Sentenza 30 aprile 2024
Ordinanza cautelare 24 maggio 2024
Ordinanza collegiale 31 luglio 2024
Accoglimento
Sentenza 8 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 08/05/2025, n. 3903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3903 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03903/2025REG.PROV.COLL.
N. 03429/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3429 del 2024, proposto dalla società AN S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Cataldo, Diego Vaiano, e Francesca Mastroianni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
la Regione Lombardia, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Sabrina Gallonetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
nei confronti
- della società Techdow Pharma Italy S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Tommaso Matteo Ferrario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- delle società Rovi Biotech S.r.l., Chemi S.p.a. e Italfarmaco S.p.a., non costituite in giudizio;
- dell’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti - S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppina Squillace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sede di Milano, n. 541/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lombardia, della Techdow Pharma Italy S.r.l. e dell’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti - IA S.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 20 marzo 2025, il Cons. Antonio Massimo Marra e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La odierna appellante, AN S.r.l. - azienda farmaceutica titolare dei diritti di commercializzazione sul farmaco AN - ha impugnato dinanzi al Tar Lombardia, sede di Milano, la nota n. 7363 del 27 febbraio 2023, a mezzo della quale la Regione Lombardia - Direzione Generale Welfare, Unità Organizzativa Farmaceutica e Dispositivi Medici, ha diramato “ indicazioni regionali ”, in materia di prescrizione e utilizzo delle specialità medicinali a base della sostanza di origine biologica EN .
1.1. In punto di fatto va, preliminarmente, osservato che:
i. AN S.r.l. è titolare dei diritti di commercializzazione sul detto farmaco AN , medicinale basato sulla sostanza biologica “ EN SO ”;
ii. il brevetto del principio attivo, alla base del medicinale AN , è scaduto, di tal che le procedure pubbliche di acquisto di tale farmaco e la relativa determinazione del prezzo, nel canale della distribuzione ospedaliera, sono soggette, oltre agli ordinari principi che regolano la materia delle gare pubbliche, alle disposizioni di cui all’art. 15, comma 11 quater , del d.l. n. 95/2012;
iii. secondo le disposizioni da ultimo richiamate, al fine di garantire un’effettiva razionalizzazione della spesa e, nel contempo, un’ampia disponibilità delle terapie, i pazienti devono essere trattati con uno dei primi tre farmaci nella graduatoria dell’accordo-quadro, classificati secondo il criterio del minor prezzo o dell’offerta economicamente più vantaggiosa, mentre il medico resta, in ogni caso, libero di prescrivere il farmaco, tra quelli inclusi nella graduatoria finale della procedura di affidamento, ritenuto idoneo a garantire la continuità terapeutica ai pazienti;
iv. la distribuzione ordinaria (o convenzionata) del farmaco sul territorio segue, invece, regole distinte per quanto riguarda la determinazione del prezzo, che è quello negoziato dal produttore con l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA): i farmaci sono dispensati dalle farmacie territoriali e rimborsati a queste ultime dal Sistema Sanitario Nazionale proprio al prezzo stabilito da AIFA, generalmente più elevato di quello ospedaliero.
2. Tanto premesso, con determinazione del 20 aprile 2021, n. 371, la Centrale di committenza - Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti della Lombardia (IA) ha indetto una procedura di gara per la fornitura di medicinali di origine biologica (a brevetto scaduto), comprendente un lotto relativo proprio ai medicinali a base di “ EN ”, da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso, mediante accordo-quadro multifornitore.
2.1. Detta procedura ha individuato, in ossequio al richiamato art. 15, comma 11 quater , lett. b ), del d.l. n. 95/2012, tre aziende “ aggiudicatrici principali ” e precisamente: la AN S.r.l, la Techdow Pharma Italy S.r.l., la Rovi Biotech S.r.l. e - a parità di prezzo -, la Italfarmaco S.p.a.. Nello specifico, l’accordo-quadro ha, tra l’altro, stabilito, che: “ gli enti contraenti dovranno affidare le forniture del medicinale, in via prioritaria, all’aggiudicatario principale risultato primo in graduatoria, salvo la sussistenza di particolari esigenze cliniche, di caratteristiche dei pazienti o ove il medico prescrittore lo ritenga necessario per garantire la continuità terapeutica ”.
