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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 11/07/2025, n. 1181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1181 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
N. 482/2024 R.Gen.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza del 10.7.2025; letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite ove tempestivamente depositate pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 482 del R.G. dell'anno 2024, riservato in decisione ex art.127 ter c.p.c. e vertente tra (9.1.1974 - c.f.: - domiciliata come in Parte_1 C.F._1
atti; rappresentata e difesa per procura in calce al ricorso dall'avv. Gianluigi Porcelli del Foro di
Reggio Calabria) e l in persona del Controparte_1
l.r.p.t. (domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso per mandato generale alle liti parimenti in atti dai procuratori meglio specificati nella memoria difensiva).
1. Il ricorso proposto da - da ritenersi correttamente incardinato ex art.615 c.p.c. e Parte_1
non quale opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c. non contestandosi la mera regolarità formale degli atti di cui si discute - è infondato e va pertanto rigettato per i motivi di seguito esposti.
A mezzo dello stesso, la predetta ricorrente ha chiesto dichiararsi non più dovuto per le ragioni ivi meglio esplicate il pagamento del carico contributivo portato dall'avviso di addebito n.
39420230003215281000, notificatole tramite pec in data 18.12.2023 e relativo a contributi I.V.S.
1 a percentuale sul reddito eccedenti il minimale per l'anno 2016 per un importo complessivo pari ad € 9.122,76.
Costituendosi in giudizio l' ha contestato l'avversa pretesa, chiedendo la reiezione del CP_1
ricorso in quanto infondato nel merito.
La causa è stata decisa sulla base della sola documentazione in atti, senza necessità di attività istruttoria.
2. Tanto sinteticamente premesso e considerato come qui di seguito riportato il contenuto degli atti processuali di parte, ritiene il Tribunale che il carico contributivo oggetto di causa debba considerarsi ancora dovuto dalla ricorrente stante il mancato maturarsi della relativa Pt_1
prescrizione ex L.335/1995.
Trattandosi di redditi 2016, e dovendosi quindi individuare il dies a quo a partire dal quale detta contribuzione risultava esigibile, viene in rilievo la data di scadenza della presentazione del modello unico 2017, da individuarsi in data 20.7.2017.
In tal senso la giurisprudenza della Corte di Cassazione, a mente della quale “in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo” (Cass., 1828/2020).
L'imposizione contributiva di cui si discute si è concretizzata nella comunicazione di debito n.
670021002524K4202203, notificata il 22.3.2022 presso la residenza della ricorrente a mani di persona ivi rinvenuta e qualificatasi come sua familiare.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla tale notifica possiede piena efficacia interruttiva Pt_1
della prescrizione ex art.26 D.P.R. 602/1973 in quanto certificativa dell'ingresso della comunicazione de qua nella sfera di sua conoscenza (o quanto meno di conoscibilità secondo gli ordinari canoni di diligenza).
In data 18.3.2023 l' ha notificato l'avviso di addebito opposto. CP_1
Da ciò discende che nessuna prescrizione è venuta maturarsi.
Il ricorso va quindi rigettato, con declaratoria di permanente tenutezza della ricorrente Pt_1
al pagamento delle somme portate dall'avviso di addebito n. 39420230003215281000
[...]
oggetto di causa.
3. Le spese di lite vanno integralmente compensate attesa la controvertibilità in punto di diritto della questione relativa alla corretta individuazione del dies a quo per il computo dei termini di prescrizione in fattispecie come quella in esame.
2
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' Parte_1 [...]
in persona del l.r.p.t. ogni altra istanza ed Controparte_1
eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta al pagamento del carico Parte_1
contributivo portato dall'avviso di addebito n. 39420230003215281000;
- compensa integralmente le spese di lite attese le ragioni esposte in parte motiva.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite.
Così deciso in Reggio Calabria, in data 10.7.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonio Salvati
3
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza del 10.7.2025; letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite ove tempestivamente depositate pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 482 del R.G. dell'anno 2024, riservato in decisione ex art.127 ter c.p.c. e vertente tra (9.1.1974 - c.f.: - domiciliata come in Parte_1 C.F._1
atti; rappresentata e difesa per procura in calce al ricorso dall'avv. Gianluigi Porcelli del Foro di
Reggio Calabria) e l in persona del Controparte_1
l.r.p.t. (domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso per mandato generale alle liti parimenti in atti dai procuratori meglio specificati nella memoria difensiva).
1. Il ricorso proposto da - da ritenersi correttamente incardinato ex art.615 c.p.c. e Parte_1
non quale opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c. non contestandosi la mera regolarità formale degli atti di cui si discute - è infondato e va pertanto rigettato per i motivi di seguito esposti.
A mezzo dello stesso, la predetta ricorrente ha chiesto dichiararsi non più dovuto per le ragioni ivi meglio esplicate il pagamento del carico contributivo portato dall'avviso di addebito n.
39420230003215281000, notificatole tramite pec in data 18.12.2023 e relativo a contributi I.V.S.
1 a percentuale sul reddito eccedenti il minimale per l'anno 2016 per un importo complessivo pari ad € 9.122,76.
Costituendosi in giudizio l' ha contestato l'avversa pretesa, chiedendo la reiezione del CP_1
ricorso in quanto infondato nel merito.
La causa è stata decisa sulla base della sola documentazione in atti, senza necessità di attività istruttoria.
2. Tanto sinteticamente premesso e considerato come qui di seguito riportato il contenuto degli atti processuali di parte, ritiene il Tribunale che il carico contributivo oggetto di causa debba considerarsi ancora dovuto dalla ricorrente stante il mancato maturarsi della relativa Pt_1
prescrizione ex L.335/1995.
Trattandosi di redditi 2016, e dovendosi quindi individuare il dies a quo a partire dal quale detta contribuzione risultava esigibile, viene in rilievo la data di scadenza della presentazione del modello unico 2017, da individuarsi in data 20.7.2017.
In tal senso la giurisprudenza della Corte di Cassazione, a mente della quale “in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo” (Cass., 1828/2020).
L'imposizione contributiva di cui si discute si è concretizzata nella comunicazione di debito n.
670021002524K4202203, notificata il 22.3.2022 presso la residenza della ricorrente a mani di persona ivi rinvenuta e qualificatasi come sua familiare.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla tale notifica possiede piena efficacia interruttiva Pt_1
della prescrizione ex art.26 D.P.R. 602/1973 in quanto certificativa dell'ingresso della comunicazione de qua nella sfera di sua conoscenza (o quanto meno di conoscibilità secondo gli ordinari canoni di diligenza).
In data 18.3.2023 l' ha notificato l'avviso di addebito opposto. CP_1
Da ciò discende che nessuna prescrizione è venuta maturarsi.
Il ricorso va quindi rigettato, con declaratoria di permanente tenutezza della ricorrente Pt_1
al pagamento delle somme portate dall'avviso di addebito n. 39420230003215281000
[...]
oggetto di causa.
3. Le spese di lite vanno integralmente compensate attesa la controvertibilità in punto di diritto della questione relativa alla corretta individuazione del dies a quo per il computo dei termini di prescrizione in fattispecie come quella in esame.
2
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' Parte_1 [...]
in persona del l.r.p.t. ogni altra istanza ed Controparte_1
eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta al pagamento del carico Parte_1
contributivo portato dall'avviso di addebito n. 39420230003215281000;
- compensa integralmente le spese di lite attese le ragioni esposte in parte motiva.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite.
Così deciso in Reggio Calabria, in data 10.7.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonio Salvati
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