Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 06/05/2025, n. 567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 567 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE II CIVILE
Composta dai Magistrati
Dott. Maria Laura Morello Presidente
Dott. Fabrizio Pelosi Consigliere
Dott. Gabriele Marroni Giudice ausiliario rel.
riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di appello iscritto al n. R.G. 485/2024 avverso la sentenza n. 385/2024 emessa dal
Tribunale di Genova in data 07.02.24
tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Ispodamia ed elettivamente domiciliata Parte_1 presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore Email_1
APPELLANTE
Contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1
dagli Avv.ti Sonia Selletti e Valentina Astolfi ed elettivamente ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dei difensori e Email_2
- APPELLATA Email_3
E contro
DOTT. rappresentato e difeso dall'Avv. Ugo Carassale ed elettivamente Parte_2
domiciliato presso il suo studio in Genova Via Assarotti 46/1
-APPELLATO APPELLANTE INCIDENTALE
E contro
- APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE
“Voglia Codesta Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis , respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione, emesse le più opportune pronunce e declaratorie del caso, ritenuti fondati i motivi esposti con il presente gravame, previa occorrendo sospensione ex art.283 c.p.c. della provvisoria esecutività della sentenza appellata per il caso di promozione di azione esecutiva in forza della sentenza appellata da parte delle parti oggi appellate, riformare la sentenza impugnata nel capo riguardante le statuizioni sulle spese di lite in primo grado, compensandole in tutto o in parte nella misura meglio vista, e comunque dichiarando nulla essere dovuto a titolo di spese di soccombenza in primo grado dall'odierna appellante alle parti appellate per i motivi esposti in narrativa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio di secondo grado, stante l'opposizione manifestata delle parti appellate alle conclusioni di cui all'atto di appello della SI.ra , gravati di spese generali ex Parte_1 art. 15 T.F., C.N.P.A.F. ed I.V.A.”
PER L'APPELLATA Controparte_1
“In via preliminare: per le ragioni esposte in atto, dichiarare l'impugnativa avversaria inammissibile per violazione dell'art. 342 c.p.c. e, per l'effetto, previa conferma della decisione impugnata, condannare parte appellante a pagamento delle spese di lite sostenute da per la Controparte_1 difesa nel presente giudizio. nel merito: previo accertamento dell'infondatezza del motivo d'appello svolto da controparte, respingere integralmente l'impugnativa avversaria e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 385/2024 del Tribunale di Genova, con condanna di parte appellante al pagamento delle spese di lite. In ogni caso: - rigettare qualsivoglia domanda avversaria svolta in danno alla struttura;
- con vittoria di spese, dritti ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio.”
PER L'APPELLATO CAMPISI -APPELLANTE INCIDENTALE
“Voglia la Ecc.ma Corte di Appello di Genova condannare : 1) al pagamento delle Controparte_3
spese di lite del giudizio di 1° grado liquidate nella stessa misura disposta dal Tribunale di Genova di
€ 14.103, oltre accessori, con distrazione in favore dell'Avv. Ugo Carassale, dichiaratosi antistatario;
2) con la condanna di al pagamento delle spese del giudizio di 2° grado per l'ipotesi Controparte_2
di contestazione delle richieste articolate sub 1. Vinte in ogni ipotesi le spese del giudizio.”
