Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 19/03/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2522/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
1. Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
2. Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
3. Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa indicata in epigrafe promossa con ricorso congiunto depositato da
[...]
e , entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv.to Parte_1 Parte_2
MICHELE BALLETTA.
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
OGGETTO: regolamentazione del rapporto tra genitori-figlio minore nato fuori dal matrimonio
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473bis.51 c.p.c. depositato in data 25.10.2024, le parti hanno chiesto di regolamentare i rapporti con il figlio minore , nato a [...] il [...] al Persona_1
di fuori dal matrimonio, alle seguenti condizioni:
“1) Affido del figlio minore ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Persona_1
sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica dello Stesso presso l'abitazione familiare sita in Casagiove (CE) alla Via Aldo Moro N. 41, Scala A, int.
5. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
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con sé il figlio almeno un weekend al mese, dalla mattina del sabato alla sera della domenica successiva, con elasticità di orario e modalità da concordare tra essi genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali del figlio, nonché nel rispetto delle volontà di . Per_1
3) Per quanto concerne le festività natalizie il IG. avrà la facoltà di trascorrere con il Parte_2
figlio ad anni alterni, una settimana dal 24 al 30 dicembre, ovvero dal 31 dicembre al 07 gennaio.
Relativamente alle vacanze pasquali, il IG. avrà la facoltà di trascorrere con il figlio una Parte_2
intera giornata, alternativamente, un anno la Pasqua e l'anno successivo la Pasquetta. In ordine alle vacanze estive, il IG. avrà la facoltà di trascorrere con il figlio almeno 15 (quindici) giorni Pt_2
consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto anche delle future esigenze lavorative del IG. I genitori dovranno fornire reciprocamente Pt_2
l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno con se' il figlio. Qualora la IG.ra
[...]
decida di trascorrere dei periodi di vacanza con il figlio dovrà darne notizia al IG. Parte_1 Pt_2
con congruo preavviso, indicando la località di destinazione, nonché le date di partenza e ritorno.
4) Il IG. – a decorrere dal mese di novembre 2024 compreso - si impegna a corrispondere Parte_2
mensilmente, a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario del figlio , la somma Per_1
complessiva di €uro 250,00 (euro duecentocinquanta), da rivalutarsi di anno in anno, secondo la variazione degli indici ISTAT. Il succitato importo potrà essere corrisposto in unica soluzione attraverso versamento diretto nelle mani della IG.ra , oppure mediante bonifico Parte_1
ordinario su c/c postale intestato alla IG.ra stessa, entro e non oltre il giorno cinque di ogni Pt_1
mese solare.
5) Il IG. imborserà inoltre, alla IG.ra il 50% (cinquanta per cento) di tutte Pt_2 Parte_1
le spese straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse del figlio , purché Per_1
preventivamente concertate tra le parti, ad eccezione delle spese mediche ritenute necessarie dal medico curante, e delle spese relative alla frequentazione scolastica (ad es. tasse d'iscrizione, libri di testo, mensa, ripetizioni etc.).
6) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio e degli impegni di studio, sportivi e sociali del figlio, nonché nel rispetto delle volontà di . I genitori avranno Per_1
2 cura di tutelare la corretta e serena crescita del proprio figlio, impegnandosi reciprocamente, tenuto conto della sua tenera età, ad evitare intrusioni da parte di terze persone nella loro gestione;
7) Le parti prestano sin d'ora, il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei propri passaporti. 8)
I Ricorrenti provvederanno in maniera autonoma al proprio mantenimento senza alcuna pretesa nei confronti dell'altro.
9) I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.”
All'udienza cartolare del 14.03.2025 le parti hanno confermato di voler ottenere una pronuncia alle condizioni indicate nel ricorso.
Il P.M. nulla ha osservato.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative.
Rilevato, peraltro, che, pur non avendo le parti espressamente indicato il genitore collocatario del minore, si può desumere – dalla circostanza che viene disciplinato il diritto di visita del padre - la collocazione del minore presso la madre, il Tribunale ritiene tali condizioni conformi agli interessi dello stesso.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, recepisce l'accordo raggiunto dalle parti e dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 17.3.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio
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