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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 06/08/2025, n. 1232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1232 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 733/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dr.ssa Elisa Zambelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile di I grado iscritto al n. R.G. 733/2022 promosso da:
P. IVA ), con il patrocinio dell'Avv. CENTENARO CRISTIAN ed Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Campodarsego, via Roma n. 16
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. BOCCUNI Controparte_1 P.IVA_2
COSIMO ROBERTO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Vicenza, Viale Verdi n. 24
CONVENUTA
Controparte_2
CONVENUTA CONTUMACE
CP_3
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. conveniva in giudizio , e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 CP_3
[...]
Il giudizio veniva iscritto in data 11.02.2022 al n. R.G. 733/2022.
1.1. In atto di citazione veniva dedotto:
pagina 1 di 15 - che in data 01.04.2021, intorno alle ore 21,15 in Thiene, lungo via S. Agostino, si era verificato un sinistro che aveva coinvolto l'autovettura TR targata 34 (di proprietà di Controparte_2
e condotta nel frangente da e l'autovettura Ferrari targata ZC (di proprietà di CP_3
condotta nel frangente da ed assicurata da Controparte_4 Controparte_5 [...]
; CP_1
- che, in particolare, la TR, nell'affrontare una curva destrorsa, aveva invaso l'opposta corsia di percorrenza, andando così a collidere contro la sopraggiungente CP_6
- che il “con estrema onestà” (atto di citazione, pag. 2), nel modulo di constatazione CP_3 amichevole di incidente aveva dato atto della dinamica del sinistro e ammesso la propria esclusiva responsabilità (doc. 3 attrice);
- che la dinamica del sinistro trovava conferma anche nelle dichiarazioni sottoscritte da tre “testimoni oculari”: , e (atto di citazione, pag. 2, con rinvio alle Testimone_1 Testimone_2 Tes_3 dichiarazioni sub doc. 4 attrice);
- che in data 02.04.2021 aveva ceduto a il credito risarcitorio vantato in Controparte_4 Pt_1 ragione del sinistro (doc. 1 attrice);
- che aveva dunque richiesto il ristoro del danno a la quale, tuttavia, Pt_1 Controparte_1 aveva negato il risarcimento rilevando che i danni in tesi riportati dalla TR e dalla CP_6 risultavano non compatibili con la dinamica del sinistro, come denunciata (doc. 7 attrice);
- che i “costi preventivati di riparazione” della ammontavano ad € 48.177,13, IVA inclusa (atto CP_6 di citazione, pag. 5).
1.2. Tanto premesso, l'attrice, addebitata la verificazione del sinistro alla esclusiva responsabilità di chiedeva la condanna di (e con essa degli CP_3 Controparte_1 ulteriori convenuti, in solido) al risarcimento del danno, quantificato in complessivi € 60.424,73 (€
48.177,73 quanto alla riparazione della € 800,00 per fermo tecnico;
€ 3.000,00 per svalutazione CP_6 del mezzo;
€ 305,00 per spese di soccorso;
€ 2.177,70 per la perizia dinamico ricostruttiva del sinistro a firma del tecnico di parte, Per. Ind. ; € 4.880,00 per l'assistenza erogata in via Persona_1 stragiudiziale da € 1.084,90 per le competenze dell'Avv. Centenaro relative al Parte_2 procedimento di negoziazione assistita).
2. e non si costituivano in giudizio e venivano dichiarati CP_3 CP_2 contumaci, rispettivamente, all'udienza del 14.06.2022 e del 10.01.2023 (quest'ultima fissata dal
Giudice dopo aver disposto la rinnovazione della notificazione effettuata da parte attrice nei confronti di ). CP_2
pagina 2 di 15 3. Si costituiva per contro in giudizio che contestava la verificazione Controparte_1 stessa del sinistro, sulla scorta di quanto rilevato nella relazione peritale depositata sub doc. 1.
3.1. L'Assicurazione contestava poi anche nel quantum la pretesa avversaria, per altro rilevando che nel caso di specie, nel quale il credito risarcitorio era stato oggetto di cessione, a norma dell'art. 149 bis del D. Lgs. n. 209/2005 il risarcimento del danno avrebbe potuto essere riconosciuto soltanto a fronte della produzione da parte di della fattura emessa “dall'impresa di autoriparazione Pt_1 abilitata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122” che aveva eseguito la riparazione della CP_6
3.2. concludeva dunque chiedendo l'integrale rigetto delle domande Controparte_1 attoree o, in via gradata, il loro accoglimento quanto ai soli danni che sarebbero risultati effettivamente esistenti ed effettivamente imputabili al conducente della TR – la cui responsabilità, se mai provata la verificazione del sinistro, avrebbe dovuto dirsi concorrente con quella del conducente della a CP_6 norma dell'art. 2054, co. 2 c.c.
4. All'esito del deposito delle memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c., con ordinanza del 15.05.2023 veniva ammessa la prova orale, per testimoni ed interpello del convenuto richiesta CP_3 dall'attrice.
Seguiva l'assunzione della prova nel corso dell'udienza del 29.06.2023, ove risultava assente il pur destinatario di rituale convocazione a norma dell'art. 292 c.p.c. CP_3
4.1. Con successiva ordinanza del 02.07.2023 veniva disposto procedersi a consulenza tecnica per la verifica della dinamica del sinistro, del costo della riparazione dei danni in tesi cagionati dal sinistro, del valore ante sinistro della e dell'eventuale deprezzamento da essa risentito in ragione CP_6 dei danni riportati.
Il CTU Ing. depositava la relazione peritale in data 17.12.2023. Persona_2
Su richiesta di il CTU compariva a chiarimenti nel corso dell'udienza del Controparte_1
13.02.2024, all'esito della quale il Giudice sottoponeva alle parti una proposta transattiva.
4.2. Alla successiva udienza del 30.04.2024 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, non avendo accettato la proposta conciliativa che si era Pt_1 Controparte_1 detta per contro disponibile ad accettare.
All'udienza del 21.01.2025, all'uopo fissata e sostituita del deposito di note di trattazione scritta, le parti precisavano infine le conclusioni.
concludeva come segue: “
1. Accertare e dichiarare che la responsabilità per il Parte_1 sinistro avvenuto in data 01.04.2021 in Thiene (VI), Via S. Agostino, avvenuto tra il veicolo TR C3 targato 34, di proprietà di e condotto dal Sig. ed il veicolo Controparte_7 CP_3
Ferrari FF targato ZC, sia da ascriversi in via esclusiva ai convenuti odierni.
2. Accertare e pagina 3 di 15 dichiarare che, per effetto del sinistro di cui al punto 1, ha subito danni patrimoniali pari Parte_1
a complessivi € 60.424,73, con salvezza di ogni eventuale importo maggiore o minore che risultasse dovuto all'attrice in esito all'espletamento dell'istruzione probatoria.
3. Per l'effetto, condannarsi la convenuta o tutti i convenuti, in solido tra loro, a risarcire all'attrice, per il Controparte_1 titolo di cui in premesse, la somma complessiva di € 60.424,73 a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali patiti dall'attrice per effetto del sinistro descritto in atti, con maggiorazione degli interessi legali al tasso di mora ex art. 1284, comma 4°, c.c. a far data dalla notifica del presente atto fino al saldo effettivo.
4. Con vittoria di spese e compensi di causa”.
concludeva come segue: “
1. Nel merito, in via principale. Previo Controparte_1 accertamento dell'inesistenza del credito risarcitorio ceduto per insussistenza del sinistro generatore, rigettarsi le domande attoree tutte in quanto infondate in fatto ed in diritto.
2. Nel merito, in via subordinata. Nelle denegata ipotesi che si ritenga sussistente il sinistro generatore del credito risarcitorio ceduto, contenersi il danno nei limiti di quanto effettivamente provato e dovuto con riduzione del risarcimento alla quota imputabile al sig. ed a ex art.2054 Pt_3 Controparte_4
c.c.
3. Spese di lite rifuse”.
Su tali conclusioni il giudizio veniva trattenuto in decisione, con assegnazione di termini alle parti per il deposito degli scritti difensivi conclusivi.
* * *
5. ha promosso il giudizio in scrutinio per ottenere (innanzitutto: le poste di danno Pt_1 patrimoniale esposte dall'attrice sono invero plurime) il risarcimento del danno patrimoniale in tesi subito da , cioè a dire dalla proprietaria dell'autovettura Ferrari targata ZC che Controparte_4 in data 01.04.2021, intorno alle ore 21,15, nel Comune di Thiene e ivi lungo la via S. Agostino, sarebbe rimasta coinvolta in un sinistro cagionato dal conducente dell'autovettura TR targata CY034TD, il quale nell'affrontare lungo via S. Agostino una curva per lui destrorsa avrebbe invaso l'opposta corsia di marcia, così andando a collidere contro la CP_6
Dal momento che dal sinistro, secondo la prospettazione attorea, sono discesi soltanto danni a cose, è stata evocata in giudizio l'Assicurazione della cioè a dire CP_6 Controparte_1
d'altro canto, è stata evocata in giudizio non dalla proprietaria della (la Controparte_1 CP_6
di cui sopra), ma da che, per quanto è dato comprendere dalle scarne Controparte_4 Pt_1 allegazioni attoree, è l'officina cui avrebbe affidato l'incarico della riparazione della Controparte_4
pagina 4 di 15 e alla quale essa in data 02.04.20211 ha ceduto il credito avente ad oggetto il risarcimento del CP_6
danno in tesi cagionato dal sinistro (doc. 1 attrice).
5.1. Ora, a dire di i fatti di causa sarebbero oltremodo chiari, dal momento che Pt_1 nel modulo CAI compilato dopo la verificazione del sinistro ha confermato di aver CP_3 invaso la corsia di percorrenza della assumendosi in via esclusiva la responsabilità della CP_6 verificazione del sinistro (doc. 3 attrice).
L'argomento attoreo non coglie nel segno.
5.2. Per consolidato approdo interpretativo, “la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole di incidente, resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733, comma 3, c.c., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice” (Cass. civ. n.
18722/2016).
Nel presente giudizio, dunque, la dichiarazione resa dal non compendia una CP_3 confessione.
5.3. D'altro canto, la confessione ai sensi dell'art. 2730 c.c. non può avere ad oggetto che
“fatti”.
Il fatto che il nel CAI abbia dichiarato di assumersi la “piena responsabilità” del CP_3 sinistro è dunque irrilevante ai fini che ci occupano, alla stregua del principio per il quale “non ha valore di confessione l'ammissione che un determinato evento dannoso (nella specie, scontro tra veicoli) sia ascrivibile a propria colpa, trattandosi di un giudizio alla cui formazione concorrono valutazioni di ordine giuridico, mentre la confessione, ai sensi dell'art. 2730 c.c., ha ad oggetto fatti obiettivi e non opinioni o giudizi” (Cass. civ. n. 16260/2005).
5.4. Al netto della predetta, irrilevante assunzione di responsabilità, quel che resta del CAI è la descrizione della dinamica del sinistro che, a dire dei dichiaranti, avrebbe visto la TR invadere la corsia percorsa della CP_6
Ebbene, si avrà modo di rilevare che la circostanza dell'invasione di corsia di per sé prova assai poco, ai fini del decidere.
Ciò detto, va pure rammentato che a norma dell'art. 143, co. 2 del D. Lgs. n. 209/2005 quando il modulo CAI sia firmato da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume che il sinistro si sia 1 Tale data si legge in calce all'atto di cessione di credito, sub doc. 1 attrice. La cessione del credito è dunque avvenuta poche ore dopo la verificazione del sinistro (avvenuto secondo la prospettazione attorea alle ore 21,15 del 01.04.2021). Ciò nonostante, l'atto di cessione già reca nelle premesse il numero attribuito da al sinistro. Controparte_1 pagina 5 di 15 verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione.
La presunzione generata dal CAI è dunque una presunzione iuris tantum e come tale superabile dalla prova contraria che, per giurisprudenza consolidata, “può emergere non soltanto da un'altra presunzione, che faccia ritenere che il fatto non si è verificato o si è verificato con modalità diverse da quelle dichiarate, ma anche da altre risultanze di causa, ad esempio da una consulenza tecnica
d'ufficio (…)” (Cass. civ. n. 14599/2005) – con la precisazione (ovvia) che “ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole d'incidente (cosiddetto C.I.D.) deve ritenersi preclusa dall'esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio” (Cass. civ. n. 2438/2024).
Ebbene, ritiene questo Giudice che nel caso di specie le risultanze tutte di causa impongano di concludere che in data 01.04.2021, lungo via S. Agostino, non si è verificato un sinistro secondo le modalità descritte nel CAI e qui riproposte da per la quale la sarebbe stata urtata dalla Pt_1 CP_6
TR mentre procedeva verso via S. Agostino, ordinariamente transitando lungo la propria corsia di marcia.
Valga considerare a tal riguardo quanto segue.
*
6. L'attrice ha dedotto in atto di citazione che al sinistro avrebbero assistito “n. 3 testimoni oculari”: , e Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
Posto che nel CAI non è stata segnalata la presenza di testimoni oculari, la deduzione attorea ha trovato smentita in corso di causa.
6.1. è stato escusso quale testimone nel corso dell'udienza del 29.06.2023. Testimone_1
In tale sua veste, egli ha dichiarato di non aver assistito alla collisione delle due autovetture e ha dichiarato altresì di non aver sentito “il rumore dell'impatto, della collisione”. Secondo quanto riferito, egli, abitando nei pressi del luogo indicato dall'attrice quale luogo del sinistro, come ogni sera era uscito a fare una passeggiata con il proprio cane e, non avendo visto la collisione, né udito il rumore dell'urto tra i mezzi, egli ha semplicemente visto le due auto che, al momento del suo arrivo, erano “già ferme”, “già incidentate sulla strada”, “subito dopo una curva”.
AV , dunque, non è stato un testimone oculare del sinistro, in ordine al quale egli non Tes_1 ha saputo riferire nulla.
Il teste, per altro, ha precisato che stava passeggiando lunga la corsia di percorrenza della
TR e, tuttavia, ha dichiarato di non ricordare di aver visto passare una TR la quale, a suo dire, doveva aver percorso la strada prima che lui la imboccasse a propria volta - aggiungendo di ritenere di pagina 6 di 15 essere giunto nei pressi delle due autovetture “qualche minuto” dopo la verificazione della collisione. Tes_ Ebbene, il teste come si sta per rilevare, ha dichiarato di essere uscito su via S. Agostino immediatamente dopo aver sentito il rumore della collisione mentre si trovava nel giardino della propria abitazione, affacciata sul luogo dell'asserito sinistro, e di aver rinvenuto nei pressi delle due autovetture, tra gli altri, “un signore a piedi con un cagnolino”. Va dunque concluso che il non è Tes_1 affatto giunto nella zona della asserita collisione a distanza di minuti dalla sua verificazione e il fatto che egli non abbia ricordato di aver visto passare la TR mostra il carattere complessivamente impreciso e dunque poco attendibile della sua deposizione – a tutti gli effetti inidonea a confermare la dinamica del sinistro come descritta da Pt_1
Il teste, del resto, ha dichiarato di non aver sentito il rumore della collisione, come detto. Nella dichiarazione da lui sottoscritta e prodotta dall'attrice sub doc. 4 egli aveva invece dichiarato di aver sentito “un rumore da impatto” e di aver “visto che si trattava di un incidente tra due auto”. Richiesto
a chiarimenti sul punto, il teste ha dichiarato di non ricordare nemmeno di aver reso la dichiarazione, aggiungendo poi di riconoscere la propria firma posta in calce alla dichiarazione e di confermare, solo per questo, di averla rilasciata - espressamente dichiarando, tuttavia, di non confermare di aver “sentito il rumore della botta”.
Anche la dichiarazione sottoscritta dal enfatizzata da parte attrice, è dunque in radice Tes_1 priva di rilevanza ai fini del decidere.
6.2. Il teste ha dichiarato di abitare nella casa affacciata sul luogo dell'asserita Tes_3 collisione: si tratta dell'abitazione situata nei pressi della curva, alla fine della fila di abitazioni che si vedono nella terza fotografia alla pag. 7 della relazione del perito attoreo (doc. 8 attrice). Egli stava giocando con il figlio nel giardino di casa e, udito “un forte rombo di un motore e poi la botta,
l'impatto”, è uscito ed ha rinvenuto la TR e la già ferme. CP_6
Tes_ Anche il teste non ha dunque assistito al sinistro.
Il teste ha poi dichiarato che, quando è uscito in strada, la già ferma, era parallela alla CP_6 recinzione della sua abitazione (“dritta sulla carreggiata”, con la parte posteriore posta all'altezza dello spigolo del muretto della recinzione della sua abitazione), non avendo ancora impegnato la curva.
Anche nella dichiarazione che egli ha rilasciato in data 04.06.2021 (doc. 4 attrice) egli ha riferito che, la sera dell'asserito sinistro, una volta uscito in strada per verificare l'accaduto ha rinvenuto la Ferrari ammaccata e ferma “davanti al portone di mia proprietà”.
Le fotografie che ritraggono la posizione in tesi assunta dalle due autovetture all'esito dell'asserito urto (sono gli unici “documenti” di cui si dispone quanto al sinistro per cui è causa: le fotografie sono riportate anche nella relazione peritale, alla pag. 5) mostrano, tuttavia, che la al CP_6
pagina 7 di 15 momento dello scatto delle fotografie non era affatto “dritta”, si trovava già sulla curva ed era ferma in un punto della strada posto al di là dell'inizio del guard rail, che non è affatto presente dinanzi allo spigolo del muretto e al cancello carraio dell'abitazione del teste. Tes_ Merita poi sottolineare, ancora, che lo nella dichiarazione di cui al doc. 4 attoreo, ha riferito che la era “non più funzionante”, al punto che essa non poteva essere spostata. Tanto
CP_6 egli ha confermato anche in sede di escussione testimoniale, ove ha dichiarato quanto segue: “quando io sono uscito il era fermo, come ho detto dritto. In pratica, la parte posteriore del si
CP_6 CP_6 trovava all'altezza dello spigolo del muretto della mia abitazione e dunque, la parte anteriore del si trovava, chiaramente, oltre lo spigolo, avanti al mio cancello carraio, che si vede nella
CP_6 fotografia alle spalle dello slargo posto accanto alla siepe laterale della mia abitazione. Infatti, ricordo bene di aver chiesto all'autista del se voleva posteggiarlo di fronte al mio cancello
CP_6 carraio. Non è stato possibile, tuttavia, perché non riuscivano a muovere il nel senso che il
CP_6 non si metteva in moto, non si accendeva proprio”.
CP_6
Il teste tuttavia, ha dichiarato che “il è stato rimesso in moto ma solo per Tes_2 CP_6 essere spostato di circa un metro, per essere tirato via dalla curva. Poi io non ho più provato a riaccenderlo, è arrivato il carro attrezzi, l'ha caricato e l'ha portato via”. Il teste ha poi aggiunto di aver personalmente scattato le fotografie di cui sopra, prima che la venisse spostata. CP_6
L'esame delle deposizioni dei testimoni, lette anche avendo riguardo al contenuto della Tes_ dichiarazione resa dallo nel giugno del 2021, sopra menzionata, mostra dunque che nel caso di specie sussiste una oggettiva incertezza financo sul punto in cui sarebbe avvenuta la collisione tra le due autovetture e sul fatto che la all'esito dell'asserita collisione, potesse, o meno, essere CP_6 rimessa in moto.
