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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 20/05/2025, n. 1063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1063 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, in persona del GOP dott.ssa Maria Bertha
Romano, ha pronunciato, all'esito della trattazione scritta dell'udienza del 20.05.2025 la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 839/2023 del ruolo generale lavoro / previdenza
TRA
, rapp.to e difeso dall'avv. MICHELE MOSCATO Parte_1
OPPONENTE
E
in persona del rapp.te legale p.t., rapp.to e difeso dall'avv. ANNA OLIVA CP_1
OPPOSTO
NONCHE'
, in persona del rapp.te leg. p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Controparte_2
GENNARO LUCA BRANDI
OPPOSTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione depositato il 16.02.2023 il sig. deduceva di aver ricevuto Parte_1 in data 03.02.2022, dall' l'intimazione di pagamento n. 071 2021 Controparte_3
9017982515/ 000, relativa ad un suo presunto debito riportato nei seguenti avvisi di addebito: n. 371
2011 2001596876 000, presuntivamente notificato il 06.10.2011, afferente contributi IVS a CP_1
percentuale sul minimale relativi agli anni 2010- 2011 e avviso di addebito n. 371 2016 0022144957 000, notificato il 17.01.2017, relativamente a contributi I.V.S. a percentuale sul minimale, CP_1 inerenti l'anno 2009.
La parte opponente eccepiva l'omessa notifica degli avvisi di addebito impugnati, l'intervenuta prescrizione dei crediti contributivi e concludeva chiedendo l'annullamento dell'intimazione di pagamento in seguito alla sopravvenuta prescrizione del credito, vinte le spese di lite.
Si costituiva l' il quale eccepiva, preliminarmente, l'inammissibilità dell'azione per carenza CP_1 dell'interesse ad agire e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, deduceva, altresì, che in merito all'avviso di addebito n° 371 2011 2001596876000 fosse intervenuto l'annullamento totale per stralcio ex DL 119/2018, da parte di in data 09/01/2024, concludeva chiedendo CP_4
l'inammissibilità dell'opposizione ovvero il rigetto della stessa con vittoria delle spese del giudizio.
Si costituiva, inoltre, l' che eccepiva la carenza di legittimazione passiva, Controparte_2
in relazione alle eccezioni afferenti il merito della pretesa contributiva e concludeva perché venisse dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione in quanto tardiva, nonché per il rigetto della domanda perché infondata in fatto ed in diritto, con vittoria delle spese di lite.
All'odierna udienza, svolta con modalità cartolare, le parti depositavano le note di trattazione scritta in cui si riportavano alle difese di cui ai rispettivi atti difensivi.
La causa veniva, pertanto, decisa come da dispositivo unitamente alle ragioni di fatto e di diritto della decisione che di seguito si illustrano.
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1.-Preliminarmente va rilevata la tempestività della riassunzione del presente giudizio ex art. 50 cpc, considerato che l'ordinanza con cui il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli dichiarava la propria incompetenza territoriale, in favore del Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, veniva pubblicata in data 17.11.2022, mentre il presente ricorso in riassunzione risulta depositato innanzi al Tribunale di Nola il 16.02.2023.
2.-Sempre in via preliminare necessita procedere all'esatta qualificazione della domanda al fine di applicare la disciplina sostanziale e processuale corretta. E' noto che, per quanto riguarda i vizi della cartella stessa, in tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali iscritti a ruolo, ove sia dedotta l'irregolarità formale della cartella, che, essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 49 d.P.R. n. 602 del 1973, l'opposizione deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi, per la quale è applicabile l'art. 29, comma 2, del d.lgs.
n. 46 del 1999 (che rinvia, per la relativa regolamentazione, alle forme ordinarie) e non l'art. 24 del medesimo decreto (che prevede il diverso termine di quaranta giorni e riguarda l'opposizione nel merito della pretesa azionata).
Ne consegue che l'opposizione prima dell'inizio dell'esecuzione deve proporsi, ai sensi dell'art. 617
c.p.c., entro venti giorni (a seguito dell'elevazione del termine di cinque giorni ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. e, n. 41, del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80) dalla notifica della cartella, ed è irrilevante la mancata indicazione, nella cartella, del termine predetto, in quanto l'obbligo di indicazione dei termini e delle modalità di impugnazione della cartella, di cui all'art. 1, comma 2, del d.m. 28 giugno 1999, deve intendersi riferito solo alle impugnazioni sul merito della pretesa azionata (Cass. Sez. L, Sentenza n. 25757 del 24/10/2008; ad es. sulla carenza di motivazione dell'atto cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 18691 del 08/07/2008; sulla nullità o inesistenza della notificazione del titolo esecutivo, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6448 del
23/04/2003; sui vizi formali, in generale, degli atti preliminari all'azione esecutiva, tra cui il titolo ed il precetto e sui vizi formali degli atti svolti o dei provvedimenti adottati nel processo, Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 15036 del 27 novembre 2001).
Pertanto, nel caso di specie, la domanda proposta deve essere qualificata, ai sensi dell'art. 615 C.P.C., come opposizione all'esecuzione, si tratta, com'è noto, di un'azione di mero accertamento negativo
(Cass. N° 15190\2005; Cass. N° 12239\2007, ecc.) con la quale si contesta il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata.
L'opposizione agli atti esecutivi attiene, invece, al quomodo del procedimento, investendo la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva.
Nella presente fattispecie, si versa nell'ipotesi prevista dal primo comma della norma in questione
(art. 615 C.P.C.), in quanto l'esecuzione non è ancora iniziata (manca infatti alcun pignoramento o altra forma equivalente di procedimento coattivo sui beni del debitore).
Quanto alla legittimazione passiva va chiarito (cfr. Cass. N° 18522\2011) che in tema di riscossione dei crediti previdenziali mediante iscrizione a ruolo di cui al d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46,
l'opposizione contro il ruolo per motivi inerenti al merito va proposta nei confronti del soggetto impositore (l' o l' ) e il cessionario del credito in quanto titolari del credito e a conoscenza CP_1 CP_5
degli atti su cui si fonda la pretesa, mentre ove siano sollevate questioni formali concernenti la cartella o la sua notifica, il contraddittorio va necessariamente instaurato anche con la società esattrice, a cui compete la riscossione dei ruoli.
3.-Occorre ora evidenziare che per quanto attiene all'avviso di addebito n. 371 2011 2001596876000, sotteso all'intimazione di pagamento impugnata, l' ha dedotto l'intervenuto annullamento totale CP_1 per stralcio ex DL 119/2018, da parte di in data 09/01/2024, come da allegato estratto AVA CP_4 peraltro tale deduzione trova conferma nell'estratto di ruolo del 13.03.2024, C.F._1 allegato agli atti del fascicolo dell' , da cui si evince l'intervenuto Controparte_3
sgravio di tutte le somme ivi portate a titolo di contributi previdenziali . CP_1
Pertanto deve affermarsi che i crediti di cui al citato avviso di addebito, rientranti nell'ambito di applicazione del D. L. 119/2018, sono stati automaticamente annullati ex lege alla data del
31.12.2018.
Al riguardo giova, invero, richiamare l'art. 4 D.L. 119/2018, convertito con modifiche dalla L.
n.136/2018, in base al quale " I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al
31 dicembre 2010, ancorché' riferiti alle cartelle per le quali è' già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati. L'annullamento è' effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili.
Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati l'elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 del decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del
22 giugno 2015. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. "
Pertanto, alla luce, anche di quanto allegato e documentato dall' e dall' CP_1 Controparte_2
va, pertanto, dichiarata cessata la materia del contendere, limitatamente ai crediti di cui
[...] all'avviso di addebito n. 371 2011 2001596876 000.
Nella fattispecie in esame è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia, limitatamente ai crediti contributivi di cui all'avviso di addebito n. 371 2011
2001596876 000, essendo intervenuto l'annullamento automatico dei medesimi, nei termini sopra detti, così come previsto dall'art. 4 D.L. 119/2018 conv. con modifiche dalla L. 136/2018.