PER L'APPELLATA Controparte_2 “Voglia l'Ecc.ma Corte, ogni contraria azione, eccezione e deduzione respinta, previe le opportune declaratorie, rigettando ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria: -In via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello principale proposto e per la conseguenza anche dell'appello incidentale tardivo. -In via principale e nel merito, rigettare l'appello principale proposto e quello incidentali proposti e confermare integralmente l'impugnata sentenza con vittoria di spese di causa;
-
In via subordinata, nel non creduto caso in cui venissero accolti in tutto o in parte gli appelli proposti tenere conto nella quantificazione della liquidazione delle spese della condotta processuale delle parti e he non hanno accolto la proposta conciliativa del Giudice di abbandono a spese Parte_1 Pt_2
compensate tra le parti formulata dal Giudice. Con conseguente compensazione delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI
Dagli atti e dalla sentenza di primo grado si evince il seguente svolgimento del processo di primo grado, così riassunto dal Tribunale:
conveniva in giudizio il dr. e Parte_1 Parte_2 Controparte_1
esponendo: - di essersi rivolta nel 2015 al er la soluzione del problema estetico determinato Pt_2
dalla presenza di adipe alle proprie caviglie, sussistente a causa di precedenti, e risalenti, distorsione
e incidente stradale;
- che il convenuto, in particolare, aveva diagnosticato la presenza di affezione da linfedema primario e consigliato all'attrice la sottoposizione a intervento chirurgico, da effettuarsi presso in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale;
- Controparte_1 che, conseguentemente, l'attrice era stata sottoposta dal tra il 2016 e il 2017 a quattro Pt_2
successivi interventi chirurgici;
- che, tuttavia, all'esito di tale sequenza di interventi chirurgici le condizioni dei propri arti inferiori erano peggiorate decisamente;
ciò a cagione sia della erronea esecuzione degli interventi in questione, sia della sussistenza di concrete controindicazioni all'esecuzione degli stessi, alla luce del fatto che l'attrice non era affetta né da linfedema primario né secondario, ma solo da un problema estetico;
- che, per quanto esposto, l'attrice aveva patito un danno biologico da invalidità permanente nella misura del 20%, oltre a correlato danno da invalidità temporanea e spese mediche sostenute e future. Su detti presupposti l'attrice domandava la condanna sia del sia di al risarcimento del danno, che indicava come pari a Pt_2 Controparte_1
complessivi euro 132.000,00 circa.
si costituiva in giudizio contestando in fatto e in diritto la pretesa attrice, e Parte_2
in particolare esponendo - che la documentazione sanitaria in atti evidenziava il ricorrere, nel caso, di una situazione clinica del tutto differente rispetto a quella allegata dall'attrice; in particolare, la predetta risultava affetta - nel momento in cui si era rivolta al - non da un mero problema Pt_2 estetico ma da una vera e propria patologia funzionale, denominata linfedema, rispetto alla quale la scelta chirurgica adottata - peraltro con piena informazione e consenso della paziente - era stata del tutto adeguata;
- che ciascun intervento era stato eseguito a regola d'arte e secondo il ricorrere di precisa indicazione clinica all'esecuzione. Su detti presupposti, dunque, il concludeva Pt_2
chiedendo il rigetto delle domande attrici;
per il caso di propria condanna, tuttavia, chiamava in giudizio in manleva con le modalità di rito la propria compagnia assicurativa, . Controparte_2
si costituiva in giudizio contestando nel merito la fondatezza della Controparte_2
domanda risarcitoria della e, con riferimento alla copertura assicurativa, richiamando le Parte_1
franchigie e gli scoperti di polizza.
La convenuta si costituiva in giudizio esponendo - di essere estranea agli Controparte_1
eventuali, ma in concreto non sussistenti, errori medici ascritti al - che, in denegata ipotesi, Pt_2
ogni responsabilità risarcitoria andava attribuita al solo Su detti presupposti, quindi, Pt_2 [...]
concludeva chiedendo il rigetto di ogni domanda svolta nei propri confronti e, in CP_1 subordine, la condanna del convenuto a tenerla indenne da eventuali condanne.” Pt_2
La causa veniva istruita mediante ammissione della CTU medico legale ed all'esito veniva emessa la sentenza gravata n. 385/2024 del 07.02.24, con la quale il Tribunale di Genova: “- rigetta le domande di parte attrice;
- condanna a rifondere le spese di lite in favore di Parte_1
- con distrazione in favore dell'avv. Ugo Carassale dichiaratosi antistatario - Parte_2 [...]
e ; spese che - in applicazione dello scaglione di valore da € 52.000,01 CP_1 Controparte_2
a € 260.000,00 del regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (D.Min. Giust. n.147/22) - si liquidano nei valori medi per ciascuno dei predetti soggetti in € 14.103,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario al 15%,
Iva e Cpa nella misura e con le modalità di legge.”
