Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 07/04/2025, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1768/2019
EPUBBLICA ITALIAN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Contenzioso Civile
Il Tribunale Ordinario di Grosseto, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice relatore dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1768/2019
tra
Parte 1 (C.F. Codice Fiscale 1 ), con l'assistenza dell'Avv.
DI VINCENZO FABIANA
RICORRENTE
CP 1
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: "Separazione giudiziale”.
CONCLUSIONI
All'udienza dell'08/10/2024, il procuratore di parte ricorrente ha concluso come nota depositata in telematico in data 26/09/2024:
"Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Grosseto,
Sig. CP 1 per fatti integralmente addebitabili al marito;
Parte 1 e Sig.
2) Confermare i provvedimenti urgenti e provvisori richiesti ai punti A) B) C) D) che qui di seguito si riportano:
A) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi ciascuno di fissare la propria residenza ed ognuno provvederà al proprio mantenimento;
B) Assegnare l'abitazione in Castel del Piano (Gr) Via G. Matteotti n° 12 con pertinenze e tutti i mobili di arredo, alla Sig. Parte 1 dove quest'ultima rimarrà a vivere 1
con i figli maggiorenni, studenti e non ancora autosufficienti;
C) Ordinare che il Sig. CP_1 trasferisca in altro luogo, la sua residenza, attualmente sita nell'abitazione in Castel del Piano (Gr) Via G. Matteotti n° 12;
D) Disporre a carico del Sig. CP 1 l'obbligo di corrispondere alla Sig. Parte 1 ad esclusivo titolo di contribuzione per il mantenimento dei figli: '
ER 1 studente universitario e non autosufficiente, e PE studente non autosufficiente, un assegno mensile di €. 500,00 per ciascuno dei ragazzi, (totale 1.000,00), da corrispondere entro il 5 ogni mese presso la residenza della madre, con decorrenza dal giorno della domanda, ovvero dal luglio 2019, rivalutabile annualmente secondo gli indici
Istat, oltre al 100% delle spese straordinarie per i figli ER e PE da rimborsare alla madre dal luglio 2019.
Condannare parte resistente alle spese e competenze professionali difensive del giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, oneri fiscali di legge.
Con ordine dell'annotazione sui registri dello stato civile del Comune di competenza".
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha adito l'intestato Con ricorso promosso in data 12/07/2019, Parte 1 la separazione Tribunale al fine di ottenere nei confronti di CP 1
giudiziale del matrimonio, contratto in Biaza Piska (Polonia), in data 04/04/1999, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di CASTEL DEL PIANO (Serie
C, Parte II, atto n. 7, anno 2019).
Dall'unione tra i coniugi sono nati i figli ER 1 (nel 1999) e PE (nel 2002), oggi entrambi maggiorenni.
La parte ricorrente, oltre a chiedere la separazione con addebito al marito, ha chiesto l'affidamento congiunto del figlio minore PE (tenuto conto che al momento dell'introduzione del giudizio PE era minorenne), l'assegnazione della casa coniugale, nonché il versamento di un assegno di mantenimento per i figli, a carico del padre, pari a 500,00 euro mensili per ciascun figlio (per complessivi euro 1.000,00), oltre rivalutazione annuale ISTAT ed oltre il 100% dellespese straordinarie;
con vittoria di spese di lite.
A sostegno delle proprie richieste, la ricorrente ha dedotto che "sin dai primi anni di matrimonio, il sig. CP_1 con gravi problemi di alcolismo, iniziava ad usare violenza sia fisica sia verbale sulla moglie", allegando di aver subito vari episodi di maltrattamenti ("numerose sono state le scene di violenza e di minacce attuate nei confronti della moglie”, pag. 2, ricorso introduttivo). In particolare, la ricorrente ha riferito che:
il 31/01/2016 "il marito l'ha aggredita con schiaffi al volto ed ha cercato di strangolarla"; e poi "in altra occasione, l'ha picchiata così forte, tanto da costringere la sig.ra CP_2 a chiamare i Carabinieri di Castel del Piano";
un altro episodio è risalente all'11/10/2018, quando la ricorrente “stava dormendo sul letto in camera, quando il marito, in evidente stato di ebrezza, senza motivo si avvicinava alla stessa e iniziava a picchiarla, d'afferrarla per i capelli ed a sbatterle violentemente la testa sul muro";
il 22/01/2019 "è stata picchiata selvaggiamente dal marito, minacciata con un coltello il tutto alla presenza del figlio";
il 27/11/2018, in seguito ad un sinistro cagionato dal resistente, il medesimo aveva imposto "alla ricorrente di dichiarare che l'incidente lo aveva avuto lei, minacciandola con la frase "te la faccio pagare, vedrai che ti succede se non dici che sei stata tu" (pagg. 3-4, ricorso).
