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Sentenza 28 novembre 2024
Sentenza 28 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 28/11/2024, n. 1991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1991 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. Antonino Casdia, all'esito dell'udienza del
28/11/2024 ha pronunciato, la seguente,
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia iscritta al n. 973/2015, a cui è riunito il RGN 996/2015 R.G., promossa da: nata a [...] il [...], C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Brolo, Via Garibaldi n.10, presso e nello studio dell'Avv. Sara Maria Gullotti, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, domiciliato, rappresentato e difeso come in atti;
- resistente –
Oggetto: iscrizione elenchi anagrafici.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti.
FATTO E DIRITTO ex art. 132, co. 2 n. 4, c.p.c.
Con ricorso depositato il 26/03/2015, a cui è riunito il RGN 996/2015, la parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro esponendo di essere bracciante agricola, e che negli anni 2009 e 2013, rispettivamente per n.101 e n.102, giornate, ha svolto attività lavorativa, come bracciante agricola, alle dipendenze della ditta EM LA AN. CP_ Che l' le comunicava di averla cancellata per i suddetti anni, tramite pubblicazione sul sito con il secondo elenco trimestrale del 2014.
Lamentava che inutile si era rilevato il ricorso amministrativo, e chiedeva il riconoscimento del diritto ad ottenere l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per gli anni 2009 e
2013, rispettivamente per n.101 e n.102, giornate con condanna dell' ad effettuare la suddetta CP_1
iscrizione.
Chiedeva altresì il riconoscimento di qualsiasi beneficio spettante.
L' si costituiva non eccependo alcuna decadenza ex art. dell'art. 22 D.L. n. 7/1970, ma nel CP_1
merito contestava le pretese avverse chiedendone il rigetto.
Dopo l'espletamento della prova testimoniale all'udienza odierna la causa veniva discussa, e decisa con sentenza contestuale.
Anzitutto si osserva che non sussistono nella fattispecie, problemi di inammissibilità o di procedibilità della domanda, in relazione alla domanda di reiscrizione negli elenchi anagrafici.
Parte ricorrente, infatti, ha fornito valida prova circa la presentazione del ricorso avverso il provvedimento di mancata iscrizione negli elenchi per gli anni per cui è lite.
Non si pongono altresì problemi di decadenza essendo stati rispettati i termini relativi.
CP_ Peraltro, l' non ha sollevato alcuna eccezione. CP_ Va rilevato che non è possibile disporre la riunione chiesta dall' in quanto, i fascicoli
1002/2015, è stato deciso con sentenza n.1951/2023, ed i fascicoli RGN 899/2015, riunito al RGN
934/2015, riuniti sono stati decisi con sentenza n.1137/2024.
Passando a scrutinare il merito il ricorso è fondato e va accolto, per quanto concerne la sola domanda di iscrizione negli elenchi anagrafici, mentre va rigettata per quanto concerne la richiesta di “qualsiasi beneficio spettante”, atteso l'indeterminatezza e la genericità della richiesta.
La domanda della parte ricorrente tende all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per gli anni e per le giornate indicate.
CP_ La parte ricorrente si duole della circostanza che l' non lo ha iscritta a causa della insussistenza del rapporto di lavoro dedotto.
Sul punto, va rilevato che, come statuito dalla sentenza della Corte di Appello n.88/2021, in merito
CP_ all'accertamento ispettivo dell' i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali, fanno piena prova, fino a querela di falso, unicamente ai fatti attestanti nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, mentre la fede privilegiata non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni raccolte. (Cass. sez. un. N.12545/1992;
n.17355/2009).
I rapporti ispettivi, pur facendo prova fino a querela di falso, per loro natura hanno tuttavia una attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine, ed in particolare siano allegati i verbali, che costituiscono la fonte di conoscenza si da consentire al Giudice ed alle parti il controllo e la valutazione del loro contenuto. (Cass. 14965/2012).
