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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/11/2025, n. 5673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5673 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19868/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Pappalardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 19868/2018 (proc. riunito ai Nn. R.G. 20123/2018 – 20/2019 –
108/2019 – 3527/2019 – 19869/2018)
promossa da:
, (C.F. ), in proprio e nella qualità di Parte_1 C.F._1
amministratore unico e legale rappresentante pro tempore della (P.IVA Controparte_1
), domiciliata in Catania via Grotte Bianche n.117, presso lo studio dell'avv. Giovanni P.IVA_1
Pappalardo che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE
contro pagina 1 di 14 , in persona del Dirigente pro- Controparte_2
tempore, rappresentato e difeso dal Funzionario, Isp. Leda Faccenda, ed elettivamente domiciliato in
Catania, via Battello n°29/B, giusta delega in atti.
RESISTENTE
avente ad oggetto ricorsi ex art. 22 L. n. 689/1981 ed art. 6 d.lgs. n. 150/2011in opposizione ad:
- ordinanza ingiunzione di pagamento n. 18/1121(prot. n. 7313) e nr 18/1121 (prot. n. 7311) del
22/10/2018 - proc. rg. 19868/2018;
- ordinanza ingiunzione di pagamento n. 18/1117 (prot. n. 7329) e nr. 18/1117 (prot. n.7327) del
22/10/2018 - proc. 20123/2018;
- ordinanza ingiunzione di pagamento n.18/1122(prot. n. 7309) e nr. 18/1122 (prot. n. 7307) del
22/10/2018 – proc. 20/2019;
- ordinanza ingiunzione di pagamento n.18/1120 (prot. n. 7315) e nr. 18/1120 (prot. n. 7317) del
22/10/2018 – proc. 108/2019;
- ordinanza ingiunzione di pagamento n.18/1119 (prot. n. 7319) e nr. 18/1119 (prot. n. 7321) del
22/10/2018 – proc. 3527/2019;
- ordinanza ingiunzione di pagamento n.18/1118 (prot. n. 7325) e nr. 18/1118 (prot. n. 7323) del
22/10/2018 – proc. 19869/2018;
CONCLUSIONI
All'udienza del 24.11.2025 le parti hanno concluso e discusso come in verbale telematico. Il Giudice si
è ritirato in Camera di Consiglio, adottando all'esito, il presente provvedimento depositato telematicamente.
pagina 2 di 14 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente procedimento n. r.g. 19868/2018 è stato riunito agli altri giudizi sopra indicati in quanto trattasi di diverse ordinanze ingiunzione relative ad illeciti amministrativi accertati mediante verbali unici di accertamento e notificazione, emessi dall' - sede di Catania Controparte_2
- congiuntamente all' sede di Catania, nei Parte_2
confronti di personalmente e quale legale rappresentante ed amministratore Parte_1
unico della per violazione delle norme a tutela del lavoro e della sicurezza. Controparte_1
I suddetti verbali unici di accertamento e notificazione (n.15/0705 e n.000484437/T01 del 01/12/2015
e n. 15/0705 e n. 000484437/DDL del 01/12/2015), atti sottesi ai provvedimenti impugnati, sono stati anch'essi impugnati in ragione della loro tardività, erroneità ed illegittimità.
In particolare, parte ricorrente con ricorsi, inizialmente proposti innanzi il Tribunale Civile di Catania
- Sezione lavoro - e successivamente assegnati a questo Tribunale Ordinario civile, sez. III, ha impugnato le seguenti ordinanze ingiunzione di pagamento tutte emesse dall' Controparte_2
- sede di Catania - il 22/10/2018 e notificate il successivo 31/10/2018:
[...]
- ordinanza ingiunzione nr 18/1121(prot. n. 7313) 2018:8/1121 (prot. N. 7311) recante l'importo di complessivi euro 34.335,40, per violazione delle disposizioni di cui all'art. 3 comma 3 D.L.
22/02/2002 convertito in L. n. 73 del 2002, come da ultimo modificato dall'art. 4 L. n. 183 del
24/11/2010, per aver impiegato lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro. (proc. n. R.G. 19868/18);
- l'ordinanza ingiunzione nr 18/1117(prot. n. 7329) e nr 18/1117 (prot. N. 7327), recante l'importo di complessivi euro 23.865,40, per violazione delle disposizioni di cui all'art. 3
comma 3 D.L. 22/02/2002 convertito in L. n. 73 del 2002, come da ultimo modificato dall'art. 4
pagina 3 di 14 L. n. 183 del 24/11/2010, per aver impiegato lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, (proc. n. R.G. 20123/2018);
- l'ordinanza ingiunzione nr 18/1122(prot. n. 7309) e nr 18/1122 (prot. n. 7307), recante l'importo di complessivi euro 6.580,40, per violazione delle disposizioni di cui all'art. 3 comma
3 D.L. 22/02/2002 convertito in L. n. 73 del 2002, come da ultimo modificato dall'art. 4 L. n.
183 del 24/11/2010, per aver impiegato lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, (proc. n. RG 20/19);
- l'ordinanza ingiunzione nr 18/1120 (prot. n. 7315) e nr 18/1120 (prot. n. 7307), recante l'importo di complessivi euro 1.348,40, emessa per violazione delle disposizioni di cui all'art. 21, come sostituito dall'art. 6, comma 3 del D.lgs. n. 297/2002, per non avere la
[...]
comunicato al competente centro per l'impiego, entro 5 giorni, l'avvenuta Controparte_1
cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato (proc. n. RG 108/19);
- l'ordinanza ingiunzione nr 18/1119 (prot. n. 7319) e nr 18/1119 (prot. n. 7321), recante l'importo di complessivi euro 1.555,40, emessa per violazione delle disposizioni di cui agli artt.
1-8 L. n.741 del 14/07/1959, per non avere la osservato le norme Controparte_1
giuridiche sui minimi inderogabili di trattamento economico e normativo previste dai contratti collettivi, stipulati entro la data del 03/10/1959, recepiti nei decreti delegati e rese obbligatorie con efficacia erga omnes, (proc. n. RG 3527/19);
- l'ordinanza ingiunzione nr 18/1118 (prot. n. 7325) e nr 18/1118 (prot. n. 7323), recante l'importo di complessivi euro 9.615,40, emessa per violazione delle disposizioni di cui all'art. 39 commi 1 e 2 del d.lgs. n.112/2008, convertito in L. n.133/2008, per avere il datore di lavoro registrato in modo infedele sul libro unico del lavoro, fatti salvi i casi di mero errore materiale, i dati relativi al lavoratore ed alla prestazione lavorativa di cui all'art. 39 commi 1 e 2,
pagina 4 di 14 determinando differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali, (proc. n. RG 19869/18).
