Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. IV, sentenza 25/02/2026, n. 536
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Sentenza 25 febbraio 2026

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    Estinzione del giudizio per cessata materia del contendere

    Successivamente alla proposizione del ricorso, l'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto l'intervenuta decadenza dal potere di riscossione, atteso che la cartella di pagamento impugnata è stata notificata dall'Agente della riscossione oltre i termini stabiliti dall'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973. L'Agenzia delle Entrate ha altresì rappresentato che l'Agenzia delle Entrate – SC ha provveduto a sospendere la riscossione del ruolo oggetto di controversia, venendo meno la pretesa tributaria azionata con l'atto impugnato. Tale sopravvenienza ha determinato il venir meno dell'interesse delle parti alla decisione nel merito, non residuando più alcun contrasto sulla legittimità della cartella di pagamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. IV, sentenza 25/02/2026, n. 536
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro
    Numero : 536
    Data del deposito : 25 febbraio 2026

    Testo completo