Orbene, questo Giudice nell'espressione del proprio potere discrezionale nella valutazione delle fonti di prova, ritiene che parte ricorrente, abbia dato prova, come era suo precipuo onere, attraverso i testi escussi e la documentazione prodotta, della sussistenza del rapporto di lavoro con l'indicato datore di lavoro per l'anno e le giornate di riferimento.
Invero, i testi escussi all'udienza, senza apparente contraddizione, hanno confermano sia l'esistenza, sia la durata e sia la natura onerosa del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, nonché le direttive impartite dal datore di lavoro o un suo delegato, dimostrando in tal senso la natura subordinata del rapporto lavorativo. Parte ricorrente ha versato in atti le buste paga relative all'attività lavorativa svolta.
Deve pertanto essere riconosciuto il diritto della parte ricorrente all'iscrizione negli elenchi per gli anni 2009 e 2013, rispettivamente per n.101 e n.102 giornate annue, con condanna dell' ad CP_1
effettuare la suddetta iscrizione per le giornate e per gli anni di riferimento.
Va invece rigettata la domanda relativa al beneficio richiesto, atteso l'indeterminatezza e la genericità della richiesta.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto della serialità e dei giudizi riuniti, come da dispositivo con distrazione in favore dell'Avv. Sara Maria Gullotti, che ha reso la dichiarazione di legge.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda
CP_ proposta da contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, Parte_1
così provvede:
1)Dichiara che per gli anni 2009 e 2013, rispettivamente per n.101 e n.102 giornate Parte_1
annue, ha svolto attività lavorativa alle dipendenze della ditta EM LA AN, e, per l'effetto ordina all' , in persona del legale rappresentate pro tempore, di effettuare la CP_1 relativa iscrizione negli elenchi anagrafici dell'agricoltura, in favore della stessa;
CP_ 2)Condanna l' alla rifusione delle spese processuali, che liquida in Euro 1.500,00, oltre accessori di legge, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c., in favore dell'Avv. Sara Maria
Gullotti che ha reso la dichiarazione di legge.
Patti, 28/11/2024.
Il Giudice on.
Antonino Casdia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. Antonino Casdia, all'esito dell'udienza del
28/11/2024 ha pronunciato, la seguente,
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia iscritta al n. 973/2015, a cui è riunito il RGN 996/2015 R.G., promossa da: nata a [...] il [...], C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Brolo, Via Garibaldi n.10, presso e nello studio dell'Avv. Sara Maria Gullotti, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, domiciliato, rappresentato e difeso come in atti;
- resistente –
Oggetto: iscrizione elenchi anagrafici.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti.
FATTO E DIRITTO ex art. 132, co. 2 n. 4, c.p.c.
Con ricorso depositato il 26/03/2015, a cui è riunito il RGN 996/2015, la parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro esponendo di essere bracciante agricola, e che negli anni 2009 e 2013, rispettivamente per n.101 e n.102, giornate, ha svolto attività lavorativa, come bracciante agricola, alle dipendenze della ditta EM LA AN. CP_ Che l' le comunicava di averla cancellata per i suddetti anni, tramite pubblicazione sul sito con il secondo elenco trimestrale del 2014.
Lamentava che inutile si era rilevato il ricorso amministrativo, e chiedeva il riconoscimento del diritto ad ottenere l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per gli anni 2009 e
2013, rispettivamente per n.101 e n.102, giornate con condanna dell' ad effettuare la suddetta CP_1
iscrizione.
Chiedeva altresì il riconoscimento di qualsiasi beneficio spettante.
L' si costituiva non eccependo alcuna decadenza ex art. dell'art. 22 D.L. n. 7/1970, ma nel CP_1
merito contestava le pretese avverse chiedendone il rigetto.
Dopo l'espletamento della prova testimoniale all'udienza odierna la causa veniva discussa, e decisa con sentenza contestuale.
Anzitutto si osserva che non sussistono nella fattispecie, problemi di inammissibilità o di procedibilità della domanda, in relazione alla domanda di reiscrizione negli elenchi anagrafici.