4.- Necessita ora rilevare, in merito ai crediti contributivi oggetto dell'avviso di addebito n. 371
20160022144957 000, sotteso all'intimazione di pagamento impugnata, che i medesimi risultano interamente prescritti.
Ed invero dagli atti prodotti dall' emerge che il medesimo avviso di addebito sarebbe stato CP_1 notificato alla parte opponente da parte dell' in data 17.01.2017 (v. avviso di Controparte_6 ricevimento in atti della produzione ), allorquando i crediti contributivi, oggetto di tale avviso CP_1
di addebito erano già irrimediabilmente prescritti, in quanto afferenti l'anno 2009.
Vero, è, infatti, che l'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999 prevede che il contribuente deve proporre opposizione entro il termine di 40 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento.
L'inutile decorso di questo termine comporta l'incontrovertibilità del provvedimento e, dal punto di vista processuale, l'inammissibilità dell'opposizione (cfr. Cass. 4506/2007; Cass. 17978/2008).
Vero è anche che, spirato il termine di cui si tratta senza che il contribuente abbia proposto opposizione, il credito iscritto a ruolo si consolida e non è più contestabile, neppure con un'azione di accertamento negativo o di opposizione all'esecuzione.
Ma è altrettanto vero che se nell'eventuale giudizio di opposizione, tardivamente introdotto, viene in rilievo un fatto estintivo sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo, qual è la sopravvenuta prescrizione del credito contributivo, esso deve essere rilevato anche d'ufficio dal giudice, vertendosi in materia sottratta alla disponibilità delle parti (cfr. Cass. 6340/2005).
A tal fine occorre evidenziare che non può considerarsi valido atto interruttivo della prescrizione quinquennale l'avviso bonario agli atti dell' del 28.05.2014, presumibilmente recapitato CP_1 all'opponente a mezzo raccomandata AR il 5.06.2014, sia in quanto appare del tutto illegibile la firma della persona ricevente sia in quanto l' non ha fornito prova della effettiva consegna di tale CP_1 avviso bonario al ricorrente, dal momento che l'indirizzo riportato sul relativo avviso di ricevimento
: “ via San Sossio n. 12 Somma Vesuviana”, è diverso dall'indirizzo di residenza dello stesso opponente, quale risulta dagli atti del fascicolo.
Riguardo all'applicabilità del termine di prescrizione quinquennale, anche a seguito di
“cristallizzazione” della pretesa contributiva per mancanza di opposizione della cartella, si riporta il principio da ultimo affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione secondo cui: «La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario
(decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' , che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento CP_1 per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., CP_6
dalla l n. 122 del 2010)» (cfr. Cass. S.U. 23397/2016).
Pertanto, occorre dichiarare la prescrizione dei crediti contributivi vantati dall' , limitatamente CP_1 all'avviso di addebito n. 371 2016 0022144975 000 quivi impugnato.
Le spese processuali, in dipendenza della parziale definizione ope legis della controversia, vanno compensate per la metà (v. Cass.ordinanza 7 giugno 2019 n. 15471, Cass. Ordinanza n. 11187/2020,
Cass. Sentenza n. 22018/2020), mentre la restante parte va posta a carico delle parti resistenti.
P.Q.M.
il Tribunale di Nola, Sezione Lavoro e Previdenza, in composizione Monocratica, nella persona della dott.ssa Maria Bertha Romano, così definitivamente provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere tra le parti in causa, limitatamente ai crediti contributivi di cui all'avviso di addebito n. 371 2011 2001596876 000, sotteso all'intimazione di pagamento impugnata in questa sede;
- accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara l'illegittimità dell'intimazione di pagamento impugnata in questa sede, nonché dell'avviso di addebito n. 371 2016 0022144975 000, ad essa sotteso, per intervenuta prescrizione dei crediti ivi portati;
-condanna l' e l' , in solido tra loro, al pagamento delle CP_1 Controparte_3 spese del giudizio, che compensa per la metà, liquidandole in complessivi € 900,00 oltre IVA,
CPA e spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, con attribuzione al procuratore antistatario.
Così deciso in Nola 20 MAGGIO 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
G.o.p. dott.ssa Maria Bertha Romano