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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 01/04/2025, n. 555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 555 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda sezione Civile Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 3485/2023 R.G. sul ricorso depositato il 14/07/2023 proposto da (difesa dall' avv. Antonio G. Pangallo) Parte_1
nei confronti di in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore (difesa dall'avv Andrea Borsani)
e nei confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore, (difeso dall'avv. CP_2
Ettore Triolo e dall'Avv. Valeria Grandizio) dato atto che :
che è stata disposta la trattazione scritta della causa , sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; che ha fatto pervenire le note scritte : la parte ricorrente e le parti resistenti ,
così definitivamente provvede :
“ Accoglie la domanda e,preso atto della già dichiarata prescritta contribuzione di cui all'avviso di addebito contestato, annulla l'intimazione di pagamento nella parte ad esso relativa.
CP_ Spese compensate tra ricorrente e .
Condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente delle spese del giudizio che liquida CP_3
complessivamente in 1300,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute, e contributo unificato se corrisposto con distrazione a favore del procuratore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
1 accertare e dichiarare, per i motivi meglio esposti in narrativa, la nullità / illegittimità / illiceità della intimazione di pagamento n. 09420239004656279000, limitatamente alla parte afferente all'avviso di addebito n. 39420112000399304, con ogni conseguenza di legge.
Parte ricorrente deduceva che:
1. che con intimazione n. 09420239004656279000, notificata in data 12.07.2023, l'
[...]
, in nome e per conto dell' , intimava all'odierna parte ricorrente, tra Controparte_1 CP_2
l'altro, il pagamento delle somme dovute a titolo di contributi IVS operai a tempo determinato così per come risultanti dai seguenti atti:
- avviso di addebito n. 39420112000399304, notificato l'11.10.2011 e recante un ammontare pari ad euro 2.865,12;
2. che, a tal proposito, l'odierna difesa non può esimersi dall'eccepire la nullità / illegittimità della stessa intimazione di pagamento n. 09420239004656279000, limitatamente alla parte afferente l'avviso di addebito n. 39420112000399304, atteso e considerato che, con sentenza n. 76/2020, pubblicata in data 17.01.2020 all'esito del procedimento RGN 168/2017 (ormai passata in giudicato), il Tribunale di Reggio Calabria – Sezione Lavoro e Previdenza (dr.ssa V.
Olisterno) ha già pronunciato la intervenuta prescrizione quinquennale del credito portato dall'atto sopra indicato;
Si costituiva parte resistente evidenziando che : CP_2
L'intimazione di pagamento non atto che promana dall'Istituto, ma da Controparte_1
che non è stata convenuta in giudizio.
[...]
Rispetto a questa domanda non vi è legittimazione passiva dell' . CP_2
In relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta prescrizione del credito deve osservarsi che è la stessa ricorrente ad affermare l'esistenza di una precedente decisione del Tribunale di
Reggio Calabria oramai coperta dal giudicato: ne consegue che tale domanda deve essere dichiarata inammissibile non essendo possibile che il Giudice del Lavoro possa nuovamente valutare una questione già coperta dagli effetti dell'art. 2909 CC.
Chiedeva dichiarare l'inammissibilità della domanda di parte ricorrente, con spese come per legge.
Parte resistente i costituiva e chiedeva rigettare la domanda;
ove, invece, fosse CP_3 accolta per motivi attinenti all'esclusivo operato dell'Ente titolare del credito, accertata la correttezza dell'attività espletata dal Concessionario, dichiarare la carenza di legittimazione passiva di quest'ultimo, tenendolo indenne da ogni sfavorevole conseguenza;
2 Rimessa la causa in decisione, il ricorso è fondato.
Parte ricorrente oppone l'intimazione di pagamento, di cui chiede l'annullamento , per la prescrizione del credito di cui all'avviso contestato.
Legittimata passiva sull'annullamento della intimazione è anche l' quale soggetto che ha CP_3 emesso l'atto di intimazione .
In ordine alla eccepita prescrizione , parte ricorrente fa valere il giudicato di cui alla sentenza n. 76 del 2020 che ha accertato già la prescrizione delle somme portate dall'avviso di addebito .
39420112000399304.
Non è contestato il giudicato dalle parti resistenti.
Non può essere pertanto in questa sede pronunciata una nuova declaratoria di prescrizione ma solo prendere atto ai fini della intimazione di cui è chiesta la illegittimità , e vede legittimata passiva l' che ha emesso l'atto nonostante la dichiarata prescrizione del credito . CP_3
SPESE DEL GIUDIZIO
CP_ Spese del giudizio compensate tra ricorrente e .
