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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. IV, sentenza 25/02/2026, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 536/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ROMANO EMANUELA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2763/2024 depositato il 08/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 S.r.l -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Rappresentante_1Rappresentato da - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale CA
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - SC - CA
Email_3elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020200004849243000 IRES-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 104/2026 depositato il 27/01/2026 Richieste delle parti: estinzione del giudizio per cessata materia del contendere
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso ritualmente proposto, la S.r.l. ha impugnato la cartella di pagamento n. 03020200004849243000, notificata il 15 luglio 2024, emessa a seguito di liquidazione automatizzata ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, relativa al periodo d'imposta 2016, per il recupero di imposte dirette e IVA. La parte ricorrente ha dedotto l'illegittimità dell'atto per mancata notifica degli atti presupposti e per intervenuta decadenza dell'Amministrazione finanziaria dal potere di riscossione, evidenziando come la cartella fosse stata notificata oltre i termini previsti dall'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973. Nel corso del giudizio, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di CA si è costituita, rappresentando che la cartella di pagamento è stata effettivamente notificata dall'Agente della riscossione oltre i termini decadenziali e che, preso atto di tale circostanza, l'Agenzia delle Entrate – SC ha disposto la sospensione dell'attività di riscossione del ruolo oggetto di causa. All'udienza odierna sono comparse entrambe le parti che hanno chiesto l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere. Dagli atti risulta che, successivamente alla proposizione del ricorso, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di CA, costituendosi in giudizio, ha riconosciuto l'intervenuta decadenza dal potere di riscossione, atteso che la cartella di pagamento impugnata è stata notificata dall'Agente della riscossione oltre i termini stabiliti dall'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973. La stessa Amministrazione ha, altresì, rappresentato che l'Agenzia delle Entrate – SC ha provveduto a sospendere la riscossione del ruolo oggetto di controversia, venendo meno la pretesa tributaria azionata con l'atto impugnato. Tale sopravvenienza ha determinato il venir meno dell'interesse delle parti alla decisione nel merito, non residuando più alcun contrasto sulla legittimità della cartella di pagamento. Ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992. Quanto alle spese di giudizio, tenuto conto che la cessazione della materia del contendere è conseguita al riconoscimento della decadenza da parte dell'Amministrazione nel corso del processo, sussistono giusti motivi per compensarle integralmente tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio. Compensa le spese di lite. CA, 26 gennaio 2026 Il giudice Dott.ssa Emanuela Romano
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ROMANO EMANUELA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2763/2024 depositato il 08/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 S.r.l -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Rappresentante_1Rappresentato da - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale CA
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - SC - CA
Email_3elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020200004849243000 IRES-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 104/2026 depositato il 27/01/2026 Richieste delle parti: estinzione del giudizio per cessata materia del contendere
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso ritualmente proposto, la S.r.l. ha impugnato la cartella di pagamento n. 03020200004849243000, notificata il 15 luglio 2024, emessa a seguito di liquidazione automatizzata ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, relativa al periodo d'imposta 2016, per il recupero di imposte dirette e IVA. La parte ricorrente ha dedotto l'illegittimità dell'atto per mancata notifica degli atti presupposti e per intervenuta decadenza dell'Amministrazione finanziaria dal potere di riscossione, evidenziando come la cartella fosse stata notificata oltre i termini previsti dall'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973. Nel corso del giudizio, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di CA si è costituita, rappresentando che la cartella di pagamento è stata effettivamente notificata dall'Agente della riscossione oltre i termini decadenziali e che, preso atto di tale circostanza, l'Agenzia delle Entrate – SC ha disposto la sospensione dell'attività di riscossione del ruolo oggetto di causa. All'udienza odierna sono comparse entrambe le parti che hanno chiesto l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere. Dagli atti risulta che, successivamente alla proposizione del ricorso, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di CA, costituendosi in giudizio, ha riconosciuto l'intervenuta decadenza dal potere di riscossione, atteso che la cartella di pagamento impugnata è stata notificata dall'Agente della riscossione oltre i termini stabiliti dall'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973. La stessa Amministrazione ha, altresì, rappresentato che l'Agenzia delle Entrate – SC ha provveduto a sospendere la riscossione del ruolo oggetto di controversia, venendo meno la pretesa tributaria azionata con l'atto impugnato. Tale sopravvenienza ha determinato il venir meno dell'interesse delle parti alla decisione nel merito, non residuando più alcun contrasto sulla legittimità della cartella di pagamento. Ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992. Quanto alle spese di giudizio, tenuto conto che la cessazione della materia del contendere è conseguita al riconoscimento della decadenza da parte dell'Amministrazione nel corso del processo, sussistono giusti motivi per compensarle integralmente tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio. Compensa le spese di lite. CA, 26 gennaio 2026 Il giudice Dott.ssa Emanuela Romano