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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/10/2025, n. 2937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2937 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott.ssa Vittoria Di Sario Presidente
dott. Vincenzo Selmi Consigliere relatore dott. Vito Riccardo Cervelli Consigliere
all'esito dell'udienza del 25.9.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3305 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avvocato Francesco Parte_1
Mei ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Frosinone, via Adige 41
APPELLANTE
E
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, CP_1 per procura generale alle liti, dall'avvocato Luciano Giuseppe Caputoed elettivamente domiciliato presso di lui in Roma, Piazza delle Cinque Giornate 3;
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone n. 316 pubblicata in data 22/03/2023
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con la sentenza impugnata il Tribunale di Frosinone in funzione di giudice del lavoro, in parziale accoglimento del ricorso presentato da dichiarava che Parte_2 dall'infortunio sul lavoro occorsogli il 02/12/2019 gli era derivata una menomazione della sua integrità psicofisica in misura pari al 20% con decorrenza dal 23/11/2022 dichiarando il suo diritto a percepire la rendita di cui all'art. 13, comma 2, lett. a) d.lgs. 38/2000 per una inabilità permanente pari al 20% con condanna dell' ad erogare tale prestazione con la CP_1 decorrenza indicata oltre interessi legali.
L'odierno appellante aveva agito in giudizio allegando di essere un artigiano pellettiere e di avere subito un infortunio sul lavoro in data 02/12/2019 mentre scendeva le scale dell'Accademia delle Belle Arti di Frosinone da cui era stato incaricato di svolgere un workshop sulla lavorazione del cuoio, infortunio per il quale l' aveva negato la copertura CP_1 assicurativa per insussistenza del rischio lavorativo. Rivendicava in relazione a tale infortunio il riconoscimento di un danno biologico pari al 30% chiedendo la condanna dell' all'erogazione delle corrispondenti prestazione previste dalla legge. CP_1
Il Tribunale, all'esito di una causa istruita mediante prova per testi e ctu medico-legale, accoglieva parzialmente il ricorso.
Riconosceva, all'esito della prova orale espletata, la natura professionale dell'infortunio dedotto in ricorso quantificando i relativi postumi permanenti, all'esito della CTU espletata, nella misura del 20% con decorrenza dal 23/11/2022, data di inizio delle operazioni peritali con diritto della ricorrente alla corresponsione della rendita in misura corrispondente con tale decorrenza.
Avverso tale decisione l'appellante ha proposto appello lamentando, con un unico e articolato motivo, l'erroneità delle conclusioni peritali, condivise dal Tribunale, nella parte in cui aveva individuato la decorrenza dei postumi permanenti al 23/11/2022, data di inizio delle operazioni peritali anziché da quella della guarigione clinica con postumi ovvero in data 03/04/2020.
L' si costituiva in giudizio resistendo all'accoglimento del gravame. CP_1
Veniva disposta una nuova c.t.u. medico-legale.
All'esito dell'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.
L'appello risulta meritevole di accoglimento.
Non risultano più contestati nella presente fase di appello, in assenza di impugnazione, né la natura professionale dell'infortunio dedotto in giudizio né l'entità dei postumi ad esso riconducibili così come accertati dal Tribunale.
Ciò premesso osserva il Collegio che la consulenza medico-legale espletata nel presente grado di giudizio, dopo avere evidenziato come l'odierno appellante avesse riportato, a seguito dell'infortunio per cui è controversia “ Esiti frattura epifisi prossimale omero destro trattata chirurgicamente con impianto di artroprotesi spalla” ha individuato la decorrenza dei postumi ad esso riconducibili, nella accertata entità del 20%, al 02/04/2020 “ovvero dalla data della visita della stabilizzazione con ripristino della idoneità lavorativa, allorquando il quadro clinico era determinato, evidenziato e certificato nella sua interezza”.
La Corte ritiene tali conclusioni, prese all'esito di indagini effettuate con dovizia di mezzi tecnici, condivisibili in quanto congruamente motivate ed immuni da vizi di ordine-logico giuridico (si richiamano integralmente tutte le argomentazioni medico-legali svolte dal c.t.u. nella relazione a sua firma avverso la quale non sono state avanzate dalle parti osservazioni critiche).
Alla stregua delle considerazioni che precedono dovrà pertanto parzialmente riformarsi la sentenza impugnata riconoscendo all'odierno appellante, in relazione all'infortunio oggetto di controversia, postumi nella già riconosciuta entità del 20% a decorrere dal 03/04/2020 (nei limiti della domanda avanzata dall'appellante) con riconoscimento del suo diritto ad una rendita in misura corrispondente a decorrere da tale data e conseguente condanna dell' CP_1 all'erogazione delle maggiori somme dovute a tale titolo, oltre interessi legali con decorrenza di legge.
Tali i motivi della presente decisione.
La regolamentazione delle spese di lite, liquidate come dispositivo, segue la soccombenza per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, statuendo sull'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata nel resto confermata, dichiara il diritto dell'appellante alla percezione di una rendita da inabilità permanente in misura corrispondente al 20% a decorrere dal 3/4/2020 (anziché dal 23/11/2022) e per l'effetto condanna l' all'erogazione delle maggiori somme CP_1 dovute, oltre interessi legali con decorrenza di legge.
Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida quanto al primo grado CP_1 nell'importo intero indicato nella gravata sentenza e per il presente grado di giudizio in € 2.906 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge. Spese da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Pone in via definitiva a carico dell' , le spese di ctu di entrambi i gradi separatamente CP_1 liquidate.