Spese del giudizio a carico della parte resistente per il principio di causalità avendo CP_3 emesso l'atto di intimazione nonostante la agevole rilevabilità della avvenuta prescrizione e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Reggio Calabria, 1..4.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda sezione Civile Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 3485/2023 R.G. sul ricorso depositato il 14/07/2023 proposto da (difesa dall' avv. Antonio G. Pangallo) Parte_1
nei confronti di in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore (difesa dall'avv Andrea Borsani)
e nei confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore, (difeso dall'avv. CP_2
Ettore Triolo e dall'Avv. Valeria Grandizio) dato atto che :
che è stata disposta la trattazione scritta della causa , sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; che ha fatto pervenire le note scritte : la parte ricorrente e le parti resistenti ,
così definitivamente provvede :
“ Accoglie la domanda e,preso atto della già dichiarata prescritta contribuzione di cui all'avviso di addebito contestato, annulla l'intimazione di pagamento nella parte ad esso relativa.
CP_ Spese compensate tra ricorrente e .
Condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente delle spese del giudizio che liquida CP_3
complessivamente in 1300,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute, e contributo unificato se corrisposto con distrazione a favore del procuratore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
1 accertare e dichiarare, per i motivi meglio esposti in narrativa, la nullità / illegittimità / illiceità della intimazione di pagamento n. 09420239004656279000, limitatamente alla parte afferente all'avviso di addebito n. 39420112000399304, con ogni conseguenza di legge.
Parte ricorrente deduceva che:
1. che con intimazione n. 09420239004656279000, notificata in data 12.07.2023, l'
[...]
, in nome e per conto dell' , intimava all'odierna parte ricorrente, tra Controparte_1 CP_2
l'altro, il pagamento delle somme dovute a titolo di contributi IVS operai a tempo determinato così per come risultanti dai seguenti atti:
- avviso di addebito n. 39420112000399304, notificato l'11.10.2011 e recante un ammontare pari ad euro 2.865,12;
2. che, a tal proposito, l'odierna difesa non può esimersi dall'eccepire la nullità / illegittimità della stessa intimazione di pagamento n. 09420239004656279000, limitatamente alla parte afferente l'avviso di addebito n. 39420112000399304, atteso e considerato che, con sentenza n. 76/2020, pubblicata in data 17.01.2020 all'esito del procedimento RGN 168/2017 (ormai passata in giudicato), il Tribunale di Reggio Calabria – Sezione Lavoro e Previdenza (dr.ssa V.
Olisterno) ha già pronunciato la intervenuta prescrizione quinquennale del credito portato dall'atto sopra indicato;
Si costituiva parte resistente evidenziando che : CP_2
L'intimazione di pagamento non atto che promana dall'Istituto, ma da Controparte_1
che non è stata convenuta in giudizio.
[...]
Rispetto a questa domanda non vi è legittimazione passiva dell' . CP_2
In relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta prescrizione del credito deve osservarsi che è la stessa ricorrente ad affermare l'esistenza di una precedente decisione del Tribunale di
Reggio Calabria oramai coperta dal giudicato: ne consegue che tale domanda deve essere dichiarata inammissibile non essendo possibile che il Giudice del Lavoro possa nuovamente valutare una questione già coperta dagli effetti dell'art. 2909 CC.
Chiedeva dichiarare l'inammissibilità della domanda di parte ricorrente, con spese come per legge.
Parte resistente i costituiva e chiedeva rigettare la domanda;
ove, invece, fosse CP_3 accolta per motivi attinenti all'esclusivo operato dell'Ente titolare del credito, accertata la correttezza dell'attività espletata dal Concessionario, dichiarare la carenza di legittimazione passiva di quest'ultimo, tenendolo indenne da ogni sfavorevole conseguenza;
2 Rimessa la causa in decisione, il ricorso è fondato.
Parte ricorrente oppone l'intimazione di pagamento, di cui chiede l'annullamento , per la prescrizione del credito di cui all'avviso contestato.
Legittimata passiva sull'annullamento della intimazione è anche l' quale soggetto che ha CP_3 emesso l'atto di intimazione .
In ordine alla eccepita prescrizione , parte ricorrente fa valere il giudicato di cui alla sentenza n. 76 del 2020 che ha accertato già la prescrizione delle somme portate dall'avviso di addebito .
39420112000399304.
Non è contestato il giudicato dalle parti resistenti.
Non può essere pertanto in questa sede pronunciata una nuova declaratoria di prescrizione ma solo prendere atto ai fini della intimazione di cui è chiesta la illegittimità , e vede legittimata passiva l' che ha emesso l'atto nonostante la dichiarata prescrizione del credito . CP_3
SPESE DEL GIUDIZIO
CP_ Spese del giudizio compensate tra ricorrente e .
Spese del giudizio a carico della parte resistente per il principio di causalità avendo CP_3 emesso l'atto di intimazione nonostante la agevole rilevabilità della avvenuta prescrizione e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Reggio Calabria, 1..4.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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