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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 27/11/2025, n. 2711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2711 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 26.11.2025 sostituita ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. 522/2021 r.g. e vertente tra
(c.f. , ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
Saya;
e
- Controparte_1 [...]
(c.f. ) in persona Controparte_2 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, resistente, rappresentato e difeso, ex art. 417 bis, comma 1,
c.p.c. dalla dott.ssa Alessandra Meliadò;
e nei confronti docenti che si trovano inseriti nella Graduatoria Provinciale Scolastica ( G.P.S.) di I e II fascia e che verrebbero superati dalla ricorrente.
Oggetto: Rettifica punteggio graduatoria provinciale per le supplenze di CP_2
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. e contestuale istanza cautelare lamentava l'erroneità dei Parte_1 punteggi riconosciuti in sede di redazione della graduatoria e la circostanza che nella redazione della stessa non si fosse tenuto conto del contratto presso l' dal 24.11.16 fino al 30.06.17, CP_3 codice contratto VB.000.000.000.0.2288.Z2.0000.12, con conseguente deprivazione di 12 punti in CP_ graduatoria, e che non fosse stato conteggiato il contratto presso “Fogazzaro” in Baveno (VB) del 05.11.07, con omissione del computo di ulteriori quattro punti, non considerati in graduatoria.
Precisava di aver presentato reclamo rimasto privo di riscontro.
Chiedeva pertanto che venisse riconosciuto il corretto punteggio di 124,50 punti. Si costituiva in giudizio il
[...] evidenziando che i Controparte_4 CP_2 servizi indicati in ricorso dalla ricorrente non erano stati dichiarati in domanda e per tale ragione non erano stati valutati.
Presentata istanza cautelare in corso di causa la stessa veniva rigettata con ordinanza del 29.10.2021.
Con ordinanza del 31.01.2024 veniva disposta l'integrazione nei confronti dei docenti che si trovano inseriti nella Graduatoria Provinciale Scolastica (G.P.S.) di I e II fascia e che potrebbero essere superati dalla ricorrente.
L'udienza del 26.11.2025 veniva sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ed in esito al deposito delle stesse la causa viene decisa.
2. Preliminarmente va dichiarata la contumacia dei soggetti controinteressati che, sebbene regolarmente citati, non si sono costituiti in giudizio.
3. Va quindi rilevato che all'udienza del 15 ottobre 2021 il ricorrente ha precisato che oggetto del giudizio è la graduatoria - Classe di concorso A001 (Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado) II fascia.
Va quindi rilevato che con riferimento alla graduatoria - Classe di concorso A001 (Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado) II fascia - sono stati riconosciuti alla 97,5 punti così Pt_1 determinati: 33 per il titolo di accesso, 0,5 per n. 1 certificazione informatica, 64 per titoli di servizio.
Parte ricorrente lamenta quindi in primo luogo l'erroneità del punteggio riconosciuto evidenziando che dovevano essere riconosciuti alla ricorrente 75,00 punti per titoli di servizio, mezzo punto del
LCDL (competenza in inglese) e trentatre punti legati ai titoli di studio per un totale di 108,50.
Inoltre, contesta il mancato riconoscimento dei servizi prestati presso l' dal 24.11.16 CP_3 fino al 30.06.17, e presso I.C. “Fogazzaro” in Baveno (VB) del 05.11.07, per un totale di 124,50.
Ciò premesso va evidenziato che secondo la tabella allegata all'ordinanza ministeriale n. 60 del
10.7.2020 viene riconosciuto per “Servizio di insegnamento prestato sulla specifica classe di concorso o su posti di sostegno agli alunni con disabilità sullo specifico grado a) nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, nelle istituzioni statali e paritarie all'estero e nelle scuole militari;
b) nell'ambito dei percorsi in diritto/dovere all'istruzione di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale, purché, nel caso dei predetti percorsi, il relativo servizio sia stato svolto per la tipologia di posto o gli insegnamenti riconducibili alla specifica classe di concorso;
c) nelle forme di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonché di cui al 2 4 comma 4-bis dell'articolo 5 del decreto-legge Controparte_1
12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128; d) nei percorsi di istruzione dei Paesi esteri o di scuole a ordinamento estero in Italia, riconosciute dai rispettivi Paesi, riconducibile
2 alla specificità del posto o della classe di concorso 2 punti per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni, ino a un massimo, per ciascun anno scolastico, di 12 ed il servizio prestato ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è comunque valutato 12 punti.
Mentre per il servizio di insegnamento prestato su altra classe di concorso o su altro posto anche di altro grado a) nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, nelle istituzioni statali e paritarie all'estero e nelle scuole militari;
b) nell'ambito dei percorsi in diritto/dovere all'istruzione di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile
2005, n. 76, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale, purché, nel caso dei predetti percorsi, il relativo servizio sia stato svolto su altra tipologia di posto o insegnamenti riconducibili ad altra classe di concorso;
c) nelle forme di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonché di cui al comma 4-bis dell'articolo 5 del decreto-legge
12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128; d) nei percorsi di istruzione dei Paesi esteri o di scuole a ordinamento estero in Italia, riconosciute dai rispettivi Paesi, non riconducibile alla specificità del posto di sostegno o del grado è riconosciuto, per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni, 1 punto sino a un massimo, per ciascun anno scolastico, di 6. Il servizio prestato ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è comunque valutato 6 punti.”
