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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 29/04/2025, n. 602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 602 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
Corte d'Appello di Catania
Sezione Seconda Civile
_________ composta dai magistrati dr Maria Stella Arena Presidente dr Massimo Lo Truglio Consigliere dr Francesco Billè Giudice Ausiliario rel. est. ha emesso la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 556/2024 R.G.,
Promossa da
, nato a [...] il [...] (c.f. ) e , Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 nata a [...] il [...] (c.f. , rappresentati e difesi, giusta procura CodiceFiscale_2 in atti, dagli avv.ti Salvatore Scannapieco e Daniela Bentivegna;
APPELLANTI
Contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore (c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1
e per essa, in persona del legale rappresentante pro- Controparte_2 tempore (c.f. ), qui rappresentata da P.IVA_2 CO in persona del legale rappresentante pro-tempore (c.f. ), rappresentata e P.IVA_3 difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Grazia Gugliotta;
APPELLATA
E NEI CONFRONTI DI
, in persona del legale rappresentante pro RO tempore (c.f. ); P.IVA_4
APPELLATO CONTUMACE
***** La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza di discussione orale del 21 gennaio 2025.
La Corte ha osservato:
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 1425, depositata in data 18 marzo 2024, il giudice unico del
Tribunale di Catania, così statuiva: “accoglie la domanda attorea e per l'effetto dichiara, ai sensi dell'art. 2901 c.c., inefficace nei confronti di già Controparte_1 [...]
l'atto di costituzione del fondo patrimoniale del 13 Controparte_5 gennaio 2014, rogato a firma del Notaio rep. 6544, racc. 3197, registrato Persona_1 in Catania il 20 gennaio 2014. Condanna i convenuti e in Parte_1 CP_6 solido, al rimborso delle spese processuali ......”.
A sostegno di tale pronuncia rilevava il primo giudice che “Nella specie, invero, risultano perfettamente integrati i presupposti soggettivi ed oggettivi richiesti dall'art. 2901
c.c. Con riguardo alla sussistenza della qualità di creditrice della società attrice, invero, risulta pacifico che quale cessionaria del Controparte_1 CP_4 [...]
, vanti un credito di € 198.437,50, oltre interessi, nei confronti della RO società in forza del contratto di mutuo fondiario del 25 Controparte_7 maggio 2015 a rogito del notaio dott. nel quale sono intervenuti, in Persona_1 veste di fideiussore e terzo datore di ipoteca, il convenuto nonché, in Parte_1 veste di parte datrice di ipoteca, la convenuta ....... Parimenti sussistono, altresì, Parte_2 gli ulteriori presupposti per l'esercizio dell'azione de qua, integrati dall'eventus damni, quale pregiudizio che dall'atto revocando può derivare alle ragioni del creditore nonché il consilium fraudis ossia la conoscenza che il debitore aveva di detto pregiudizio. Sul punto, in fatto, va rilevato come sia documentalmente provato l'atto di costituzione del fondo patrimoniale del
13.1.2014, rep. 6544, racc. 3197, nel quale sono confluite le unità immobiliari site a
Belpasso tra la via Pascoli e la via Berlinguer, ed il terreno sito nel Comune di Ragalna, contrada Monte Arso ..... Com'è noto, il fondo patrimoniale indica la costituzione su determinati beni, da parte di uno o di entrambi i coniugi o anche di un terzo, con convenzione assoggettata a oneri formali pubblicitari, di un vincolo di destinazione al soddisfacimento dei bisogni della famiglia nonché il relativo regime di cogestione. A tale stregua, la predetta condizione limita la aggredibilità dei beni conferiti, rendendo più incerta o difficile la soddisfazione del credito, conseguentemente riducendo la garanzia generale spettante ai creditori sul patrimonio dei costituenti in violazione dell'art. 2740 c.c. ..... Non risultano, di contro, condivisibili le ragioni esposte dai convenuti inerenti alla riconducibilità alla
