Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 14/07/2025, n. 5289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 5289 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05289/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01282/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1282 del 2025, proposto da
Raoul Scotto Di Tella, rappresentato e difeso dall'avvocato Raoul Scotto Di Tella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO
formatosi con sentenza n. 993/2024, pubblicata il 28/10/2024, nella causa iscritta al r.g. n.2530/2022 del Tribunale di Avellino, Sez. Lavoro, munito di attestazione di conformità il 30/10/2024, notificata il 30/10/2024 al Ministero dell’Istruzione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2025 la dott.ssa Maria Abbruzzese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente agisce in ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2 lett. c), del c.p.a. per conseguire l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Avellino indicata in epigrafe recante condanna dell’amministrazione intimata al pagamento in suo favore, quale procuratore antistatario, delle spese processuali liquidate in € 2.109,00 oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa.
Espone che la sentenza è passata in giudicato, come da attestazione in atti, di averla notificata in forma esecutiva in data 30.10.2024 e lamenta il mancato pagamento delle predette competenze professionali, risultando inoltre decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del predetto titolo, previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni dall’art. 14 del D. L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997.
Conclude con le richieste di accoglimento del gravame e di conseguente condanna dell’amministrazione al pagamento dell’importo di cui sopra, con nomina di un commissario ad acta che provveda in caso di perdurante inerzia.
Il Ministero si è costituito in giudizio con atto di stile.
Alla camera di consiglio dell’8 luglio 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è ammissibile e fondato nel senso di seguito precisato.
Ai sensi dell’art. 112 comma 2 c.p.a. “L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione: a) delle sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato; b) delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo; c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato; d) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati per i quali non sia previsto il rimedio dell'ottemperanza, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi alla decisione; e) dei lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato”.
Risulta rispettato tanto il termine di cui all'art. 114, co. 1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, quanto il termine di cui all'art. 87, co. 2, lett. d), e 3 del medesimo codice, tenuto conto che il ricorso risulta notificato in data 5 marzo 2025 e depositato il 14 marzo successivo.
Inoltre, è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella L. n. 30/1997 (cfr. all. 004 della produzione di parte ricorrente).
La sentenza ottemperanda risulta passata in giudicato (cfr. all. 005 della produzione di parte ricorrente).
L'inerzia dell'ente intimato configura palese violazione dell'obbligo dell'autorità amministrativa di conformarsi a quanto deciso con provvedimento del giudice ordinario, né l'amministrazione ha provato l'avvenuto integrale adempimento, prima della notifica del presente ricorso per ottemperanza.
Va dunque dichiarato l'obbligo dell'amministrazione intimata di dare esatta ed integrale esecuzione a quanto disposto nella epigrafata sentenza, provvedendo al pagamento in favore del ricorrente delle somme spettanti in virtù di detto titolo, come riportato nell’atto introduttivo del presente giudizio, oltre interessi legali, detratto quanto già eventualmente già corrisposto.
L'ente intimato dovrà provvedere a quanto innanzi entro il termine di 60 giorni decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla sua notificazione, se anteriormente avvenuta.
Sempre in accoglimento della domanda attorea viene nominato sin da ora quale commissario ad acta il Direttore Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell’Istruzione, con facoltà di delega ad un funzionario della medesima amministrazione il quale si insedierà alla scadenza del termine assegnato alla parte resistente per l’adempimento, previa richiesta in tal senso ad opera di parte ricorrente, provvedendo nel successivo termine di 60 giorni dall’insediamento.
La liquidazione del compenso in favore del commissario ad acta avverrà al termine dell’espletamento dell’incarico, su richiesta del medesimo.
Le spese di lite del presente ricorso seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in considerazione della natura seriale del contenzioso e del valore della causa; non vi è ragione di disporre la distrazione delle spese in favore del procuratore (come richiesto in calce al ricorso), poiché l’istante si è difeso in proprio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli (Sezione Quinta), accoglie il ricorso indicato in epigrafe nei termini di cui in motivazione.
Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 300,00 (trecento/00), oltre accessori come per legge, in favore della parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Abbruzzese, Presidente, Estensore
Davide Soricelli, Consigliere
Gianluca Di Vita, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Maria Abbruzzese |
IL SEGRETARIO