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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 31/03/2025, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione per le controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai signori magistrati:
1. Dott. Cinzia Alcamo Presidente relatore
2. Dott. Caterina Greco Consigliere
3. Dott. Claudio Antonelli Consigliere
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°193 R. G. anno 2023 promossa in grado di appello
DA
, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Sammartano, Parte_1 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Marsala nella Via San
Giovanni Bosco n. 48.
Appellante
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonino Rizzo
e Maria Adelaide Nieddu, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura
Distrettuale INPS sita in Palermo Via Laurana n. 59.
Appellato
All'udienza di discussione del 27 marzo 2025 i procuratori delle parti costituite hanno concluso come dai rispettivi atti difensivi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato il 7 febbraio 2022, presso il Tribunale G.L. di Marsala, chiedeva accertarsi il proprio diritto a percepire l'assegno sociale n. Parte_1
04030072, revocato dall' con provvedimento del 14.04.2021, comunicatogli il CP_1
29.04.2021 ( con la motivazione: sono state riscosse rate di assegno non spettanti) e, per l'effetto, dichiarare illegittima sia la richiesta di ripetizione delle somme erogategli a tale titolo per il periodo dal 01.08.2019 al 31.03.2021 (pari ad €
8.727,62), sia la reiezione, con nota del 13.05.2021, della domanda – del 15.04.2021 - volta ad ottenere l'assegno sociale (con la motivazione: “non sussiste lo stato di
1 bisogno economico, poiché l'importo dell'assegno di mantenimento è irrilevante ai fini della funzione di alleviare lo stato di bisogno. L'Assegno Sociale può essere concesso qualora le disposizioni sull'assegno di mantenimento di importo irrisorio siano giustificate dalle condizioni economiche del coniuge separato del richiedente, come nel caso di assenza di reddito o di reddito inferiore al limite personale previsto per l'assegno sociale”). Evidenziava l'illegittimità dell'atto datato 14/4/2021 per carenza di motivazione.
Quanto alla reiezione della domanda deduceva di essersi separato consensualmente dalla moglie in data 8/7/2019; Controparte_2
-che in quella sede i predetti coniugi concordavano un assegno di mantenimento di euro 50,00 in favore del;
Parte_1
-che tale importo veniva così determinato alla luce della circostanza che
l'odierno ricorrente era disoccupato e la era priva di stabile occupazione CP_2 tant'è che la stessa aveva svolto soltanto 2 periodi di supplenze, in altra regione, quale docente del giusto contratti di assunzione a tempo determinato dal CP_3
15/9/2017 al 28/9/2017, dal 29/9/2017 al 30/6/2018 e dal10/9/2018 al
31/8/2019.;
-che la sede di lavoro della era a Seregno, comune in provincia di Monza e CP_2
Brianza, e che ciò comportava le ingenti spese di vitto e alloggio che, aggiunte a quelle di viaggio per venire a trovare i figli, depauperavano enormemente lo stipendio percepito quale precaria sicché a fine mese la riusciva a CP_2 risparmiare circa 200,00 euro;
-che tale circostanza della quale erano ben consapevoli i predetti coniugi aveva giustificato il riconoscimento di euro 50,00 a titolo di assegno di mantenimento in favore dell'odierno ricorrente, il quale certamente non poteva pretendere di più dalla moglie il cui contratto di lavoro sarebbe scaduto già il mese successivo, per come emergente dalla documentazione allegata;
- che la non ha più lavorato dopo l'ultimo contratto scaduto nell'agosto del CP_2
2019.
Chiedeva, quindi, la revoca e/o l'annullamento di entrambi i provvedimenti e l'accoglimento della nuova domanda di assegno sociale n. 2192887100064 presentata il 15/4/2021.
L' si costituiva in giudizio contestando la fondatezza della pretesa, per CP_1 difetto dello stato di bisogno, e ne chiedeva il rigetto.
Sosteneva la legittimità dell'azione recuperatoria per la natura fittizia della separazione, come desumibile da un serie di indizi gravi atti ad eludere i limiti reddituali previsti dalla legge per la concessione e la misura dell'assegno sociale.
2 Con sentenza n. 830/2022, emessa in data 13 settembre 2022, il Tribunale rigettava il ricorso.
Aderendo alla tesi dell' , il giudice ha sostenuto la natura sussidiaria CP_1 dell'assegno sociale liquidabile solo allorché non siano attivabili, da parte degli obbligati civili, gli ordinari doveri di solidarietà imposti dalla legge a determinate condizioni” e che ove fossero mutate le condizioni economiche delle parti, il ricorrente avrebbe potuto, in caso di bisogno, chiedere la modifica delle condizioni economiche della separazione”.
Ha valutato che, al di là della produzione dei contratti di lavoro a tempo determinato dell'ex coniuge, il ricorrente non allega, né tantomeno prova documentalmente, né offre di provare quale fosse la propria situazione reddituale e quella dell'ex coniuge nel periodo al quale è riferito l'indebito (01/08/2019 al
31/03/2021).
Neppure dimostra la circostanza di fatto inerente il venir meno della coabitazione e/o il cambio di dimora, né il dato formale afferente la variazione dell'indirizzo in cui era stata fissata la residenza familiare prima della separazione.
Per concludere nel senso che in carenza di allegazione e prova di circostanze atte
a comprovare con quali mezzi il ricorrente provvedesse al proprio mantenimento anche in data anteriore alla separazione ovvero su quali soggetti, tra i congiunti di cui all'art. 433 c.c., gravasse l'obbligo di prestare gli alimenti, non può fondatamente ritenersi provato lo stato bisogno, quale elemento costitutivo del diritto invocato.
Ha aggiunto – richiamando la sentenza della Cassazione n.6570/2010 - che ai fini dell'attribuzione dell'assegno sociale, ai sensi dell'art.3 c.6 della l.n.335/1995, l'incompatibilità dell'assegno di mantenimento é esclusa solo ove lo stesso non venga percepito perché il coniuge obbligato non è realmente in grado di versarlo e l'altro coniuge si sia comunque attivato (infruttuosamente) per ottenerlo;
circostanza che non si ravvisa nel caso di specie.
Per la riforma di tale decisione ha proposto appello con ricorso Parte_1 depositato in Cancelleria il 7 marzo 2023.
Ribadisce l'eccezione di difetto di motivazione, non esaminata dal Tribunale, nonché l'illegittimità dei provvedimenti impugnati, sostenendo che la rinuncia al mantenimento in sede di separazione, secondo l'orientamento più recente della S.C., non è rilevante.
Conclude, quindi per l'accoglimento della domanda avanzata nel ricorso di primo grado.
Per il rigetto del gravame si è costituito l' con memoria del 26.02.2025, CP_1 contestandone la fondatezza.
3 Deduce che, pur non ignorando il recente orientamento espresso dalla Suprema
Corte con le pronunce richiamate dall'appellante, tuttavia, come chiarito nella citata PEI 5300.02/04/2021.0041118, emessa proprio a seguito del detto arresto, CP_1
l' ritiene che il rigetto della domanda di assegno sociale sia comunque CP_1 corretto nel caso in cui sussistano elementi di fatto (ad es. presentazione della domanda di AS a poca distanza dalla separazione, situazione patrimoniale di entrambi, coabitazione, esiguità dell'assegno di mantenimento) i quali siano idonei a suffragare l'assenza di uno stato di effettivo bisogno, piuttosto deponendo per una separazione fittizia preordinata a lucrare la suddetta prestazione assistenziale.
Che, dunque, vi fossero elementi univoci e concordanti, se considerati nel loro insieme, della finalità elusiva della separazione volta ad evitare il cumulo dei redditi, ostativo all'ottenimento dell'assegno in godimento. All'udienza del 27 marzo 2025, la causa, previa discussione e sulle conclusioni delle parti, è stata decisa come da dispositivo steso in calce.
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L'azione di recupero per cui è causa si fonda sulla presunzione del carattere simulato della separazione consensuale dei coniugi , desunta da una Parte_2 serie di indici rivelatori univoci della insussistenza di uno stato di bisogno del percipiente l'assegno sociale che ha condotto l' in esito a controlli interni, a CP_1 revocare la prestazione.