Va quindi evidenziato che dall'esame della domanda in atti presentata dalla devono ritenersi Pt_1 corretti i punteggi riconosciuti dal che ha applicato i punteggi secondo quanto previsto dalla CP_5 tabella allegata all'Ordinanza ministeriale del 20.7.2021.
Corretto infatti risulta il punteggio riconosciuto per la Classe di concorso A001 (Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado) II fascia di 97,5 punti così determinati: 33 per il titolo di accesso,
0,5 per n. 1 certificazione informatica, 64 per titoli di servizio.
In particolare deve ritenersi che, diversamente da quanto richiesto dalla ricorrente per i 34 gg di servizio prestati nell'a.s. 2016/17 su cattedra specifica deve essere riconosciuto un punteggio di 2 punti e non 04; per il servizio di 43gg prestati nell'a.s. 2018/19 su cattedra specifica deve essere riconosciuto un punteggio di 2 punti e non 04; per il servizio di 69 gg prestato a nell'a.s. 19/20 su cattedra specifica deve essere riconosciuto un punteggio di 4 punti e non 08; per il servizio di 87gg prestato nell' a.s.2019/20 su cattedra specifica deve essere riconosciuto un punteggio di 6 punti e non 10 pt;
per il servizio di 82 gg prestato nell' a.s. 2017/18 deve essere riconosciuto un punteggio di 6 punti e non 10 pt;
per il servizio di 37gg prestato nell' a.s. 2017/2018 deve essere riconosciuto un punteggio di 2 punti e non 04; per il servizio di 44 gg di servizio prestato presso IST EVEMERO nell'anno scolastico 18/2019 deve essere riconosciuto un punteggio di 2 punti e non 04; per il servizio di 66 gg prestato a Santa Teresa di Riva nell'a.s.17/2018 deve essere riconosciuto un punteggio di 4 punti e non 08.
3 Infatti, dall'esame dell'allegata tabella, viene riconosciuto il punteggio minimo per ogni mese o frazione di mese di almeno 16 giorni.
Deve pertanto ritenersi corretto il punteggio riconosciuto dall'amministrazione resistente.
Con riferimento al mancato riconoscimento del punteggio relativo al servizio prestato presso l'I.C. dal 24.11.16 al 30.06.17, ed il servizio prestato presso l'I.C. “Fogazzaro'” in Baveno (VB), CP_3 giusto contratto stipulato in data 05.11.2007 risulta che parte ricorrente abbia omesso di dichiarare nella domanda presentata per l'inserimento delle graduatorie provinciali tale servizio e abbia omesso di presentare la relativa documentazione.
Si richiama quindi la giurisprudenza amministrativa secondo cui “il soccorso istruttorio previsto dall'art.
6, comma 1, lett. b), della l. 241/1990 non costituisce un obbligo assoluto e incondizionato per l'Amministrazione; con riferimento alle procedure comparative e di massa, caratterizzate dalla presenza di un numero ragguardevole di partecipanti, il soccorso istruttorio non può essere invocato, quale parametro di legittimità dell'azione amministrativa, tutte le volte in cui si configurino in capo al singolo partecipante, come nel caso di specie, obblighi di correttezza - specificati attraverso il richiamo alla clausola generale della buona fede, della solidarietà e dell'autoresponsabilità - rivenienti il fondamento sostanziale negli artt. 2 e 97 Cost., che impongono che quest'ultimo sia chiamato ad assolvere oneri minimi di cooperazione, quali il dovere di fornire informazioni non reticenti e complete, di compilare moduli, di presentare documenti” (Consiglio di Stato 2019 n. 96).
Orbene nel caso di specie nella domanda presentata dalla ricorrente non risultano indicati i servizi non conteggiati né risulta presentata la relativa documentazione.
Inoltre, dall'esame della documentazione in atti, risulta che sebbene la domanda sia stata presentata in data 28.07.2020 la richiesta di chiarimenti in merito alla correzione risulta essere prestata solo in data 18.08.2020 e 20.08.2020.
Correttamente, pertanto, l'amministrazione non ha proceduto alla valutazione dei servizi indicati.
Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso va rigettati.
3. Le spese, anche relative alla fase cautelare, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore, ma applicati i minimi in considerazione della qualità delle parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna alla rifusione delle spese giudiziali anche relative alla relative alla Parte_1 fase cautelare che si liquidano in favore del in euro 5.614,80 Controparte_1 oltre spese generali ed accessori di legge.
Messina, lì 27.11.2025
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Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino