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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 11/06/2025, n. 1127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1127 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VIBO VALENTIA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 2428/2015, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. COTRONEI NICOLA ANTONIO Parte_1
ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. TRIOLO Controparte_1
ETTORE
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n.
4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 26 novembre 2015, la parte ricorrente proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 139 2001 001 23 08 66 666, notificata in data 10 novembre 2015, relativa a crediti previdenziali riferiti agli anni dal 1991 al 1997. Deduceva, in particolare, l'intervenuta prescrizione dei crediti azionati, sostenendo che l'unico atto interruttivo della prescrizione fosse stato notificato in data 20 ottobre 2001.
1 2. Si costituiva in giudizio l' contestando la fondatezza del ricorso e sollevando, CP_1 in via preliminare, eccezione di incompetenza per territorio ai sensi dell'art. 413, comma 2, c.p.c., in quanto la residenza della ricorrente, come dichiarata nel ricorso, è situata nel Comune di Potenza Picena (MC), sicché la competenza territoriale andrebbe individuata nel Tribunale di Macerata.
3. L'eccezione sollevata dall' resistente risulta fondata. CP_2
4. Ai sensi dell'art. 413, comma 2, c.p.c., la competenza per territorio nei giudizi in materia di previdenza e assistenza obbligatorie è radicata presso il tribunale nella cui circoscrizione si trova la residenza dell'assicurato al momento della proposizione della domanda. Nella specie, la parte ricorrente ha indicato nel ricorso quale propria residenza il Comune di Potenza Picena, ricadente nella circoscrizione del Tribunale di Macerata.
5. Pertanto, deve essere dichiarata la incompetenza per territorio del presente Tribunale, con conseguente rimessione della causa al Tribunale territorialmente competente.
6. Si compensano le spese attesa la natura preliminare della pronuncia
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa:
1. Dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Vibo Valentia in favore del
Tribunale di Macerata;
2. Dispone la cancellazione della causa dal ruolo e concede alla parte ricorrente il termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione della presente sentenza per la riassunzione del giudizio innanzi al Tribunale territorialmente competente, ai sensi dell'art. 50 c.p.c.;
3. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso, 11/06/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
2
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 2428/2015, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. COTRONEI NICOLA ANTONIO Parte_1
ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. TRIOLO Controparte_1
ETTORE
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n.
4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 26 novembre 2015, la parte ricorrente proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 139 2001 001 23 08 66 666, notificata in data 10 novembre 2015, relativa a crediti previdenziali riferiti agli anni dal 1991 al 1997. Deduceva, in particolare, l'intervenuta prescrizione dei crediti azionati, sostenendo che l'unico atto interruttivo della prescrizione fosse stato notificato in data 20 ottobre 2001.
1 2. Si costituiva in giudizio l' contestando la fondatezza del ricorso e sollevando, CP_1 in via preliminare, eccezione di incompetenza per territorio ai sensi dell'art. 413, comma 2, c.p.c., in quanto la residenza della ricorrente, come dichiarata nel ricorso, è situata nel Comune di Potenza Picena (MC), sicché la competenza territoriale andrebbe individuata nel Tribunale di Macerata.
3. L'eccezione sollevata dall' resistente risulta fondata. CP_2
4. Ai sensi dell'art. 413, comma 2, c.p.c., la competenza per territorio nei giudizi in materia di previdenza e assistenza obbligatorie è radicata presso il tribunale nella cui circoscrizione si trova la residenza dell'assicurato al momento della proposizione della domanda. Nella specie, la parte ricorrente ha indicato nel ricorso quale propria residenza il Comune di Potenza Picena, ricadente nella circoscrizione del Tribunale di Macerata.
5. Pertanto, deve essere dichiarata la incompetenza per territorio del presente Tribunale, con conseguente rimessione della causa al Tribunale territorialmente competente.
6. Si compensano le spese attesa la natura preliminare della pronuncia
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa:
1. Dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Vibo Valentia in favore del
Tribunale di Macerata;
2. Dispone la cancellazione della causa dal ruolo e concede alla parte ricorrente il termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione della presente sentenza per la riassunzione del giudizio innanzi al Tribunale territorialmente competente, ai sensi dell'art. 50 c.p.c.;
3. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso, 11/06/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
2