L'art. 3 legge n. 335/1995 (che ha sostituito l'istituto della pensione sociale, previsto dall'art. 26 legge n. 153/1969, come modificato dal DL n. 30/1974, conv. in legge n. 114/1974, con l'assegno sociale) prevede che “con effetto dall'01/01/1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato «assegno sociale».
Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare.
I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento.L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed
è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito
4 concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile” (comma 6). Si tratta di una prestazione assistenziale che non attinge ad alcuna provvista contributiva ma grava sulla fiscalità generale (v. Cass. n. 16088/2020) ed è subordinato, quindi, alla sussistenza di un comprovato stato di bisogno economico;
in quanto gravante sulla solidarietà generale, ha una portata meramente sussidiaria ed è erogabile solo in mancanza di altre concrete e possibili fonti di reddito.
Ciò premesso, entrambe le ragioni di gravame sono infondate.
Quanto alle ragioni dell'indebito e all'eccepito difetto di motivazione del provvedimento impugnato, ribadito dall'appellante, deve rilevarsi che – come più volte sottolineato da questa Corte - per quel che attiene l'onere probatorio sulla ripetibilità dell'indebito previdenziale, la Suprema Corte ha affermato con orientamento consolidato che "In tema di indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico" (Cass. SS.UU. n.
18046 del 4 agosto 2010, conf. Cass. sez. lav. 10.6.2019 n.15550).
Contrari argomenti, non possono, invece, trarsi dalla sentenza n.198/2011 in quanto, per come recentemente osservato dagli stessi Giudici di legittimità, “tale ultimo orientamento, pur formalmente presentandosi in continuità con
l'insegnamento di Cass. S.U. n. 18046 del 2010, sembra piuttosto sviarne la portata precettiva, dal momento che l'onere del pensionato di provare i fatti costitutivi del trattamento pensionistico, per come delineato dalla pronuncia resa da questa Corte a
Sezioni Unite, si manifesterebbe solo allorquando l'ente previdenziale abbia provveduto in sede amministrativa ad indicare, sia pure in modo sintetico, le ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate;
che codesta conclusione appare confliggente con i principi elaborati da Cass. n. 2032 del 2006
(espressamente e adesivamente richiamati da Cass. S.U. n. 18046 del 2010), secondo cui, atteso che gli atti di gestione del rapporto obbligatorio, ancorché posti in essere in violazione di norme o di principi concernenti la correttezza delle relazioni tra amministrazioni pubbliche e cittadini, non possono incidere sul diritto di credito alla prestazione previdenziale o assistenziale, che spetterà all'assicurato o assistito soltanto alle condizioni e nella misura stabilite dalle leggi emanate in attuazione dell'art. 38 Cost., restano totalmente privi di rilevanza i comportamenti
5 tenuti dall'ente previdenziale in sede stragiudiziale, pur quando consistiti nella mancata (o inadeguata) specificazione delle ragioni per le quali si riteneva non sussistente il diritto medesimo” (così in parte motiva Cassazione Civile, sezione VI,
14.3.2018 n.6375).
L'onere di dimostrare i fatti costitutivi del diritto invocato spettava, quindi, al ricorrente, che, neppure a seguito delle deduzioni dell' che aveva precisato le CP_1 ragioni dell'indebita riscossione dall'1/08/2019 al 31.03.2021, di somme non spettanti sull'assegno sociale (come indicato nella impugnata nota del 14.04.2021: a seguito di verifiche è emerso che lei ha ricevuto per il periodo dal 1.08.2019 al
31.03.2021, un pagamento non dovuto sulla pensione cat.AS n.04030072 per un importo complessivo di euro 8.727,62 per i seguenti motivi: sono state riscosse rate di assegno non spettanti- v. doc n.2) già chiaramente esplicitate nel provvedimento
(del 13.05.2021: non sussiste lo stato di bisogno economico, poiché l'importo dell'assegno di mantenimento è irrilevante ai fini della funzione di alleviare lo stato di bisogno. L'Assegno Sociale può essere concesso qualora le disposizioni sull'assegno di mantenimento di importo irrisorio siano giustificate dalle condizioni economiche del coniuge separato del richiedente, come nel caso di assenza di reddito
o di reddito inferiore al limite personale previsto per l'assegno sociale”- v. doc n.3) di reiezione della domanda di assegno sociale avanzata il 15.04.2021, ha dedotto argomenti utili a smentire gli elementi dedotti dall' a sostegno della presunta CP_1 simulazione della separazione e a suffragare, come suo onere, l'effettiva sussistenza dello stato di bisogno e del diritto alla prestazione assistenziale.