Roma, 25.9.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE LA PRESIDENTE
dott. Vincenzo Selmi dott.ssa Vittoria Di Sario
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott.ssa Vittoria Di Sario Presidente
dott. Vincenzo Selmi Consigliere relatore dott. Vito Riccardo Cervelli Consigliere
all'esito dell'udienza del 25.9.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3305 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avvocato Francesco Parte_1
Mei ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Frosinone, via Adige 41
APPELLANTE
E
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, CP_1 per procura generale alle liti, dall'avvocato Luciano Giuseppe Caputoed elettivamente domiciliato presso di lui in Roma, Piazza delle Cinque Giornate 3;
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone n. 316 pubblicata in data 22/03/2023
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con la sentenza impugnata il Tribunale di Frosinone in funzione di giudice del lavoro, in parziale accoglimento del ricorso presentato da dichiarava che Parte_2 dall'infortunio sul lavoro occorsogli il 02/12/2019 gli era derivata una menomazione della sua integrità psicofisica in misura pari al 20% con decorrenza dal 23/11/2022 dichiarando il suo diritto a percepire la rendita di cui all'art. 13, comma 2, lett. a) d.lgs. 38/2000 per una inabilità permanente pari al 20% con condanna dell' ad erogare tale prestazione con la CP_1 decorrenza indicata oltre interessi legali.
L'odierno appellante aveva agito in giudizio allegando di essere un artigiano pellettiere e di avere subito un infortunio sul lavoro in data 02/12/2019 mentre scendeva le scale dell'Accademia delle Belle Arti di Frosinone da cui era stato incaricato di svolgere un workshop sulla lavorazione del cuoio, infortunio per il quale l' aveva negato la copertura CP_1 assicurativa per insussistenza del rischio lavorativo. Rivendicava in relazione a tale infortunio il riconoscimento di un danno biologico pari al 30% chiedendo la condanna dell' all'erogazione delle corrispondenti prestazione previste dalla legge. CP_1
Il Tribunale, all'esito di una causa istruita mediante prova per testi e ctu medico-legale, accoglieva parzialmente il ricorso.
Riconosceva, all'esito della prova orale espletata, la natura professionale dell'infortunio dedotto in ricorso quantificando i relativi postumi permanenti, all'esito della CTU espletata, nella misura del 20% con decorrenza dal 23/11/2022, data di inizio delle operazioni peritali con diritto della ricorrente alla corresponsione della rendita in misura corrispondente con tale decorrenza.
Avverso tale decisione l'appellante ha proposto appello lamentando, con un unico e articolato motivo, l'erroneità delle conclusioni peritali, condivise dal Tribunale, nella parte in cui aveva individuato la decorrenza dei postumi permanenti al 23/11/2022, data di inizio delle operazioni peritali anziché da quella della guarigione clinica con postumi ovvero in data 03/04/2020.
L' si costituiva in giudizio resistendo all'accoglimento del gravame. CP_1
Veniva disposta una nuova c.t.u. medico-legale.
All'esito dell'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.
L'appello risulta meritevole di accoglimento.
Non risultano più contestati nella presente fase di appello, in assenza di impugnazione, né la natura professionale dell'infortunio dedotto in giudizio né l'entità dei postumi ad esso riconducibili così come accertati dal Tribunale.
Ciò premesso osserva il Collegio che la consulenza medico-legale espletata nel presente grado di giudizio, dopo avere evidenziato come l'odierno appellante avesse riportato, a seguito dell'infortunio per cui è controversia “ Esiti frattura epifisi prossimale omero destro trattata chirurgicamente con impianto di artroprotesi spalla” ha individuato la decorrenza dei postumi ad esso riconducibili, nella accertata entità del 20%, al 02/04/2020 “ovvero dalla data della visita della stabilizzazione con ripristino della idoneità lavorativa, allorquando il quadro clinico era determinato, evidenziato e certificato nella sua interezza”.
La Corte ritiene tali conclusioni, prese all'esito di indagini effettuate con dovizia di mezzi tecnici, condivisibili in quanto congruamente motivate ed immuni da vizi di ordine-logico giuridico (si richiamano integralmente tutte le argomentazioni medico-legali svolte dal c.t.u. nella relazione a sua firma avverso la quale non sono state avanzate dalle parti osservazioni critiche).
Alla stregua delle considerazioni che precedono dovrà pertanto parzialmente riformarsi la sentenza impugnata riconoscendo all'odierno appellante, in relazione all'infortunio oggetto di controversia, postumi nella già riconosciuta entità del 20% a decorrere dal 03/04/2020 (nei limiti della domanda avanzata dall'appellante) con riconoscimento del suo diritto ad una rendita in misura corrispondente a decorrere da tale data e conseguente condanna dell' CP_1 all'erogazione delle maggiori somme dovute a tale titolo, oltre interessi legali con decorrenza di legge.
Tali i motivi della presente decisione.
La regolamentazione delle spese di lite, liquidate come dispositivo, segue la soccombenza per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, statuendo sull'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata nel resto confermata, dichiara il diritto dell'appellante alla percezione di una rendita da inabilità permanente in misura corrispondente al 20% a decorrere dal 3/4/2020 (anziché dal 23/11/2022) e per l'effetto condanna l' all'erogazione delle maggiori somme CP_1 dovute, oltre interessi legali con decorrenza di legge.
Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida quanto al primo grado CP_1 nell'importo intero indicato nella gravata sentenza e per il presente grado di giudizio in € 2.906 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge. Spese da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Pone in via definitiva a carico dell' , le spese di ctu di entrambi i gradi separatamente CP_1 liquidate.
Roma, 25.9.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE LA PRESIDENTE
dott. Vincenzo Selmi dott.ssa Vittoria Di Sario