2.2. Con l’impugnata nota (n. 7363/2023), la Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia, ha diramato “ indicazioni regionali ”, in merito al farmaco EN : la Regione Lombardia, in particolare, rilevata una maggiore spesa convenzionata pari al 7,27% del fabbisogno sanitario nazionale e la necessità di riportare la Lombardia all’interno del tetto di spesa (7%) ha, perciò, promosso la prescrizione dei farmaci biosimilari, con particolare riferimento alle eparine a basso peso molecolare a brevetto scaduto, in quanto essi rappresentano i medicinali con miglior profilo di costo sul territorio.
2.3. AN S.r.l. ha impugnato, nel primo grado di giudizio, la nota ora richiamata, ritenendo le indicazioni regionali lesive dei suoi interessi e proponendo, avanti al TAR Milano, tre motivi di gravame.
2.4. Con la prima censura, la ricorrente ha denunciato la violazione dell’art. 15, comma 11 quater , del d.l. n. 95/2012, nonché l’eccesso di potere per difetto dei presupposti di fatto e di diritto per l’adozione del provvedimento. La Regione avrebbe violato le disposizioni dettate dall’art. 15 cit., espressione di un’operazione di bilanciamento tra le esigenze di razionalizzazione della spesa farmaceutica e salvaguardia della libertà prescrittiva, continuità terapeutica e principi a tutela della libera concorrenza. Secondo la ricorrente, in particolare, per effetto delle indicazioni regionali, la prescrizione dei medicinali di origine biologica non dovrebbe più avvenire in coerenza con gli esiti delle procedure di gara, ma secondo una preferenza - asseritamente illegittima - per i farmaci biosimilari.
2.5. Con ulteriore motivo di doglianza, AN ha lamentato, ancora, la violazione dell’art. 30 del d.l. n. 50/2016, nonché l’eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità e irragionevolezza: la nota impugnata avrebbe provocato una sostanziale estromissione dell’azienda ricorrente dal mercato degli acquisti diretti di EN , con violazione dei principi posti a presidio delle gare pubbliche.
2.6. Con un terzo motivo, la ricorrente ha dedotto, infine, il difetto di motivazione del provvedimento
gravato che si sarebbe a suo dire basato sulla circostanza che il medicinale originator AN avrebbe un prezzo di rimborso sul territorio più elevato di quello degli altri farmaci biosimilari. Inoltre, la nota impugnata sarebbe affetta da irragionevolezza nella misura in cui avrebbe imposto alle aziende sanitarie e agli enti del sistema sanitario regionale di rinunciare a un risparmio certo e immediato nel canale degli acquisti diretti per conseguire un risparmio soltanto eventuale e futuro nel canale della distribuzione.
3. Il TAR per la Lombardia, sede di Milano, con sentenza n. 541 del 19 dicembre 2024, ha respinto il ricorso, per l’assorbente motivo che la nota impugnata non travolge la posizione di AN, quale “ aggiudicataria principale ”, perché “ resta fermo il risultato della gara, senza alcuna estromissione della ricorrente dal mercato degli acquisti diretti di EN nella Regione Lombardia ”.
3.1. Il giudice di prime cure ha inteso l’art. 15, comma 11- quater , del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel senso di non imporre ordini di priorità fra i tre aggiudicatari principali dell’accordo-quadro stipulato in esito alla su vista procedura selettiva tra “ farmaco biologico ” ( originator) e “ farmaci biosimilari ”, i quali sono stati ritenuti sullo stesso piano. Tale opzione esegetica, conforme alla prevalente giurisprudenza, rappresenta, secondo il Tribunale, anche sulla scorta di analoghe fattispecie, il punto di equilibrio individuato dal legislatore tra le diverse esigenze di tutela della concorrenza tra i produttori dei farmaci, di contenimento della spesa sanitaria e di salvaguardia della libertà prescrittiva del medico a tutela della salute dei pazienti; là dove, peraltro, è stata considerata, in tali similari casi, legittima una delibera regionale che dava indicazione ai medici prescrittori delle strutture ospedaliere di privilegiare il farmaco risultato primo in graduatoria, siccome meno costoso, fatta salva comunque la facoltà di prescrivere anche gli altri con apposita motivazione (cfr. Cons. Stato, sez. III, 15 febbraio 2021, n. 1309).
