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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 09/10/2025, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 422/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE UNICA CIVILE
La Corte di Appello di Perugia – sezione civile composta dai seguenti magistrati: dott. Simone Salcerini Presidente dott. Paola De Lisio Consigliere avv. Claudio Fraticelli Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 422/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. NAPOLEONI SARA e dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
RC MA ( , con domicilio digitale come da PEC tratta dai C.F._1
Registri di Giustizia
Appellante contro
(C.F. , - contumace - Controparte_1 P.IVA_2
Appellato
Oggetto: Altri contratti d'opera
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da udienza di precisazione delle conclusioni del
18.9.2025, svoltasi con trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c.
pagina 1 di 6 Svolgimento del processo
1. La ha proposto appello avverso la Sentenza N. 205/2023 resa dal Tribunale Parte_1 di Spoleto, Sezione Civile, (R.G. n. 738/2021), pubblicata il 15/03/2023, mai notificata, con la quale il Giudice ha rigettato la domanda attorea.
2. Il contenzioso si inserisce nell'ambito di un accordo quadro di subappalto stipulato il
1.3.2018 tra e relativo alla Controparte_1 Parte_1 collaborazione per la realizzazione di impianti nell'ambito del comparto energetico, per cui
è specializzata per la gestione del comparto energetico e la rivendita di energia mentre Pt_1
è specializzata per l'installazione di impianti fotovoltaici. CP_1
In esito a ciò avrebbe presentato le proprie richieste di esecuzione, installazione e Pt_1 montaggio a la quale, a su a volta, si sarebbe occupata di emettere specifiche offerte CP_1 seguite da relativo ordine di realizzazione dei lavori in oggetto.
Ogni commessa sarebbe stata poi oggetto di specifici accordi di individuazione delle condizioni tecniche ed economiche della singola realizzazione tra ditta appaltatrice e ditta subappaltatrice. (cfr. pag. 3 della citazione di primo grado)
3. La ha lamentato l'inesatto inadempimento da parte della in relazione a Parte_1 CP_1 tre diverse commesse quali:
Cliente Immobiliare 2000: avrebbe eseguito un'installazione non a regola d'arte, CP_1 con difformità nel montaggio dei moduli fotovoltaici e nel quadro elettrico. Tali negligenze hanno causato anche il distacco di un modulo durante un temporale. è dovuta Parte_1 intervenire a proprie spese per ripristinare la sicurezza e la conformità dell'impianto.
Cliente : Anche in questo caso, avrebbe installato i pannelli con Tes_1 CP_1 supporti non adeguati e un quadro elettrico difettoso, creando una situazione di pericolo. A fronte dell'inadempienza di ha provveduto a proprie spese alla messa in CP_1 Parte_1 sicurezza, nonostante avesse già corrisposto a la somma di € 7.700,00 per tali lavori. CP_1
Cliente Azienda Agricola RC Cecilia: La struttura contrattuale era più complessa. L'azienda RC aveva appaltato i lavori alla , che a Controparte_2 sua volta li aveva subappaltati a . CP_1
Tuttavia, sostiene l'esistenza di un accordo specifico con in base al Parte_1 CP_1 quale avrebbe fornito i materiali e supervisionato i lavori, per poi essere rimborsata da Pt_1
. CP_1
, dopo aver incassato l'intero importo da , non avrebbe versato a CP_1 Controparte_2 la somma dovuta di € 11.495,00, documentata da fattura. Pt_1
pagina 2 di 6 4. Nel ricapitolare i rapporti dare/avere tra e (cfr. pag. 14 della citazione di Pt_1 CP_1 primo grado) la sostiene di aver dovuto emettere autofattura di € 3.334,63 (somma Pt_1 determinata al netto di quanto speso da per far fronte alle mancanze di ) al fine di Pt_1 CP_1 sanare la propria situazione contabile a causa del mancato ricevimento delle relative fatture da parte della;
con riferimento ai rapporti con l , i CP_1 Parte_2
lamenta di aver provveduto a fornire i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori in Pt_3 esecuzione di accordi verbali intervenuti tra le parti ma non veniva corrisposto da il CP_1 pagamento della fattura EX/2018/011 per un totale di € 11.495,00;
La ha, pertanto, chiesto di accertare l'avvenuta compensazione tra le rispettive Pt_1 poste di dare (euro 3.334,63) in relazione ai precedenti appalti/avere (euro 11.495,00) in relazione all'ultimo subappalto, e ha chiesto la condanna di al ristoro delle spese per CP_1 suo conto sostenute da parte di per una somma complessiva pari ad € 8.160,37. Pt_1
5. Avverso la decisione del Tribunale di Spoleto che ha rigettato la domanda della Pt_1 valutando la mancata prova dell'accodo verbale di subappalto è stato proposto appello da parte della che lamenta: Pt_1
