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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 01/04/2025, n. 1005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1005 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa. Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice;
Dott.ssa. Federica Peluso Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4570/2020 avente ad oggetto: Separazione giudiziale vertente
TRA
, nata il [...] in [...] (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.to FEOLA C.F._1
SALVATORE
RICORRENTE
E
, nato il 13/03/1970 in SAVIANO (NA) (C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.to TRINCHESE C.F._2
BIAGIO
RESISTENTE
con l'intervento della
1 PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 26.03.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 25.05.2020, rappresentava di aver contratto in Parte_1 data 24/06/1995 matrimonio concordatario con , dal quale sono nati i figli Controparte_1
(26/10/1996), (nata il [...]) e (26/10/2010). Chiedeva Per_1 Per_2 PE pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, di disporre l'affido condiviso del figlio minore con collocazione presso la madre, cui assegnare la casa coniugale, e di disporre un contributo al mantenimento del figlio minore e della ricorrente.
2. Il resistente si costituiva impugnando e contestando tutto quanto dedotto dalla ricorrente, associandosi alla richiesta di separazione e alla richiesta di affido condiviso.
3. Con ordinanza del 13.05.2021, il Giudice delegato a funzioni presidenziali adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti e rimetteva le parti dinanzi al Giudice Istruttore. 3. Con ordinanza del 24.05.2021, il Giudice delegato a funzioni presidenziali adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti e rimetteva le parti dinanzi al Giudice Istruttore. Ammesse le istanze istruttorie, espletata la prova testimoniale, tenuto conto della pendenza delle trattative, il Giudice rinviava all'udienza del 24.02.2025. In quella data il Giudice, rilevata la criticità dell'accordo in relazione al trasferimento immobiliare ivi previsto, rinviava all'udienza del 26.03.2025, da tenersi con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. per rendere i chiarimenti richiesti. Lette le note, riservava la causa al Collegio, senza la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. in ragione dell'espressa rinuncia agli stessi.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante comunicazione degli atti ai sensi dell'art. 71 c.p.c. Infatti, l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non presuppone la partecipazione di un rappresentante del suddetto ufficio alle udienze o che lo stesso renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al
Collegio, dovendosi garantire che l'ufficio risulti informato del processo onde poter esercitare i poteri riconosciuti allo stesso dalla legge (cfr. Cass. Civ. 4093/1982; Cass. Civ. 11915/1998; Cass.
2 Civ. 11915/1998; Cass. Civ. 13062/2000).
2. La domanda di separazione è fondata e, dunque, meritevole di accoglimento.
Nel merito, va accolta la domanda di separazione sulla quale concordano entrambe le parti.
Ed infatti, appare evidente che è divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza dei coniugi, che venuta meno tra gli stessi la comunione materiale e spirituale che si è instaurata con la celebrazione del matrimonio, contratto in data 10.10.1991 in Casalnuovo di Napoli (NA). Non vi è dubbio che si sia verificata una frattura oggettivamente accertabile del rapporto coniugale complessivamente considerato, che ha portato le parti a domandare la separazione.
3. L'accordo sottoscritto dalle parti e depositato in atti in data 26.03.2025, in virtù dei chiarimenti richiesti dal Giudice istruttorie alla precedente udienza del 24.02.2025, prevede testualmente le seguenti conclusioni congiuntamente formulate dalla e dall' : Pt_1 CP_1
“1) dichiarare la separazione personale dei coniugi ed autorizzarli a vivere separatamente e nel reciproco rispetto;
2) disporre l'affido condiviso del figlio minore con domiciliazione presso la madre;
PE Parte_1
3) in ordine al diritto di frequentazione del padre i coniugi esprimono la piena condivisione delle determinazioni assunte in sede Presidenziale e si impegnano a permettere la massima flessibilità e disponibilità, nel rispetto degli orari più compatibili con l'impegno scolastico e socio ricreativo del figlio minore ed esigenze lavorative del padre;
4) determinare in € 200,00 l'assegno di mantenimento a favore della moglie ed in € 400,00 il contributo al mantenimento del figlio da porre a carico del signor e da versare alla signora PE Controparte_1 [...]
, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat e disporre la ripartizione al 5U% cadauno delle spese Parte_1 extra come individuate, ed analiticamente indicate, nelle linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare redatto dal Consiglio Nazionale Forense il 29 novembre
2017;
5) la casa coniugale resterà assegnata alla SI.ra con tutti gli arredi;
essendo la Parte_1 predetta casa composta di due piani, il piano superiore verrà concesso in comodato gratuito alla figlia PE
;
[...]
6) nulla da provvedere sulle reciproche domande di addebito, attese le rinunce con relative contestuali accettazioni formulate;
8) compensare le spese legali tra le parti”.
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti e delle reciproche rinunce ed accettazioni in relazione alle domande di addebito, sopra testualmente riportate, le quali devono ritenersi conformi alle norme imperative e all'ordine pubblico nonché, con riferimento
3 all'interesse del figlio minore al rispetto delle norme di cui agli artt. 29 e 30 della PE
Costituzione, della Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo di New York del 1989, della Carta dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel 2000 (art. 24), delle norme del codice civile agli artt. 147, 148, 315 e ss, 316 e ss, 337 bis e ss c.c..
4. Stante le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, considerata la richiesta delle stesse, compensa integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
✓ dichiara la separazione personale di nata il [...] in Parte_1
SOMMA VESUVIANA (NA), e , nato il 13/03/1970 in Controparte_1
SAVIANO (NA), che hanno contratto matrimonio il giorno 24.06.1995 in Somma
Vesuviana (NA) trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto Comune (Atto n. 64, parte 2, serie A – anno 1995 – Comune di Somma Vesuviana (NA) );
✓ prende atto e dispone in conformità agli accordi intervenuti dalle parti da intendersi integralmente richiamati e trascritti;
✓ dichiara cessata la materia del contendere su ogni altra domanda;
✓ prende atto di ogni altra pattuizione vincolante per le parti ex artt. 1321 e 1322 c.c.
✓ Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'ufficiale dello stato civile del Comune di Somma Vesuviana (NA) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 09.07.1939 n. 1238 (Ordinamento dello Stato
Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dello
Stato civile;
✓ Compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 31.03.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott.ssa Federica Peluso dott.ssa Vincenza Barbalucca
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa. Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice;
Dott.ssa. Federica Peluso Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4570/2020 avente ad oggetto: Separazione giudiziale vertente
TRA
, nata il [...] in [...] (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.to FEOLA C.F._1
SALVATORE
RICORRENTE
E
, nato il 13/03/1970 in SAVIANO (NA) (C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.to TRINCHESE C.F._2
BIAGIO
RESISTENTE
con l'intervento della
1 PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 26.03.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 25.05.2020, rappresentava di aver contratto in Parte_1 data 24/06/1995 matrimonio concordatario con , dal quale sono nati i figli Controparte_1
(26/10/1996), (nata il [...]) e (26/10/2010). Chiedeva Per_1 Per_2 PE pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, di disporre l'affido condiviso del figlio minore con collocazione presso la madre, cui assegnare la casa coniugale, e di disporre un contributo al mantenimento del figlio minore e della ricorrente.
2. Il resistente si costituiva impugnando e contestando tutto quanto dedotto dalla ricorrente, associandosi alla richiesta di separazione e alla richiesta di affido condiviso.
3. Con ordinanza del 13.05.2021, il Giudice delegato a funzioni presidenziali adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti e rimetteva le parti dinanzi al Giudice Istruttore. 3. Con ordinanza del 24.05.2021, il Giudice delegato a funzioni presidenziali adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti e rimetteva le parti dinanzi al Giudice Istruttore. Ammesse le istanze istruttorie, espletata la prova testimoniale, tenuto conto della pendenza delle trattative, il Giudice rinviava all'udienza del 24.02.2025. In quella data il Giudice, rilevata la criticità dell'accordo in relazione al trasferimento immobiliare ivi previsto, rinviava all'udienza del 26.03.2025, da tenersi con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. per rendere i chiarimenti richiesti. Lette le note, riservava la causa al Collegio, senza la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. in ragione dell'espressa rinuncia agli stessi.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante comunicazione degli atti ai sensi dell'art. 71 c.p.c. Infatti, l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non presuppone la partecipazione di un rappresentante del suddetto ufficio alle udienze o che lo stesso renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al
Collegio, dovendosi garantire che l'ufficio risulti informato del processo onde poter esercitare i poteri riconosciuti allo stesso dalla legge (cfr. Cass. Civ. 4093/1982; Cass. Civ. 11915/1998; Cass.