Ciò premesso, nei ricorsi sopra descritti preliminarmente ha Parte_1
eccepito il decorso del termine di 90 giorni previsto dall'art. 14 L.689/81 e la conseguente decadenza del potere dell'amministrazione di irrogare le sanzioni amministrative descritte sopra;
l'illegittimità
delle predette violazioni, la nullità e/o l'inesistenza delle contestazioni per indeterminatezza;
nonché
l'illegittimità degli atti impugnati per carenza della motivazione.
Per tutte le suddette motivazioni, parte ricorrente ha chiesto l'annullamento delle ordinanze ingiunzione di pagamento, previa richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituito l' per Controparte_3
ciascun singolo procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione, chiedendo il rigetto dei ricorsi per la regolarità e la legittimità dei provvedimenti impugnati derivanti da circostanze ampiamente documentate (verbali unici di accertamento – richieste di intervento di alcuni lavoratori e dichiarazioni acquisite durante gli accertamenti ispettivi).
Preliminarmente, parte resistente nelle rispettive udienze dei singoli procedimenti ha rilevato l'esistenza dei procedimenti sopra indicati, aventi ad oggetto ordinanze ingiunzione derivanti da medesimi verbali unici di accertamento e fondate sui medesimi fatti e circostanze, chiedendo la riunione dei suddetti procedimenti al presente giudizio, recante data anteriore. Va rilevato che parte resistente si è costituita nei relativi procedimenti non sempre entro il termine dei dieci giorni anteriori alla data fissata per l'udienza di prima comparizione. Nel caso in esame parte resistente ha però
esercitato, senza incorrere in decadenza alcuna, soltanto il proprio legittimo diritto di difesa in senso stretto, nel quale rientra la produzione dei documenti in atti, i medesimi per ciascuno dei procedimenti oggi esaminati. L'art. 6 del D.lgs. n. 150/ 2011 - norma che sottopone al rito del lavoro i giudizi di pagina 5 di 14 opposizione ad ordinanza ingiunzione in tema di sanzioni - al comma 8 prescrive che con il decreto di fissazione dell'udienza il giudice ordina all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento e alla contestazione o notificazione della violazione. La Suprema Corte ha però
chiarito che, in tema di procedimento di opposizione a sanzione amministrativa disciplinato dall'art. 6
del D.lgs. n. 150/2011, il termine previsto dal comma 8 per il deposito di copia del rapporto, con gli atti relativi all'accertamento non è perentorio. Infine, l'art. 421 c.p.p. comma 2, richiamato dalla parte resistente al fine di acquisire d'ufficio i documenti già depositati nei procedimenti inizialmente pendenti innanzi di Tribunale ordinario -sezione lavoro, nell'ambito dei poteri istruttori del giudice prevede la possibilità di disporre in qualsiasi momento l'ammissione di mezzi di prova anche fuori dai limiti previsti dal Codice civile, salvo le eccezioni indicate dalla norma.
Per tali ragioni la documentazione prodotta da parte resistente è stata ritualmente prodotta ed è
ampiamente utilizzabile ai fini della presente decisione.
Ciò premesso, all'udienza del 29/10/2019 il Giudice inizialmente designato, accertata la connessione soggettiva ed oggettiva tra i procedimenti sopra descritti ne ha disposto la riunione.
Riguardo alle richieste di sospensione dell'esecutività dei provvedimenti impugnati, ad eccezione del procedimento n. R.G. 20123/2018 per il quale l'istanza di sospensione è stata accolta, il
Giudice inizialmente designato, con ordinanza del 30/10/2019, non ritenendo sussistenti i presupposti di legge per la sospensione, ha rigettato le suddette istanze.
Attesa la natura prevalentemente documentale del presente giudizio e dei procedimenti ad esso riuniti, dopo diversi rinvii per la discussione e decisione la causa è stata da ultimo rinviata per la medesima incombenza alla udienza odierna del 24/11/2025.
Così brevemente ricostruiti i fatti, ritiene il decidente che le opposizioni siano infondate e pagina 6 di 14 pertanto non possono trovare accoglimento.
Costituisce principio consolidato quello secondo il quale l'opposizione all'ordinanza ingiunzione ai sensi della L. n. 689/81 non si configura solo come impugnazione dell'atto amministrativo ma introduce un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto, anche ai fini della ripartizione dell'onere della prova, spettano rispettivamente alla P.A. ed all'opponente. La cognizione del giudice, nell'ambito delle deduzioni delle parti, si estende all'esame del merito della pretesa fatta valere con l'ingiunzione, per stabilire se essa sia fondata o meno.
Orbene, ai sensi dell'art. 9bis, co. 2 del d.l. 510/1996 (convertito in l. n. 608 del 1996) come modificato dalla l. n. 297 del 2006, il datore di lavoro privato deve inviare la comunicazione di assunzione entro le 24 ore precedenti l'inizio del rapporto di lavoro, ove per inizio del rapporto di lavoro si intende la data dalla quale decorre, per il lavoratore, l'obbligo di eseguire la prestazione lavorativa e, per il datore di lavoro, l'obbligo della remunerazione. Tuttavia, due sono le ipotesi in cui il datore di lavoro può comunicare l'assunzione anche dopo tale termine: assunzione d'urgenza per esigenze produttive ed assunzione per cause di forza maggiore. In quest'ultimo caso il datore di lavoro può comunicare l'assunzione il primo giorno utile successivo e, comunque, entro 5 giorni successivi
(come specificato nella nota del 14 febbraio 2007 del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale).
Considerata la complessità e l'ampiezza dell'attività svolta congiuntamente dall'
[...]
e dall' appare necessario ricostruire i passaggi fondamentali della vicenda Controparte_2 Pt_2
processuale in esame.
Acquisiti i fascicoli d'ufficio relativi ai singoli procedimenti inizialmente incoati presso il
Tribunale Ordinario - sezione lavoro – ed esaminata la documentazione allegata dalle parti è emerso che a seguito di richieste di intervento presentate in data 13/03/2014 da parte di lavoratori della società
pagina 7 di 14 ricorrente ( , , , Controparte_1 Controparte_4 CP_5 Controparte_6 [...]
, , , Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11
, l' in data 08/04/2014 effettuava un accesso Parte_3 Controparte_2
ispettivo presso il cantiere della datrice di lavoro sito in Catania, Stradale Primosole 80, durante il quale venivano acquisite le dichiarazioni spontanee di alcuni lavoratori presenti, precisamente Per_1
, , , ,
[...] Persona_2 Persona_3 Persona_4 Persona_5
Successivamente in data 11/05/2015 Ispettori dell' effettuavano un ulteriore accesso presso la sede Pt_2
legale della acquisendo anch'essi le dichiarazioni spontanee rese dai seguenti Controparte_1
lavoratori: , , Di , Persona_6 Persona_1 Controparte_6 Persona_7 [...]
, , , , Controparte_7 Persona_8 Persona_9 Persona_10 Persona_11 [...]
, , , , . Gli accertatori Per_12 Persona_13 CP_5 Controparte_9 Persona_14
decidevano, quindi, di riunire i procedimenti in corso e le attività di verifica proseguivano congiuntamente.
All'esito degli accertamenti ispettivi, integrati dalla documentazione prodotta da parte ricorrente, nonché dalle dichiarazioni incrociate rese dai dipendenti ed acquisite nel corso del procedimento ispettivo, in data 1/12/2015 veniva redatto congiuntamente ed il successivo 21/12/2015
notificato il verbale unico di accertamento e notificazione, contenente la contestazione degli illeciti e da cui sono derivate le ordinanze di ingiunzione di pagamento impugnate nei procedimenti oggetto del presente giudizio.
Nello specifico con i suddetti verbali è stato accertato che:
- la ha occupato senza alcuna regolarizzazione i seguenti lavoratori: Controparte_1 [...]
, , , , , Controparte_6 CP_5 Controparte_10 Controparte_7 Controparte_4
, , , ; ; Controparte_11 Parte_3 Controparte_12 Controparte_9 Persona_13
pagina 8 di 14 - ha omesso di registrare sul Libro unico del lavoro ore di lavoro effettivamente svolte da alcuni lavoratori;
- ha registrato sul libro unico del lavoro, per alcuni dipendenti ore di ferie/permessi/assenza ingiustificata in misura superiore a quelli agli stessi spettanti in base alla normativa vigente, in proporzione al periodo lavorato;
- in alcuni mesi e per alcuni lavoratori ha applicato una paga contrattuale inferiore a quella prevista dai
CCNL Edilizia Industria.
Dagli illeciti accertati ne è conseguita la quantificazione dei contributi previdenziali non versati ed ammontanti nella complessiva somma di euro 216.944,00.
I suddetti verbali venivano impugnati dalla ricorrente presso il Comitato Regionale per i rapporti di lavoro che rigettava il ricorso con decisione n. 70 del 20/04/2016 (all. 7 comparsa di costituzione e risposta).
Così ricostruiti i fatti, in primo luogo l'eccezione procedurale relativa al decorso del termine dei
90 giorni previsto dall'art. 14 L. 689/81 e alla conseguente decadenza del potere di irrogare le predette sanzioni amministrative si appalesa infondata e pertanto va rigettata.
Secondo l'interpretazione della ricorrente il termine dei 90 giorni decorrerebbe dal momento in cui l'amministrazione ha acquisito tutti gli elementi necessari per redigere il verbale di accertamento,
ovvero dal 14/05/2015, data in cui venivano consegnati gli ulteriori documenti richiesti nel corso del secondo accesso ispettivo condotto dall' Pt_2
A riguardo, la più condivisibile giurisprudenza afferma che il die s a quo relativo alla notifica nel termine dei 90 giorni decorre dal giorno in cui l'organo accertatore ha raggiunto contezza esatta di tutti gli elementi necessari alla definizione degli accertamenti. La data di acquisizione di tutta la documentazione non può quindi essere considerata sufficiente a determinare il die a quo, anche perché
pagina 9 di 14 la suddetta documentazione va esaminata, valutata, elaborata e contestualizzata. E inoltre incontroverso che non è stata soltanto acquisita la documentazione già disponibile, bensì sono state raccolte ed esaminate le dichiarazioni rese da alcuni lavoratori.
Gli accertamenti si concludevano soltanto in data 1/12/2015 e considerato che l'intero procedimento ispettivo si sviluppava attraverso le seguenti operazioni: esame degli archivi informatici,
acquisizione delle dichiarazioni rese dalla ricorrente, della documentazione richiesta, delle denunce presentate dai lavoratori, nonché acquisizione anche in modo incrociato delle dichiarazioni rese dai lavoratori sopra indicati, si ritiene congruo lo spazio temporale utilizzato dagli agenti verbalizzanti per la definizione dell'accertamento. Ciò anche alla luce anche della normativa introdotta dalla L.
n.183/2010, che prevede l'obbligo della verbalizzazione unica, per cui non si può procedere alla contestazione dei singoli illeciti man mano che vengono accertati ma occorre attendere l'esame completo di tutta la documentazione. Tale interpretazione e ricostruzione dei fatti trova ulteriore conferma nella decisione n. 70 del 20/04/2016 emessa dal Comitato Regionale per i rapporti di lavoro che si condivide e che ha rigettato il ricorso proposto da parte ricorrente.
Nel merito, la ricorrente ha contestato la stessa sussistenza delle violazioni accertate, ritenendo che gli enti accertatori si sarebbero avvalsi prevalentemente delle dichiarazioni rese dai lavoratori durante le operazioni di verifica ed evidenziando che tali dichiarazioni sarebbero inattendibili poiché
contrastano con le dichiarazioni rese dai medesimi lavoratori in sede di conciliazione sindacale finalizzata al recupero di retribuzioni non corrisposte dalla Ditta di Costruzione a causa di pregresse difficoltà economiche.
Al riguardo si osserva che l'efficacia degli accordi conciliativi ex art. 410 e 411 c.p.c. non può
estendersi né alle sanzioni amministrative né ai contributi previdenziali non prescritti. I lavoratori possono ben disporre dei propri crediti retributivi in quanto diritti disponibili, ne deriva che i contenuti pagina 10 di 14 di tali accordi non risultano vincolanti né per gli organi di vigilanza, né per gli istituti previdenziali.
Nel caso in esame la sussistenza del rapporto di lavoro in nero è stata accertata oltre che dall'esame della documentazione acquista anche mediante l'escussione di alcuni lavoratori, i quali hanno rilasciato dichiarazioni precise, circostanziate ed incrociate, che proprio perché rese spontaneamente al di fuori di qualsivoglia condizionamento datoriale, appaiono dotate di maggior credibilità ed attendibilità rispetto a quanto dichiarato in sede di conciliazione sindacale.
A fronte di quanto sopra evidenziato, dagli atti di causa non sono emersi elementi concreti idonei a inficiare l'esito dell'accertamento ispettivo.
Alla luce di quanto esposto si deve concludere che, nel caso in esame, la sussistenza dei fatti costitutivi delle sanzioni amministrative deriva proprio dai verbali unici di accertamento e dai relativi allegati. È, altresì, pacifico che il verbale di accertamento fa piena prova fino a querela di falso della sua provenienza da parte del pubblico ufficiale che lo ha redatto, dei fatti che il pubblico ufficiale attesta aver compiuto o essere stati compiuti in sua presenza.
Segnatamente, “I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o
dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova solo dei fatti che questi attestino avvenuti in loro
presenza o da loro compiuti, mentre le dichiarazioni ad essi rese dagli interessati (ad esempio, i
dipendenti del datore di lavoro) sono liberamente apprezzabili dal giudice il quale, alla stregua della
complessiva valutazione di tutte le risultanze istruttorie, può attribuire maggior rilievo a
tali dichiarazioni, riferite ai verbalizzanti nell'immediatezza dei fatti, rispetto a quelle raccolte in
giudizio, potendo financo considerarle prova sufficiente delle relative circostanze in ipotesi di assoluta
carenza di elementi probatori contrari, ferma restando la necessità di adeguata motivazione” (cfr.
Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 10634 del 23/04/2025). Ne consegue che il giudice può anche considerare le dichiarazioni rese dai lavoratori prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale,
pagina 11 di 14 qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 3525 del 22/02/2005).
Orbene, nella fattispecie esaminata si ritiene che le richieste di intervento che hanno dato seguito agli accessi ispettivi, le dichiarazioni acquisite durante gli accessi ispettivi, nonché quelle successive rese dai lavoratori interessati, siano attendibili in quanto fornite spontaneamente e senza alcun tipo di condizionamento da parte del datore di lavoro. A tal riguardo, in tema di efficacia probatoria dei verbali ispettivi e delle dichiarazioni rese dai lavoratori la Suprema Corte più volte ha chiarito che i “I funzionari ispettivi dell' a norma dell'art. 3, comma 1, del d.l. n. 463 del 1983, Pt_2
conv. dalla l. n. 638 del 1983, hanno pieni poteri di verifica sui rapporti di lavoro, al fine di acquisire
notizie attinenti alla loro sussistenza, alle retribuzioni, agli adempimenti contributivi e assicurativi e
alla erogazione delle prestazioni a carico dell'istituto di previdenza, …”
(Sez. L , Ordinanza n. 11934 del 07/05/2019). “Nel giudizio di opposizione a sanzioni amministrative
….., l'onere della prova dell'illecito, gravante sull'organo di vigilanza, può essere soddisfatto con la
produzione dei verbali ispettivi che, con riferimento agli aspetti non coperti da efficacia probatoria
privilegiata, costituiscono comunque elemento di prova, che il giudice deve valutare in concorso con
gli altri elementi e che può disattendere solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità o di
contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio.” (Sez. 2 - , Ordinanza n. 4006 del 08/02/2022).
Dal canto suo la parte ricorrente, pur contestando genericamente i fatti costitutivi posti a fondamento delle sanzioni amministrative applicate, non ha dimostrata nessuna circostanza fattuale volta a contrastare la ricostruzione degli organi accertatori.
L' , in conclusione, ha fornito prova sufficiente della Controparte_2
sussistenza delle contestate violazioni, le quali si fondano, in assenza di elementi probatori di segno contrario, su fatti aventi riscontro nel verbale di ispezione e nei relativi allegati.
pagina 12 di 14 Anche l'eccezione di illegittimità dell'atto impugnato per carenza di motivazione si appalesa infondata e va rigettata. Al riguardo, dalle ordinanze impugnate ed allegate in atti emerge in realtà che esse contengono indicazione della normativa violata, della condotta contestata nonché degli estremi dei relativi verbali unici di accertamento degli illeciti amministrativi presupposti, così realizzando una motivazione per relationem, perfettamente ammissibile e idonea a portare a conoscenza del soggetto passivo della sanzione gli estremi della condotta che hanno determinato gli Enti accertatori ad emettere la sanzione medesima, sintetizzando l'iter logico-giuridico seguito nella irrogazione di essa.
Alla luce dei superiori principi giuridici i ricorsi proposti avverso le ordinanze ingiunzione meglio descritte in premessa non possono essere accolti.
Quanto alle spese del giudizio, in tema di opposizione a sanzioni amministrative ex art. 22 legge n. 689 del 1981, l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente (come nella specie), non può
ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei compensi difensivi per prestazioni di avvocato, difettando la relativa qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio,
per cui sono, in tal caso, liquidabili in favore dell'ente le spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato in quel giudizio e purché risultino da apposita nota (Cass. Civ. n. 9900/2021).
Nel caso di specie non risultano documentate spese sostenute dall' Controparte_2
sede di Catania.
[...]
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott. Angelo Pappalardo, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. R.G. 19868/2018 (proc. riunito ai n. R.G.
20123/2018 – 20/2019 – 108/2019 – 3527/2019 – 19869/2018);
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
pagina 13 di 14 Rigetta i ricorsi in opposizione proposti dalla ricorrente in proprio e Parte_1
nella qualità di legale rappresentante ed amministratore unico pro tempore della Controparte_1
e conferma le seguenti ordinanze ingiunzione di pagamento:
[...]
- n. 18/1121(prot. n. 7313) e nr 18/1121 (prot. n. 7311) del 22/10/2018 recante l'importo di complessivi euro 34.335,40, - proc. r.g. 19868/2018;
- n. 18/1117 (prot. n. 7329) e nr. 18/1117 (prot. n.7327) del 22/10/2018 recante l'importo di complessivi euro 23.865,40- proc. r.g. 20123/2018 previa revoca dell'ordinanza di sospensione della provvisoria esecutività del 10.01.2019;
- n.18/1122(prot. n. 7309) e nr. 18/1122 (prot. n. 7307) del 22/10/2018 recante l'importo di complessivi euro 6.580,40 – proc. r.g. 20/2019;
- n.18/1120 (prot. n. 7315) e nr. 18/1120 (prot. n. 7317) del 22/10/2018 recante l'importo di complessivi euro 1.348,40 – proc. r.g 108/2019;
- n.18/1119 (prot. n. 7319) e nr. 18/1119 (prot. n. 7321) del 22/10/2018 recante l'importo di complessivi euro 1.555,40 – proc. r.g.3527/2019;
- n.18/1118 (prot. n. 7325) e nr. 18/1118 (prot. n. 7323) del 22/10/2018 recante l'importo di complessivi euro 9.615,40 – proc. r.g 19869/2018.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Catania, il 23 novembre 2025
Il GIUDICE
dott. Angelo Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Pappalardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 19868/2018 (proc. riunito ai Nn. R.G. 20123/2018 – 20/2019 –
108/2019 – 3527/2019 – 19869/2018)
promossa da:
, (C.F. ), in proprio e nella qualità di Parte_1 C.F._1
amministratore unico e legale rappresentante pro tempore della (P.IVA Controparte_1
), domiciliata in Catania via Grotte Bianche n.117, presso lo studio dell'avv. Giovanni P.IVA_1
Pappalardo che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE
contro pagina 1 di 14 , in persona del Dirigente pro- Controparte_2
tempore, rappresentato e difeso dal Funzionario, Isp. Leda Faccenda, ed elettivamente domiciliato in
Catania, via Battello n°29/B, giusta delega in atti.