5.1. Errata ricostruzione dei fatti e violazione dell'onere della prova (art. 2697 c.c.)
L'appellante sostiene che il giudice avrebbe errato nel ritenere non provato il rapporto di subappalto. Per le commesse Immobiliare 2000 e , la prova del subappalto è Tes_1 scritta e contenuta in documenti specifici che integrano l'accordo quadro.
Per la commessa , invoca il principio della libertà di forma del Parte_2 Parte_1 contratto di appalto tra privati. Tale contratto non richiede la forma scritta né ad substantiam né ad probationem e può essere provato anche tramite testimoni o presunzioni
(per facta concludentia)
Il giudice avrebbe ignorato numerosi elementi probatori, tra cui l'accordo quadro, le bolle di consegna, le fatture e le testimonianze, che nel loro complesso dimostravano l'esistenza del rapporto contrattuale.
Viene criticata come illogica la decisione di "travolgere" anche le pretese relative a
Immobiliare 2000 e , che erano fondate su prove documentali autonome e Tes_1 avrebbero dovuto essere valutate separatamente.
5.2. Errata valutazione delle prove testimoniali. L'appellante contesta l'affermazione del Tribunale secondo cui le testimonianze di e non sarebbero Testimone_2 Tes_3 state sufficienti a provare l'accordo per la commessa RC.
pagina 3 di 6 6. Parte appellata, la ditta individuale , Controparte_1 sebbene regolarmente raggiunta dalla notifica e come avvenuto per il primo grado, è rimasta contumace.
motivi della decisione
7. Il primo motivo di appello censura la sentenza del Tribunale laddove (pag. 7-10) ha rilevato la mancanza di prova dell'accordo verbale di subappalto e contesta la errata ricostruzione dei fatti per non avere esaminato anche le posizioni insorte per i clienti
Immobiliare 2000 e fatti oggetto di numerose contestazioni. Tes_1
8. Il Tribuanle ha fatto rilevare quale “ragione più liquida” di dover “affrontare in via preliminare la domanda relativa all'accertamento del credito vantato da nei confronti di Pt_1
CP
e derivante dall'asserito inadempimento da parte della convenuta nei rapporti intrattenuti con l' . Parte_2
Ciò si è posto, in tutta evidenza, in quanto le questioni ascrivibili al credito domandato dall'attore/appellante si pongono prevalentemente nell'ambito dell'intervento a favore della
Parte_2
Con ciò, il Tribunale ha preventivamente delineato il thema decidendum sintetizzando come segue: “Sul punto parte attrice fonda la propria domanda sull'esistenza di un accordo verbale stipulato con parte conventa in forza del quale, avrebbe fornito il materiale e si Pt_1
CP sarebbe occupata dello svolgimento delle pratiche burocratiche mentre , detratto il costo della manodopera prestata dal totale del compenso ricevuto dalla avrebbe CP_2 provveduto a corrispondere all'attrice l'importo di euro 11.495,00.”
9. La censura della difesa appellante insiste poi nel sostenere di avere assolto l'onere della prova per dimostrare l'esistenza dell'accordo verbale per quanto riguarda la c.d. posizione RC richiamando a riguardo le deposizioni testimoniali e Testimone_2 [...]
ma con esposizione assai generica che non scalfisce le stringenti considerazioni Tes_3 svolte dal Tribunale e che non sono state fatte oggetto di specifica censura.
Infatti, il motivo di appello (cfr. in particolare a pag. 18) assume genericamente di avere assolto all'onere della prova mediante documenti e audizioni testimoniali eludendo però la valutazione che su questi ha svolto il Tribunale.
Il Tribunale di Spoleto ha specificamente rilevato (cfr. pag. 7) che la bolla di consegna
(cfr. doc.14 all. atto di citazione) “riporta come destinatario della merce la società RC
Olii Spa. Esaminando il documento, pertanto, si desume in primo luogo che la merce era CP destinata ad un soggetto esterno rispetto all' accordo di subappalto concluso tra e Pt_1 avente ad oggetto un impianto da realizzare per l' ; in Pt_2 Parte_2 pagina 4 di 6 secondo luogo, non risulta che vi siano nel documento elementi idonei a far desumere un CP rapporto negoziale che coinvolgesse in qualche misura anche la .”.
Quindi dai documenti non si evince in alcun modo la sussistenza del rapporto di subappalto tra e e il motivo di appello non offre argomenti diversi da quelli Pt_3 CP_1 puntualmente indicati nella sentenza impugnata ma, come detto, si attesta in affermazioni del tutto generiche che non incidono sulla coerenza argomentativa espressa dal Tribunale.
10. Il secondo motivo critica le valutazioni del Tribunale delle deposizioni testimoniali rese da e critiche che però non sembrano avere colto il nucleo Testimone_2 Tes_3 centrale della valutazione del Tribunale, quindi senza offrire argomenti per smentirlo. CP Il Tribunale ha osservato che i testi hanno: “…confermato che , in base all'accordo sottoscritto con la , avrebbe dovuto fornire i materiali e che ha Controparte_2 Pt_1 fornito materiali e supporti per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico ed ha provveduto a CP risolvere le difformità sopraggiunte a causa dell'erronea messa in pristino da parte di;
ma gli stessi, di contro, non hanno riferito alcun elemento utile a far ritenere sussistente l'asserito CP contratto di fornitura di beni e servizi tra e nonché i criteri per l'eventuale ripartizione Pt_1 tra le due società delle somme ottenute dalla .” Controparte_2
Quest'ultimo aspetto, ora rimarcato, non è stato oggetto della censura impugnatoria e non si offrono argomenti per una diversa valutazione;
eppure, è la circostanza che inequivocamente denota la mancanza di prova.
11. Va osservato infine che in ultimo la difesa appellante (cfr. pag. 23) assume la
“autonomia” delle tre posizioni nei confronti dei clienti e lamenta che il Tribunale abbia dichiarato che anche le posizioni nei confronti di Immobiliare 2000 e risultino Tes_1
“travolte” dalla mancata prova dell'accordo verbale.
Ma non considera la difesa appellante ciò che, a partire dalla “ragione più liquida” individuata nell'impianto motivazionale della sentenza impugnata nella posizione della cliente RC in base alla quale si è chiesta la condanna della convenuta/ appellata, la domanda del suo credito è stata specificamente individuata allegando che le spese relative a quelle due posizioni (Immobiliare 2000 e ) sono state poste “solamente al fine di Tes_1 determinare il saldo residuo dovuto dalla alla ”. (Cfr pag. 10 della sentenza). Pt_1 CP_1
12. L'appello va, pertanto, rigettato con conferma della sentenza impugnata.
13. Come per il primo grado, nulla sulle spese, vista la soccombenza dell'appellante e la contumacia della appellata pagina 5 di 6
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata
Spese di lite irripetibili.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Perugia, 8 ottobre 2025
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
avv. Claudio Fraticelli dott. Simone Salcerini
i
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE UNICA CIVILE
La Corte di Appello di Perugia – sezione civile composta dai seguenti magistrati: dott. Simone Salcerini Presidente dott. Paola De Lisio Consigliere avv. Claudio Fraticelli Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 422/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. NAPOLEONI SARA e dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
RC MA ( , con domicilio digitale come da PEC tratta dai C.F._1
Registri di Giustizia
Appellante contro
(C.F. , - contumace - Controparte_1 P.IVA_2
Appellato
Oggetto: Altri contratti d'opera
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da udienza di precisazione delle conclusioni del
18.9.2025, svoltasi con trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c.
pagina 1 di 6 Svolgimento del processo
1. La ha proposto appello avverso la Sentenza N. 205/2023 resa dal Tribunale Parte_1 di Spoleto, Sezione Civile, (R.G. n. 738/2021), pubblicata il 15/03/2023, mai notificata, con la quale il Giudice ha rigettato la domanda attorea.
2. Il contenzioso si inserisce nell'ambito di un accordo quadro di subappalto stipulato il
1.3.2018 tra e relativo alla Controparte_1 Parte_1 collaborazione per la realizzazione di impianti nell'ambito del comparto energetico, per cui
è specializzata per la gestione del comparto energetico e la rivendita di energia mentre Pt_1
è specializzata per l'installazione di impianti fotovoltaici. CP_1
In esito a ciò avrebbe presentato le proprie richieste di esecuzione, installazione e Pt_1 montaggio a la quale, a su a volta, si sarebbe occupata di emettere specifiche offerte CP_1 seguite da relativo ordine di realizzazione dei lavori in oggetto.
Ogni commessa sarebbe stata poi oggetto di specifici accordi di individuazione delle condizioni tecniche ed economiche della singola realizzazione tra ditta appaltatrice e ditta subappaltatrice. (cfr. pag. 3 della citazione di primo grado)
3. La ha lamentato l'inesatto inadempimento da parte della in relazione a Parte_1 CP_1 tre diverse commesse quali:
Cliente Immobiliare 2000: avrebbe eseguito un'installazione non a regola d'arte, CP_1 con difformità nel montaggio dei moduli fotovoltaici e nel quadro elettrico. Tali negligenze hanno causato anche il distacco di un modulo durante un temporale. è dovuta Parte_1 intervenire a proprie spese per ripristinare la sicurezza e la conformità dell'impianto.
Cliente : Anche in questo caso, avrebbe installato i pannelli con Tes_1 CP_1 supporti non adeguati e un quadro elettrico difettoso, creando una situazione di pericolo. A fronte dell'inadempienza di ha provveduto a proprie spese alla messa in CP_1 Parte_1 sicurezza, nonostante avesse già corrisposto a la somma di € 7.700,00 per tali lavori. CP_1
Cliente Azienda Agricola RC Cecilia: La struttura contrattuale era più complessa. L'azienda RC aveva appaltato i lavori alla , che a Controparte_2 sua volta li aveva subappaltati a . CP_1
Tuttavia, sostiene l'esistenza di un accordo specifico con in base al Parte_1 CP_1 quale avrebbe fornito i materiali e supervisionato i lavori, per poi essere rimborsata da Pt_1
. CP_1
, dopo aver incassato l'intero importo da , non avrebbe versato a CP_1 Controparte_2 la somma dovuta di € 11.495,00, documentata da fattura. Pt_1
pagina 2 di 6 4. Nel ricapitolare i rapporti dare/avere tra e (cfr. pag. 14 della citazione di Pt_1 CP_1 primo grado) la sostiene di aver dovuto emettere autofattura di € 3.334,63 (somma Pt_1 determinata al netto di quanto speso da per far fronte alle mancanze di ) al fine di Pt_1 CP_1 sanare la propria situazione contabile a causa del mancato ricevimento delle relative fatture da parte della;
con riferimento ai rapporti con l , i CP_1 Parte_2
lamenta di aver provveduto a fornire i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori in Pt_3 esecuzione di accordi verbali intervenuti tra le parti ma non veniva corrisposto da il CP_1 pagamento della fattura EX/2018/011 per un totale di € 11.495,00;
La ha, pertanto, chiesto di accertare l'avvenuta compensazione tra le rispettive Pt_1 poste di dare (euro 3.334,63) in relazione ai precedenti appalti/avere (euro 11.495,00) in relazione all'ultimo subappalto, e ha chiesto la condanna di al ristoro delle spese per CP_1 suo conto sostenute da parte di per una somma complessiva pari ad € 8.160,37. Pt_1
5. Avverso la decisione del Tribunale di Spoleto che ha rigettato la domanda della Pt_1 valutando la mancata prova dell'accodo verbale di subappalto è stato proposto appello da parte della che lamenta: Pt_1
5.1. Errata ricostruzione dei fatti e violazione dell'onere della prova (art. 2697 c.c.)
L'appellante sostiene che il giudice avrebbe errato nel ritenere non provato il rapporto di subappalto. Per le commesse Immobiliare 2000 e , la prova del subappalto è Tes_1 scritta e contenuta in documenti specifici che integrano l'accordo quadro.
Per la commessa , invoca il principio della libertà di forma del Parte_2 Parte_1 contratto di appalto tra privati. Tale contratto non richiede la forma scritta né ad substantiam né ad probationem e può essere provato anche tramite testimoni o presunzioni
(per facta concludentia)
Il giudice avrebbe ignorato numerosi elementi probatori, tra cui l'accordo quadro, le bolle di consegna, le fatture e le testimonianze, che nel loro complesso dimostravano l'esistenza del rapporto contrattuale.
Viene criticata come illogica la decisione di "travolgere" anche le pretese relative a
Immobiliare 2000 e , che erano fondate su prove documentali autonome e Tes_1 avrebbero dovuto essere valutate separatamente.
5.2. Errata valutazione delle prove testimoniali. L'appellante contesta l'affermazione del Tribunale secondo cui le testimonianze di e non sarebbero Testimone_2 Tes_3 state sufficienti a provare l'accordo per la commessa RC.
pagina 3 di 6 6. Parte appellata, la ditta individuale , Controparte_1 sebbene regolarmente raggiunta dalla notifica e come avvenuto per il primo grado, è rimasta contumace.
motivi della decisione
7. Il primo motivo di appello censura la sentenza del Tribunale laddove (pag. 7-10) ha rilevato la mancanza di prova dell'accordo verbale di subappalto e contesta la errata ricostruzione dei fatti per non avere esaminato anche le posizioni insorte per i clienti
Immobiliare 2000 e fatti oggetto di numerose contestazioni. Tes_1
8. Il Tribuanle ha fatto rilevare quale “ragione più liquida” di dover “affrontare in via preliminare la domanda relativa all'accertamento del credito vantato da nei confronti di Pt_1
CP
e derivante dall'asserito inadempimento da parte della convenuta nei rapporti intrattenuti con l' . Parte_2
Ciò si è posto, in tutta evidenza, in quanto le questioni ascrivibili al credito domandato dall'attore/appellante si pongono prevalentemente nell'ambito dell'intervento a favore della
Parte_2
Con ciò, il Tribunale ha preventivamente delineato il thema decidendum sintetizzando come segue: “Sul punto parte attrice fonda la propria domanda sull'esistenza di un accordo verbale stipulato con parte conventa in forza del quale, avrebbe fornito il materiale e si Pt_1
CP sarebbe occupata dello svolgimento delle pratiche burocratiche mentre , detratto il costo della manodopera prestata dal totale del compenso ricevuto dalla avrebbe CP_2 provveduto a corrispondere all'attrice l'importo di euro 11.495,00.”