2 Civ. 11915/1998; Cass. Civ. 13062/2000).
2. La domanda di separazione è fondata e, dunque, meritevole di accoglimento.
Nel merito, va accolta la domanda di separazione sulla quale concordano entrambe le parti.
Ed infatti, appare evidente che è divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza dei coniugi, che venuta meno tra gli stessi la comunione materiale e spirituale che si è instaurata con la celebrazione del matrimonio, contratto in data 10.10.1991 in Casalnuovo di Napoli (NA). Non vi è dubbio che si sia verificata una frattura oggettivamente accertabile del rapporto coniugale complessivamente considerato, che ha portato le parti a domandare la separazione.
3. L'accordo sottoscritto dalle parti e depositato in atti in data 26.03.2025, in virtù dei chiarimenti richiesti dal Giudice istruttorie alla precedente udienza del 24.02.2025, prevede testualmente le seguenti conclusioni congiuntamente formulate dalla e dall' : Pt_1 CP_1
“1) dichiarare la separazione personale dei coniugi ed autorizzarli a vivere separatamente e nel reciproco rispetto;
2) disporre l'affido condiviso del figlio minore con domiciliazione presso la madre;
PE Parte_1
3) in ordine al diritto di frequentazione del padre i coniugi esprimono la piena condivisione delle determinazioni assunte in sede Presidenziale e si impegnano a permettere la massima flessibilità e disponibilità, nel rispetto degli orari più compatibili con l'impegno scolastico e socio ricreativo del figlio minore ed esigenze lavorative del padre;
4) determinare in € 200,00 l'assegno di mantenimento a favore della moglie ed in € 400,00 il contributo al mantenimento del figlio da porre a carico del signor e da versare alla signora PE Controparte_1 [...]
, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat e disporre la ripartizione al 5U% cadauno delle spese Parte_1 extra come individuate, ed analiticamente indicate, nelle linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare redatto dal Consiglio Nazionale Forense il 29 novembre
2017;
5) la casa coniugale resterà assegnata alla SI.ra con tutti gli arredi;
essendo la Parte_1 predetta casa composta di due piani, il piano superiore verrà concesso in comodato gratuito alla figlia PE
;
[...]
6) nulla da provvedere sulle reciproche domande di addebito, attese le rinunce con relative contestuali accettazioni formulate;
8) compensare le spese legali tra le parti”.
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti e delle reciproche rinunce ed accettazioni in relazione alle domande di addebito, sopra testualmente riportate, le quali devono ritenersi conformi alle norme imperative e all'ordine pubblico nonché, con riferimento
3 all'interesse del figlio minore al rispetto delle norme di cui agli artt. 29 e 30 della PE
Costituzione, della Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo di New York del 1989, della Carta dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel 2000 (art. 24), delle norme del codice civile agli artt. 147, 148, 315 e ss, 316 e ss, 337 bis e ss c.c..
4. Stante le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, considerata la richiesta delle stesse, compensa integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
✓ dichiara la separazione personale di nata il [...] in Parte_1
SOMMA VESUVIANA (NA), e , nato il 13/03/1970 in Controparte_1
SAVIANO (NA), che hanno contratto matrimonio il giorno 24.06.1995 in Somma
Vesuviana (NA) trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto Comune (Atto n. 64, parte 2, serie A – anno 1995 – Comune di Somma Vesuviana (NA) );
✓ prende atto e dispone in conformità agli accordi intervenuti dalle parti da intendersi integralmente richiamati e trascritti;
✓ dichiara cessata la materia del contendere su ogni altra domanda;
✓ prende atto di ogni altra pattuizione vincolante per le parti ex artt. 1321 e 1322 c.c.
✓ Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'ufficiale dello stato civile del Comune di Somma Vesuviana (NA) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 09.07.1939 n. 1238 (Ordinamento dello Stato
Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dello
Stato civile;
✓ Compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 31.03.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott.ssa Federica Peluso dott.ssa Vincenza Barbalucca
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