3.2. La sentenza n. 541/2024 del TAR Lombardia è stata impugnata da AN con appello notificato in data 29 aprile 2024, sul presupposto che erroneamente il giudice di primo grado ha disatteso la diversa opzione interpretativa avanzata dal ricorrente secondo cui la vista disposizione di cui all’art. 15, comma 11 quater, avrebbe attribuito, a dire della appellante, un ruolo di assoluta protezione nei confronti dell’operatore economico che avesse prevalso, come AN, con la migliore offerta; laddove, ha ritenuto, invece, di interpretare la normativa di riferimento, come già detto, nel senso di equiparare i tre operatori principali sullo stesso piano.
3.3. Si sono costituite in giudizio IA e Regione Lombardia, che hanno preliminarmente eccepito l’inammissibilità dell’appello per difetto di interesse; mentre, nel merito, ne hanno sostenuto l’infondatezza.
3.4. Si è, altresì, costituita la società Techdow Pharma Italy S.r.l.; mentre non si sono costituite in giudizio le società Rovi Biotech S.r.l., Chemi S.p.a. e Italfarmaco S.p.a.
3.5. Con ordinanza n. 1970, emessa nella camera di consiglio del 24 maggio 2024, il Collegio ha richiesto all’AIFA una relazione di chiarimenti in merito, tra l’altro, alla incidenza sull’effettivo risparmio o meno sulla spesa, a seguito dell’effetto di “continuità” o di trascinamento nel passaggio dalla somministrazione ospedaliera all’acquisto presso i canali di distribuzione territoriale di un medesimo farmaco, che la Regione Lombardia ha inteso arginare con il provvedimento impugnato.
A tale incombente istruttorio, AIFA ha adempiuto, con nota depositata in data 28 gennaio 2025.
4. Nell’udienza pubblica del 20 marzo 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. L’appello di AN risulta fondato limitatamente al quarto motivo introdotto.
5.1. Con un primo motivo l’odierna appellante sostiene l’erroneità della sentenza gravata, nella parte in cui il primo giudice ha disatteso i rilievi formulati da AN riguardo alle indicazioni diramate con l’impugnata nota dalla Regione Lombardia, che si porrebbero in contrasto con l’art. 15, comma 11- quater , d.l. n. 95/2012, vanificando, a suo dire, gli esiti delle procedure di gara indette in ambito regionale.
5.2. Il Tribunale ha ritenuto infondato questo motivo, muovendo dalla esegesi di tale disposizione-conforme alla prevalente giurisprudenza, che è quella di non imporre ordini di priorità, tra i tre aggiudicatari principali dell’accordo-quadro, stipulato in esito ad una procedura selettiva tra farmaco biologico originator e farmaci biosimilari.
5.3. L’appellante contesta fermamente questa interpretazione del Tribunale facendo leva sulla lex specialis, là dove espressamente prevede che “ le Aziende sanitarie dovranno prevalentemente rifornirsi dalla prima classificata fra i tre aggiudicatari principali del suddetto accordo-quadro ”, non potendo questi ultimi, quindi, essere considerati tutti sullo stesso piano, come erroneamente sostenuto dal primo giudice.