[...] di ulteriori ventiquattro unità immobiliari atteso che, oltre a non averne Controparte_7 provato la consistenza economica, le stesse risultano ipotecate a garanzia di altro credito vantato da diverso Istituto di credito, la cui entità è rimasta analogamente sottaciuta ...... Allo stesso modo, si palesa irrilevante l'asserita presunta conoscenza, per la Banca creditrice, dell'esistenza del fondo patrimoniale. Ebbene, detta tesi non può ritenersi condivisibile in ragione del fatto che , originariamente creditore chirografario, è divenuto CP_4 creditore ipotecario mediante la formalizzazione del contratto del 25 maggio 2015, e, pertanto, avendo ottenuto una maggiore garanzia sul soddisfacimento del proprio credito non avrebbe avuto motivo alcuno per declinare l'ulteriore convenzione contrattuale, ancor più, in vista della previsione legislativa per cui il fideiussore è obbligato in solido con il debitore principale al pagamento del debito, non essendo mai stata rilevata, nel presente giudizio, la sussistenza del beneficio di escussione ex art. 1944, comma 2, cc ..... Anche con riguardo al terzo datore di ipoteca, non pare sussistente nella fattispecie de qua, la prova dell'intento doloso, abusivo o fraudolento da parte del creditore garantito, nell'azione intrapresa, né la violazione dei canoni di correttezza e buona fede nell'ambito dei rapporti contrattuali con la controparte ..... Quanto, poi all'azione esecutiva intrapresa dalla banca creditrice sul terreno edificabile della (sul quale gode di ipoteca a Controparte_7 garanzia del mutuo), sito in Belpasso, c.da “Piano Lisi” e all'atto di pignoramento presso terzi nei confronti di vale la pena aggiungere che le stesse non sono Parte_1 idonee a incidere e/o paralizzare la presente azione revocatoria sia perché, con riguardo alla prima, è noto come l'alienazione degli immobili oggetto di procedure esecutive avvenga per importi di molto inferiori rispetto al loro reale valore, sia poiché (anche in relazione all'intervenuto fallimento della non se ne conoscono gli esiti ..... Controparte_7
Corroborano la tesi della sussistenza della prova dell'elemento soggettivo integrata da elementi gravi, precisi e concordanti, le modalità teleologiche e temporali dell'atto di disposizione compiuto. Non può sfuggire sul punto che: 1) i convenuti abbiano istituito il fondo patrimoniale a distanza di trentasette anni dall'istaurazione del vincolo matrimoniale;
2) la disposizione patrimoniale del debitore è compiuta in un momento in cui la
[...] non è in grado di assolvere il debito contratto con il mutuo chirografario del Controparte_7
2012, tanto da ricorrere all'accensione di un nuovo contratto di mutuo;
3) contestualmente all'istituzione del fondo patrimoniale di cui si chiede la revocatoria, si assiste all'istituzione di altro fondo patrimoniale da parte di legale rappresentante nonché datore Persona_2 di ipoteca e fideiussore), e della moglie (anch'ella garante della Controparte_8 società); 4) il giorno seguente al conferimento dei detti beni nei citati fondi patrimoniali è avvenuta la vendita, ad opera di - direttore della Persona_3 [...] dell'unico immobile di valore significativo di sua proprietà (sito in Belpasso Controparte_7 nella via XIV Traversa n. 167/169, di vani 7,5), al prezzo irrisorio di euro 40.000,00, ceduto ai figli e Non può negarsi, per quanto sopra, che l'atto di Persona_4 Controparte_9 disposizione per cui è causa sia stato dolosamente preordinato al fine di pregiudicare il soddisfacimento del credito futuro atteso che, al momento in cui fu compiuto l'atto dispositivo, i convenuti erano perfettamente in grado di prevedere il sorgere dell'obbligazione e l'insussistenza, all'interno del proprio patrimonio, di altri beni idonei a garantire la restituzione delle somme”.
Avverso tale decisione e hanno interposto appello con Parte_1 Parte_2 atto di citazione notificato in data 18 aprile 2024, sulla base di due ragioni di censura.
Si è costituita in giudizio , quale procuratore speciale di CO
, mandataria di resistendo al gravame e Controparte_10 Controparte_1 chiedendone il rigetto.
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza di discussione orale del 21 gennaio 2025.
Motivi della decisione
Va preliminarmente dichiarata la contumacia del RO
, non costituitosi in giudizio, nonostante sia stato regolarmente chiamato a
[...] parteciparvi.
Col primo motivo dell'appello, gli appellanti censurano la sentenza di primo grado laddove il primo giudice ha ritenuto la sussistenza di tutti i requisiti dell'azione pauliana.