6.3. Venendo, infine, al teste , egli ha dichiarato di aver assistito all'impatto Testimone_2 trovandosi nel frangente sulla quale passeggero. CP_6
Ritiene questo Giudice che la presenza del non possa essere revocata in dubbio. Se il Tes_2
Tes_ ha dichiarato di non ricordarsi della sua presenza, il teste ha per contro reso sul punto Tes_1 dichiarazioni circostanziate, riferendo di ricordare che v'erano sul luogo ove egli ha rinvenuto le due auto, oltre al conducente della TR, due uomini che egli ha ricondotto alla “perché ho visto CP_6 che entrambi entravano nel per prendere le loro cose e anche il telefono, credo”, aggiungendo CP_6 di ricordare che entrambe le portiere della Ferrati erano aperte.
Ebbene, la descrizione che il teste ha dato del sinistro è la seguente: “stavamo Tes_2 camminando con la e all'improvviso all'altezza di una curva che dovevamo impegnare per CP_6 forza perché se no saremmo andati dritti verso il guard rail, ci è venuta dentro all'improvviso una pagina 8 di 15 TR. D'istinto, io ho gridato: “Occhio!”, ma ormai ci era venuta addosso. Noi in pratica dovevamo iniziare a svoltare e la TR ci è venuta dentro, all'improvviso. Dopo l'impatto, il e la CP_6
TR si sono fermati in mezzo alla curva”.
Il teste ha altresì dichiarato quanto segue: “Il al momento dell'impatto era in CP_6 movimento. Andavamo a piano, perché stavamo parlando di cose nostre e poi su quella strada non si va veloci. Il andava avanti rallentato, secondo me a meno di 40 chilometri all'ora”. CP_6
6.4. Tirando le fila di tutto quanto visto sin qui, va detto che l'istruttoria orale non è valsa a descrivere, oggettivamente, la dinamica del sinistro.
La dinamica, anche su istanza di è stata dunque indagata a mezzo di Controparte_8 consulenza tecnica.
*
7. Il CTU Ing. per la ricostruzione della dinamica del sinistro ha dovuto prendere le Per_2 mosse dalla posizione della TR e della Ferrari, come raffigurata nelle fotografie già sopra menzionate, riportate alla pag. 5 della relazione peritale.
All'esito della collisione, in effetti, non v'è stato intervento di alcun Agente accertatore (avendo le parti compilato e sottoscritto il modulo CAI) e, al contempo, la collisione non ha “lasciato traccia”: non v'è contezza, infatti, dell'esistenza di tracce gommose sull'asfalto, né della presenza, sul manto stradale, dei segni materiali che, tipicamente, sono generati dallo scarrocciamento dei veicoli coinvolti in un sinistro.
Tutta la ricostruzione del CTU prende dunque le mosse dalle due fotografie di cui sopra, scattate da (secondo quanto da lui dichiarato in sede di escussione testimoniale) e Testimone_2 che (come già rilevato) descrivono una posizione di quiete dei veicoli differente da quella descritta dal Tes_ teste Una posizione di quiete, va aggiunto ora, che non è coerente nemmeno con la descrizione del sinistro offerta dallo stesso a dire del quale la collisione sarebbe avvenuta quando la Tes_2 CP_6
“doveva iniziare a svoltare”: in un momento, cioè, nel quale la doveva trovarsi in una posizione CP_6 più arretrata rispetto a quella segnalata dalle fotografie.
7.1. Tanto precisato, va rilevata sin d'ora quella che risulta essere una oggettiva anomalia del sinistro che di occupa.
Il perito di analizzando il sinistro come descritto da con Controparte_1 Pt_1
l'ausilio delle sole due fotografie di cui sopra, ha segnalato che la posizione della TR e della all'urto “corrisponde con la posizione statica finale dei due veicoli”; che i due veicoli “non CP_6 hanno avuto spostamenti sostanziali post urto”; che la “fu urtata quando era ferma”, come CP_6
pagina 9 di 15 oggettivamente “dimostrato dall'assenza di esiti da strisciamento antero-posteriore” sulla sua carrozzeria (relazione sub doc. 1 convenuta, pagg. 9/10).
Tali rilievi trovano sostanzialmente conferma nelle conclusioni rassegnate dal CTU, il quale
(proprio partendo dalla posizione all'urto descritta dalle fotografie) ha stimato che la deve CP_6 essere giunta all'urto marciando ad una velocità di 5 km/h (il dato non è contestato e trova l'adesione del perito attoreo: cfr. relazione doc. 16 attrice, pag. 12).
Si fa dunque questione nel caso di specie di un incidente oggettivamente anomalo, avvenuto ai danni di una autovettura ferma (non si può infatti assumere che un'autovettura che marcia alla velocità di 5 km/h sia in movimento) in curva.
7.2. Per “giustificare” tale dato (anomalo, ma per così dire imposto, dal punto di vista cinematico, dalla posizione all'urto dei mezzi), il CTU ha poi ritenuto di dover assumere (relazione peritale, pagg. 14/18):
- che la quando si trovava a 8 metri dal punto d'urto (e ad 1,6 secondi dall'urto), marciasse alla CP_6 velocità di 23 km/h;
- che, in quel momento, il suo conducente ha intrapreso un'azione frenante per immettersi in curva, giungendo alla velocità di 12 km/h quando si è venuto a trovare a 1,9 metri dal punto di impatto (e a
0,3 secondi dall'impatto);
- che, nel frattempo, la TR aveva intrapreso la invasione della corsia, appalesandosi dunque al conducente della quale pericolo e così percorrendo uno spazio di circa 2,5/3 metri prima di CP_6 giungere all'urto – il tutto in 0,7 secondi;
- che il conducente della già in fase di frenata, ha allora frenato ancor di più giungendo all'urto CP_6 alla velocità di 5 km/h, passando dunque dalla velocità di 12 km/h a 0,3 secondi dall'impatto ad una velocità di 5 km/h nei successivi 0,3 secondi - e ciò grazie ad un'ulteriore frenata di emergenza posta in essere con un intervallo psicotecnico “particolarmente ridotto”, quantificato dal CTU in 0,4 secondi.
Ebbene, la ricostruzione operata dal CTU nel tentativo di far “quadrare” la posizione dei mezzi all'urto con le leggi della cinematica conduce ad esiti ai quali non può darsi seguito.
7.3. Ferma, come detto, la velocità oggettiva di “arrivo” all'urto (5 km/h), il CTU ha innanzitutto assunto che la sia giunta alla curva ad una velocità di 23 km/h. CP_6
Da qui, il CTU ha operato un ulteriore assunto, ipotizzando che il conducente della CP_6 frenando per immettersi in curva, sia giunto alla velocità di 12 km/h (una velocità assai bassa, anche per affrontare una curva del tutto ordinaria, qual è quella intrapresa dalla . CP_6
pagina 10 di 15 Presa tale conclusione (invero solo ipotizzata) il CTU ha, nuovamente, ipotizzato che il conducente della nel brevissimo spazio di 0,3/0,4 secondi abbia posto in essere un'ulteriore CP_6 azione frenante, giungendo infine all'urto alla velocità di 5 km/h.
Ebbene, nella tabella riportata alla pag. 5 delle risposte alle osservazioni dei CCTTPP, il CTU ha segnalato come (per sua esperienza) sia compreso tra 0,5 e 0,75 secondi l'intervallo psicotecnico minimo ipotizzabile nel caso di un conducente già in stato di preallarme e come sia compreso tra 0,5 secondi e 1 secondo l'intervallo psicotecnico di un conducente in condizioni “normali”, in curva.
Il CTU, al contempo, non ha mancato di segnalare che in letteratura l'intervallo psicotecnico di un conducente normale, riposato e con reazione veloce, viene quantificato in 1 secondo / 1,2 secondi.
Il CTU ha dunque attributo al conducente della nostra Ferrari un intervallo psicotecnico inferiore, di oltre il 50%, a quello ordinario (1 secondo / 1,2 secondi) e inferiore, addirittura, a quello minimo (0,5 secondi) che egli ha “proposto” quanto ad un conducente in stato di preallarme. Non sussistono tuttavia i presupposti per ritenere che il conducente della abbia avuto una simile, CP_6 fulminea reazione, né per ritenere che egli (come ipotizzato dal CTU) fosse in stato di preallarme, dal momento che il conducente, per quanto consta, stava semplicemente imboccando una curva ordinaria, su strada pianeggiante, in condizioni di piena visibilità. Il teste per altro, ha dichiarato che la Tes_2
TR si sarebbe appalesata quale pericolo “all'improvviso”, così confermando che il conducente della prima di avvedersi della TR, non aveva ragione alcuna per essere in uno stato di CP_6 preallarme. Del resto, proprio il CTU ha attribuito un “intervallo psicotecnico comune in orario notturno pari a 1,3 secondi” (relazione peritale, pag. 18) al conducente della TR, che stava guidando nelle stesse condizioni in cui guidava il conducente della per affrontare la stessa CP_6 curva che egli doveva affrontare.
7.4. Non può dunque darsi seguito alle considerazioni svolte dal CTU per giustificare il predetto, ridottissimo intervallo psicotecnico.
Ebbene, eliminando tale intervallo psicotecnico e sostituendolo con un intervallo “ordinario” di
(almeno) 1 secondo, si dovrebbe concludere che il conducente della non ha avuto modo di porre CP_6 in essere alcuna frenata di emergenza quando egli (0,7 secondi prima della collisione) ha (in tesi) percepito la TR quale pericolo. E da questo si dovrebbe ancora desumere che la stesse CP_6 marciando a 5 km/h anche prima di aver avvistato la TR: tanto è stato espressamente confermato dal CTU nel corso dell'udienza di chiarimenti del 13.02.2024.
Nel caso di specie, dunque, si è al cospetto di una collisione in tesi avvenuta ai danni di una autovettura (la che non soltanto al momento dell'urto, ma anche in precedenza era CP_6 sostanzialmente ferma sulla carreggiata. pagina 11 di 15 Va da sé che una simile “condizione” della è incomprensibile e non ha alcuna CP_6 giustificazione.