5.4. Il motivo deve essere respinto.
5.5. Come ha ben messo in rilievo la sentenza impugnata, infatti, l’esigenza di non imporre ordini di priorità fra i tre aggiudicatari principali dell’accordo-quadro, stipulato in esito ad una procedura selettiva tra farmaco biologico originator e farmaci biosimilari (i quali, quindi, devono tutti essere sullo stesso piano), non solo è evidenziata nell’articolo 15, comma 11- quater , del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ma trova ulteriore conferma nella giurisprudenza della Sezione, là dove è stato chiarito che “ l’opzione normativa rappresenta il punto di equilibrio individuato dal legislatore tra le diverse esigenze di tutela della concorrenza tra i produttori dei farmaci, di contenimento della spesa sanitaria e di salvaguardia della libertà prescrittiva del medico a tutela della salute dei pazienti ” (cfr. Cons. Stato, sez. III, 15 febbraio 2021, n. 1309).
6.6. In detta decisione è stata considerata, invero, legittima una delibera regionale che aveva dato indicazione ai medici prescrittori delle strutture ospedaliere di privilegiare il farmaco risultato primo in graduatoria, siccome meno costoso, fatta comunque salva la facoltà di prescrivere anche gli altri con apposita motivazione.
6.7. Se così è, come bene ha inteso il primo giudice nella lettura complessiva e ragionevole dello stesso art. articolo 15, comma 11- quater , si spiega anche perché la Regione ben può, per il perseguimento di finalità di razionalizzazione della spesa sanitaria, dettare indicazioni e indirizzi sui farmaci da prescrivere tra quelli risultati aggiudicatari dell’accordo-quadro di cui al precitato articolo 15, comma 11- quater (purché ciò non pregiudichi, come già ricordato, la libertà prescrittiva del medico), a ciò non ostando il disposto della norma della lex specialis invocata da AN, che di per sé non fonda, in realtà, alcuna posizione di priorità al primo graduato nella procedura selettiva.
6.8. Si deve qui ulteriormente chiarire, a confutazione della prospettazione dell’odierna appellante,
che il precitato articolo 15, comma 11- quater , del d.l. n. 95/2012, là dove stabilisce che “ i pazienti devono essere trattati con uno dei primi tre farmaci nella graduatoria dell’accordo-quadro ” (lett. b ), si pone in rapporto di specialità con la previsione generale contenuta nell’articolo 54, comma 4, lett. a ), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che rimette alla disciplina di gara di indicare, nel caso di accordo-quadro con più operatori economici, “ i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, nonché le condizioni oggettive per determinare quale degli operatori economici parti dell’accordo quadro effettuerà la prestazione ”. Del resto, trattasi di una specialità che discende proprio dal fatto che, rispetto alla disciplina generale dell’accordo-quadro, quella qui in esame, contempla una rilevanza prevalente d’interessi ulteriori rispetto a quelli concorrenziali perseguiti dalle norme sull’affidamento dei contratti pubblici, ivi compreso quello al contenimento della spesa.
6.9. Del resto, questo Consiglio di Stato ha avuto modo di chiarire a più riprese come le eccezioni alla normale disciplina dei contratti pubblici si giustifichino anche in ragione della salvaguardia della libertà prescrittiva del medico , che è finalizzata alla tutela del bene superiore della salute, e che può, dunque, giustificare anche l’adozione di scelte prescrittive più onerose economicamente per il SSN (cfr. Cons. Stato, sez. III, 6 dicembre 2021, n. 8158; id., 28 dicembre 2020, n. 8370).
6.10. Se così è, risulta certamente condivisibile la lettura che il primo giudice ha dato della disciplina di gara, là dove già in tale sede era indicato, quale criterio tendenziale alle strutture sanitarie, di rivolgersi al primo tra gli aggiudicatari principali dell’accordo-quadro. Tale indicazione non poteva, perciò, intendersi come un autovincolo della lex specialis , perché – come detto – non coerente con la normativa primaria retrostante e, quindi, del tutto condivisibilmente il T.A.R. ne ha tratto un primo criterio orientativo (concordato da IA S.p.a. con l’Amministrazione regionale), motivato dalla assorbente considerazione che il primo graduato avrebbe offerto certamente il minor prezzo; ma, non tale, da escludere che, successivamente, la Regione potesse fornire ulteriori prescrizioni sui criteri da seguire per l’individuazione del soggetto cui chiedere la fornitura dei farmaci.