La Pt 1, inoltre, ha dedotto come il CP 1 non abbia mai provveduto al
"mantenimento dei figli né tanto meno per la famiglia", e che di fatto, allo stato, "non né che tipo di lavoro svolge" (pag. 7,è dato conoscere dove dimora il sig. CP_1 ricorso). CP 1 non s'è costituito nel presente giudizio, nonostante la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza presidenziale nonché della notifica dell'ordinanza presidenziale, che risulta avvenuta in data
19.11.2020 (con atto non ritirato entro il 4.12.2020) c.p.c.; pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia.
In via provvisoria, il Presidente del Tribunale ha posto a carico del CP 1 un contributo al mantenimento dei figli pari ad euro 1.000,00 mensili (euro 500,00 a figlio), oltre rivalutazione annuale ISTAT, ed oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il giudizio è stato istruito mediante produzioni documentali e, all'udienza dell'08/10/2024, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. ***********
1) La separazione giudiziale.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e, pertanto, merita di essere accolta.
La natura delle doglianze esposte dalla ricorrente, il comportamento violento tenuto dal resistente nei confronti della moglie, nel corso degli anni, e la condotta processuale del medesimo, il quale, non costituendosi, non ha manifestato alcun interesse rispetto al presente giudizio, sono tutti elementi che danno conto della presenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra le parti.
Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale di CP_1 deve Parte 1 e conseguentemente ordinarsi al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
2) L'addebito della separazione.
Quanto alla domanda di addebito della separazione al marito, a fondamento della stessa parte ricorrente ha rappresentato di aver subito violenza da parte del marito, anche in presenza dei figli.
Il Collegio ritiene che la domanda sia fondata e meriti accoglimento, in quanto la ricorrente ha fornito adeguata prova della condotta violenta del marito, tale da giustificare l'addebito della separazione.
Sul punto, è opportuno richiamare il consolidato principio stabilito dalla
Suprema Corte per cui "le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole - quand' anche concretantisi in un unico episodio di percosse -, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale" (ex multis, Cass. civ. n. 27766/2022; Cass. civ. n. 3925/2018).
Ebbene nel caso in esame le violenze allegate dalla ricorrente hanno tutte trovato risconto nel giudizio penale, definito con sentenza passata in giudicato, over il resistente era imputato dei seguenti reati:
1) del reato di cui all'art. 572 c.p. e dall'art. 61 n. 11 quinquies c.p., perché, attraverso continue, perduranti e reiterate vessazioni di ordine psicologico e fisico (minacce, aggressioni fisiche e verbali, percosse ecc.), ripetutamente poste in essere nel corso del tempo nei confronti della moglie LU NA con lui convivente, la maltrattava. In particolare e tra l'altro:
- il 31.1.2016 la aggrediva tirandole schiaffi al volto e stringendole il collo con le mani, in tal modo le procurava le lesioni meglio descritte al capo 2);
- il 11.10.2018, trovandosi in stato di ebbrezza alcolica e mentre la p.o. dormiva, la afferrava per i capelli e le sbatteva violentemente la testa contro il muro, ciò in presenza del figlio minore RA. Con tale condotta provocava alla p.o. le lesioni meglio descritte al capo 3);
- il 28.11.2018 con violenza e rivolgendole la seguente minaccia te la faccio pagare vedrai che ti succede se non dici che sei stata tu>>, costringeva la moglie ad assumersi le responsabilità di un incidente stradale da lui stesso causato. Nella medesima circostanza e una volta che entrambi erano rientrati a casa, costringeva la moglie a non uscire di casa per passare la notte presso la abitazione di alcuni amici, strattonandola e ponendosi davanti alla porta chiusa a chiave (fatti descritti al capo
5); il 21.2.2019 si presentava nella camera ove la moglie stava dormendo con un coltello da cucina e la minacciava di morte;
- il 22.1.2019 afferrava per il collo la moglie, provocandole la lesione meglio descritta al capo 4);
- ripetutamente la ingiuriava, appellandola "troia, puttana";
- in una occasione, nell'anno 2017, la aggrediva violentemente costringendola a scappare di casa e a chiedere aiuto ai vicini;
ponendo in essere una condotta abituale estrinsecatasi in più azioni che, pur se realizzate in momenti successivi, sono risultate collegate da un nesso di abitualità ed avvinte nel loro svolgimento dall'unica intenzione criminosa di ledere l'integrità psicologica, morale e fisica della moglie, a tal punto da indurla ad un persistente stato di soggezione, paura e disagio psico-fisico incompatibile con le normali condizioni di vita e tale da cagionare alla stessa sofferenze e umiliazioni, da rendere particolarmente dolorosa e quasi del tutto impossibile la convivenza, sì da indurla a sporgere denuncia e a lasciare la abitazione coniugale.
Con l'aggravante di aver commesso il delitto di cui all'art. 572 c.p. in presenza del figlo minore AS RA, nato ad [...] il [...].
Fatto commesso in Cstel del Piano dal 2016 e con condotta perdurante. 2) del delitto di cui agli artt. 582 e 585 c.p., in relazione agli artt. 576, n. 5 c.p., perché aggrediva la moglie convivente LU NA -tirandole schiaffi al volto e stringendole il collo con le mani- provocandole una lesione personale dalla quale derivava una malattia nel corpo, così come descritta nel referto medico giunge visibilmente agitata ed impaurita, riferendo di essere stata aggredita dal marito, con schiaffi al volto e poi di essere stata presa per il collo, e dopo essere riuscita a divincolarsi, è corsa senza scarpe al pronto soccorso. presenta arrossamento ed iperemia del volto e del collo>> e con la seguente diagnosi percosse in ambiente domestico>> con prognosi di giorni 10.
Con l'aggravante di aver commesso il fatto in occasione del delitto di cui all'art. 572
c.p.
Commesso in Castel del Piano il 31.1.2016
3) del delitto di cui agli artt. 582 e 585 c.p., in relazione agli artt. 576, n. 5 c.p., perché aggrediva la moglie convivente LU NA provocandole una lesione personale dalla quale derivava una malattia nel corpo, così come descritta nel referto medico trauma cranico non commotivo da riferita aggressione>>,
Con l'aggravante di aver commesso il fatto in occasione del delitto di cui all'art. 572
c.p.
Commesso in Castel del Piano il 11.10.2018
4) del delitto di cui agli artt. 582 e 585 c.p., in relazione agli artt. 576, n. 5 c.p., perché aggrediva la moglie convivente LU NA -stringendole il collo con violenza- provocandole una lesione personale dalla quale derivava una malattia nel corpo, così come descritta nel referto medico trauma distrattivo rachide cervicale da percosse>> con prognosi di giorni 7.
Con l'aggravante di aver commesso il fatto in occasione del delitto di cui all'art. 572
c.p.
Commesso in Castel del Piano il 22.1.2019
5) per il reato di cui al'art. 610 c.p. perché strattonando la moglie convivente LU
NA e allontanandola con violenza dalla porta (chiusa a chiave) la costringeva a non uscire di casa per circa 30 minuti.
Commesso in Castel del Piano il 28.11.2019
Ebbene, la sentenza penale di condanna alla pena di due anni di reclusione (all.to
22, memoria ex art. 183 c.p.c., depositata in data 15/03/2022) emessa dal Tribunale di Grosseto, a norma dell'art. 651 c.p.c ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile.
Tanto bastano ad ascrivere al resistente le violenze descritte in ricorso da
(comunque emergenti dalla documentazione sanitaria prodottaParte 1 dalla ricorrente- vds. doc.ti 4, 5, 6, 8 e 9) e, dunque, ad addebitare la separazione al marito.
3) Le domande accessorie.
Considerato che, nelle more del giudizio, anche il figlio minore PE (nato il
19/03/2002) è divenuto maggiorenne, nulla deve disporsi in punto di affidamento, collocamento e frequentazione del medesimo con i genitori.
Al contrario, il sopravvenuto raggiungimento della maggiore età non incide sul dovere, di mantenimento economico dei figli non ancora economicamente indipendenti (cfr. art. 337 septies c.c.). Tale obbligo, infatti, non si esaurisce automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae oltre tale momento, qualora questi, senza sua colpa, non abbia ancora raggiunto una posizione economica tale da permettergli di provvedere in modo autonomo alle proprie necessità.
Ebbene, sul punto, la ricorrente ha chiesto la condanna del padre alla corresponsione di un contributo al mantenimento dei due figli nati dalla coppia per la somma di euro 500,00 a figlio (1.000,00 euro complessivi), oltre rivalutazione annuale ISTAT, ed oltre il 100% delle spese straordinarie.
Il resistente è rimasto contumace, non fornendo alcun elemento ulteriore utile al giudizio.
Secondo le allegazioni della ricorrente emerge il figlio maggiore, ER 1 (nato nel
1999), al momento dell'introduzione del giudizio, era già studente universitario e, all'attualità, "continua a studiare presso l'università la Sapienza in Roma con ottimi risultati, tra poco conseguirà la laurea in medicina ed ha già deciso che prenderà la specializzazione in Cardiologia" (pag. 9, comparsa conclusionale); il mantenimento di CP risulta integralmente a carico della ricorrente ("è costretta al mantenimento integrale del proprio figlio oltre a sopportare tutte le spese straordinarie e non, spese che per mantenere un figlio a Roma ed all'università, sono veramente ingenti"; atteso che "per l'abitazione in cui alloggia ER "Esigenza Casa Srl Semplificata" mensilmente doveva versare €. 432,25 che ad oggi sono divenuti €. 450,00″ (all.to 27, memoria depositata in data 15/03/2022).
