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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 19/02/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1697/2021 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 19 febbraio 2025.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Enna dott.ssa Daniela Francesca Balsamo ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1697/2021 R.G.
TRA
rappresentato e difeso per procura a margine del ricorso introduttivo dall' avv. Parte_1
P. Sciortino ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. A. Barbarino in Enna, via Marche
n.5;
- RICORRENTE -
CONTRO
in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore rappresentato e Controparte_1
difeso dall'avv. G. Castana ed elettivamente domiciliato in alla via Lombardia n.7; CP_1
- RESISTENTE –
Avente ad oggetto: indennità di vigilanza
All'udienza odierna trattata ex art 127 ter cpc, depositate le note sostitutive d'udienza la causa veniva decisa con sentenza.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29 novembre 2021, il ricorrente ha convenuto in giudizio il
[...]
, esponendo: di essere dipendente dell'Amministrazione resistente, appartenente al CP_1
Servizio di Polizia Municipale con qualifica di Agente di Polizia Municipale;
di essere c.d.
contrattista ossia dipendente a tempo determinato con contratto di lavoro part time di 20 ore settimanali sin dal mese di novembre del 2005. Lamentava di percepire l'indennità di vigilanza in misura ridotta in considerazione della prestazione lavorativa part time e rivendicava il diritto al pagamento integrale dell'indennità di vigilanza di cui all'art. 37 del CCNL Comparto Regioni e
Autonomie Locali. L'amministrazione resistente chiedeva il rigetto del ricorso sostenendo che l'indennità in oggetto andasse riproporzionata alla stregua del rapporto di lavoro a tempo parziale svolto dal ricorrente.
All'odierna udienza, la causa è stata decisa, sulla documentazione in atti e sulle conclusioni delle parti come da note sostitutive d'udienza, con sentenza contestuale.
*******
II ricorso non può trovare accoglimento.
Il punctum pruriens della controversia sottoposta all'attenzione di questo giudicante attiene alla possibilità o meno di operare riduzioni della c.d. indennità di vigilanza, proporzionandole alla durata della prestazione lavorativa resa, non essendo in discussione l'an di spettanza ai ricorrenti dell'emolumento in oggetto ma soltanto il quantum (misura intera o ridotta).
La domanda di parte ricorrente si fonda sull'assunto secondo cui l'Amministrazione convenuta avrebbe ingiustamente riproporzionato l'indennità di vigilanza all'effettivo orario di lavoro in quanto detta indennità non è frazionabile come si evincerebbe dalla Tabella 1 del CCNL del 6.7.1995 laddove sie prevede che, tra le voci retributive, l'indennità ex art 37 non spetti pro quota, ma per intero.
Tale assunto non può essere condiviso.
L'indennità in questione compete al personale indicato nella contrattazione collettiva e nella misura ivi prevista in ragione d'anno, pur se ripartita in dodici mensilità senza alcun richiamo all'orario svolto.
La tabella 1 allegata al CCNL dà, conto, inoltre, di quelle voci che spettano a prescindere dall'effettiva prestazione oraria svolta e tra le quali rientra l'indennità di vigilanza. Infatti, ad esempio l'indennità
di turno e di reperibilità non spetta nei periodi di ferie, di malattia e durante i permessi, mentre gli
ANF spettano anche in detti periodi.
Si rileva, altresì, che l' art. 6 del CCNL del 14.9.2000 dopo aver previsto al comma 9 che trattamento
economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione
lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa integrativa speciale,
spettanti al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa categoria e profilo
professionale" dispone al suceessivo comma 10 che "i trattamenti non collegati alla durata della
prestazione lavorativa, sono applicati ai dipendenti a tempo parziale anche in misura non frazionata
o non direttamente proporzionale al regime orario adottato, secondo la disciplina prevista dai
contratti integrativi decentrati". L'ambigua formulazione di tale ultimo comma ha dato luogo ad interpretazioni non sempre univoche.