7. Alla luce delle suindicate considerazioni può, quindi, in estrema sintesi osservarsi che:
i ) è certamente condivisibile l’avviso dell’appellante, là dove attribuisce alla impugnata nota regionale carattere oggettivamente prescrittivo, potenzialmente lesiva della sua posizione e, non meramente “ indicativo ” come ritenuto dal primo giudice. In disparte restando i rilievi evidenziati da AN, secondo cui detta nota possa avere inciso sulle successive scelte delle Aziende sanitarie, finanche nella predisposizione di nuove procedure di acquisto, deve qui piuttosto rilevarsi che la svalutazione del carattere provvedimentale di tale nota si pone in contraddizione con l’affermazione che, con essa, la Regione avrebbe esercitato un potere espressamente riconosciutole dalla legge, ossia quello di adottare misure di razionalizzazione della spesa sanitaria;
ii ), la ridetta nota, tuttavia, risulta immune dai vizi lamentati dall’appellante, perché espressione di un potere riconosciuto all’Amministrazione per il perseguimento di un interesse contemplato dalla stessa normativa la cui violazione l’istante ha lamentato, e che ne segna la specialità rispetto alle ordinarie norme sull’affidamento dei contratti pubblici, nel senso di non rendere possibile l’attribuzione a priori di una posizione di priorità, o comunque preferenziale, alla odierna appellata; iii ) è, quindi, condivisibile anche l’avviso espresso da AIFA, con la nota istruttoria del 17 aprile 2023, secondo cui la misura adottata dalla Regione costituiva legittimo esercizio del potere regionale di razionalizzazione della spesa farmaceutica (in presenza di un accertato sforamento del tetto del 7%) e, per come congegnata, non impattava sugli esiti della gara di cui AN è risultata aggiudicataria. Né è predicabile alcuna lesione della prerogative della stessa AIFA, essendo del tutto corretto – come rilevato dal primo giudice – che nella specie, la Regione non ha in alcun modo inteso incidere sul prezzo negoziato tra la ricorrente e l’AIFA con riferimento al canale della distribuzione convenzionata, ma ha considerato tale prezzo solo quale circostanza di fatto che, unitamente ad altre, fondava una misura intesa a razionalizzare la spesa e ridurre gli oneri a carico delle finanze pubbliche, in relazione al farmaco commercializzato dall’appellante.
7.1. Se, tuttavia, alla stregua di quanto fin qui osservato, deve escludersi l’illegittimità in astratto del modus operandi della Regione, dovendosi ritenere lo stesso legittima espressione di un potere ad essa riconosciuto nel sistema normativo vigente e non in contrasto con norme di legge cogenti; lo stesso, però, si appalesa - ad avviso del Collegio - illegittimo in concreto, stante la fondatezza della censura riproposta con il quarto e ultimo dei motivi d’appello.
7.2. Con tale ultimo motivo d’appello AN, dopo aver rimarcato che la nota regionale impugnata era destinata a produrre nell’immediato maggiori oneri per le finanze regionali in conseguenza dei maggiori costi dei farmaci biosimilari rispetto a quello originator fornito dall’appellante, ha peraltro contestato il correlativo assunto dell’Amministrazione, secondo cui tali maggiori oneri sarebbero stati compensati dai risparmi che si sarebbero registrati nel canale della distribuzione convenzionata, stante l’effetto di “ trascinamento ” per il quale i pazienti una volta dimessi dagli ospedali avrebbero continuato a farsi prescrivere, e ad acquistare in farmacia, gli stessi medicinali loro prescritti in regime ospedaliero: di qui si sarebbe determinato il maggior incremento della spesa relativa a tale canale distributivo, in conseguenza del maggior prezzo negoziato con AIFA e praticato dall’appellante per tale settore.