Nel merito, il Tribunale affermava che “la menzionata ctu (svolta a ministero della d.ssa
medico legale, e del dr. specialista in chirurgia Persona_1 Persona_2
generale e chirurgia vascolare) induce a escludere con certezza il ricorrere di alcun errore professionale o tecnico, sia diagnostico, sia di strategia operatoria, sia di concreta attuazione, da parte del convenuto dottor (cfr sentenza). Seguivano le motivazioni che, dall'esame della Pt_2
CTU, evidenziavano come gli interventi non fossero di natura estetica, ma determinati “da
“linfedema misto (lipolinfedema)” (ctu pag.74)”. Era da escludere che la scelta chirurgica del Dott. osse errata e non conforme alla corretta pratica medica, in quanto il problema della paziente Pt_2 era “un Lipolinfedema che necessitava di cure ben più complesse per tipologia e timing di quelle attese dalla sig.ra ... mentre la paziente perseguiva o voleva perseguire un risultato Parte_1 semplice ed immediato, lo specialista impostava tutti i trattamenti al fine di trattare una malattia cronica e prevenirne la tendenza peggiorativa” (ctu pag.76-77)”. Sul piano del consenso informato, erano state evidenziate alla paziente le necessarie informazioni per comprendere la natura complessa dell'intervento da eseguirsi “rispetto a quella a mera finalità estetica nonché a comprendere la possibilità di fallimenti quali recidive e complicanze (infezioni, emorragie, lesioni nervose periferiche ecc.). Ne è riprova il fatto che le procedure chirurgiche siano state eseguite in convenzione con il SSN avendo la chirurgia proposta un obiettivo funzionale” (pag. 77)”. Anche nell'esecuzione degli interventi, i CTU non ravvisavano alcun elemento di malpractice, ritenendo
“che quanto verificatosi sia ascrivibile a complicanza non prevedibile e non prevenibile con
l'ordinaria prudenza e diligenza da parte dell'operatore che eseguì gli interventi chirurgici descritti” rispetto ai quali “non risultano errori tecnici alla base del fallimento dell'obiettivo perseguito” (pag.
78-79, grassetto dello scrivente)” (cfr sentenza). Sulla base delle suddette risultanze della CTU, che escludevano vizi operativi o di scelta chirurgica nell'operato del Dott. il Tribunale riteneva Pt_2
non raggiunta la prova di una colpa medica ed escludeva il nesso causale con la situazione clinica attuale dell'attrice.
Con atto di citazione in appello del 3.5.2024, impugnava la sentenza di primo Parte_1
grado, per i seguenti motivi: - errore in fatto ed in diritto nella condanna alle spese sia nei confronti del Dott. sia nei confronti della che nei confronti di In Pt_2 Controparte_1 CP_2
particolare, la compensazione delle spese si giustificava in quanto la SI.ra si era Parte_1
determinata ad agire in via risarcitoria nei confronti del Dott. delle non sulla Pt_2 CP_1
scorta di proprie meta-scientifiche valutazioni, ma di precise valutazioni tecniche da parte di professionisti medici cui si era rivolta. Inoltre, era del tutto paradossale che l'attrice fosse stata condannata a pagare un importo di oltre 60.000,00 euro per il solo fatto di avere chiesto di essere risarcita per un grave danno alla salute, pacificamente subito in esito ad una serie di interventi chirurgici pacificamente non andati a buon fine. Inoltre, il dott. aveva rifiutato la proposta Pt_2 di definizione transattiva della vertenza formulata dal Giudice all'udienza del 06.12.22; la in CP_1 violazione dell'art. 12 bis D.Lgs. 28\2010, aveva ingiustificatamente vanificato la introduzione e celebrazione del procedimento di mediazione n.1047\19 avanti l'Organismo di Mediazione presso il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova;
tra la e la SI.ra Controparte_4 Parte_1 non si è mai costituito alcun rapporto processuale, non avendo l'odierna appellante convenuto in giudizio la e non avendo esteso le proprie domande nei confronti della stessa Controparte_4
anche dopo la chiamata in causa delle da parte del Dott. infine, la Controparte_4 Pt_2
gran parte delle difese delle controparti derivavano dai reciproci rapporti tra le stesse parti. Con comparsa di costituzione 22.7.2024, si costituiva il Dott. , il quale Parte_2
proponeva appello incidentale sulle spese di primo grado, perché, ex art. 1917 c.c., 4° comma, il Dott. medesimo aveva diritto di chiamare in causa l'assicuratore, e questa, in Pt_2 Controparte_3
base al 3° comma della citata norma, avrebbe dovuto farsi carico della spese di lite per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato. Chiedeva pertanto la riforma della sentenza con condanna di al pagamento delle spese di lite del primo grado a favore del medesimo CP_2
appellante incidentale con distrazione a favore del difensore. Vinte le spese del grado di appello.
Con comparsa di costituzione 2.9.2024, si costituiva la la quale Controparte_1 preliminarmente contestava la violazione del'art. 342 c.p.c. per genericità dell'appello e, nel merito, contestava la fondatezza dello stesso, chiedendone il rigetto con vittoria delle spese di lite del grado.
Con comparsa di costituzione 2.9.2024, si costituiva anche la quale Controparte_2 preliminarmente contestava la violazione del'art. 342 c.p.c. per genericità dell'appello e dell'art. 348 bis cpc in quanto privi di una ragionevole probabilità di essere accolti. Nel merito, veniva contestata la fondatezza dello stesso in quanto non sussistevano le condizioni per una totale o parziale compensazione delle spese di lite. In relazione all'appello incidentale proposto dall'assicurato evidenziava che il rigetto dell'appello, avrebbe comportato l'improcedibilità dell'appello Pt_2
incidentale e, in ogni caso, ne contestava la fondatezza sia perché, rivetendo parti diverse rispetto a quelle di cui all'appello principale, risultava tardivo. Chiedeva la conferma della sentenza gravata con vittoria delle spese di lite del grado.
La Corte, con provvedimento di concessione dei termini per memorie conclusionali e repliche, fissava l'udienza del 17.12.2024, tenuta in forma cartolare, alla quale la causa veniva trattenuta in decisione.
L'appello principale infondato, mentre quello incidentale è ammissibile e fondato.
Vanno preliminarmente, respinte le eccezioni di inammissibilità dell'appello principale, sollevate dalle parti appellate, sia in relazione alla mancanza dei requisiti ex art. 342 c.p.c. che in relazione all'art. 348 bis cpc. La Corte rileva, sul punto, che l'impugnazione contiene un'indicazione dei fatti e un'esposizione dei motivi che rendono le doglianze sufficientemente individuabili negli elementi costituitivi, come richiesto dalla sentenza n. 17712/2016 a proposito dell'art. 434 c.p.c., avente identica formulazione dell'art. 342 c.p.c., avente identica formulazione dell'art. 342 c.p.c. ed, in conformità, anche con le successive pronunce Cass. 13535/18 e Cass. 7675/19. E' altresì infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bic c.p.c., in quanto i motivi di appello proposti richiedevano comunque una disamina nel merito ai fini della verifica della loro fondatezza per cui non sussisteva l' evidenza che non avessero una ragionevole probabilità di essere accolti.
L'unico motivo di appello sulla condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite del primo grado nei confronti sia dei convenuti principali che dell'assicurazione chiamata in garanzia non può essere accolto.
L'art. 92 c.p.c., nella sua versione originaria (ante sent. Corte Cost. 77/18 per la precisione), consentiva la compensazione delle spese di lite, in presenza di una parte integralmente soccombente, come nella specie, solo nel caso: a) di assoluta novità della questione trattata;
b) di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Peraltro, la Corte Costituzionale (sent. 77/18) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, co. 2°, c.p.c., nella parte in cui non prevede la possibilità per il giudice, in caso di soccombenza totale di una parte, di disporre la compensazione delle spese di lite, in tutto o in parte, allorquando vengano alla luce nel caso concreto ''altre gravi ed eccezionali ragioni''.
Secondo la Corte Costituzionale, le ipotesi di compensazione delle spese di lite diverse dalla soccombenza reciproca (mutamento di giurisprudenza e novità assoluta della questione) sono legate da una comune ratio. In entrambe le ipotesi tipizzate dal legislatore, vi è il “sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa che altera i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti”, che determina una situazione di “assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite” medesima. In entrambi i casi, quindi, vi è, in sostanza, una alterazione dei termini originari della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti. In altri termini, ciò che accomuna le ipotesi di compensazione delle spese di lite è l'esigenza di tutela del legittimo affidamento della parte, che abbia confidato in una ragionevole chance di successo, frustrata dalla sopravvenienza di circostanze inattese e imprevedibili.