Ritiene questo decidente, rivedendo un precedente orientamento espresso sulla medesima materia, di doversi sul punto uniformare ai più recenti arresti giurisprudenziali formatisi sulla questione in oggetto.
Ed invero, la Corte di Cassazione, ha affermato che l'indennità di vigilanza spettante al personale della polizia municipale non può non essere riproporzionata in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale.
Così, con l'ordinanza n. 15540 del 1° giugno 2023, la Corte di legittimità ha infatti ricordato che ai sensi dell'art. 6, comma 9, del CCNL del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali del 14
settembre 2000 (si v. oggi l'art. 62, comma 10 del CCNL del comparto delle Funzioni locali siglato il 16.11.2022), il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è
proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, spettanti al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa categoria e profilo professionale.
La regola del riproporzionamento del trattamento economico in rapporto alla durata ridotta della prestazione lavorativa prevista da tale disposizione ha dunque carattere rigido e generale, riguardando indistintamente tutte le voci aventi carattere fisso e periodico del trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale.
Inferisce dunque il Collegio che la medesima disposizione debba applicarsi anche all'indennità di vigilanza di cui all'art.37, comma 1, lett. b) del CCNL del 6 luglio 1995, come integrato dall'art. 16,
comma 1,del CCNL 2002-2005, che non rientra fra i trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, né tra gli altri istituti non collegati alla durata della prestazione lavorativa, previsti dal successivo comma 10 dell'art. 6 del CCNL per il personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali del 14 settembre 2000.
A fronte del carattere generale della regola del riproporzionamento prevista dall'art. 6, comma 9, del
CCNL del 14 settembre 2000 e del suo univoco tenore, non può rilevare in contrario la mancata inclusione dell'indennità di vigilanza, prevista in misura fissa per anno, nell'ambito della retribuzione individuale mensile di cui all'art.52, comma 2, lett. b) del CCNL 2000. Contrariamente a quanto opinato dal ricorrente, quindi, il CCNL del 2000 prevede che tutte le competenze fisse e periodiche che compongono il trattamento economico del dipendente debbano essere riproporzionate in base al ridotto orario di lavoro nel part-time. Fanno eccezione a tale regola soltanto le competenze di cui ai successivi commi 10 e 11.
In particolare al comma 10 è previsto che «i trattamenti accessori collegati al raggiungimento di
obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonché altri istituti non collegati alla durata della
prestazione lavorativa, sono applicati ai dipendenti a tempo parziale anche in misura non frazionata
o non direttamente proporzionale al regime orario adottato, secondo la disciplina prevista dai
contratti integrativi decentrati» mentre il comma 11 prevede che sono corrisposte senz'altro per l'intero «le aggiunte di famiglia».
Trattandosi, quindi, di un vincolo rigido e generale stabilito direttamente dal CCNL, esso riguarda tutte, indistintamente, le voci del trattamento economico del personale titolare di tale tipologia di rapporto e, quindi, anche le indennità di vigilanza, di cui all'art. 37, comma 1, lett. b), primo e secondo periodo, del CCNL del 6 luglio 1995, come integrato dall'art. 16 del CCNL del 22 gennaio 2004.
Una interpretazione di segno contrario, e cioè, come opinato dal ricorrente, l'erogazione piena del compenso, risulterebbe irragionevole, anche in considerazione della circostanza che un lavoratore a tempo parziale rende comunque una prestazione ridotta rispetto ad un lavoratore a tempo pieno e,
conseguentemente, si riduce anche la quantità delle attività e delle connesse responsabilità che giustificano l'erogazione del compenso.
In sostanza, sussiste sempre uno stretto legame tra tempo di lavoro, attività lavorativa e quantificazione dell'emolumento ad essa connesso.
L'esistenza di orientamenti non univoci formatisi sulla questione oggetto di dibattito, giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando:
Disattesa ogni contraria istanza difesa ed eccezione;
Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Enna, 19 febbraio 2025.