7.3. Con riferimento a tale ultima ipotesi, che nel caso che occupa rileva, l’istruttoria disposta dal Collegio con ordinanza n. 1970/2024 ha escluso che l’invocato effetto di trascinamento (ovvero “ effetto volano ”) potesse ritenersi confermato in fatto, essendo i dati comunicati dall’AIFA, relativi agli anni 2022-2023, rivelatori del fatto che una percentuale assolutamente non significativa degli acquisti in farmacia del farmaco “ AN ” è attribuibile a pazienti cui tale farmaco era stato in precedenza prescritto e somministrato in regime di ricovero ospedaliero. In altri termini, che la somministrazione dei farmaci in ospedale potesse generare una sorta di effetto di trascinamento e di continuazione nell’uso del farmaco stesso anche dopo le dimissioni del paziente, non si evince come detto dai dati comunicati con la vista istruttoria da AIFA.
7.4. Le parti appellate contestano con forza l’utilità delle conclusioni così raggiunte, le quali - a loro dire - sarebbero errate, in quanto AIFA avrebbe dovuto, piuttosto, muovere dal dato dei pazienti cui il farmaco de quo era stato prescritto in regime ospedaliero; e, accertare, quanti di essi abbiano poi continuato a farselo prescrivere, anche a seguito delle dimissioni.
7.5. Detto ordine di idee non può esser condiviso.
7.6. Osserva, in proposito, il Collegio che, in disparte la circostanza che AN ha rilevato che tale informazione era, in ogni caso, rintracciabile dai dati forniti da AIFA, conducendo ad esiti diversi da quelli auspicati dalle appellanti stesse, nel senso dell’inesistenza del suddetto “ effetto di trascinamento ”, risulta decisiva ad avviso del Collegio la circostanza che i dati, sulla base dei quali AIFA ha fornito il proprio parere, sono stati forniti dalla stessa Regione, che era l’unica a detenerli: ben avrebbe potuto, quindi, l’ente regionale appellato fornire una propria elaborazione tesa a dimostrare l’erroneità dell’approccio metodologico seguito da AIFA, senza limitarsi ad affermarlo.
7.7. Del resto, le conclusioni di AIFA risultano certamente significative, poiché oltre a non contraddire quanto rilevato dalla stessa nella citata nota del 17 aprile 2023, esse dimostrano che il presupposto fondamentale sulla cui base era stata adottata la nota prescrittiva impugnata in prime cure, e cioè il ritenuto “impatto” che la posizione dell’odierna appellante quale aggiudicataria principale della gara esperita ai sensi dell’articolo 15, comma 11- quater , d.l. n. 95/2012 sulla spesa da sostenere nel diverso canale della distribuzione convenzionata, era del tutto indimostrato e solo apoditticamente affermato dalla Regione, con la conseguenza che la stessa finalità di razionalizzazione della spesa, che costituisce il fondamento e la giustificazione della misura de qua , risulta rimanere una mera enunciazione del cui effettivo perseguimento non si rinviene tuttavia alcuna prova.
7.8. Tale conclusione risulta confermata ex post dalla circostanza che, sebbene la nota impugnata in prime cure si concludesse prevedendo una fase di monitoraggio (“ Sarà poi attività coordinata dalla scrivente con IA e con i farmacisti ATS e delle strutture ospedaliere procedere alla condivisione del monitoraggio delle prescrizioni sia alla dimissione che sul territorio, verificando così l’andamento a livello locale e regionale ”), la Regione in corso di causa non ha peraltro prodotto alcun dato che potesse confermare l’effettiva incidenza della misura medesima sull’andamento della spesa per i farmaci de quibus nel canale della distribuzione convenzionata.
8. Per quanto esposto, l’appello va accolto limitatamente al quarto motivo e conseguentemente va accolto il terzo motivo del ricorso di primo grado, ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione, con il conseguente annullamento della nota con lo stesso impugnata.
9. L’esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto:
- accoglie l’appello limitatamente al quarto motivo, nei limiti di cui in motivazione, e lo respinge per il resto;
- per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado e annulla gli atti impugnati in primo grado, nei sensi e con gli effetti di cui in motivazione.
Compensa le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Greco, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Giovanni Pescatore, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonio Massimo Marra | Raffaele Greco |
IL SEGRETARIO