Il giudizio previdenziale non è, difatti, un giudizio di impugnazione di un atto amministrativo – come mostra di ritenere la ricorrente - ma verte sul rapporto previdenziale e mira, come nella specie, all'accertamento negativo del debito;
non è diretto, cioè, alla verifica della legittimità del provvedimento impugnato, ma si estende al merito della pretesa creditoria.
Risulta dagli atti che e la coniuge si sono Parte_1 Controparte_2 separati fruendo della speciale procedura prevista dall'art. 12 del DL n. 132/2014 conv. in legge n. 162/2014.
Tale procedura consente ai coniugi di concludere davanti all'ufficiale di stato civile un accordo, con cui dichiarano di volersi separare o di voler sciogliere o fare cessare gli effetti civili del matrimonio (art. 12, co. 1). “L'accordo tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio” (art. 12, co. 3). Le predette disposizioni, tuttavia, “non si applicano in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave
6 ovvero economicamente non autosufficienti” (art. 12, co. 2). Inoltre “L'accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale” (art. 12, co. 3). Si tratta di una speciale procedura che si sottrae, per volontà delle parti, al vaglio dell'autorità giudiziaria e che costituisce un procedimento meramente amministrativo.
Laddove, invece, le parti volessero regolare anche gli aspetti patrimoniali della separazione, è prevista la cd “negoziazione assistita”, con conclusione di un accordo presso uno studio legale. In tal caso l'art. 6 del DL n. 132/2014 disciplina un procedimento articolato in più fasi, al quale partecipano sia gli avvocati delle parti sia la Procura della Repubblica (che deve valutare l'eventuale presenza nell'accordo di clausole non approvabili).
Con il ricorso di primo grado nulla il ha esposto circa i motivi della Pt_1 separazione e la ragione della scelta dello speciale procedimento di cui al citato art. 12.
Dunque, il si è separato dal coniuge con accordo sottoscritto, davanti Pt_1 all'Ufficiale di stato civile del Comune di Marsala, in data 6 giugno 2019 e confermato l'8 luglio 2019, ai sensi del citato art. 12, senza nulla prevedere sul piano patrimoniale eccetto che l'attribuzione di un assegno di mantenimento pari ad € 50,00 mensili in favore del (v. doc n.6, fascicolo di parte ricorrente). Pt_1
In data 31/07/2019 (dopo pochi giorni) il ha presentato all la Pt_1 CP_1 domanda di assegno sociale. (v. doc. on fasc. . CP_1
Se è vero, dunque, che la condizione legittimante per l'accesso alla rivendicata prestazione previdenziale rileva nella sua mera oggettività e che alcuna norma prevede che lo stato di bisogno, normativamente rilevante, debba essere anche
“incolpevole” sicché l'intervento pubblico assistenziale in favore dei bisognosi non ha carattere sussidiario e può scattare a prescindere dalla presenza o meno di soggetti obbligati al mantenimento e/o agli alimenti in grado di provvedere alle esigenze del richiedente e dal suo comportamento; che, dunque, come ritenuto da
Cassazione n.29109 del 6.10.2022 (e già da Cass.n.24955 del 15.09.2021), “Il coniuge separato ha diritto all'Assegno Sociale di cui alla legge n. 335/1995 pur avendo rinunciato, in sede di separazione dei coniugi, al mantenimento e senza aver dato prova di essersi attivato per ottenere la modifica delle condizioni di separazione”, è, altresì, indubbio che tale stato di bisogno debba essere effettivo e che effettivamente percepiti debbano essere i redditi che, secondo il su citato art.3 comma 6 della L.n.335/1995, concorrono ad integrare il limite oltre il quale la prestazione non è erogabile o lo è in misura ridotta.
Come rilevato dall'Istituto, invece, costituisce elemento significativo il brevissimo lasso temporale intercorso fra la separazione davanti all'Ufficiale di stato
7 civile e l'inoltro all' della domanda di assegno sociale, oltre che l'esiguo CP_1 importo dell'assegno di mantenimento concordato. Non sembra realistico che le condizioni economiche della coppia fossero mutate,
a distanza di pochi giorni, così radicalmente da determinare un improvviso e imprevedibile stato di bisogno del eliminabile unicamente tramite l'assistenza Pt_1 pubblica.
Sul punto nessun elemento è stato offerto in giudizio.
Il ha, difatti, prodotto dei contratti di lavoro a tempo determinato dell'ex Pt_1 coniuge (v. doc n.7) – irrilevante in quanto sottoscritto in data 10/09/2018, con decorrenza da tale data e cessazione al 31/08/2019, dunque, anteriormente al periodo, dal 01/08/2019 al 31/03/2021, cui è riferito l'indebito, senza allegare, né dimostrare documentalmente o offerto di provare quale fosse la propria situazione reddituale e quella dell'ex coniuge nel suddetto periodo, ovvero - anche mediante deduzione di prova orale e/o di certificazioni della CRRII e del Catasto - a dimostrare l'insussistenza di cespiti immobiliari in capo all'ex coniuge ovvero di immobili di sua proprietà.
Si è, piuttosto limitato ad asserire, senza dimostrare, di essere disoccupato e che la ex coniuge era priva di stabile abitazione, avendo svolto solo 2 periodi di CP_2 supplenze nel 2017-2019 .
Né ha dimostrato, ancora, la circostanza di fatto inerente al venir meno della coabitazione e/o il cambio di dimora, né il dato formale afferente la variazione dell'indirizzo in cui era stata fissata la residenza familiare prima della separazione e nulla di specifico ha prospettato circa le modalità di coabitazione prima e dopo la separazione.
Difetta, altresì, l'allegazione e/o la prova di circostanze atte a comprovare con quali mezzi il ricorrente provvedesse al proprio mantenimento anche in data anteriore alla separazione stessa.
Al contrario, l'esiguità dell'importo dell'assegno di mantenimento, soprattutto nell'impossibilità di compararlo e rapportarlo alla situazione reddituale dell'ex coniuge e alla propria, come detto, allo stato rimasta ignote, nonché la tempistica nella presentazione della domanda in data (meno di 1 mese dopo la separazione), sono indici rivelatori di un possibile ricorso strumentale alla prestazione assistenziale utili a fondare la presunzione del carattere simulatorio della separazione.
Tale presunzione non è stata smentita in giudizio, neppure in questo grado, non avendo il come era suo onere, dato conto degli elementi costitutivi del preteso Pt_1 diritto legittimante l'accesso alla prestazione per cui è causa, non censurando, in proposito le argomentazioni ,sviluppate dal Tribunale.
8 Occorre altresì evidenziare che il non ha nemmeno dedotto in giudizio, né Pt_1 tantomeno dimostrato, di trovarsi in condizioni (personali e/o di salute) tali da essere del tutto incapace di provvedere da solo alle proprie esigenze di vita;
né ha precisato alcunché in ordine alle concrete abitudini di vita e alle relative necessità o circa l'eventuale modifica –dopo la separazione – della ripartizione delle spese correnti (per il vitto, per la casa, etc), né in ordine all'effettivo venir meno della comunione della vita quotidiana, sì da far ritenere realmente integrato il dedotto stato di bisogno quale elemento costitutivo del rivendicato diritto.
Sulla scorta delle superiori argomentazioni l'appello va respinto e la sentenza, con la parziale diversa motivazione su estesa, confermata.
Nonostante la soccombenza il non può essere condannato al pagamento Pt_1 delle spese processuali ostandovi la dichiarata sussistenza delle condizioni di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n. 830/2022 emessa in data 13 settembre 2022 dal Tribunale G.L. di
Marsala.
Dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Palermo il 27 marzo 2025.
Il Presidente estensore
Cinzia Alcamo
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