È evidente, da quanto sopra motivato, che i motivi addotti da parte appellante per la compensazione delle spese non corrispondono ai parametri indicati dalla Corte Costituzionale e nulla, in tal senso, è stato allegato da parte appellante.
L'art. 12 bis del Dlgs 28/10 prevede alcune conseguenze derivanti dalla mancata partecipazione alla mediazione, ma non quella della compensazione delle spese di lite.
Infine, sulla lamentata condanna alle spese dell'assicurazione, chiamata in garanzia dal Dott.
l'appellante ha addotto la giustificazione di non aver esteso la domanda nei confronti della Pt_2
medesima. Tuttavia, anche in questo caso, la chiamata in garanzia è stata resa necessaria dalla domanda nei confronti del Dott. ai fini di essere tenuto indenne in caso di condanna. Pt_2 La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 17 settembre 2019, n. 23123 ha ribadito l'applicazione del principio di causalità in punto di regolamentazione delle spese di lite ex art. 91 c.p.c. ed ha confermato il principio che le spese del giudizio sostenute dal terzo chiamato in garanzia devono essere poste a carico di chi, rimasto soccombente, ne ha provocato e giustificato l'intervento in causa. Ciò vale anche se l'attore soccombente non ha formulato alcuna domanda nei confronti del terzo e salva unicamente l'ipotesi in cui l'iniziativa del chiamante si sia rivelata palesemente arbitraria. Il rigetto della domanda, risultata infondata, con passaggio in giudicato sul punto della motivazione della sentenza, comporta la soccombenza anche nei confronti del garante.
Il rigetto dell'appello principale, diretto alla sola compensazione delle spese di lite, senza eventuale richiesta di riduzione, comporta la conferma della sentenza gravata ed anche la condanna alle spese del grado di appello.
E' necessario l'esame dell'appello incidentale il quale è ammissibile, in quanto relativo allo stesso punto della sentenza, relativo alle spese di lite, messo in discussione dall'appello principale.
Con l'Ordinanza n. 31135 del 21.10.2022, la Cassazione sez. III precisa che l'impugnazione incidentale tardiva va dichiarata inammissibile laddove l'interesse alla sua proposizione non possa ritenersi insorto per effetto dell'impugnazione principale, trattandosi di una impugnazione che non dipende da quella avversa, nel senso che l'interesse ad impugnare non nasce dalla impugnazione altrui, non potendosi consentire di recuperare, mediante impugnazione tardiva, la possibilità di effettuare una impugnazione il cui interesse era già presente dal momento della pubblicazione della sentenza. Ciò, richiamando anche l'ordinanza 11.11.2020, n. 25285, per cui l'impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, ove l'impugnazione principale metta in discussione l'assetto d'interessi derivante dalla sentenza, cui la parte non impugnante aveva prestato acquiescenza, con la conseguenza che è ammissibile anche se riguarda un capo della decisione diverso da quello oggetto del gravame principale, o se investe lo stesso capo per motivi diversi da quelli già fatti valere, atteso che l'interesse ad impugnare sorge, anche nelle cause scindibili, dall'eventualità che l'accoglimento dell'impugnazione principale modifichi l'assetto giuridico originariamente accettato dal coobbligato solidale, dovendosi intendere la lettera dell'articolo 334, comma 1 cpc, “parti contro le quali è stata proposta l'impugnazione” come rivolta ad ogni parte che ne potrebbe subire effetti pregiudizievoli.
Nel caso dell'appello incidentale tardivo, proposto da , l'interesse all'impugnazione Parte_2
dei capi della sentenza sulla condanna alle spese di lite da parte della propria asicurazione, è insorto in conseguenza dell'unico motivo di appello principale proprio sul capo delle spese di lite della sentenza gravata. La possibilità che si possano produrre effetti pregiudizievoli nei confronti di , qualora il motivo di appello principale venga accolto, comporta l'ammissibilità Parte_2 dell'impugnazione medesima.
Nel merito, l'appello incidentale tardivo è fondato.
L'appellante incidentale ha chiesto che, in virtù dell'art 1917 c.c. 3° comma, che le spese per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato, vengano poste a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata.
fin dalla comparsa di costituzione e risposta 4.1.2021, ha contrastato la richiesta di refusione CP_2 delle spese di lite, sostenute dall'assicurato, eccependo l'inosservanza della clausola relativa alla gestione della lite prevista dall'art. 13 delle CGA - Gestione della vertenza di danno -Spese legali- che prevedeva che “la società non riconosce le spese sostenute dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende e delle spese di giustizia penale.”
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 21220 del 5 luglio 2022, ha dichiarato nulle le clausole contrattuali che, in materia di assicurazione di responsabilità civile, limitano o subordinano alla scelta dell'assicuratore la possibilità dell'assicurato di scegliere liberamente legali e periti per resistere in giudizio. Queste clausole sono considerate nulle perché derogano in pejus all'articolo 1917, terzo comma, del Codice Civile, che non prevede limitazioni alla scelta dell'assicurato. In sostanza,
l'assicurato ha diritto a essere rimborsato delle spese di resistenza, anche se si avvale di professionisti non designati dall'assicurazione.
La nullità di tali clausole come sopra evidenziata, consente l'accoglimento dell'appello incidentale di
, con riforma sul punto della sentenza gravata e condanna di generali alla rifusione Parte_2
delle spese di lite dei due gradi sostenute dal proprio assicurato.
Per il rigetto dell'appello principale, le spese del grado seguono la soccombenza con condanna dell'appellante al pagamento, in favore di ciascuno degli appellati, delle spese di lite, Parte_3
che vengono liquidate ai minimi come in dispositivo, sulla base del D.M. 55/2014 e dello scaglione del decisum in punto di spese di lite del primo grado (unico capo appelato) - 5201/26000, tenuto anche conto della non complessità della questione e del mancato svolgimento della fase trattazione/istruttoria in appello: - compensi: Fase di studio: € 600,00; Fase introduttiva: € 500,00;
Fase decisionale: € 1.000,00 = € 2.100,00.
A seguito dell'accoglimento dell'appello incidentale di , in modifica sul punto della Parte_2
sentenza gravata, la Corte condanna a rifondere le spese di lite del primo grado nella misura CP_2 già liquidata di € 14.103,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario al 15%, Iva e Cpa, mentre le spese del grado di appello vengono liquidate ai minimi come in dispositivo, sulla base del D.M. 55/2014 e dello scaglione del decisum in punto di spese di lite del primo grado (unico capo appelato),
5201/26000, tenuto anche conto della non complessità della questione e del mancato svolgimento della fase trattazione/istruttoria in appello: - compensi: Fase di studio: € 600,00; Fase introduttiva: €
500,00; Fase decisionale: € 1.000,00 = € 2.100,00.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30.05.2002 n.115, si dà atto della sussistenza dei presupposti in capo all'appellante principale per il pagamento del doppio contributo unificato, ove esigibile.
PQM
LA CORTE D'APPELLO
definitivamente pronunciando nel procedimento d'appello R.G. 485/2024 avverso la sentenza n.
385/2024 emessa dal Tribunale di Genova in data 07.02.24 così decide:
1. Rigetta l'appello di e conferma la sentenza gravata, con condanna della stessa Parte_1 al pagamento delle spese del grado in favore di ciascuna delle parti appellate che liquida in € 2.100,00 per compensi, oltre accessori di legge;
2. Accoglie l'appello incidentale di e condanna a rifondere Parte_2 Controparte_5 all'assicurato le spese di lite del primo grado già liquidate in € 14.103,00 per compensi, oltre accessori come per legge, e del secondo grado che vengono determinate in € 2.100,00, oltre accessori come per legge, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
DA' ATTO che ricorrono le condizioni ex art. 13 comma 1-quater D.P.R. 30.5.2002 n. 115, per il versamento del doppio contributo unificato, ove esigibile, a carico dell'appellante principale, atteso il rigetto della proposta impugnazione.
Genova, 18 aprile 2025
Il Giudice Aus. Est. Il Presidente
Dott. Gabriele Marroni Dott. Maria Laura Morello