdieri per parte opponente e l'avv. Federica Leporelli in sostituzione dell'avv. Luigi Coluccino per parte Controparte_1
[...]
L'Avv. Gualdieri, per la parte opponente, precisa le conclusioni riportandosi a quelle dell'atto introduttivo e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate. L'Avv. Leporelli, per la parte , precisa le conclusioni Controparte_1 riportandosi a quelle della pro uccessive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate.
Si dà quindi corso alla discussione, il giudice, a questo punto, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona dell'istruttore dott. Daniele Sodani,
In nome del Popolo Italiano,
pronuncia, la seguente:
SENTENZA
-nella causa iscritta al n. 2882 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022
TRA
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( , elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. C.F._2
Roma Carlo Poma n. 4, che li rappresenta e li difende in virtù di procura in atti;
OPPONENTI
CONTRO
(codice Controparte_2
Milano: numero 09007750152, numero 10536040966, REA 1260400), e per essa, quale mandataria, (P.IVA ), Parte_3 P.IVA_1
NONCHE'
(GIA' e per essa, quale Controparte_1 CP_3 nte domiciliata presso Controparte_2 lo studio dell'avv. Federica Leporelli, sito in Roma via Baldo degli Ubaldi n. 272, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Coluccino, in virtù di procura in atti; INTERVENTUA EX ART. 111 CPC
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione, regolarmente notificato, roponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 10 Tribunale di Civitavecchia che la vedeva ingiunta al pagamento in favore di
[...]
e per essa, quale mandataria, della somma di CP_2 Parte_3 ltre interessi e spese della fa r saldo debitore derivante da contratto di conto corrente (per euro 61,55) e da finanziamento (per euro 27.069,81) originariamente stipulati con , crediti CP_4 successivamente ceduti a . Controparte_2
Deduceva, in particolar o era stato notificato tardivamente;
-che non vi era prova della titolarità dei crediti ingiunto;
-che carente anche la prova della sussistenza dei crediti;
-che era ricorrente una condizione di inesigibilità dei crediti per cui è causa, per insussistenza ovvero mancata prova dello scoperto del rapporto di conto corrente n. 103940010 e della decadenza dal beneficio del termine dal presunto rapporto di finanziamento n. 16523884; -che i crediti erano stati, in ogni caso, integralmente corrisposti ad;
-che gli interessi erano usurari CP_4 oppure anatocistici oppure erroneamente quantificati. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, rassegnava le seguenti conclusioni: “previo rigetto dell'istanza di concessione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto e deferimento della procedura di mediazione obbligatoria di cui all'art. 5, D.Lgs. n. 28/2010, con onere di introduzione in capo all'odierna convenuta, in accoglimento della presente opposizione per i motivi esposti, in via principale, accertare e dichiarare il difetto di titolarità del lato attivo in capo alla convenuta dei rapporti di credito dedotti in giudizio, ovvero l'inesistenza, l'inesigibilità, l'indeterminatezza e/o l'erronea quantificazione dei crediti;
per l'effetto, annullare o revocare, ovvero dichiarare la nullità e/o l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 1018/2021 del Tribunale di Civitavecchia, emesso nel procedimento al n.r.g. 2255/2021; rigettare la sottesa domanda di accertamento e di condanna al pagamento;
e rideterminare il saldo del conto corrente n. 103940010, con suo azzeramento;
in via gradata e/o subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento dei crediti dedotti, accertare e dichiarare l'intervenuto pagamento estintivo dei crediti da parte della sig.ra anche in misura parziale, ovvero la nullità delle Pt_1 clausole di pattu interessi ultralegali ovvero di applicazione di anatocismo in relazione ai rapporti di prestito e conto corrente n. 103944010, l'illegittima applicazione in relazione a detti rapporti di interessi ultralegali, usurari o oltre la soglia convenzionale, e di anatocismo;
per l'effetto, previo accertamento dei relativi ammontare, anche mediante espletamento di ctu contabile, compensare il credito dovuto alla sig.ra a titolo di Pt_1 restituzione di indebito, con il controcredito della e di Controparte_2 conseguenza rideterminare nella misura provata i a. Il tutto con condanna al pagamento delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
2.Si costituiva in giudizio e per essa, quale Controparte_2 mandataria, , ll'opposizione sia in Parte_3 fatto che in do la conferma del decreto ingiuntivo. Si costituiva inoltre, quale ulteriore e successiva cessionaria dei crediti in virtù di operazione di scissione, anche e per essa, quale mandataria, CP_3
, non nella sua espressa qualità di Controparte_2 hiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto.