Tanto impone di concludere che sussiste una oggettiva incompatibilità tra il sinistro come descritto nel modulo CAI e le conseguenze del sinistro come illustrate da (la posizione dei Pt_1 mezzi, i danni che essi hanno riportato) – dal momento che partendo da tali conseguenze si dovrebbe giungere a dar per avvenuto un inverosimile (e non altrimenti giustificato) sinistro tra una TR in lenta marcia (la TR sarebbe giunta in effetti all'urto alla velocità di 12 km/h) ed una Ferrari ferma.
E, per altro, se mai si dovesse ritenere plausibile una simile, inverosimile condizione dei mezzi coinvolti, ebbene dovrebbe concludersi che la se non si fosse fermata e se avesse percorso la CP_6 curva ad un'ordinaria velocità, avrebbe ultimato la percorrenza della curva ben prima dell'invasione di corsia attribuita alla TR (un'invasione che, a dire del CTU, si è consumata nel breve volgere di 0,7 secondi): conclusione, questa, che imporrebbe di addebitare interamente al conducente della la CP_6 verificazione della collisione.
8. La incompatibilità trova conferma anche in un'ulteriore circostanza.
Il CTP di ha rilevato che “il danno al braccetto di sospensione della Controparte_1
TR non è compatibile con la dinamica” del sinistro, dal momento che un simile danno avrebbe potuto trovare giustificazione soltanto a fronte di un urto diretto sulla ruota della TR: urto nel caso di specie non avvenuto (così il CTP, nel corso delle udienze del 18.01.2024 e del 13.02.2024).
Ebbene, richiesto a chiarimenti sul punto nel corso dell'udienza del 13.02.2024, il CTU ha rilevato che “in termini statistici, è più probabile la rottura del braccetto in caso di urto diretto risentito dalla ruota”; che “la sua rottura in assenza di urto diretto è improbabile, ma non impossibile”; che “nel caso di specie, avendo riguardo alla posizione all'urto come ricostruita, potrebbe essersi verificato anche un urto diretto tra le due ruote” – aggiungendo tuttavia di non essere in grado di “confermare al 100% che tale urto ci sia stato, né di negarlo al 100%”.
8.1. Se ne deve desumere che ha attribuito al sinistro un danneggiamento (la rottura Pt_1 del braccetto di sospensione della TR) che avrebbe potuto prodursi soltanto nel caso di un urto diretto contro la ruota della TR: urto che il CTU, con gli elementi di cui disponeva, non è stato in grado di confermare.
Anche gli (asseriti) esiti dannosi della collisione sono dunque risultati non pienamente compatibili con la dinamica del sinistro offerta in giudizio da Pt_1
*
9. L'incompatibilità ora accertata (con rilievi che di per sé assorbono le ulteriori contestazioni mosse da in punto di dinamica) priva di rilevanza, ai fini del decidere, il modulo Controparte_1
pagina 12 di 15 CAI, poiché la dinamica che esso descrive, se “verificata” sulla scorta degli elementi di valutazione disponibili, non giustifica interamente i danni riportati dai mezzi e, soprattutto, può “reggere” soltanto assumendo che la TR sia giunta all'urto marciando ad una velocità di 12 km/h (di gran lunga inferiore a quella di una bicicletta condotta da un ciclista non particolarmente allenato) e che essa si sia poi “appoggiata” alla ferma (non è dato sapere per quale ragione) in curva. CP_6
Una simile dinamica è macroscopicamente implausibile.
9.1. Tanto conduce ad escludere che la sera dell'01.04.2021, alle ore 21,15, si sia verificato lungo via S. Agostino in Thiene il sinistro descritto nel modulo CAI.
Tale conclusione non può certo condurre all'applicazione della presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054, co. 2 c.c. Tale presunzione può operare, infatti, soltanto rispetto ad un sinistro che sia stato previamente e oggettivamente dimostrato nel suo accadimento e rispetto al quale non sia possibile stabilire il grado di colpa, concorrente o esclusiva, dei soggetti coinvolti.
La conclusione raggiunta conduce, piuttosto, all'integrale rigetto delle domande attoree.
*
10. Ciò detto, la domanda attorea avrebbe dovuto in ogni caso essere rigettata anche laddove si fosse ritenuto provato il sinistro, non avendo l'attrice assolto all'onere di allegare e provare il danno disceso dal sinistro medesimo.
10.1. Non rileva, a tal riguardo, la previsione dell'art. 149 bis del D. Lgs. n. 209/2005 invocato da trattandosi di previsione che concerne le liquidazioni dei sinistri operate in Controparte_1 via stragiudiziale dalle Compagnie.
10.2. Quel che qui rileva, piuttosto, è il fatto che ha ceduto a il Controparte_4 Pt_1 proprio credito avente ad oggetto il risarcimento del danno patrimoniale compendiato dal costo di riparazione della CP_6
Nell'atto di cessione, in particolare, si legge che ha affidato a la Controparte_4 Pt_1 riparazione della e, in forza della cessione, l'ha autorizzata ad incassare “quanto a lui/lei dovuto CP_6 per la riparazione del veicolo danneggiato” (doc. 1 attrice).
La cessione ha compendiato un'operazione ex art. 1198 c.c. Pacificamente, infatti, simili cessioni costituiscono “il mero mezzo di pagamento da parte del cedente della prestazione professionale di carrozziere” (Cass. civ. n. 4300/2019; in termini, tra le altre, Cass. civ. n.
27892/2023).
10.3. Nel caso di specie, dunque, la domanda di risarcimento del danno patrimoniale da danneggiamento del veicolo che in forza della cessione, ha titolo per azionare nei confronti Pt_1
pagina 13 di 15 di non può che avere ad oggetto, esattamente, il costo della riparazione della Controparte_1
CP_6
Va da sé che tale costo avrebbe dovuto essere qui provato da trattandosi di elemento Pt_1 costituivo della pretesa che essa ha fatto valere in giudizio.
10.4. Ebbene, in atto di citazione ha quantificato in € 48.177,13 IVA inclusa il costo di Pt_1 riparazione della senza fornire di tale allegazione alcun riscontro, oggettivo o comunque CP_6 documentale.
Il predetto, oggettivo riscontro non è stato fornito nemmeno successivamente da la Pt_1 quale, sul punto, non ha offerto alcuna allegazione ulteriore, né alcun mezzo di prova nelle memorie ex art. 183, co. 6, n. 1 e 2 c.p.c.
10.5. Il CTU, richiesto di verificare la congruità dei danni esposti da nella totale Pt_1 assenza di allegazioni e di mezzi di prova promananti dall'attrice ha dapprima preso contatto con la casa produttrice del mezzo, dalla quale egli è stato indirizzato a tale Ineco Auto Spa, referente di zona.
Ineco Auto si è limitata a fornire al CTU i prezzi di listino dei componenti in tesi danneggiati, riferendo di non aver proceduto alla riparazione del veicolo che, per quanto le constava, era stato riparato “presso una loro rete locale”, che il CTU ha identificato nella RAM Ferrari Service. RAM Service ha quindi fornito al CTU un mero preventivo di spesa, segnalando che il preventivo non comprendeva le spese di carrozzeria e che “il proprietario della vettura Ferrari FF aveva effettuato una riparazione parziale sul mezzo non provvedendo, almeno per il momento, a dare seguito in modo completo al preventivo in questione” (relazione peritale, pagg. 3 e 4).
All'esito di tale (laboriosa) ricostruzione, il CTU è stato in grado di inserire nella relazione peritale un mero preventivo della RAM, non sottoscritto e che di per sé, chiaramente, nulla prova ai fini che ci occupano (relazione peritale, pag. 23).
10.6. ha eccepito la nullità, in parte qua, della relazione peritale, avendo Controparte_1 il CTU acquisito documentazione non presente agli atti di causa e che sarebbe stato onere dell'attrice produrre.
L'esame dell'eccezione è superfluo, ai fini del decidere.
All'udienza del 18.01.2024 è stato in effetti confermato che la è stata riparata – CP_6 circostanza, questa, desumibile anche dalle ricerche esperite dal CTU le cui conclusioni, sul punto, non sono state contestate dall'attrice.
E' allora evidente che avrebbe dovuto allegare e provare la riparazione del mezzo e il Pt_1 relativo costo, dal momento che essa (a tutto voler concedere e fermo quanto già accertato sopra, quanto alla dinamica del sinistro) avrebbe avuto titolo per addebitare ad tale Controparte_1
pagina 14 di 15 riparazione e tale costo - e nient'altro: di certo, non una mera stima di una potenziale riparazione, essendo la riparazione ormai avvenuta.
10.7. ha mancato, in radice, di assolvere al predetto onere assertivo ed asseverativo ed Pt_1 anche per tale ragione la domanda di risarcimento del danno che essa ha proposto (quanto al costo di riparazione della e quanto alle connesse poste di danno patrimoniale per fermo tecnico e CP_6 deprezzamento) avrebbe dovuto essere rigettata, anche nel caso in cui si fosse raggiunta la prova della verificazione del sinistro e della sua integrale addebitabilità al conducente della TR.
*
11. In conclusione, tutte le domande attoree vanno rigettate.
11.1. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza.
va dunque condannata a rifondere a le spese di lite che, Parte_1 Controparte_1 in applicazione del DM n. 55/2014 (e, segnatamente, facendo applicazione dei compensi medi in esso previsti per la fase di studio, introduttiva, istruttoria e di decisione, in giudizi di valore compreso tra €
52.000,00 ed € 260.000,00), vanno liquidate in € 14.103,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
11.2. Le spese di lite di e non costituiti in giudizio, vanno CP_3 Controparte_2 dichiarate irripetibili.
11.3. Le spese di consulenza tecnica vanno poste definitivamente a carico di Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. R.G. 733/202:
1) rigetta tutte le domande attoree;
2) condanna a rifondere a le spese di lite, liquidate in € Parte_1 Controparte_1
14.103,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) dichiara irripetibili le spese di lite di e CP_3 Controparte_2
4) pone definitivamente a carico di le spese di consulenza tecnica. Parte_1
Vicenza, 06/08/2025
Il Giudice dr.ssa Elisa Zambelli
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dr.ssa Elisa Zambelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile di I grado iscritto al n. R.G. 733/2022 promosso da:
P. IVA ), con il patrocinio dell'Avv. CENTENARO CRISTIAN ed Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Campodarsego, via Roma n. 16
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. BOCCUNI Controparte_1 P.IVA_2
COSIMO ROBERTO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Vicenza, Viale Verdi n. 24
CONVENUTA
Controparte_2
CONVENUTA CONTUMACE
CP_3
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. conveniva in giudizio , e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 CP_3
[...]