RESISTENTE
avente ad oggetto ricorsi ex art. 22 L. n. 689/1981 ed art. 6 d.lgs. n. 150/2011in opposizione ad:
- ordinanza ingiunzione di pagamento n. 18/1121(prot. n. 7313) e nr 18/1121 (prot. n. 7311) del
22/10/2018 - proc. rg. 19868/2018;
- ordinanza ingiunzione di pagamento n. 18/1117 (prot. n. 7329) e nr. 18/1117 (prot. n.7327) del
22/10/2018 - proc. 20123/2018;
- ordinanza ingiunzione di pagamento n.18/1122(prot. n. 7309) e nr. 18/1122 (prot. n. 7307) del
22/10/2018 – proc. 20/2019;
- ordinanza ingiunzione di pagamento n.18/1120 (prot. n. 7315) e nr. 18/1120 (prot. n. 7317) del
22/10/2018 – proc. 108/2019;
- ordinanza ingiunzione di pagamento n.18/1119 (prot. n. 7319) e nr. 18/1119 (prot. n. 7321) del
22/10/2018 – proc. 3527/2019;
- ordinanza ingiunzione di pagamento n.18/1118 (prot. n. 7325) e nr. 18/1118 (prot. n. 7323) del
22/10/2018 – proc. 19869/2018;
CONCLUSIONI
All'udienza del 24.11.2025 le parti hanno concluso e discusso come in verbale telematico. Il Giudice si
è ritirato in Camera di Consiglio, adottando all'esito, il presente provvedimento depositato telematicamente.
pagina 2 di 14 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente procedimento n. r.g. 19868/2018 è stato riunito agli altri giudizi sopra indicati in quanto trattasi di diverse ordinanze ingiunzione relative ad illeciti amministrativi accertati mediante verbali unici di accertamento e notificazione, emessi dall' - sede di Catania Controparte_2
- congiuntamente all' sede di Catania, nei Parte_2
confronti di personalmente e quale legale rappresentante ed amministratore Parte_1
unico della per violazione delle norme a tutela del lavoro e della sicurezza. Controparte_1
I suddetti verbali unici di accertamento e notificazione (n.15/0705 e n.000484437/T01 del 01/12/2015
e n. 15/0705 e n. 000484437/DDL del 01/12/2015), atti sottesi ai provvedimenti impugnati, sono stati anch'essi impugnati in ragione della loro tardività, erroneità ed illegittimità.
In particolare, parte ricorrente con ricorsi, inizialmente proposti innanzi il Tribunale Civile di Catania
- Sezione lavoro - e successivamente assegnati a questo Tribunale Ordinario civile, sez. III, ha impugnato le seguenti ordinanze ingiunzione di pagamento tutte emesse dall' Controparte_2
- sede di Catania - il 22/10/2018 e notificate il successivo 31/10/2018:
[...]
- ordinanza ingiunzione nr 18/1121(prot. n. 7313) 2018:8/1121 (prot. N. 7311) recante l'importo di complessivi euro 34.335,40, per violazione delle disposizioni di cui all'art. 3 comma 3 D.L.
22/02/2002 convertito in L. n. 73 del 2002, come da ultimo modificato dall'art. 4 L. n. 183 del
24/11/2010, per aver impiegato lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro. (proc. n. R.G. 19868/18);
- l'ordinanza ingiunzione nr 18/1117(prot. n. 7329) e nr 18/1117 (prot. N. 7327), recante l'importo di complessivi euro 23.865,40, per violazione delle disposizioni di cui all'art. 3
comma 3 D.L. 22/02/2002 convertito in L. n. 73 del 2002, come da ultimo modificato dall'art. 4
pagina 3 di 14 L. n. 183 del 24/11/2010, per aver impiegato lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, (proc. n. R.G. 20123/2018);
- l'ordinanza ingiunzione nr 18/1122(prot. n. 7309) e nr 18/1122 (prot. n. 7307), recante l'importo di complessivi euro 6.580,40, per violazione delle disposizioni di cui all'art. 3 comma
3 D.L. 22/02/2002 convertito in L. n. 73 del 2002, come da ultimo modificato dall'art. 4 L. n.
183 del 24/11/2010, per aver impiegato lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, (proc. n. RG 20/19);
- l'ordinanza ingiunzione nr 18/1120 (prot. n. 7315) e nr 18/1120 (prot. n. 7307), recante l'importo di complessivi euro 1.348,40, emessa per violazione delle disposizioni di cui all'art. 21, come sostituito dall'art. 6, comma 3 del D.lgs. n. 297/2002, per non avere la
[...]
comunicato al competente centro per l'impiego, entro 5 giorni, l'avvenuta Controparte_1
cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato (proc. n. RG 108/19);
- l'ordinanza ingiunzione nr 18/1119 (prot. n. 7319) e nr 18/1119 (prot. n. 7321), recante l'importo di complessivi euro 1.555,40, emessa per violazione delle disposizioni di cui agli artt.
1-8 L. n.741 del 14/07/1959, per non avere la osservato le norme Controparte_1
giuridiche sui minimi inderogabili di trattamento economico e normativo previste dai contratti collettivi, stipulati entro la data del 03/10/1959, recepiti nei decreti delegati e rese obbligatorie con efficacia erga omnes, (proc. n. RG 3527/19);
- l'ordinanza ingiunzione nr 18/1118 (prot. n. 7325) e nr 18/1118 (prot. n. 7323), recante l'importo di complessivi euro 9.615,40, emessa per violazione delle disposizioni di cui all'art. 39 commi 1 e 2 del d.lgs. n.112/2008, convertito in L. n.133/2008, per avere il datore di lavoro registrato in modo infedele sul libro unico del lavoro, fatti salvi i casi di mero errore materiale, i dati relativi al lavoratore ed alla prestazione lavorativa di cui all'art. 39 commi 1 e 2,
pagina 4 di 14 determinando differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali, (proc. n. RG 19869/18).
