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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/07/2025, n. 2450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2450 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. 8796/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa NN Cattaneo Presidente rel. est.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 27.07.2024 da
1) Parte_1 nata a [...], il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], con l'Avv. Ilaria Vannini del Foro di Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico e l'Avv. Sara Travi del Foro di Bergamo
e
2) CP_1 Parte_2
pagina 1 di 5 nato a [...], il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], vicolo Progresso, 6 con l'Avv. Ilaria Vannini presso il quale ha eletto domicilio telematico e l'Avv. Sara Travi del Foro di Bergamo
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano, in data 23 ottobre 1991,
(anno 1991, atto n. 0708, reg.01, parte 1)
separati consensualmente con sentenza Tribunale Ordinario di Milano, sezione IX, n. 2090/2024, R.G.
n. 8796/2024, pubblicata il 04/12/2024, resa nell'ambito di questo stesso procedimento incardinato su ricorso cumulativo per separazione e divorzio
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 25- 27/07/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile in Milano, in data 23 ottobre
1991, tra la sig.ra e il sig. ; Parte_1 Controparte_2
2) casa famigliare la casa famigliare in comproprietà al 50% ciascuno con tutto quanto l'arreda viene ceduta in godimento esclusivo alla signora , ove continuerà a dimorarvi, anche con il figlio . Pt_1 Persona_1
Nell'ambito della composizione della crisi coniugale e al fine di risolvere la stessa nonché gli interessi economici della famiglia, il signor si obbliga a cedere, entro e non oltre 30 Controparte_2 giorni dalla sentenza di separazione, a titolo al coniuge che accetta, la propria Parte_1 quota di ½ di piena proprietà del seguente immobile in Comune di Nerviano, via Giovanni XXIII, n.
21, casa coniugale in comproprietà tra i coniugi in ragione del 50% ciascuno, oltre cantine annesse e oltre 2 autorimesse private al piano interrato, il tutto censito al N.C.E.U del Comune di Nerviano come pagina 2 di 5 segue: in forza di atto di provenienza, più precisamente atto di vendita immobiliare a rogito del 18 dicembre 1991, Notaio Dott. con studio in Milano, Via Sant' Erasmo n. 7, Persona_2
Repertorio n. 90600/7530, Registrato in Milano in data 03.01.1992, n. 720 serie 20, presso l'Agenzia del Territorio di Milano, al NCEU del Comune di Nerviano e vendita immobiliare a rogito del 30 giugno 1993, Notaio Dott. con studio in Milano, Via Sant' Erasmo n. 7, Persona_2
Repertorio n. 105179, Registrato in Milano in data 13.07.1993, n. 17671 serie 2V, presso l'Agenzia del
Territorio di Milano, al NCEU del Comune di Nerviano, avente ad oggetto:
- appartamento posto al piano primo composto da tre locali, con annesso vano di cantina,
- Foglio 17, mappale 303, subalterno 17 e 37 (appartamento e cantina) – piano T.1- -categoria A/3 – classe 2;
- Foglio 17, mappale 181, subalterno 4 e 60 (autorimesse) – piano S1 – categoria C/6 – classe 2;
- Foglio 17, mappale 303, sub.37, piano S1, vano cantina
Con facoltà per le parti di meglio identificare gli immobili da cedere, anche negli estremi catastali se diversi o variati, nelle coerenze e nella consistenza, in sede dello stipulando atto di trasferimento della proprietà, anche ai fini delle agevolazioni fiscali previste dalla vigente normativa (ex L'art. 19 della
Legge n. 74/1987 in merito all'esenzione degli atti,” dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa”).
La cessione di cui sopra avverrà entro trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione.
Tutte le spese conseguenti alle operazioni di cessione della quota di proprietà dal marito alla moglie, ossia le competenze notarili e le spese accessorie resteranno in capo al signor CP_2
Le parti precisano che la cessione di cui sopra è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
La Sig.ra procederà ad acquistare la quota di proprietà del Sig. Parte_1 Parte_3
, pari al 50%, dell'immobile sito in Nerviano (MI), viale Giovanni XXIII, 21 e relative
[...] pertinenze sopra indicate, con le seguenti modalità:
- pagamento in favore del Sig. di un anticipo sul prezzo, da valersi anche Controparte_2 come caparra confirmatoria, pari ad € 15.000,00 entro il 31 luglio 2024;
- pagamento in favore del Sig. del saldo prezzo, pari ad € 42.500,00 per la Parte_3 vendita dell'immobile, comprese le cantine e box n. 52 e 108, come in atti e sopra meglio indicati, alla stipula dell'atto da stabilirsi entro 30 giorni dopo l'omologa della separazione dei coniugi, vendita che pagina 3 di 5 verrà effettuata presso Notaio prescelto di comune accordo, facendosi carico delle relative spese notarili il sig. Controparte_2
3) dato corso e perfezionata la vendita dell'immobile di cui al punto 2) che precede, i coniugi non avranno più nulla a che pretendere reciprocamente in punto di definizione dei rapporti patrimoniali riferiti alla convivenza coniugale;
4) ordinare al Comune di Milano di annotare l'emananda sentenza di divorzio a margine dell'atto di matrimonio
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate, ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile in Milano, in data 23 ottobre
1991, tra la sig.ra e il sig. ; Parte_1 Controparte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza pagina 4 di 5 5) Nulla sulle spese
6) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 25.06.2025
Il Presidente
Dott.ssa NN Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa NN Cattaneo Presidente rel. est.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 27.07.2024 da
1) Parte_1 nata a [...], il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], con l'Avv. Ilaria Vannini del Foro di Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico e l'Avv. Sara Travi del Foro di Bergamo
e
2) CP_1 Parte_2
pagina 1 di 5 nato a [...], il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], vicolo Progresso, 6 con l'Avv. Ilaria Vannini presso il quale ha eletto domicilio telematico e l'Avv. Sara Travi del Foro di Bergamo
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano, in data 23 ottobre 1991,
(anno 1991, atto n. 0708, reg.01, parte 1)
separati consensualmente con sentenza Tribunale Ordinario di Milano, sezione IX, n. 2090/2024, R.G.