Parimenti, il figlio minore, PE oggi di 23 anni, secondo la ricostruzione della ricorrente non risulterebbe ancora completamente indipendente, atteso che
"svolge lavoretti saltuari. Vive a casa con la madre ed anche lui è a totale carico della stessa sia per il mantenimento che per le spese" (pag. 9, comparsa conclusionale).
Ebbene, sul punto deve ricordarsi che per ormai consolidato orientamento giurisprudenziale che questo Collegio condivide, "in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa" (cfr. Corte di Cassazione Sez. 1 -, Sentenza
n. 26875 del 20/09/2023).
Su questo presupposto deve affermarsi il diritto della ricorrente a ricevere un contributo al mantenimento di ER 1 il cui percorso universitario è desumibile dai ciclici pagamenti effettuati dalla madre per l'alloggio del figlio in Roma (di cui al doc. 27 di parte ricorrente).
In ragione dei bisogni economici di uno studente universitario di 26 anni, pur in assenza della documentazione reddituale del resistente (dallo stesso non depositata, stante l'opzione contumaciale esercitate), deve confermarsi la quantificazione di tale contributo in euro 500,00 mensili, dovendosi sul punto presumere, in assenza di qualsiasi allegazione del resistente, che quest'ultimo
(nato nel 1976), abbia normale capacità lavorativa.
Le spese straordinarie, in applicazione del principio di proporzionalità debbono essere poste a carico di ciascun genitore per la quota del 50%.
L'ammissione della ricorrente, secondo cui lo stesso ER stia per laurearsi per intraprendere la specializzazione, notoriamente fonte di remunerazione economica, impone di fissare il termine finale di tale contribuzione a carico del padre al 30.6.2026 (momento in cui il ragazzo non potrà che essere inserito nel mondo del lavoro).
Un diverso ragionamento deve essere invece svolto con riferimento a PE rispetto al quale la ricorrente non ha neppure allegato (e conseguentemente dato prova) che il figlio, una volta divenuto maggiorenne, abbia curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica ovvero che si sia, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro.
Il Contributo al mantenimento provvisoriamente previsto in suo favore deve pertanto essere revocato a far data dal 31.12.2023 e ciò sul presupposto che lo spazio temporale intercorrente tra tale momento ed il compimento della maggiore età (risalente al 19.3.2020), risulta essere un tempo ragionevole ed appropriato a procurarsi un'adeguata fonte di reddito.
In ragione della non raggiunta indipendenza economica del figlio ER e sul presupposto che la ricorrente, così come desumibile dal citato doc. 27, "continui a provvedere materialmente alle esigenze del figlio, anticipando ogni esborso necessario per il suo sostentamento presso la sede di studio" (Cfr. Corte di Cassazione Sez. 1,
Ordinanza n. 30179 del 2024) deve essere confermata l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente.
3) Le spese di lite
La soccombenza del resistente sulla domanda di addebito giustifica, la sua condanna alle spese processuali, che sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 55 del 2014, con riduzione per l'esiguità
e non complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi Parte 1 e he hanno contratto matrimonio il 04/04/1999, in Biaza Piska CP 1
(Polonia), trascritto presso l'Ufficio di Stato civile del Comune di CASTEL DEL
PIANO (Serie C, Parte II, atto n. 7, anno 2019);
ADDEBITA la separazione a CP 1
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune suddetto di annotare questa sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
DISPONE che il padre, CP 1 contribuisca contribuzione, sino al al 30.6.2026. al mantenimento ordinario indiretto del figlio ER 1 mediante la corresponsione alla madre, Parte 1 dell'importo di € 500,00 entro il giorno 10 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale Istat;
oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo vigente presso questo Tribunale di Grosseto;
ASSEGNA la casa coniugale, sita in Castel del Piano, via Matteotti n. 12;
CP 3 a far data dal 31.12.2023, il contributo al mantenimento provvisoriamente previsto in favore del figlio PE
CONDANNA CP 1 al pagamento, in favore di Parte 1
[...] delle spese del presente giudizio, che liquida in € 3.809,00, oltre 15 % per '
spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
Così deciso in Grosseto, nella Camera di Consiglio del 3.4. 2025.
Il PresidenteIl Giudice Relatore
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti