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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 04/02/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL T RIB UNALE DI TIVOLI
Sezione Lavoro
n. 4366/2024 R.Gen.
Il Giudice designato dr. Alessio DI PIETRO, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del
4.2.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa vertente
TRA
(nato a [...] – RM- il 5.6.1947), elettivamente domiciliato in Roma Via Parte_1
Valdinievole n. 11, rappresentato e difeso dall'Avv. Ester Ferrari Morandi giusta procura in atti ricorrente
E
in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in CP_1
Roma Via Cesare Beccaria n. 29, rappresentato e difeso dell'Avv. Ivanoe Ciocca giusta procura in atti convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis cod. proc. civ., ha chiesto l'accertamento della sussistenza Parte_1 delle condizioni sanitarie utili per ottenere il riconoscimento della condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge n. 104/92 nonché l'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 legge n. 18/80 a decorrere dalla visita di revisione del 26.6.2023.
All'esito del procedimento di accertamento tecnico preventivo, il CTU nominato ha negato la sussistenza dei benefici invocati.
Con l'instaurazione del giudizio di opposizione, mediante deposito del ricorso in data 12.7.2024, ha contestato le risultanze peritali del giudizio di accertamento tecnico preventivo, Parte_1 richiamando le note critiche redatte dal proprio consulente Dott. In particolare, ha Persona_1 sostenuto la mancata considerazione del periodo di follow – up quinquennale di ripresa della patologia tumorale, che inciderebbe sulla condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo. Ha inoltre
1 denunciato la sottovalutazione da parte del Ctu della ridotta tolleranza agli sforzi (con riguardo alla patologia cardiopatia ipertensiva cronica II-III Classe NYHA) e alla ridotta capacità di autodeterminazione su base neuropsichica, che graverebbero sul vivere quotidiano del ricorrente. CP_ Si è costituito in giudizio l' il quale ha contestato la fondatezza della domanda e ne ha chiesto il rigetto.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e viene decisa con la presente sentenza.
Il ricorso non merita accoglimento.
Le conclusioni formulate dal C.T.U. (dott.ssa , nell'elaborato peritale in atti, Persona_2 tratte dall'esame della documentazione allegata agli atti e da accurati accertamenti diagnostici condotti con retti criteri tecnici ed iter logico ineccepibile, non possono che essere condivise da quest'Ufficio.
Il Ctu, dopo aver esaminato la documentazione sanitaria in atti, ha accertato che è Parte_1 affetto da un complesso di infermità che non è in grado di integrare i requisiti medici in discussione.
Sul punto, il Ctu ha spiegato quanto segue: “Trattasi di uomo di anni 76 il quale non presenta alcun criterio maggiore di non autosufficienza tra quelli previsti dalla Società italiana di geriatria e gerontologia (SIGG). All'esame obiettivo versa in buone condizioni generali, normotipo, aspetto giovanile. , ben orientato nel tempo e nello spazio, ricorda e sa riferire la sua storia personale Tes_1
e familiare;
eloquio fluido, informativo;
pensiero congruo e coerente;
assenza di alterazioni psico- patologiche in atto. Accede a visita deambulando in modo fisiologico, esegue i passaggi di postura in autonomia;
si veste/sveste in autonomia;
non presenta deficit di lato né deficit s/m ai quattro arti che hanno articolarità libera e utile. Sulla di quanto sopra rilevato e discusso, tenuto conto dell'esame obiettivo peritale, posso concludere affermando che il ricorrente presenta difficoltà persistenti medio gravi (80%) a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età ed è portatore di handicap ex art. 3, c. 1, Legge 104/92 a far data dalla visita di revisione CP_1
[…] Sulla base di quanto sopra rilevato e discusso posso affermare che il ricorrente fin dalla visita di revisione (24.6.2023) fosse invalido con difficoltà persistenti medio-gravi (80%) a CP_1 svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età (D.Lgs 508/88 e D.Lgs 124/98) e portatore di handicap ex art. 3, c. 1, Legge 104/92. Vi è assoluta carenza dei requisiti sanitari per vedere riconosciuto il diritto all'indennità di accompagnamento (ex art. 1 Legge 18/80) essendo il ricorrente autonomo nella deambulazione e nello svolgimento degli atti quotidiani della vita. Vi è carenza dei requisiti sanitari per vedere riconosciuta la condizione di handicap in situazione di gravità non essendo l'autonomia del ricorrente, correlata all'età, ridotta in misura tale da rendere necessaria un'assistenza permanente, continuativa e globale nella sfera individuale e/o relazionale”.
2 Solamente nella presente sede la difesa di parte ricorrente ha prodotto delle “note critiche” a firma del proprio consulente dott. che nonostante fosse stato nominato consulente nel Persona_1 giudizio di atp, non formulò alcuna osservazione critica nell'ambito del precedente giudizio (mentre il consulente di parte ricorrente che partecipò alle operazioni peritali, dott. , ha Persona_3 ritenuto di non dover formulare alcun rilievo critico).
Ebbene, deve rilevarsi che dette note critiche di parte ricorrente richiamano le medesime patologie già esaminate dal Ctu attraverso l'analisi della documentazione sanitaria versata in atti e si limitano a proporre rilievi già adeguatamente valutati dallo stesso, senza illustrare alcun specifico errore tecnico commesso dal Ctu ed omettendo di spiegare tecnicamente le ragioni per le quali si dovrebbe giungere ad una diversa valutazione rispetto a quella compiuta dal Ctu;
né sono state individuate specifiche contraddizioni in cui sarebbe incorso l'esperto.
In merito alle censure mosse da parte ricorrente in ordine al rilievo medico legale della pregressa patologia tumorale, la stessa viene menzionata nella valutazione medico legale (pag. 5 dell'elaborato peritale) ed il ctu ha spiegato che il effettua “controlli periodici previsti nell'ambito del follow- Pt_1 up oncologico che sono negativi per ripresa di malattia.”
Quanto alle contestazioni riguardanti l'omesso esame della patologia cardiopatia ipertensiva cronica II-III Classe NYHA e la mancata analisi del versante neuropsichico, deve rilevarsi che le certificazioni mediche riferite a tale patologie sono state ampiamente richiamate nell'analisi peritale
(pag. 2-3-4 dell'elaborato) e le conclusioni raggiunte dal ctu si fondano – essenzialmente – sulla obiettività clinica riscontrata a seguito dell'esame diretta della periziata.
Le censure del ricorrente si sostanziano, quindi, in un dissenso diagnostico che non individua puntuali errori o contraddizioni nella valutazione svolta dal Ctu. Le critiche della ricorrente sono, dunque, il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, espresse, peraltro, in termini generici e non suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici idonei a porre in dubbio le convincenti valutazioni e conclusioni del Ctu. Si tratta, pertanto, di un dissenso assolutamente normale nell'ambito delle valutazioni medicolegali, ma non idoneo ad addebitare al consulente d'ufficio carenze o deficienze diagnostiche, o affermazioni illogiche e scientificamente errate, o omissione di accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente, al fine di dimostrare la erroneità del giudizio formulato dal Ctu, la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del medesimo e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico ( v. Cass., 17.4.2004 n. 7341; Cass., 3.10.2011 n.20188).
Dalle considerazioni sinora esposte emerge che non si giustifica il rinnovo della ctu e le stesse conducono al rigetto del presente ricorso nel merito.
3 In applicazione del principio della soccombenza, le spese del procedimento, comprese quelle di atp, devono essere poste a carico della parte ricorrente, poiché quest'ultima ha dichiarato di non trovarsi nelle condizioni per beneficiare del regime di irripetibilità previsto dall'art. 152 disp. att. CP_ c.p.c. Nella liquidazione delle spese operate in dispositivo si tiene conto del fatto che l nella fase di atp, si è costituito a mezzo di proprio funzionario (per cui viene applicata la riduzione del 20% degli onorari prevista dall'art. 152-bis disp. att. c.p.c.) nonché del mancato svolgimento di attività istruttoria nel presente giudizio di merito.
Le spese di Ctu medico- legale, già liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.
Ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa,
- rigetta l'opposizione;
- condanna la ricorrente alla rifusione, in favore dell , delle spese di lite, che si liquidano CP_1 complessivamente in euro 2.800,00, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa;
- pone le spese di Ctu medico legale a carico della ricorrente.
Tivoli, 4.2.2025
Il Giudice
Alessio Di Pietro
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