Sostengono che non può ravvisarsi alcuna continuità fra la precedente operazione di mutuo chirografario e quella di mutuo fondiario del 25.05.2015, oggetto di contenzioso, attese le nuove condizioni, garanzie e la palese comune volontà delle parti di procedere alla stipula del nuovo rapporto;
che è evidente che la chiusura delle precedenti posizioni debitorie ha comportato anche l'estinzione di tutte le garanzie accessorie ad esse collegate, conseguendone l'irrilevanza di tutta la documentazione prodotta dalla in primo grado CP_4
e attinente ai precedenti rapporti;
che ai fini della valutazione della situazione patrimoniale e delle garanzie offerte dai fideiussori occorre fare riferimento alla data di stipula del contratto di mutuo fondiario e, quindi, doveva tenersi conto anche del fatto che i fideiussori un anno e mezzo prima avevano costituito il fondo patrimoniale, di cui erano a conoscenza;
che la banca ha accertato e verificato la sussistenza di tutti i presupposti per la concessione del mutuo fondiario e valutato idonea la situazione di regolarità e solvibilità della
[...] nonchè la situazione patrimoniale e personale dei soggetti Controparte_7 interessati nell'operazione in quel momento quali concedenti di ipoteca e fideiussioni;
che la non poteva non sapere che, alla data del mutuo fondiario, le garanzie patrimoniali CP_4 dei datori di ipoteca e dei fideiussori coinvolti fossero limitate dal fondo patrimoniale del 2014
e per il quale erano state tempestivamente rispettate tutte le formalità di pubblicità e di opponibilità ai terzi sancite dagli artt. 162, comma quarto, e 2647 cod. civ.; che il diritto di credito sulla base del quale si chiede la revocatoria del fondo patrimoniale deve essere un credito contratto per i bisogni della famiglia;
che fra la data di stipula del mutuo fondiario
(25.05.2015) e quella di notifica dell'atto di citazione per il riconoscimento dell'azione revocatoria del fondo patrimoniale, non è intervenuta alcuna modificazione nella sfera patrimoniale del debitore, discendendone che l'eventus damni è palesemente inesistente nel caso di specie;
che il decidente incorre in un gravissimo errore di valutazione e di motivazione ove afferma potersi ravvisare l'esistenza del dolo generico nelle intenzioni di quale parente del legale rappresentante della Parte_1 Controparte_7 nonché socio della predetta società, già nel gennaio del 2014 (data di costituzione del fondo patrimoniale), sarebbe stato in grado di “conoscere” che la Società avrebbe stipulato il contratto di mutuo ipotecario n. 7036 del 25 maggio 2015 per estinguere il precedente mutuo chirografario (n. 5388) del 11 luglio 2012, estendendo le medesime considerazioni anche per , in virtù del rapporto di coniugio;
che il debitore ha provato anche la capienza Parte_2 del patrimonio per l'integrale soddisfazione del creditore, essendo il credito garantito da ipoteca iscritta su un immobile di valore superiore al credito stesso.
Il motivo è infondato.
Osserva anzitutto la Corte che il rilievo di parte appellante, secondo cui il mutuo ipotecario è stato concesso pur essendo la banca a conoscenza della situazione patrimoniale della e della limitata garanzia dei fideiussori a cagione Controparte_7 della pregressa costituzione del fondo patrimoniale, si appalesa del tutto irrilevante in relazione alla domanda di revocazione proposta, atteso che l'azione mira a ricostituire la garanzia patrimoniale venuta meno a seguito dell'atto dispositivo, siccome posto in essere con il precipuo scopo di rendere impossibile l'aggressione dei beni conferiti in seno al fondo patrimoniale, a prescindere dalla conoscenza o meno da parte della banca della costituzione del fondo patrimoniale.
Non si ravvisano, peraltro, elementi idonei ad integrare l'ipotizzata “concessione abusiva del credito”, nè è ravvisabile nella condotta della banca la violazione dei canoni di correttezza e buona fede nell'ambito dei rapporti contrattuali intercorsi tra le parti. Ciò detto, è noto che l'azione revocatoria è un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale il cui accoglimento presuppone il concorso di alcune condizioni, descritte dall'art. 2901 c.c.: 1) la sussistenza di un credito (o di una ragione di credito) in capo all'attore; 2) la presenza di un atto, gratuito od oneroso, di disposizione patrimoniale posto in essere dal debitore;
3) un conseguente pregiudizio alle dette ragioni creditorie (eventus damni), rappresentato proprio dalla diminuzione del patrimonio del debitore e dal suo divenire o insufficiente per il soddisfacimento del credito o, quanto meno, composto in modo tale da renderne più difficile o incerto l'eventuale soddisfacimento coattivo.