Ciò premesso, nei ricorsi sopra descritti preliminarmente ha Parte_1
eccepito il decorso del termine di 90 giorni previsto dall'art. 14 L.689/81 e la conseguente decadenza del potere dell'amministrazione di irrogare le sanzioni amministrative descritte sopra;
l'illegittimità
delle predette violazioni, la nullità e/o l'inesistenza delle contestazioni per indeterminatezza;
nonché
l'illegittimità degli atti impugnati per carenza della motivazione.
Per tutte le suddette motivazioni, parte ricorrente ha chiesto l'annullamento delle ordinanze ingiunzione di pagamento, previa richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituito l' per Controparte_3
ciascun singolo procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione, chiedendo il rigetto dei ricorsi per la regolarità e la legittimità dei provvedimenti impugnati derivanti da circostanze ampiamente documentate (verbali unici di accertamento – richieste di intervento di alcuni lavoratori e dichiarazioni acquisite durante gli accertamenti ispettivi).
Preliminarmente, parte resistente nelle rispettive udienze dei singoli procedimenti ha rilevato l'esistenza dei procedimenti sopra indicati, aventi ad oggetto ordinanze ingiunzione derivanti da medesimi verbali unici di accertamento e fondate sui medesimi fatti e circostanze, chiedendo la riunione dei suddetti procedimenti al presente giudizio, recante data anteriore. Va rilevato che parte resistente si è costituita nei relativi procedimenti non sempre entro il termine dei dieci giorni anteriori alla data fissata per l'udienza di prima comparizione. Nel caso in esame parte resistente ha però
esercitato, senza incorrere in decadenza alcuna, soltanto il proprio legittimo diritto di difesa in senso stretto, nel quale rientra la produzione dei documenti in atti, i medesimi per ciascuno dei procedimenti oggi esaminati. L'art. 6 del D.lgs. n. 150/ 2011 - norma che sottopone al rito del lavoro i giudizi di pagina 5 di 14 opposizione ad ordinanza ingiunzione in tema di sanzioni - al comma 8 prescrive che con il decreto di fissazione dell'udienza il giudice ordina all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento e alla contestazione o notificazione della violazione. La Suprema Corte ha però
chiarito che, in tema di procedimento di opposizione a sanzione amministrativa disciplinato dall'art. 6
del D.lgs. n. 150/2011, il termine previsto dal comma 8 per il deposito di copia del rapporto, con gli atti relativi all'accertamento non è perentorio. Infine, l'art. 421 c.p.p. comma 2, richiamato dalla parte resistente al fine di acquisire d'ufficio i documenti già depositati nei procedimenti inizialmente pendenti innanzi di Tribunale ordinario -sezione lavoro, nell'ambito dei poteri istruttori del giudice prevede la possibilità di disporre in qualsiasi momento l'ammissione di mezzi di prova anche fuori dai limiti previsti dal Codice civile, salvo le eccezioni indicate dalla norma.
Per tali ragioni la documentazione prodotta da parte resistente è stata ritualmente prodotta ed è
ampiamente utilizzabile ai fini della presente decisione.
Ciò premesso, all'udienza del 29/10/2019 il Giudice inizialmente designato, accertata la connessione soggettiva ed oggettiva tra i procedimenti sopra descritti ne ha disposto la riunione.
Riguardo alle richieste di sospensione dell'esecutività dei provvedimenti impugnati, ad eccezione del procedimento n. R.G. 20123/2018 per il quale l'istanza di sospensione è stata accolta, il
Giudice inizialmente designato, con ordinanza del 30/10/2019, non ritenendo sussistenti i presupposti di legge per la sospensione, ha rigettato le suddette istanze.
Attesa la natura prevalentemente documentale del presente giudizio e dei procedimenti ad esso riuniti, dopo diversi rinvii per la discussione e decisione la causa è stata da ultimo rinviata per la medesima incombenza alla udienza odierna del 24/11/2025.
Così brevemente ricostruiti i fatti, ritiene il decidente che le opposizioni siano infondate e pagina 6 di 14 pertanto non possono trovare accoglimento.
Costituisce principio consolidato quello secondo il quale l'opposizione all'ordinanza ingiunzione ai sensi della L. n. 689/81 non si configura solo come impugnazione dell'atto amministrativo ma introduce un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto, anche ai fini della ripartizione dell'onere della prova, spettano rispettivamente alla P.A. ed all'opponente. La cognizione del giudice, nell'ambito delle deduzioni delle parti, si estende all'esame del merito della pretesa fatta valere con l'ingiunzione, per stabilire se essa sia fondata o meno.
Orbene, ai sensi dell'art. 9bis, co. 2 del d.l. 510/1996 (convertito in l. n. 608 del 1996) come modificato dalla l. n. 297 del 2006, il datore di lavoro privato deve inviare la comunicazione di assunzione entro le 24 ore precedenti l'inizio del rapporto di lavoro, ove per inizio del rapporto di lavoro si intende la data dalla quale decorre, per il lavoratore, l'obbligo di eseguire la prestazione lavorativa e, per il datore di lavoro, l'obbligo della remunerazione. Tuttavia, due sono le ipotesi in cui il datore di lavoro può comunicare l'assunzione anche dopo tale termine: assunzione d'urgenza per esigenze produttive ed assunzione per cause di forza maggiore. In quest'ultimo caso il datore di lavoro può comunicare l'assunzione il primo giorno utile successivo e, comunque, entro 5 giorni successivi
(come specificato nella nota del 14 febbraio 2007 del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale).
Considerata la complessità e l'ampiezza dell'attività svolta congiuntamente dall'
[...]
e dall' appare necessario ricostruire i passaggi fondamentali della vicenda Controparte_2 Pt_2
processuale in esame.
Acquisiti i fascicoli d'ufficio relativi ai singoli procedimenti inizialmente incoati presso il
Tribunale Ordinario - sezione lavoro – ed esaminata la documentazione allegata dalle parti è emerso che a seguito di richieste di intervento presentate in data 13/03/2014 da parte di lavoratori della società
pagina 7 di 14 ricorrente ( , , , Controparte_1 Controparte_4 CP_5 Controparte_6 [...]
, , , Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11
, l' in data 08/04/2014 effettuava un accesso Parte_3 Controparte_2
ispettivo presso il cantiere della datrice di lavoro sito in Catania, Stradale Primosole 80, durante il quale venivano acquisite le dichiarazioni spontanee di alcuni lavoratori presenti, precisamente Per_1
, , , ,
[...] Persona_2 Persona_3 Persona_4 Persona_5
Successivamente in data 11/05/2015 Ispettori dell' effettuavano un ulteriore accesso presso la sede Pt_2
legale della acquisendo anch'essi le dichiarazioni spontanee rese dai seguenti Controparte_1
lavoratori: , , Di , Persona_6 Persona_1 Controparte_6 Persona_7 [...]
, , , , Controparte_7 Persona_8 Persona_9 Persona_10 Persona_11 [...]
, , , , . Gli accertatori Per_12 Persona_13 CP_5 Controparte_9 Persona_14
decidevano, quindi, di riunire i procedimenti in corso e le attività di verifica proseguivano congiuntamente.
All'esito degli accertamenti ispettivi, integrati dalla documentazione prodotta da parte ricorrente, nonché dalle dichiarazioni incrociate rese dai dipendenti ed acquisite nel corso del procedimento ispettivo, in data 1/12/2015 veniva redatto congiuntamente ed il successivo 21/12/2015
notificato il verbale unico di accertamento e notificazione, contenente la contestazione degli illeciti e da cui sono derivate le ordinanze di ingiunzione di pagamento impugnate nei procedimenti oggetto del presente giudizio.
Nello specifico con i suddetti verbali è stato accertato che:
- la ha occupato senza alcuna regolarizzazione i seguenti lavoratori: Controparte_1 [...]
, , , , , Controparte_6 CP_5 Controparte_10 Controparte_7 Controparte_4
, , , ; ; Controparte_11 Parte_3 Controparte_12 Controparte_9 Persona_13
pagina 8 di 14 - ha omesso di registrare sul Libro unico del lavoro ore di lavoro effettivamente svolte da alcuni lavoratori;
- ha registrato sul libro unico del lavoro, per alcuni dipendenti ore di ferie/permessi/assenza ingiustificata in misura superiore a quelli agli stessi spettanti in base alla normativa vigente, in proporzione al periodo lavorato;
- in alcuni mesi e per alcuni lavoratori ha applicato una paga contrattuale inferiore a quella prevista dai
CCNL Edilizia Industria.
Dagli illeciti accertati ne è conseguita la quantificazione dei contributi previdenziali non versati ed ammontanti nella complessiva somma di euro 216.944,00.
I suddetti verbali venivano impugnati dalla ricorrente presso il Comitato Regionale per i rapporti di lavoro che rigettava il ricorso con decisione n. 70 del 20/04/2016 (all. 7 comparsa di costituzione e risposta).
Così ricostruiti i fatti, in primo luogo l'eccezione procedurale relativa al decorso del termine dei
90 giorni previsto dall'art. 14 L. 689/81 e alla conseguente decadenza del potere di irrogare le predette sanzioni amministrative si appalesa infondata e pertanto va rigettata.
Secondo l'interpretazione della ricorrente il termine dei 90 giorni decorrerebbe dal momento in cui l'amministrazione ha acquisito tutti gli elementi necessari per redigere il verbale di accertamento,
ovvero dal 14/05/2015, data in cui venivano consegnati gli ulteriori documenti richiesti nel corso del secondo accesso ispettivo condotto dall' Pt_2
A riguardo, la più condivisibile giurisprudenza afferma che il die s a quo relativo alla notifica nel termine dei 90 giorni decorre dal giorno in cui l'organo accertatore ha raggiunto contezza esatta di tutti gli elementi necessari alla definizione degli accertamenti. La data di acquisizione di tutta la documentazione non può quindi essere considerata sufficiente a determinare il die a quo, anche perché
pagina 9 di 14 la suddetta documentazione va esaminata, valutata, elaborata e contestualizzata. E inoltre incontroverso che non è stata soltanto acquisita la documentazione già disponibile, bensì sono state raccolte ed esaminate le dichiarazioni rese da alcuni lavoratori.
Gli accertamenti si concludevano soltanto in data 1/12/2015 e considerato che l'intero procedimento ispettivo si sviluppava attraverso le seguenti operazioni: esame degli archivi informatici,
acquisizione delle dichiarazioni rese dalla ricorrente, della documentazione richiesta, delle denunce presentate dai lavoratori, nonché acquisizione anche in modo incrociato delle dichiarazioni rese dai lavoratori sopra indicati, si ritiene congruo lo spazio temporale utilizzato dagli agenti verbalizzanti per la definizione dell'accertamento. Ciò anche alla luce anche della normativa introdotta dalla L.
n.183/2010, che prevede l'obbligo della verbalizzazione unica, per cui non si può procedere alla contestazione dei singoli illeciti man mano che vengono accertati ma occorre attendere l'esame completo di tutta la documentazione. Tale interpretazione e ricostruzione dei fatti trova ulteriore conferma nella decisione n. 70 del 20/04/2016 emessa dal Comitato Regionale per i rapporti di lavoro che si condivide e che ha rigettato il ricorso proposto da parte ricorrente.
Nel merito, la ricorrente ha contestato la stessa sussistenza delle violazioni accertate, ritenendo che gli enti accertatori si sarebbero avvalsi prevalentemente delle dichiarazioni rese dai lavoratori durante le operazioni di verifica ed evidenziando che tali dichiarazioni sarebbero inattendibili poiché
contrastano con le dichiarazioni rese dai medesimi lavoratori in sede di conciliazione sindacale finalizzata al recupero di retribuzioni non corrisposte dalla Ditta di Costruzione a causa di pregresse difficoltà economiche.
Al riguardo si osserva che l'efficacia degli accordi conciliativi ex art. 410 e 411 c.p.c. non può
estendersi né alle sanzioni amministrative né ai contributi previdenziali non prescritti. I lavoratori possono ben disporre dei propri crediti retributivi in quanto diritti disponibili, ne deriva che i contenuti pagina 10 di 14 di tali accordi non risultano vincolanti né per gli organi di vigilanza, né per gli istituti previdenziali.
Nel caso in esame la sussistenza del rapporto di lavoro in nero è stata accertata oltre che dall'esame della documentazione acquista anche mediante l'escussione di alcuni lavoratori, i quali hanno rilasciato dichiarazioni precise, circostanziate ed incrociate, che proprio perché rese spontaneamente al di fuori di qualsivoglia condizionamento datoriale, appaiono dotate di maggior credibilità ed attendibilità rispetto a quanto dichiarato in sede di conciliazione sindacale.
A fronte di quanto sopra evidenziato, dagli atti di causa non sono emersi elementi concreti idonei a inficiare l'esito dell'accertamento ispettivo.