9. La censura della difesa appellante insiste poi nel sostenere di avere assolto l'onere della prova per dimostrare l'esistenza dell'accordo verbale per quanto riguarda la c.d. posizione RC richiamando a riguardo le deposizioni testimoniali e Testimone_2 [...]
ma con esposizione assai generica che non scalfisce le stringenti considerazioni Tes_3 svolte dal Tribunale e che non sono state fatte oggetto di specifica censura.
Infatti, il motivo di appello (cfr. in particolare a pag. 18) assume genericamente di avere assolto all'onere della prova mediante documenti e audizioni testimoniali eludendo però la valutazione che su questi ha svolto il Tribunale.
Il Tribunale di Spoleto ha specificamente rilevato (cfr. pag. 7) che la bolla di consegna
(cfr. doc.14 all. atto di citazione) “riporta come destinatario della merce la società RC
Olii Spa. Esaminando il documento, pertanto, si desume in primo luogo che la merce era CP destinata ad un soggetto esterno rispetto all' accordo di subappalto concluso tra e Pt_1 avente ad oggetto un impianto da realizzare per l' ; in Pt_2 Parte_2 pagina 4 di 6 secondo luogo, non risulta che vi siano nel documento elementi idonei a far desumere un CP rapporto negoziale che coinvolgesse in qualche misura anche la .”.
Quindi dai documenti non si evince in alcun modo la sussistenza del rapporto di subappalto tra e e il motivo di appello non offre argomenti diversi da quelli Pt_3 CP_1 puntualmente indicati nella sentenza impugnata ma, come detto, si attesta in affermazioni del tutto generiche che non incidono sulla coerenza argomentativa espressa dal Tribunale.
10. Il secondo motivo critica le valutazioni del Tribunale delle deposizioni testimoniali rese da e critiche che però non sembrano avere colto il nucleo Testimone_2 Tes_3 centrale della valutazione del Tribunale, quindi senza offrire argomenti per smentirlo. CP Il Tribunale ha osservato che i testi hanno: “…confermato che , in base all'accordo sottoscritto con la , avrebbe dovuto fornire i materiali e che ha Controparte_2 Pt_1 fornito materiali e supporti per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico ed ha provveduto a CP risolvere le difformità sopraggiunte a causa dell'erronea messa in pristino da parte di;
ma gli stessi, di contro, non hanno riferito alcun elemento utile a far ritenere sussistente l'asserito CP contratto di fornitura di beni e servizi tra e nonché i criteri per l'eventuale ripartizione Pt_1 tra le due società delle somme ottenute dalla .” Controparte_2
Quest'ultimo aspetto, ora rimarcato, non è stato oggetto della censura impugnatoria e non si offrono argomenti per una diversa valutazione;
eppure, è la circostanza che inequivocamente denota la mancanza di prova.
11. Va osservato infine che in ultimo la difesa appellante (cfr. pag. 23) assume la
“autonomia” delle tre posizioni nei confronti dei clienti e lamenta che il Tribunale abbia dichiarato che anche le posizioni nei confronti di Immobiliare 2000 e risultino Tes_1
“travolte” dalla mancata prova dell'accordo verbale.
Ma non considera la difesa appellante ciò che, a partire dalla “ragione più liquida” individuata nell'impianto motivazionale della sentenza impugnata nella posizione della cliente RC in base alla quale si è chiesta la condanna della convenuta/ appellata, la domanda del suo credito è stata specificamente individuata allegando che le spese relative a quelle due posizioni (Immobiliare 2000 e ) sono state poste “solamente al fine di Tes_1 determinare il saldo residuo dovuto dalla alla ”. (Cfr pag. 10 della sentenza). Pt_1 CP_1
12. L'appello va, pertanto, rigettato con conferma della sentenza impugnata.
13. Come per il primo grado, nulla sulle spese, vista la soccombenza dell'appellante e la contumacia della appellata pagina 5 di 6
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata
Spese di lite irripetibili.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Perugia, 8 ottobre 2025
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
avv. Claudio Fraticelli dott. Simone Salcerini
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