In relazione all'accertamento dell'atteggiamento psicologico del debitore e del terzo
è necessario verificare se l'atto dispositivo sia anteriore o successivo al sorgere della ragione di credito: nel primo caso – per quanto riguarda il debitore - è necessario l'animus nocendi, cioè la prova della dolosa preordinazione della riduzione del patrimonio in vista dell'assunzione di obbligazioni, mentre nel secondo caso è sufficiente la semplice conoscenza del pregiudizio (c.d. consilium fraudis); per quanto riguarda il terzo acquirente
è, invece, necessario, nel primo caso, provare la partecipazione alla dolosa preordinazione della riduzione della garanzia patrimoniale (c.d. partecipatio fraudis), mentre nel secondo caso è sufficiente la semplice consapevolezza del pregiudizio (c.d. scientia fraudis).
L'onere della prova sull'esistenza di detto requisito soggettivo incombe sul creditore agente e la prova può essere fornita anche mediante presunzioni, purché gravi, precise e concordanti (cfr. Cass. 13330/2004; Cass. 9367/2006).
A differenza dell'ipotesi di atti a titolo gratuito, in cui il terzo di fatto non viene ad avere alcuna tutela, avendo acquistato un vantaggio senza un corrispondente proprio sacrificio e risultando i suoi interessi posposti a quelli del creditore, in caso di atti a titolo oneroso le esigenze di certezza dei traffici giuridici e di tutela della buona fede consentono di tutelare la posizione del terzo, pur se alle condizioni sopra richiamate.
Ciò posto, è pacifico che vanta una posizione creditoria nei Controparte_1 confronti di e essendo questi intervenuti in veste di fideiussore Parte_1 Parte_2
e terzi datori di ipoteca in favore della società che ha ottenuto Controparte_7 un mutuo fondiario da parte del , , di cui la CP_4 RO
è cessionaria. Controparte_1
E' poi documentato che e con atto del 13 gennaio 2014, Parte_1 Parte_2 rogato a firma del Notaio rep. 6544, racc. 3197, registrato in Catania il 20 Persona_1 gennaio 2014 hanno costituito un fondo patrimoniale in cui sono confluiti le unità immobiliari site a Belpasso tra la via Pascoli e la via Berlinguer, ed il terreno sito nel Comune di Ragalna, contrada Monte Arso.
Ora, devesi convenire con il primo giudice circa la pacifica la ricorrenza del requisito dell'eventus damni, a determinare il quale non è richiesta, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore (es., a seguito della dismissione di beni), ma anche in una modificazione qualitativa di esso (Cass. sentenza n. 3470 del 15/02/2007).
Non è revocabile in dubbio che la costituzione del fondo patrimoniale limiti l'aggredibilità dei beni conferiti e renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, riducendo conseguentemente la garanzia generale ex art. 2740 c.c. spettante ai creditori.
Non v'è prova, il cui onere gravava sui convenuti, che il patrimonio residuo sarebbe stato sufficiente a garantire il soddisfacimento delle ragioni creditorie, avuto riguardo alla circostanza, condivisibilmente rilevata da primo giudice, che “.... vi è prova in atti del fatto che gli unici beni rimasti nel patrimonio dei coniugi disponenti consistono in due frazioni di
2/10 di terreni siti in territorio di Belpasso di esigua estensione e di valore notevolmente inferiore all'ingente credito vantato da parte attrice”, che, quanto alle ventiquattro unità immobiliari riconducibili alla “.... oltre a non averne provato la Controparte_7 consistenza economica, le stesse risultano ipotecate a garanzia di altro credito vantato da diverso Istituto di credito, la cui entità è rimasta analogamente sottaciuta” e che quanto al terreno edificabile della sito in Belpasso, c.da “Piano Lisi”, oggetto Controparte_7 di procedura esecutiva da parte della banca creditrice, “.... è noto come l'alienazione degli immobili oggetto di procedure esecutive avvenga per importi di molto inferiori rispetto al loro reale valore” e, comunque, non è stato allegato alcunchè sull'esito della procedura.
In ordine all'elemento psicologico, non è parimenti revocabile in dubbio la sussistenza del requisito del consilium fraudis del debitore, non potendo quest'ultimo, non essere a conoscenza del pregiudizio che l'atto dispositivo avrebbe arrecato alle ragioni creditorie, essendo socio della e legato da rapporto di parentela con il legale Controparte_7 rappresentante, e, quindi, perfettamente in grado di prevedere il sorgere Persona_2 dell'obbligazione e l'insussistenza, all'interno del proprio patrimonio, di altri beni idonei a garantire la restituzione delle somme, nonché la circostanza delle difficoltà economiche in cui versava la che nel 2020 l'hanno condotta al fallimento. Parte_3
D'Altro canto, è pacifico e, comunque, documentato che il mutuo fondiario è stato concesso per consentire alla di estinguere il mutuo chirografario Controparte_7 concesso in data 11.07.2012, già garantito da fideiussioni omnibus prestate dallo stesso coincidendo l'estinzione di detto mutuo con l'erogazione del Persona_3 mutuo ipotecario n. 7036.