Alla luce di quanto esposto si deve concludere che, nel caso in esame, la sussistenza dei fatti costitutivi delle sanzioni amministrative deriva proprio dai verbali unici di accertamento e dai relativi allegati. È, altresì, pacifico che il verbale di accertamento fa piena prova fino a querela di falso della sua provenienza da parte del pubblico ufficiale che lo ha redatto, dei fatti che il pubblico ufficiale attesta aver compiuto o essere stati compiuti in sua presenza.
Segnatamente, “I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o
dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova solo dei fatti che questi attestino avvenuti in loro
presenza o da loro compiuti, mentre le dichiarazioni ad essi rese dagli interessati (ad esempio, i
dipendenti del datore di lavoro) sono liberamente apprezzabili dal giudice il quale, alla stregua della
complessiva valutazione di tutte le risultanze istruttorie, può attribuire maggior rilievo a
tali dichiarazioni, riferite ai verbalizzanti nell'immediatezza dei fatti, rispetto a quelle raccolte in
giudizio, potendo financo considerarle prova sufficiente delle relative circostanze in ipotesi di assoluta
carenza di elementi probatori contrari, ferma restando la necessità di adeguata motivazione” (cfr.
Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 10634 del 23/04/2025). Ne consegue che il giudice può anche considerare le dichiarazioni rese dai lavoratori prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale,
pagina 11 di 14 qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 3525 del 22/02/2005).
Orbene, nella fattispecie esaminata si ritiene che le richieste di intervento che hanno dato seguito agli accessi ispettivi, le dichiarazioni acquisite durante gli accessi ispettivi, nonché quelle successive rese dai lavoratori interessati, siano attendibili in quanto fornite spontaneamente e senza alcun tipo di condizionamento da parte del datore di lavoro. A tal riguardo, in tema di efficacia probatoria dei verbali ispettivi e delle dichiarazioni rese dai lavoratori la Suprema Corte più volte ha chiarito che i “I funzionari ispettivi dell' a norma dell'art. 3, comma 1, del d.l. n. 463 del 1983, Pt_2
conv. dalla l. n. 638 del 1983, hanno pieni poteri di verifica sui rapporti di lavoro, al fine di acquisire
notizie attinenti alla loro sussistenza, alle retribuzioni, agli adempimenti contributivi e assicurativi e
alla erogazione delle prestazioni a carico dell'istituto di previdenza, …”
(Sez. L , Ordinanza n. 11934 del 07/05/2019). “Nel giudizio di opposizione a sanzioni amministrative
….., l'onere della prova dell'illecito, gravante sull'organo di vigilanza, può essere soddisfatto con la
produzione dei verbali ispettivi che, con riferimento agli aspetti non coperti da efficacia probatoria
privilegiata, costituiscono comunque elemento di prova, che il giudice deve valutare in concorso con
gli altri elementi e che può disattendere solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità o di
contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio.” (Sez. 2 - , Ordinanza n. 4006 del 08/02/2022).
Dal canto suo la parte ricorrente, pur contestando genericamente i fatti costitutivi posti a fondamento delle sanzioni amministrative applicate, non ha dimostrata nessuna circostanza fattuale volta a contrastare la ricostruzione degli organi accertatori.
L' , in conclusione, ha fornito prova sufficiente della Controparte_2
sussistenza delle contestate violazioni, le quali si fondano, in assenza di elementi probatori di segno contrario, su fatti aventi riscontro nel verbale di ispezione e nei relativi allegati.
pagina 12 di 14 Anche l'eccezione di illegittimità dell'atto impugnato per carenza di motivazione si appalesa infondata e va rigettata. Al riguardo, dalle ordinanze impugnate ed allegate in atti emerge in realtà che esse contengono indicazione della normativa violata, della condotta contestata nonché degli estremi dei relativi verbali unici di accertamento degli illeciti amministrativi presupposti, così realizzando una motivazione per relationem, perfettamente ammissibile e idonea a portare a conoscenza del soggetto passivo della sanzione gli estremi della condotta che hanno determinato gli Enti accertatori ad emettere la sanzione medesima, sintetizzando l'iter logico-giuridico seguito nella irrogazione di essa.
Alla luce dei superiori principi giuridici i ricorsi proposti avverso le ordinanze ingiunzione meglio descritte in premessa non possono essere accolti.
Quanto alle spese del giudizio, in tema di opposizione a sanzioni amministrative ex art. 22 legge n. 689 del 1981, l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente (come nella specie), non può
ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei compensi difensivi per prestazioni di avvocato, difettando la relativa qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio,
per cui sono, in tal caso, liquidabili in favore dell'ente le spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato in quel giudizio e purché risultino da apposita nota (Cass. Civ. n. 9900/2021).
Nel caso di specie non risultano documentate spese sostenute dall' Controparte_2
sede di Catania.
[...]
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott. Angelo Pappalardo, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. R.G. 19868/2018 (proc. riunito ai n. R.G.
20123/2018 – 20/2019 – 108/2019 – 3527/2019 – 19869/2018);
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
pagina 13 di 14 Rigetta i ricorsi in opposizione proposti dalla ricorrente in proprio e Parte_1
nella qualità di legale rappresentante ed amministratore unico pro tempore della Controparte_1
e conferma le seguenti ordinanze ingiunzione di pagamento:
[...]
- n. 18/1121(prot. n. 7313) e nr 18/1121 (prot. n. 7311) del 22/10/2018 recante l'importo di complessivi euro 34.335,40, - proc. r.g. 19868/2018;
- n. 18/1117 (prot. n. 7329) e nr. 18/1117 (prot. n.7327) del 22/10/2018 recante l'importo di complessivi euro 23.865,40- proc. r.g. 20123/2018 previa revoca dell'ordinanza di sospensione della provvisoria esecutività del 10.01.2019;
- n.18/1122(prot. n. 7309) e nr. 18/1122 (prot. n. 7307) del 22/10/2018 recante l'importo di complessivi euro 6.580,40 – proc. r.g. 20/2019;
- n.18/1120 (prot. n. 7315) e nr. 18/1120 (prot. n. 7317) del 22/10/2018 recante l'importo di complessivi euro 1.348,40 – proc. r.g 108/2019;
- n.18/1119 (prot. n. 7319) e nr. 18/1119 (prot. n. 7321) del 22/10/2018 recante l'importo di complessivi euro 1.555,40 – proc. r.g.3527/2019;
- n.18/1118 (prot. n. 7325) e nr. 18/1118 (prot. n. 7323) del 22/10/2018 recante l'importo di complessivi euro 9.615,40 – proc. r.g 19869/2018.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Catania, il 23 novembre 2025
Il GIUDICE
dott. Angelo Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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