Il giudizio veniva iscritto in data 11.02.2022 al n. R.G. 733/2022.
1.1. In atto di citazione veniva dedotto:
pagina 1 di 15 - che in data 01.04.2021, intorno alle ore 21,15 in Thiene, lungo via S. Agostino, si era verificato un sinistro che aveva coinvolto l'autovettura TR targata 34 (di proprietà di Controparte_2
e condotta nel frangente da e l'autovettura Ferrari targata ZC (di proprietà di CP_3
condotta nel frangente da ed assicurata da Controparte_4 Controparte_5 [...]
; CP_1
- che, in particolare, la TR, nell'affrontare una curva destrorsa, aveva invaso l'opposta corsia di percorrenza, andando così a collidere contro la sopraggiungente CP_6
- che il “con estrema onestà” (atto di citazione, pag. 2), nel modulo di constatazione CP_3 amichevole di incidente aveva dato atto della dinamica del sinistro e ammesso la propria esclusiva responsabilità (doc. 3 attrice);
- che la dinamica del sinistro trovava conferma anche nelle dichiarazioni sottoscritte da tre “testimoni oculari”: , e (atto di citazione, pag. 2, con rinvio alle Testimone_1 Testimone_2 Tes_3 dichiarazioni sub doc. 4 attrice);
- che in data 02.04.2021 aveva ceduto a il credito risarcitorio vantato in Controparte_4 Pt_1 ragione del sinistro (doc. 1 attrice);
- che aveva dunque richiesto il ristoro del danno a la quale, tuttavia, Pt_1 Controparte_1 aveva negato il risarcimento rilevando che i danni in tesi riportati dalla TR e dalla CP_6 risultavano non compatibili con la dinamica del sinistro, come denunciata (doc. 7 attrice);
- che i “costi preventivati di riparazione” della ammontavano ad € 48.177,13, IVA inclusa (atto CP_6 di citazione, pag. 5).
1.2. Tanto premesso, l'attrice, addebitata la verificazione del sinistro alla esclusiva responsabilità di chiedeva la condanna di (e con essa degli CP_3 Controparte_1 ulteriori convenuti, in solido) al risarcimento del danno, quantificato in complessivi € 60.424,73 (€
48.177,73 quanto alla riparazione della € 800,00 per fermo tecnico;
€ 3.000,00 per svalutazione CP_6 del mezzo;
€ 305,00 per spese di soccorso;
€ 2.177,70 per la perizia dinamico ricostruttiva del sinistro a firma del tecnico di parte, Per. Ind. ; € 4.880,00 per l'assistenza erogata in via Persona_1 stragiudiziale da € 1.084,90 per le competenze dell'Avv. Centenaro relative al Parte_2 procedimento di negoziazione assistita).
2. e non si costituivano in giudizio e venivano dichiarati CP_3 CP_2 contumaci, rispettivamente, all'udienza del 14.06.2022 e del 10.01.2023 (quest'ultima fissata dal
Giudice dopo aver disposto la rinnovazione della notificazione effettuata da parte attrice nei confronti di ). CP_2
pagina 2 di 15 3. Si costituiva per contro in giudizio che contestava la verificazione Controparte_1 stessa del sinistro, sulla scorta di quanto rilevato nella relazione peritale depositata sub doc. 1.
3.1. L'Assicurazione contestava poi anche nel quantum la pretesa avversaria, per altro rilevando che nel caso di specie, nel quale il credito risarcitorio era stato oggetto di cessione, a norma dell'art. 149 bis del D. Lgs. n. 209/2005 il risarcimento del danno avrebbe potuto essere riconosciuto soltanto a fronte della produzione da parte di della fattura emessa “dall'impresa di autoriparazione Pt_1 abilitata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122” che aveva eseguito la riparazione della CP_6
3.2. concludeva dunque chiedendo l'integrale rigetto delle domande Controparte_1 attoree o, in via gradata, il loro accoglimento quanto ai soli danni che sarebbero risultati effettivamente esistenti ed effettivamente imputabili al conducente della TR – la cui responsabilità, se mai provata la verificazione del sinistro, avrebbe dovuto dirsi concorrente con quella del conducente della a CP_6 norma dell'art. 2054, co. 2 c.c.
4. All'esito del deposito delle memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c., con ordinanza del 15.05.2023 veniva ammessa la prova orale, per testimoni ed interpello del convenuto richiesta CP_3 dall'attrice.
Seguiva l'assunzione della prova nel corso dell'udienza del 29.06.2023, ove risultava assente il pur destinatario di rituale convocazione a norma dell'art. 292 c.p.c. CP_3
4.1. Con successiva ordinanza del 02.07.2023 veniva disposto procedersi a consulenza tecnica per la verifica della dinamica del sinistro, del costo della riparazione dei danni in tesi cagionati dal sinistro, del valore ante sinistro della e dell'eventuale deprezzamento da essa risentito in ragione CP_6 dei danni riportati.
Il CTU Ing. depositava la relazione peritale in data 17.12.2023. Persona_2
Su richiesta di il CTU compariva a chiarimenti nel corso dell'udienza del Controparte_1
13.02.2024, all'esito della quale il Giudice sottoponeva alle parti una proposta transattiva.
4.2. Alla successiva udienza del 30.04.2024 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, non avendo accettato la proposta conciliativa che si era Pt_1 Controparte_1 detta per contro disponibile ad accettare.
All'udienza del 21.01.2025, all'uopo fissata e sostituita del deposito di note di trattazione scritta, le parti precisavano infine le conclusioni.
concludeva come segue: “
1. Accertare e dichiarare che la responsabilità per il Parte_1 sinistro avvenuto in data 01.04.2021 in Thiene (VI), Via S. Agostino, avvenuto tra il veicolo TR C3 targato 34, di proprietà di e condotto dal Sig. ed il veicolo Controparte_7 CP_3
Ferrari FF targato ZC, sia da ascriversi in via esclusiva ai convenuti odierni.
2. Accertare e pagina 3 di 15 dichiarare che, per effetto del sinistro di cui al punto 1, ha subito danni patrimoniali pari Parte_1
a complessivi € 60.424,73, con salvezza di ogni eventuale importo maggiore o minore che risultasse dovuto all'attrice in esito all'espletamento dell'istruzione probatoria.
3. Per l'effetto, condannarsi la convenuta o tutti i convenuti, in solido tra loro, a risarcire all'attrice, per il Controparte_1 titolo di cui in premesse, la somma complessiva di € 60.424,73 a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali patiti dall'attrice per effetto del sinistro descritto in atti, con maggiorazione degli interessi legali al tasso di mora ex art. 1284, comma 4°, c.c. a far data dalla notifica del presente atto fino al saldo effettivo.
4. Con vittoria di spese e compensi di causa”.
concludeva come segue: “
1. Nel merito, in via principale. Previo Controparte_1 accertamento dell'inesistenza del credito risarcitorio ceduto per insussistenza del sinistro generatore, rigettarsi le domande attoree tutte in quanto infondate in fatto ed in diritto.
2. Nel merito, in via subordinata. Nelle denegata ipotesi che si ritenga sussistente il sinistro generatore del credito risarcitorio ceduto, contenersi il danno nei limiti di quanto effettivamente provato e dovuto con riduzione del risarcimento alla quota imputabile al sig. ed a ex art.2054 Pt_3 Controparte_4
c.c.
3. Spese di lite rifuse”.
Su tali conclusioni il giudizio veniva trattenuto in decisione, con assegnazione di termini alle parti per il deposito degli scritti difensivi conclusivi.
* * *
5. ha promosso il giudizio in scrutinio per ottenere (innanzitutto: le poste di danno Pt_1 patrimoniale esposte dall'attrice sono invero plurime) il risarcimento del danno patrimoniale in tesi subito da , cioè a dire dalla proprietaria dell'autovettura Ferrari targata ZC che Controparte_4 in data 01.04.2021, intorno alle ore 21,15, nel Comune di Thiene e ivi lungo la via S. Agostino, sarebbe rimasta coinvolta in un sinistro cagionato dal conducente dell'autovettura TR targata CY034TD, il quale nell'affrontare lungo via S. Agostino una curva per lui destrorsa avrebbe invaso l'opposta corsia di marcia, così andando a collidere contro la CP_6
Dal momento che dal sinistro, secondo la prospettazione attorea, sono discesi soltanto danni a cose, è stata evocata in giudizio l'Assicurazione della cioè a dire CP_6 Controparte_1
d'altro canto, è stata evocata in giudizio non dalla proprietaria della (la Controparte_1 CP_6
di cui sopra), ma da che, per quanto è dato comprendere dalle scarne Controparte_4 Pt_1 allegazioni attoree, è l'officina cui avrebbe affidato l'incarico della riparazione della Controparte_4
pagina 4 di 15 e alla quale essa in data 02.04.20211 ha ceduto il credito avente ad oggetto il risarcimento del CP_6
danno in tesi cagionato dal sinistro (doc. 1 attrice).
5.1. Ora, a dire di i fatti di causa sarebbero oltremodo chiari, dal momento che Pt_1 nel modulo CAI compilato dopo la verificazione del sinistro ha confermato di aver CP_3 invaso la corsia di percorrenza della assumendosi in via esclusiva la responsabilità della CP_6 verificazione del sinistro (doc. 3 attrice).
L'argomento attoreo non coglie nel segno.
5.2. Per consolidato approdo interpretativo, “la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole di incidente, resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733, comma 3, c.c., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice” (Cass. civ. n.
18722/2016).
Nel presente giudizio, dunque, la dichiarazione resa dal non compendia una CP_3 confessione.
5.3. D'altro canto, la confessione ai sensi dell'art. 2730 c.c. non può avere ad oggetto che
“fatti”.
Il fatto che il nel CAI abbia dichiarato di assumersi la “piena responsabilità” del CP_3 sinistro è dunque irrilevante ai fini che ci occupano, alla stregua del principio per il quale “non ha valore di confessione l'ammissione che un determinato evento dannoso (nella specie, scontro tra veicoli) sia ascrivibile a propria colpa, trattandosi di un giudizio alla cui formazione concorrono valutazioni di ordine giuridico, mentre la confessione, ai sensi dell'art. 2730 c.c., ha ad oggetto fatti obiettivi e non opinioni o giudizi” (Cass. civ. n. 16260/2005).
5.4. Al netto della predetta, irrilevante assunzione di responsabilità, quel che resta del CAI è la descrizione della dinamica del sinistro che, a dire dei dichiaranti, avrebbe visto la TR invadere la corsia percorsa della CP_6
Ebbene, si avrà modo di rilevare che la circostanza dell'invasione di corsia di per sé prova assai poco, ai fini del decidere.
Ciò detto, va pure rammentato che a norma dell'art. 143, co. 2 del D. Lgs. n. 209/2005 quando il modulo CAI sia firmato da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume che il sinistro si sia 1 Tale data si legge in calce all'atto di cessione di credito, sub doc. 1 attrice. La cessione del credito è dunque avvenuta poche ore dopo la verificazione del sinistro (avvenuto secondo la prospettazione attorea alle ore 21,15 del 01.04.2021). Ciò nonostante, l'atto di cessione già reca nelle premesse il numero attribuito da al sinistro. Controparte_1 pagina 5 di 15 verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione.
La presunzione generata dal CAI è dunque una presunzione iuris tantum e come tale superabile dalla prova contraria che, per giurisprudenza consolidata, “può emergere non soltanto da un'altra presunzione, che faccia ritenere che il fatto non si è verificato o si è verificato con modalità diverse da quelle dichiarate, ma anche da altre risultanze di causa, ad esempio da una consulenza tecnica
d'ufficio (…)” (Cass. civ. n. 14599/2005) – con la precisazione (ovvia) che “ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole d'incidente (cosiddetto C.I.D.) deve ritenersi preclusa dall'esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio” (Cass. civ. n. 2438/2024).
Ebbene, ritiene questo Giudice che nel caso di specie le risultanze tutte di causa impongano di concludere che in data 01.04.2021, lungo via S. Agostino, non si è verificato un sinistro secondo le modalità descritte nel CAI e qui riproposte da per la quale la sarebbe stata urtata dalla Pt_1 CP_6
TR mentre procedeva verso via S. Agostino, ordinariamente transitando lungo la propria corsia di marcia.
Valga considerare a tal riguardo quanto segue.
*
6. L'attrice ha dedotto in atto di citazione che al sinistro avrebbero assistito “n. 3 testimoni oculari”: , e Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
Posto che nel CAI non è stata segnalata la presenza di testimoni oculari, la deduzione attorea ha trovato smentita in corso di causa.
6.1. è stato escusso quale testimone nel corso dell'udienza del 29.06.2023. Testimone_1
In tale sua veste, egli ha dichiarato di non aver assistito alla collisione delle due autovetture e ha dichiarato altresì di non aver sentito “il rumore dell'impatto, della collisione”. Secondo quanto riferito, egli, abitando nei pressi del luogo indicato dall'attrice quale luogo del sinistro, come ogni sera era uscito a fare una passeggiata con il proprio cane e, non avendo visto la collisione, né udito il rumore dell'urto tra i mezzi, egli ha semplicemente visto le due auto che, al momento del suo arrivo, erano “già ferme”, “già incidentate sulla strada”, “subito dopo una curva”.
AV , dunque, non è stato un testimone oculare del sinistro, in ordine al quale egli non Tes_1 ha saputo riferire nulla.
Il teste, per altro, ha precisato che stava passeggiando lunga la corsia di percorrenza della
TR e, tuttavia, ha dichiarato di non ricordare di aver visto passare una TR la quale, a suo dire, doveva aver percorso la strada prima che lui la imboccasse a propria volta - aggiungendo di ritenere di pagina 6 di 15 essere giunto nei pressi delle due autovetture “qualche minuto” dopo la verificazione della collisione. Tes_ Ebbene, il teste come si sta per rilevare, ha dichiarato di essere uscito su via S. Agostino immediatamente dopo aver sentito il rumore della collisione mentre si trovava nel giardino della propria abitazione, affacciata sul luogo dell'asserito sinistro, e di aver rinvenuto nei pressi delle due autovetture, tra gli altri, “un signore a piedi con un cagnolino”. Va dunque concluso che il non è Tes_1 affatto giunto nella zona della asserita collisione a distanza di minuti dalla sua verificazione e il fatto che egli non abbia ricordato di aver visto passare la TR mostra il carattere complessivamente impreciso e dunque poco attendibile della sua deposizione – a tutti gli effetti inidonea a confermare la dinamica del sinistro come descritta da Pt_1
Il teste, del resto, ha dichiarato di non aver sentito il rumore della collisione, come detto. Nella dichiarazione da lui sottoscritta e prodotta dall'attrice sub doc. 4 egli aveva invece dichiarato di aver sentito “un rumore da impatto” e di aver “visto che si trattava di un incidente tra due auto”. Richiesto
a chiarimenti sul punto, il teste ha dichiarato di non ricordare nemmeno di aver reso la dichiarazione, aggiungendo poi di riconoscere la propria firma posta in calce alla dichiarazione e di confermare, solo per questo, di averla rilasciata - espressamente dichiarando, tuttavia, di non confermare di aver “sentito il rumore della botta”.
Anche la dichiarazione sottoscritta dal enfatizzata da parte attrice, è dunque in radice Tes_1 priva di rilevanza ai fini del decidere.
6.2. Il teste ha dichiarato di abitare nella casa affacciata sul luogo dell'asserita Tes_3 collisione: si tratta dell'abitazione situata nei pressi della curva, alla fine della fila di abitazioni che si vedono nella terza fotografia alla pag. 7 della relazione del perito attoreo (doc. 8 attrice). Egli stava giocando con il figlio nel giardino di casa e, udito “un forte rombo di un motore e poi la botta,
l'impatto”, è uscito ed ha rinvenuto la TR e la già ferme. CP_6
Tes_ Anche il teste non ha dunque assistito al sinistro.
Il teste ha poi dichiarato che, quando è uscito in strada, la già ferma, era parallela alla CP_6 recinzione della sua abitazione (“dritta sulla carreggiata”, con la parte posteriore posta all'altezza dello spigolo del muretto della recinzione della sua abitazione), non avendo ancora impegnato la curva.
Anche nella dichiarazione che egli ha rilasciato in data 04.06.2021 (doc. 4 attrice) egli ha riferito che, la sera dell'asserito sinistro, una volta uscito in strada per verificare l'accaduto ha rinvenuto la Ferrari ammaccata e ferma “davanti al portone di mia proprietà”.
Le fotografie che ritraggono la posizione in tesi assunta dalle due autovetture all'esito dell'asserito urto (sono gli unici “documenti” di cui si dispone quanto al sinistro per cui è causa: le fotografie sono riportate anche nella relazione peritale, alla pag. 5) mostrano, tuttavia, che la al CP_6
pagina 7 di 15 momento dello scatto delle fotografie non era affatto “dritta”, si trovava già sulla curva ed era ferma in un punto della strada posto al di là dell'inizio del guard rail, che non è affatto presente dinanzi allo spigolo del muretto e al cancello carraio dell'abitazione del teste. Tes_ Merita poi sottolineare, ancora, che lo nella dichiarazione di cui al doc. 4 attoreo, ha riferito che la era “non più funzionante”, al punto che essa non poteva essere spostata. Tanto
CP_6 egli ha confermato anche in sede di escussione testimoniale, ove ha dichiarato quanto segue: “quando io sono uscito il era fermo, come ho detto dritto. In pratica, la parte posteriore del si
CP_6 CP_6 trovava all'altezza dello spigolo del muretto della mia abitazione e dunque, la parte anteriore del si trovava, chiaramente, oltre lo spigolo, avanti al mio cancello carraio, che si vede nella
CP_6 fotografia alle spalle dello slargo posto accanto alla siepe laterale della mia abitazione. Infatti, ricordo bene di aver chiesto all'autista del se voleva posteggiarlo di fronte al mio cancello
CP_6 carraio. Non è stato possibile, tuttavia, perché non riuscivano a muovere il nel senso che il
CP_6 non si metteva in moto, non si accendeva proprio”.
CP_6
Il teste tuttavia, ha dichiarato che “il è stato rimesso in moto ma solo per Tes_2 CP_6 essere spostato di circa un metro, per essere tirato via dalla curva. Poi io non ho più provato a riaccenderlo, è arrivato il carro attrezzi, l'ha caricato e l'ha portato via”. Il teste ha poi aggiunto di aver personalmente scattato le fotografie di cui sopra, prima che la venisse spostata. CP_6
L'esame delle deposizioni dei testimoni, lette anche avendo riguardo al contenuto della Tes_ dichiarazione resa dallo nel giugno del 2021, sopra menzionata, mostra dunque che nel caso di specie sussiste una oggettiva incertezza financo sul punto in cui sarebbe avvenuta la collisione tra le due autovetture e sul fatto che la all'esito dell'asserita collisione, potesse, o meno, essere CP_6 rimessa in moto.
6.3. Venendo, infine, al teste , egli ha dichiarato di aver assistito all'impatto Testimone_2 trovandosi nel frangente sulla quale passeggero. CP_6
Ritiene questo Giudice che la presenza del non possa essere revocata in dubbio. Se il Tes_2
Tes_ ha dichiarato di non ricordarsi della sua presenza, il teste ha per contro reso sul punto Tes_1 dichiarazioni circostanziate, riferendo di ricordare che v'erano sul luogo ove egli ha rinvenuto le due auto, oltre al conducente della TR, due uomini che egli ha ricondotto alla “perché ho visto CP_6 che entrambi entravano nel per prendere le loro cose e anche il telefono, credo”, aggiungendo CP_6 di ricordare che entrambe le portiere della Ferrati erano aperte.
Ebbene, la descrizione che il teste ha dato del sinistro è la seguente: “stavamo Tes_2 camminando con la e all'improvviso all'altezza di una curva che dovevamo impegnare per CP_6 forza perché se no saremmo andati dritti verso il guard rail, ci è venuta dentro all'improvviso una pagina 8 di 15 TR. D'istinto, io ho gridato: “Occhio!”, ma ormai ci era venuta addosso. Noi in pratica dovevamo iniziare a svoltare e la TR ci è venuta dentro, all'improvviso. Dopo l'impatto, il e la CP_6
TR si sono fermati in mezzo alla curva”.
Il teste ha altresì dichiarato quanto segue: “Il al momento dell'impatto era in CP_6 movimento. Andavamo a piano, perché stavamo parlando di cose nostre e poi su quella strada non si va veloci. Il andava avanti rallentato, secondo me a meno di 40 chilometri all'ora”. CP_6
6.4. Tirando le fila di tutto quanto visto sin qui, va detto che l'istruttoria orale non è valsa a descrivere, oggettivamente, la dinamica del sinistro.
La dinamica, anche su istanza di è stata dunque indagata a mezzo di Controparte_8 consulenza tecnica.
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7. Il CTU Ing. per la ricostruzione della dinamica del sinistro ha dovuto prendere le Per_2 mosse dalla posizione della TR e della Ferrari, come raffigurata nelle fotografie già sopra menzionate, riportate alla pag. 5 della relazione peritale.
All'esito della collisione, in effetti, non v'è stato intervento di alcun Agente accertatore (avendo le parti compilato e sottoscritto il modulo CAI) e, al contempo, la collisione non ha “lasciato traccia”: non v'è contezza, infatti, dell'esistenza di tracce gommose sull'asfalto, né della presenza, sul manto stradale, dei segni materiali che, tipicamente, sono generati dallo scarrocciamento dei veicoli coinvolti in un sinistro.
Tutta la ricostruzione del CTU prende dunque le mosse dalle due fotografie di cui sopra, scattate da (secondo quanto da lui dichiarato in sede di escussione testimoniale) e Testimone_2 che (come già rilevato) descrivono una posizione di quiete dei veicoli differente da quella descritta dal Tes_ teste Una posizione di quiete, va aggiunto ora, che non è coerente nemmeno con la descrizione del sinistro offerta dallo stesso a dire del quale la collisione sarebbe avvenuta quando la Tes_2 CP_6
“doveva iniziare a svoltare”: in un momento, cioè, nel quale la doveva trovarsi in una posizione CP_6 più arretrata rispetto a quella segnalata dalle fotografie.
7.1. Tanto precisato, va rilevata sin d'ora quella che risulta essere una oggettiva anomalia del sinistro che di occupa.
Il perito di analizzando il sinistro come descritto da con Controparte_1 Pt_1
l'ausilio delle sole due fotografie di cui sopra, ha segnalato che la posizione della TR e della all'urto “corrisponde con la posizione statica finale dei due veicoli”; che i due veicoli “non CP_6 hanno avuto spostamenti sostanziali post urto”; che la “fu urtata quando era ferma”, come CP_6
pagina 9 di 15 oggettivamente “dimostrato dall'assenza di esiti da strisciamento antero-posteriore” sulla sua carrozzeria (relazione sub doc. 1 convenuta, pagg. 9/10).
Tali rilievi trovano sostanzialmente conferma nelle conclusioni rassegnate dal CTU, il quale
(proprio partendo dalla posizione all'urto descritta dalle fotografie) ha stimato che la deve CP_6 essere giunta all'urto marciando ad una velocità di 5 km/h (il dato non è contestato e trova l'adesione del perito attoreo: cfr. relazione doc. 16 attrice, pag. 12).
Si fa dunque questione nel caso di specie di un incidente oggettivamente anomalo, avvenuto ai danni di una autovettura ferma (non si può infatti assumere che un'autovettura che marcia alla velocità di 5 km/h sia in movimento) in curva.
7.2. Per “giustificare” tale dato (anomalo, ma per così dire imposto, dal punto di vista cinematico, dalla posizione all'urto dei mezzi), il CTU ha poi ritenuto di dover assumere (relazione peritale, pagg. 14/18):
- che la quando si trovava a 8 metri dal punto d'urto (e ad 1,6 secondi dall'urto), marciasse alla CP_6 velocità di 23 km/h;
- che, in quel momento, il suo conducente ha intrapreso un'azione frenante per immettersi in curva, giungendo alla velocità di 12 km/h quando si è venuto a trovare a 1,9 metri dal punto di impatto (e a
0,3 secondi dall'impatto);
- che, nel frattempo, la TR aveva intrapreso la invasione della corsia, appalesandosi dunque al conducente della quale pericolo e così percorrendo uno spazio di circa 2,5/3 metri prima di CP_6 giungere all'urto – il tutto in 0,7 secondi;
- che il conducente della già in fase di frenata, ha allora frenato ancor di più giungendo all'urto CP_6 alla velocità di 5 km/h, passando dunque dalla velocità di 12 km/h a 0,3 secondi dall'impatto ad una velocità di 5 km/h nei successivi 0,3 secondi - e ciò grazie ad un'ulteriore frenata di emergenza posta in essere con un intervallo psicotecnico “particolarmente ridotto”, quantificato dal CTU in 0,4 secondi.
Ebbene, la ricostruzione operata dal CTU nel tentativo di far “quadrare” la posizione dei mezzi all'urto con le leggi della cinematica conduce ad esiti ai quali non può darsi seguito.
7.3. Ferma, come detto, la velocità oggettiva di “arrivo” all'urto (5 km/h), il CTU ha innanzitutto assunto che la sia giunta alla curva ad una velocità di 23 km/h. CP_6
Da qui, il CTU ha operato un ulteriore assunto, ipotizzando che il conducente della CP_6 frenando per immettersi in curva, sia giunto alla velocità di 12 km/h (una velocità assai bassa, anche per affrontare una curva del tutto ordinaria, qual è quella intrapresa dalla . CP_6
pagina 10 di 15 Presa tale conclusione (invero solo ipotizzata) il CTU ha, nuovamente, ipotizzato che il conducente della nel brevissimo spazio di 0,3/0,4 secondi abbia posto in essere un'ulteriore CP_6 azione frenante, giungendo infine all'urto alla velocità di 5 km/h.
Ebbene, nella tabella riportata alla pag. 5 delle risposte alle osservazioni dei CCTTPP, il CTU ha segnalato come (per sua esperienza) sia compreso tra 0,5 e 0,75 secondi l'intervallo psicotecnico minimo ipotizzabile nel caso di un conducente già in stato di preallarme e come sia compreso tra 0,5 secondi e 1 secondo l'intervallo psicotecnico di un conducente in condizioni “normali”, in curva.
Il CTU, al contempo, non ha mancato di segnalare che in letteratura l'intervallo psicotecnico di un conducente normale, riposato e con reazione veloce, viene quantificato in 1 secondo / 1,2 secondi.
Il CTU ha dunque attributo al conducente della nostra Ferrari un intervallo psicotecnico inferiore, di oltre il 50%, a quello ordinario (1 secondo / 1,2 secondi) e inferiore, addirittura, a quello minimo (0,5 secondi) che egli ha “proposto” quanto ad un conducente in stato di preallarme. Non sussistono tuttavia i presupposti per ritenere che il conducente della abbia avuto una simile, CP_6 fulminea reazione, né per ritenere che egli (come ipotizzato dal CTU) fosse in stato di preallarme, dal momento che il conducente, per quanto consta, stava semplicemente imboccando una curva ordinaria, su strada pianeggiante, in condizioni di piena visibilità. Il teste per altro, ha dichiarato che la Tes_2
TR si sarebbe appalesata quale pericolo “all'improvviso”, così confermando che il conducente della prima di avvedersi della TR, non aveva ragione alcuna per essere in uno stato di CP_6 preallarme. Del resto, proprio il CTU ha attribuito un “intervallo psicotecnico comune in orario notturno pari a 1,3 secondi” (relazione peritale, pag. 18) al conducente della TR, che stava guidando nelle stesse condizioni in cui guidava il conducente della per affrontare la stessa CP_6 curva che egli doveva affrontare.
7.4. Non può dunque darsi seguito alle considerazioni svolte dal CTU per giustificare il predetto, ridottissimo intervallo psicotecnico.
Ebbene, eliminando tale intervallo psicotecnico e sostituendolo con un intervallo “ordinario” di
(almeno) 1 secondo, si dovrebbe concludere che il conducente della non ha avuto modo di porre CP_6 in essere alcuna frenata di emergenza quando egli (0,7 secondi prima della collisione) ha (in tesi) percepito la TR quale pericolo. E da questo si dovrebbe ancora desumere che la stesse CP_6 marciando a 5 km/h anche prima di aver avvistato la TR: tanto è stato espressamente confermato dal CTU nel corso dell'udienza di chiarimenti del 13.02.2024.
Nel caso di specie, dunque, si è al cospetto di una collisione in tesi avvenuta ai danni di una autovettura (la che non soltanto al momento dell'urto, ma anche in precedenza era CP_6 sostanzialmente ferma sulla carreggiata. pagina 11 di 15 Va da sé che una simile “condizione” della è incomprensibile e non ha alcuna CP_6 giustificazione.