Quanto all'indagine diretta all'esame degli stati soggettivi dei beneficiari dell'atto dispositivo, corretto si appalesa l'apprezzamento circa la sussistenza della partecipatio fraudis di e del coniuge Parte_1 Parte_2
Rilevato che in tema di azione revocatoria ordinaria, la partecipatio fraudis del terzo acquirente, cioè la conoscenza da parte di questi della dolosa preordinazione dell'alienazione a opera del disponente rispetto al credito futuro, quando l'atto di disposizione sia anteriore al sorgere del credito, può essere accertata anche mediante il ricorso a presunzioni (Cass. n. 30188/2018), costituiscono elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, come evidenziato dal primo giudice, l'aver costituito il fondo patrimoniale dopo
37 anni dal matrimonio e dopo che la non è stata più in grado di Controparte_7 assolvere al pagamento del mutuo chirografario del 2012, tanto da ricorrere all'accensione di un nuovo contratto di mutuo, nonchè il perfezionamento dell'atto dispositivo contestualmente alla costituzione di altro fondo patrimoniale e di atto di vendita immobiliare rispettivamente da parte di e anch'essi datori di Persona_2 Persona_3 ipoteca e fideiussori della Controparte_7
Va, in definitiva, ribadita la fondatezza della domanda di revocatoria proposta da sussistendo i requisiti necessari per il positivo esperimento dell'azione. Controparte_1
Col secondo motivo, gli appellanti si dolgono della condanna alle spese di lite.
Sostengono che la banca, frazionando abusivamente il credito, ha triplicato, instaurando tre differenti giudizi (uno nei confronti di iscritto al n. Persona_3
18474/2018 R.G., l'altro nei confronti di e iscritto al n. Parte_1 Parte_2
18475/2018 R.G. e l'ultimo nei confronti di e iscritto al Persona_2 Controparte_8
n. 18476/2018 R.G.), un'azione che avrebbe dovuto e potuto essere unitariamente trattata e decisa alla luce dell'unicità del fatto costitutivo, dell'oggetto e del titolo che hanno dato vita al procedimento in esame;
che con la triplicazione della condanna alle spese di lite il tribunale ha violato le norme di cui agli artt. 91 e ss.. c.p.c., e agli artt. 2 e 111 Cost..
Il motivo è infondato.
Osserva la Corte che i giudizi, sebbene riguardino lo stesso diritto di credito, oggetto di tutela attraverso l'esperimento delle distinte azioni revocatorie, presentano diverse parti convenute, così come diverso è l'atto dispositivo che si assume lesivo delle garanzie generiche spettanti al creditore, sicchè, attesa l'autonomia dei giudizi, corretta si appalesa la regolazione delle spese di giudizio.
L'appello va, in definitiva, rigettato, discendendone la conferma integrale della sentenza gravata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano, siccome in dispositivo, in base al d.m. n. 55/2014, come integrato dal D.M. Giustizia 13.08.2022 n. 147, tenuto conto del valore della controversia (fascia di valore euro 52000,01-260.000,00) e dell'attività difensiva effettivamente svolta. A tal ultimo riguardo, ritiene la Corte di liquidare i compensi in prossimità dei minimi di tariffa, avuto riguardo alla modesta complessità delle questioni trattate.
Vanno dichiarate irripetibili le spese in relazione alla posizione della parte appellata contumace.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo sull'appello proposto da Parte_1
e avverso la sentenza n. 1425, depositata in data 18 marzo 2024, del giudice Parte_2 unico del Tribunale di Catania, rigetta l'appello e condanna in solido gli appellanti a rifondere, in favore di le spese del grado che liquida in complessivi € 7350,00 (ivi Controparte_1 compresi €. 1500,00 per la fase di studio, €. 1000,00 per la fase introduttiva, € 2250,00 per la fase di trattazione e istruttoria e € 2600,00 per la fase decisoria), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte, il 15 aprile 2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Francesco Billè Dott. Maria Stella Arena