n. 8796/2024, pubblicata il 04/12/2024, resa nell'ambito di questo stesso procedimento incardinato su ricorso cumulativo per separazione e divorzio
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 25- 27/07/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile in Milano, in data 23 ottobre
1991, tra la sig.ra e il sig. ; Parte_1 Controparte_2
2) casa famigliare la casa famigliare in comproprietà al 50% ciascuno con tutto quanto l'arreda viene ceduta in godimento esclusivo alla signora , ove continuerà a dimorarvi, anche con il figlio . Pt_1 Persona_1
Nell'ambito della composizione della crisi coniugale e al fine di risolvere la stessa nonché gli interessi economici della famiglia, il signor si obbliga a cedere, entro e non oltre 30 Controparte_2 giorni dalla sentenza di separazione, a titolo al coniuge che accetta, la propria Parte_1 quota di ½ di piena proprietà del seguente immobile in Comune di Nerviano, via Giovanni XXIII, n.
21, casa coniugale in comproprietà tra i coniugi in ragione del 50% ciascuno, oltre cantine annesse e oltre 2 autorimesse private al piano interrato, il tutto censito al N.C.E.U del Comune di Nerviano come pagina 2 di 5 segue: in forza di atto di provenienza, più precisamente atto di vendita immobiliare a rogito del 18 dicembre 1991, Notaio Dott. con studio in Milano, Via Sant' Erasmo n. 7, Persona_2
Repertorio n. 90600/7530, Registrato in Milano in data 03.01.1992, n. 720 serie 20, presso l'Agenzia del Territorio di Milano, al NCEU del Comune di Nerviano e vendita immobiliare a rogito del 30 giugno 1993, Notaio Dott. con studio in Milano, Via Sant' Erasmo n. 7, Persona_2
Repertorio n. 105179, Registrato in Milano in data 13.07.1993, n. 17671 serie 2V, presso l'Agenzia del
Territorio di Milano, al NCEU del Comune di Nerviano, avente ad oggetto:
- appartamento posto al piano primo composto da tre locali, con annesso vano di cantina,
- Foglio 17, mappale 303, subalterno 17 e 37 (appartamento e cantina) – piano T.1- -categoria A/3 – classe 2;
- Foglio 17, mappale 181, subalterno 4 e 60 (autorimesse) – piano S1 – categoria C/6 – classe 2;
- Foglio 17, mappale 303, sub.37, piano S1, vano cantina
Con facoltà per le parti di meglio identificare gli immobili da cedere, anche negli estremi catastali se diversi o variati, nelle coerenze e nella consistenza, in sede dello stipulando atto di trasferimento della proprietà, anche ai fini delle agevolazioni fiscali previste dalla vigente normativa (ex L'art. 19 della
Legge n. 74/1987 in merito all'esenzione degli atti,” dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa”).
La cessione di cui sopra avverrà entro trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione.
Tutte le spese conseguenti alle operazioni di cessione della quota di proprietà dal marito alla moglie, ossia le competenze notarili e le spese accessorie resteranno in capo al signor CP_2
Le parti precisano che la cessione di cui sopra è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
La Sig.ra procederà ad acquistare la quota di proprietà del Sig. Parte_1 Parte_3
, pari al 50%, dell'immobile sito in Nerviano (MI), viale Giovanni XXIII, 21 e relative
[...] pertinenze sopra indicate, con le seguenti modalità:
- pagamento in favore del Sig. di un anticipo sul prezzo, da valersi anche Controparte_2 come caparra confirmatoria, pari ad € 15.000,00 entro il 31 luglio 2024;
- pagamento in favore del Sig. del saldo prezzo, pari ad € 42.500,00 per la Parte_3 vendita dell'immobile, comprese le cantine e box n. 52 e 108, come in atti e sopra meglio indicati, alla stipula dell'atto da stabilirsi entro 30 giorni dopo l'omologa della separazione dei coniugi, vendita che pagina 3 di 5 verrà effettuata presso Notaio prescelto di comune accordo, facendosi carico delle relative spese notarili il sig. Controparte_2
3) dato corso e perfezionata la vendita dell'immobile di cui al punto 2) che precede, i coniugi non avranno più nulla a che pretendere reciprocamente in punto di definizione dei rapporti patrimoniali riferiti alla convivenza coniugale;
4) ordinare al Comune di Milano di annotare l'emananda sentenza di divorzio a margine dell'atto di matrimonio
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate, ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile in Milano, in data 23 ottobre
1991, tra la sig.ra e il sig. ; Parte_1 Controparte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza pagina 4 di 5 5) Nulla sulle spese
6) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 25.06.2025
Il Presidente
Dott.ssa NN Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG
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