Tanto impone di concludere che sussiste una oggettiva incompatibilità tra il sinistro come descritto nel modulo CAI e le conseguenze del sinistro come illustrate da (la posizione dei Pt_1 mezzi, i danni che essi hanno riportato) – dal momento che partendo da tali conseguenze si dovrebbe giungere a dar per avvenuto un inverosimile (e non altrimenti giustificato) sinistro tra una TR in lenta marcia (la TR sarebbe giunta in effetti all'urto alla velocità di 12 km/h) ed una Ferrari ferma.
E, per altro, se mai si dovesse ritenere plausibile una simile, inverosimile condizione dei mezzi coinvolti, ebbene dovrebbe concludersi che la se non si fosse fermata e se avesse percorso la CP_6 curva ad un'ordinaria velocità, avrebbe ultimato la percorrenza della curva ben prima dell'invasione di corsia attribuita alla TR (un'invasione che, a dire del CTU, si è consumata nel breve volgere di 0,7 secondi): conclusione, questa, che imporrebbe di addebitare interamente al conducente della la CP_6 verificazione della collisione.
8. La incompatibilità trova conferma anche in un'ulteriore circostanza.
Il CTP di ha rilevato che “il danno al braccetto di sospensione della Controparte_1
TR non è compatibile con la dinamica” del sinistro, dal momento che un simile danno avrebbe potuto trovare giustificazione soltanto a fronte di un urto diretto sulla ruota della TR: urto nel caso di specie non avvenuto (così il CTP, nel corso delle udienze del 18.01.2024 e del 13.02.2024).
Ebbene, richiesto a chiarimenti sul punto nel corso dell'udienza del 13.02.2024, il CTU ha rilevato che “in termini statistici, è più probabile la rottura del braccetto in caso di urto diretto risentito dalla ruota”; che “la sua rottura in assenza di urto diretto è improbabile, ma non impossibile”; che “nel caso di specie, avendo riguardo alla posizione all'urto come ricostruita, potrebbe essersi verificato anche un urto diretto tra le due ruote” – aggiungendo tuttavia di non essere in grado di “confermare al 100% che tale urto ci sia stato, né di negarlo al 100%”.
8.1. Se ne deve desumere che ha attribuito al sinistro un danneggiamento (la rottura Pt_1 del braccetto di sospensione della TR) che avrebbe potuto prodursi soltanto nel caso di un urto diretto contro la ruota della TR: urto che il CTU, con gli elementi di cui disponeva, non è stato in grado di confermare.
Anche gli (asseriti) esiti dannosi della collisione sono dunque risultati non pienamente compatibili con la dinamica del sinistro offerta in giudizio da Pt_1
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9. L'incompatibilità ora accertata (con rilievi che di per sé assorbono le ulteriori contestazioni mosse da in punto di dinamica) priva di rilevanza, ai fini del decidere, il modulo Controparte_1
pagina 12 di 15 CAI, poiché la dinamica che esso descrive, se “verificata” sulla scorta degli elementi di valutazione disponibili, non giustifica interamente i danni riportati dai mezzi e, soprattutto, può “reggere” soltanto assumendo che la TR sia giunta all'urto marciando ad una velocità di 12 km/h (di gran lunga inferiore a quella di una bicicletta condotta da un ciclista non particolarmente allenato) e che essa si sia poi “appoggiata” alla ferma (non è dato sapere per quale ragione) in curva. CP_6
Una simile dinamica è macroscopicamente implausibile.
9.1. Tanto conduce ad escludere che la sera dell'01.04.2021, alle ore 21,15, si sia verificato lungo via S. Agostino in Thiene il sinistro descritto nel modulo CAI.
Tale conclusione non può certo condurre all'applicazione della presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054, co. 2 c.c. Tale presunzione può operare, infatti, soltanto rispetto ad un sinistro che sia stato previamente e oggettivamente dimostrato nel suo accadimento e rispetto al quale non sia possibile stabilire il grado di colpa, concorrente o esclusiva, dei soggetti coinvolti.
La conclusione raggiunta conduce, piuttosto, all'integrale rigetto delle domande attoree.
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10. Ciò detto, la domanda attorea avrebbe dovuto in ogni caso essere rigettata anche laddove si fosse ritenuto provato il sinistro, non avendo l'attrice assolto all'onere di allegare e provare il danno disceso dal sinistro medesimo.
10.1. Non rileva, a tal riguardo, la previsione dell'art. 149 bis del D. Lgs. n. 209/2005 invocato da trattandosi di previsione che concerne le liquidazioni dei sinistri operate in Controparte_1 via stragiudiziale dalle Compagnie.
10.2. Quel che qui rileva, piuttosto, è il fatto che ha ceduto a il Controparte_4 Pt_1 proprio credito avente ad oggetto il risarcimento del danno patrimoniale compendiato dal costo di riparazione della CP_6
Nell'atto di cessione, in particolare, si legge che ha affidato a la Controparte_4 Pt_1 riparazione della e, in forza della cessione, l'ha autorizzata ad incassare “quanto a lui/lei dovuto CP_6 per la riparazione del veicolo danneggiato” (doc. 1 attrice).
La cessione ha compendiato un'operazione ex art. 1198 c.c. Pacificamente, infatti, simili cessioni costituiscono “il mero mezzo di pagamento da parte del cedente della prestazione professionale di carrozziere” (Cass. civ. n. 4300/2019; in termini, tra le altre, Cass. civ. n.
27892/2023).
10.3. Nel caso di specie, dunque, la domanda di risarcimento del danno patrimoniale da danneggiamento del veicolo che in forza della cessione, ha titolo per azionare nei confronti Pt_1
pagina 13 di 15 di non può che avere ad oggetto, esattamente, il costo della riparazione della Controparte_1
CP_6
Va da sé che tale costo avrebbe dovuto essere qui provato da trattandosi di elemento Pt_1 costituivo della pretesa che essa ha fatto valere in giudizio.
10.4. Ebbene, in atto di citazione ha quantificato in € 48.177,13 IVA inclusa il costo di Pt_1 riparazione della senza fornire di tale allegazione alcun riscontro, oggettivo o comunque CP_6 documentale.
Il predetto, oggettivo riscontro non è stato fornito nemmeno successivamente da la Pt_1 quale, sul punto, non ha offerto alcuna allegazione ulteriore, né alcun mezzo di prova nelle memorie ex art. 183, co. 6, n. 1 e 2 c.p.c.
10.5. Il CTU, richiesto di verificare la congruità dei danni esposti da nella totale Pt_1 assenza di allegazioni e di mezzi di prova promananti dall'attrice ha dapprima preso contatto con la casa produttrice del mezzo, dalla quale egli è stato indirizzato a tale Ineco Auto Spa, referente di zona.
Ineco Auto si è limitata a fornire al CTU i prezzi di listino dei componenti in tesi danneggiati, riferendo di non aver proceduto alla riparazione del veicolo che, per quanto le constava, era stato riparato “presso una loro rete locale”, che il CTU ha identificato nella RAM Ferrari Service. RAM Service ha quindi fornito al CTU un mero preventivo di spesa, segnalando che il preventivo non comprendeva le spese di carrozzeria e che “il proprietario della vettura Ferrari FF aveva effettuato una riparazione parziale sul mezzo non provvedendo, almeno per il momento, a dare seguito in modo completo al preventivo in questione” (relazione peritale, pagg. 3 e 4).
All'esito di tale (laboriosa) ricostruzione, il CTU è stato in grado di inserire nella relazione peritale un mero preventivo della RAM, non sottoscritto e che di per sé, chiaramente, nulla prova ai fini che ci occupano (relazione peritale, pag. 23).
10.6. ha eccepito la nullità, in parte qua, della relazione peritale, avendo Controparte_1 il CTU acquisito documentazione non presente agli atti di causa e che sarebbe stato onere dell'attrice produrre.
L'esame dell'eccezione è superfluo, ai fini del decidere.
All'udienza del 18.01.2024 è stato in effetti confermato che la è stata riparata – CP_6 circostanza, questa, desumibile anche dalle ricerche esperite dal CTU le cui conclusioni, sul punto, non sono state contestate dall'attrice.
E' allora evidente che avrebbe dovuto allegare e provare la riparazione del mezzo e il Pt_1 relativo costo, dal momento che essa (a tutto voler concedere e fermo quanto già accertato sopra, quanto alla dinamica del sinistro) avrebbe avuto titolo per addebitare ad tale Controparte_1
pagina 14 di 15 riparazione e tale costo - e nient'altro: di certo, non una mera stima di una potenziale riparazione, essendo la riparazione ormai avvenuta.
10.7. ha mancato, in radice, di assolvere al predetto onere assertivo ed asseverativo ed Pt_1 anche per tale ragione la domanda di risarcimento del danno che essa ha proposto (quanto al costo di riparazione della e quanto alle connesse poste di danno patrimoniale per fermo tecnico e CP_6 deprezzamento) avrebbe dovuto essere rigettata, anche nel caso in cui si fosse raggiunta la prova della verificazione del sinistro e della sua integrale addebitabilità al conducente della TR.
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11. In conclusione, tutte le domande attoree vanno rigettate.
11.1. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza.
va dunque condannata a rifondere a le spese di lite che, Parte_1 Controparte_1 in applicazione del DM n. 55/2014 (e, segnatamente, facendo applicazione dei compensi medi in esso previsti per la fase di studio, introduttiva, istruttoria e di decisione, in giudizi di valore compreso tra €
52.000,00 ed € 260.000,00), vanno liquidate in € 14.103,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
11.2. Le spese di lite di e non costituiti in giudizio, vanno CP_3 Controparte_2 dichiarate irripetibili.
11.3. Le spese di consulenza tecnica vanno poste definitivamente a carico di Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. R.G. 733/202:
1) rigetta tutte le domande attoree;
2) condanna a rifondere a le spese di lite, liquidate in € Parte_1 Controparte_1
14.103,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) dichiara irripetibili le spese di lite di e CP_3 Controparte_2
4) pone definitivamente a carico di le spese di consulenza tecnica. Parte_1
Vicenza, 06/08/2025
Il Giudice dr.ssa Elisa Zambelli
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