3.Lo stesso decreto ingiuntivo veniva opposto da in Parte_2 separato giudizio avente Rg n. 2892/2022 sulla s di doglianza. In tale giudizio si costituiva e per essa, quale Controparte_2 mandataria, , c 'opposizione sia in Parte_3 fatto che in do la conferma del decreto ingiuntivo. Si costituiva inoltre, quale ulteriore e successiva cessionaria dei crediti in virtù di operazione di scissione, anche e per essa, quale mandataria, CP_3
, io ma nella sua espressa Controparte_2 dendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto.
4.Il giudizio avente Rg n. 2892/2022 veniva riunito per connessione soggettiva ed oggettiva al giudizio avente Rg n. 2882/2022. Assegnato il termine per l'introduzione della mediazione, quest'ultima conclusasi con esito negativo come evincibile dal verbale redatto dal mediatore attestante la regolarità delle comunicazioni, venivano assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.. All'esito la causa di natura documentale veniva rinviata per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.. Le note difensive venivano depositate da quale titolare del credito in virtù di fusione per Controparte_1 inc in . CP_3 Controparte_1
5.La notifica del decreto ingiuntivo risulta tardiva in quanto occorsa a circa 9 mesi di distanza dalla sua adozione. Al riguardo non costituisce idonea giustificazione l'iniziale irreperibilità attestata nel primo tentativo di notificazione dall'ufficiale giudiziario. L'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio, investe il giudice del potere-dovere di statuire sulla pretesa originariamente fatta valere con la domanda d'ingiunzione. In particolare la tardiva notificazione del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 644 c.p.c., comporta l'inefficacia del provvedimento, senza tuttavia escludere la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale;
su di essa, pertanto, si costituisce il rapporto processuale, sebbene per iniziativa della parte convenuta, che eccepisce l'inefficacia e si difende al contempo nel merito, ed è, in conseguenza, compito del giudice adito provvedere in sede contenziosa ordinaria, sia sull'eccezione che sulla fondatezza della pretesa azionata nel procedimento monitorio (Cassazione Civile sez. III del 29/02/2016, n. 3908). Deve, altresì, rilevarsi che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto: ciò esplica i suoi effetti nell'ambito dell'onere della prova nel senso che, pur prescindendo dalla formale posizione processuale delle parti, il creditore è tenuto ad allegare e provare i fatti posti a fondamento della sua pretesa ed il debitore ad eccepire gli eventuali fatti estintivi, impeditivi e/o modificativi dell'obbligazione. A ciò si aggiunga che secondo costante giurisprudenza di legittimità
“l'opposizione al decreto ingiuntivo non è un'impugnazione del decreto, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo da un ordinario giudizio di cognizione di merito, volto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex art. 633 e 638 cod. proc. civ., così che la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda dell'attore (il creditore istante), rigettando conseguentemente l'opposizione, quante volte abbia a riscontrare che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non sussistenti al momento della proposizione del ricorso, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione” (Cass. 22.2.2002, n. 2573). Ne consegue che, investendo la cognizione del giudice dell'opposizione l'accertamento del diritto vantato dal ricorrente poi opposto, l'esistenza del credito dovrà essere dimostrata attraverso gli ordinari mezzi di prova. Al riguardo la parte opposta ha provato il credito mediante la produzione del contratto di conto corrente e di finanziamento, riportanti, entrambi i documenti contrattuali, il dettaglio di tutte le condizioni economiche, quali spese, tasso di interesse, numero ed importo delle rate, il Tae o il Taeg. In relazione al contratto di conto corrente parte opposta ha prodotto, inoltre, tutti gli estratti conto dall'avvio del rapporto al passaggio a sofferenza. Dagli estratti conto si evince anche l'accredito, e quindi l'erogazione, della somma oggetto del finanziamento. Con l'allegato 7 della comparsa di costituzione ha Controparte_2 depositato, a dimostrazione della esigibilità del credito, le comunicazioni del 23.11.2017 di avviso di recesso dal contratto di conto corrente e di decadenza dal beneficio del termine per il finanziamento per il quale era stata maturata una morosità di euro 5.179,42 pari a 12 rate scadute e non pagate, con ulteriore residuo importo di euro 21.198,38. Gli opponenti, invece, non hanno dimostrato, come era loro onere, di avere adempiuto e corrisposto l'importo ingiunto. Come anche sono rimaste generiche ed indeterminate le contestazioni relative all'applicazione di interessi ultralegali, anatocistici o usurari.
6.L'opposizione appare infondata laddove contesta la carenza di prova della cessione del credito oggetto di decreto ingiuntivo e, dunque, il difetto di legittimazione attiva della società opposta. La pubblicazione sulla Gazzetta, e/o l'iscrizione nel registro, di cui all'art. 58 Tub, non attengono al perfezionamento della fattispecie traslativa, nè alla produzione del relativo effetto;
non hanno valenza costitutiva e neanche di sanatoria di eventuali vizi dell'atto; non fanno parte della documentazione contrattuale inerente appunto alla fattispecie traslativa. Secondo, infatti, il più recente orientamento della Suprema Corte la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima. L'art. 58, secondo comma, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nel testo originario, applicabile ratione temporis, ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Quindi, la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta. Tuttavia, la stessa Suprema Corte ha precisato che “a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.” (cfr in tali termini Cass. Civ. n. 17944/2023; Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 19/12/2023) 29- 02-2024, n. 5478). Ne consegue che si può certamente affermare che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia specificamente contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, “l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete” (cfr in tali termini Cass. Civ. n. 17944/2023; Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 19/12/2023) 29-02-2024, n. 5478). In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum); il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo (cfr in tali termini Cass. Civ. n. 17944/2023; Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 19/12/2023) 29-02-2024, n. 5478).
7.Alla luce delle richiamate premesse, deve evidenziarsi che l'opposizione conteneva non la specifica contestazione dell'esistenza del contratto di cessione dell'11.03.2019 in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari. Dalla documentazione prodotta in atti dalla parte opposta ricorre con riguardo all'operazione tra e la prova della CP_4 Controparte_2 cessione dei cred ll'i delle seguenti considerazioni: 1) il contenuto e i limiti della cessione sono riportati nell'avviso oggetto di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
2) i crediti derivano da rapporto di conto corrente e di finanziamento menzionati nell'avviso pubblicato e temporalmente riconducibile alla cornice temporale indicata nell'avviso pubblicato;
3) i crediti sono pienamente rientranti tra i criteri di selezione di cui all'avviso pubblicato il 13.04.2019 e la documentazione prodotta dall'opposta contiene la prova del passaggio a sofferenza dei crediti, per i quali vi era stato recesso e decadenza dal beneficio del termine a far data dal 23.11.2017; 4) è stato prodotto il contratto di cessione con l'estratto dell'elenco dei crediti ceduti con particolare riferimento a quelli oggetto di ingiunzione, indicati con NDG 88669296, coincidente con quello riportato nelle comunicazioni di recesso e di decadenza del beneficio del termine del 23.11.2017 inviate da;
5) la disponibilità dei CP_4 documenti contrattuali in mano alla cessionaria;
6) a fronte di tanto parte opponente non ha fornito alcun elemento contrario alla riconducibilità del credito ingiunto nell'ambito della ridetta cessione;
7) non risultano azioni di recupero avviate parallelamente da . CP_4
Del pari in relazione alla operazione di scissione di da CP_3 [...]
dalla documentazione prodotta in atti pr CP_2 crediti oggetto dell'ingiunzione sulla scorta delle seguenti considerazioni: 1) il contenuto e i limiti della cessione sono riportati nell'avviso oggetto di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
2) in giudizio risulta costituito il cedente, il quale ha assunto la posizione di mandatario della cessionaria;
3) l'avviso in Gazzetta riporta il link ove è possibile consultare i crediti ceduti;
4) a fronte di tanto parte opponente non ha fornito alcun elemento contrario alla riconducibilità del credito ingiunto nell'ambito della ridetta cessione. Vale ancora evidenziare che tanto l'atto di cessione che di scissione e gli estratti del conto corrente sono stati oggetto di disconoscimento della conformità della copia con forme e modalità generiche ed indeterminate, quindi da considerarsi inefficaci. Sulla scorta delle suesposte considerazioni non occorre dare luogo alla produzione degli originali cartacei ex art. 210 c.p.c. E' pacifico, oltre che documentato, che è stata incorporata con atto di CP_3 fusione in . Controparte_1
8.In conclusione, REVOCA il decreto ingiuntivo n. 1018/2021 e CONDANNA e a pagare in favore di Parte_1 Parte_2 [...]
la somma di euro 27.131,36 oltre agli interessi legali come CP_1 richiesti nel ricorso monitorio.
9.Le spese di lite del giudizio di opposizione seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in relazione al DM vigente, al valore della causa e all'attività processuale svolta.
PQM
il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-ACCOGLIE l'opposizione per le ragioni di cui in motivazione, REVOCA il decreto ingiuntivo n. 1018/2021 e CONDANNA e Parte_1
a pagare in favore di la Parte_2 Controparte_1 somma di euro 27.131,36 oltre agli interessi legali come richiesti nel ricorso monitorio;
-CONDANNA e al pagamento in Parte_1 Parte_2 CP_ favore di arsi nella somma Controparte_1 di euro 7.000,00 per compensi oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge.
Si comunichi.
Il giudice
Daniele Sodani