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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 11/09/2025, n. 1082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1082 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4628/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Michela Benedetta Bordieri Giudice
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
30.6.2025, assunto in decisione in data 8.9.2025 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ) nato in [...] il [...], entrambi con l'Avvocato Parte_2 C.F._2
Monica Parolo ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Monselice (PD), Piazza Mazzini n° 19/A;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI
1) che il Tribunale di Monza pronunci sentenza con la quale omologhi ovvero prenda atto degli accordi intervenuti tra i signori che si riportano: Parte_2 Parte_1
- pronunciarsi la separazione personale dei coniugi del matrimonio contratto Parte_2 Parte_1 il 30.10.2021 in Desio (MB), di cui all'atto di matrimonio iscritto nel registro dello Stato Civile del medesimo
Comune Anno 2021 Numero 62 Parte I, autorizzando gli stessi a vivere separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove creda;
- escludersi qualsivoglia assegno di mantenimento reciproco, in quanto i coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e pertanto di non pretendere nulla reciprocamente l'uno dall'altro a titolo di contributo al mantenimento;
- i coniugi danno atto di aver già definito e disciplinato la divisione dei beni mobili stragiudizialmente e danno atto che dalla data odierna nessuno ha più nulla a che pretendere l'uno dall'altro per i rispettivi rapporti economici pregressi, dichiarando vicendevolmente, per quanto occorra, di rinunciare a qualsiasi eventuale ragione di credito a qualsiasi titolo dovuto;
- spese compensate.
pagina 2 di 3 Motivi della decisione
Premesso che :
- e anno contratto matrimonio in data 30.10.2021 a Desio;
Parte_1 Parte_2
- Dall'unione non sono nati figli.
-i coniugi sono comparsi avanti al Presidente designato alla udienza in data 8.9.2025, svoltasi con la trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c. e 473 bis.47 s.s. c.p.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge e tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
- avendo le parti richiesto, ex articolo 473bis.49 c.p.c. altresì la pronuncia di divorzio, la causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 c. 2 lett. B) II comma l. 898/1970, il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda divorzile.
P Q M
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 30.6.2025 da Pt_1
e ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
[...] Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e he hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in data 30.10.2021 in Desio, prendendo atto delle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Desio, per le annotazioni di legge (atto n. 62 parte I);
3. rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 11.9.2025
Il Presidente est.
Claudia Bonomi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Michela Benedetta Bordieri Giudice
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
30.6.2025, assunto in decisione in data 8.9.2025 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ) nato in [...] il [...], entrambi con l'Avvocato Parte_2 C.F._2
Monica Parolo ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Monselice (PD), Piazza Mazzini n° 19/A;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI
1) che il Tribunale di Monza pronunci sentenza con la quale omologhi ovvero prenda atto degli accordi intervenuti tra i signori che si riportano: Parte_2 Parte_1
- pronunciarsi la separazione personale dei coniugi del matrimonio contratto Parte_2 Parte_1 il 30.10.2021 in Desio (MB), di cui all'atto di matrimonio iscritto nel registro dello Stato Civile del medesimo
Comune Anno 2021 Numero 62 Parte I, autorizzando gli stessi a vivere separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove creda;
- escludersi qualsivoglia assegno di mantenimento reciproco, in quanto i coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e pertanto di non pretendere nulla reciprocamente l'uno dall'altro a titolo di contributo al mantenimento;
- i coniugi danno atto di aver già definito e disciplinato la divisione dei beni mobili stragiudizialmente e danno atto che dalla data odierna nessuno ha più nulla a che pretendere l'uno dall'altro per i rispettivi rapporti economici pregressi, dichiarando vicendevolmente, per quanto occorra, di rinunciare a qualsiasi eventuale ragione di credito a qualsiasi titolo dovuto;
- spese compensate.
pagina 2 di 3 Motivi della decisione
Premesso che :
- e anno contratto matrimonio in data 30.10.2021 a Desio;
Parte_1 Parte_2
- Dall'unione non sono nati figli.
-i coniugi sono comparsi avanti al Presidente designato alla udienza in data 8.9.2025, svoltasi con la trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c. e 473 bis.47 s.s. c.p.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge e tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
- avendo le parti richiesto, ex articolo 473bis.49 c.p.c. altresì la pronuncia di divorzio, la causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 c. 2 lett. B) II comma l. 898/1970, il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda divorzile.
P Q M
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 30.6.2025 da Pt_1
e ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
[...] Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e he hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in data 30.10.2021 in Desio, prendendo atto delle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Desio, per le annotazioni di legge (atto n. 62 parte I);
3. rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 11.9.2025
Il Presidente est.
Claudia Bonomi
pagina 3 di 3