Parte ricorrente, infatti, ha fornito valida prova circa la presentazione del ricorso avverso il provvedimento di mancata iscrizione negli elenchi per gli anni per cui è lite.
Non si pongono altresì problemi di decadenza essendo stati rispettati i termini relativi.
CP_ Peraltro, l' non ha sollevato alcuna eccezione. CP_ Va rilevato che non è possibile disporre la riunione chiesta dall' in quanto, i fascicoli
1002/2015, è stato deciso con sentenza n.1951/2023, ed i fascicoli RGN 899/2015, riunito al RGN
934/2015, riuniti sono stati decisi con sentenza n.1137/2024.
Passando a scrutinare il merito il ricorso è fondato e va accolto, per quanto concerne la sola domanda di iscrizione negli elenchi anagrafici, mentre va rigettata per quanto concerne la richiesta di “qualsiasi beneficio spettante”, atteso l'indeterminatezza e la genericità della richiesta.
La domanda della parte ricorrente tende all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per gli anni e per le giornate indicate.
CP_ La parte ricorrente si duole della circostanza che l' non lo ha iscritta a causa della insussistenza del rapporto di lavoro dedotto.
Sul punto, va rilevato che, come statuito dalla sentenza della Corte di Appello n.88/2021, in merito
CP_ all'accertamento ispettivo dell' i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali, fanno piena prova, fino a querela di falso, unicamente ai fatti attestanti nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, mentre la fede privilegiata non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni raccolte. (Cass. sez. un. N.12545/1992;
n.17355/2009).
I rapporti ispettivi, pur facendo prova fino a querela di falso, per loro natura hanno tuttavia una attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine, ed in particolare siano allegati i verbali, che costituiscono la fonte di conoscenza si da consentire al Giudice ed alle parti il controllo e la valutazione del loro contenuto. (Cass. 14965/2012).
Orbene, questo Giudice nell'espressione del proprio potere discrezionale nella valutazione delle fonti di prova, ritiene che parte ricorrente, abbia dato prova, come era suo precipuo onere, attraverso i testi escussi e la documentazione prodotta, della sussistenza del rapporto di lavoro con l'indicato datore di lavoro per l'anno e le giornate di riferimento.
Invero, i testi escussi all'udienza, senza apparente contraddizione, hanno confermano sia l'esistenza, sia la durata e sia la natura onerosa del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, nonché le direttive impartite dal datore di lavoro o un suo delegato, dimostrando in tal senso la natura subordinata del rapporto lavorativo. Parte ricorrente ha versato in atti le buste paga relative all'attività lavorativa svolta.
Deve pertanto essere riconosciuto il diritto della parte ricorrente all'iscrizione negli elenchi per gli anni 2009 e 2013, rispettivamente per n.101 e n.102 giornate annue, con condanna dell' ad CP_1
effettuare la suddetta iscrizione per le giornate e per gli anni di riferimento.
Va invece rigettata la domanda relativa al beneficio richiesto, atteso l'indeterminatezza e la genericità della richiesta.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto della serialità e dei giudizi riuniti, come da dispositivo con distrazione in favore dell'Avv. Sara Maria Gullotti, che ha reso la dichiarazione di legge.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda
CP_ proposta da contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, Parte_1
così provvede:
1)Dichiara che per gli anni 2009 e 2013, rispettivamente per n.101 e n.102 giornate Parte_1
annue, ha svolto attività lavorativa alle dipendenze della ditta EM LA AN, e, per l'effetto ordina all' , in persona del legale rappresentate pro tempore, di effettuare la CP_1 relativa iscrizione negli elenchi anagrafici dell'agricoltura, in favore della stessa;
CP_ 2)Condanna l' alla rifusione delle spese processuali, che liquida in Euro 1.500,00, oltre accessori di legge, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c., in favore dell'Avv. Sara Maria
Gullotti che ha reso la dichiarazione di legge.
Patti, 28/11/2024.
Il Giudice on.
Antonino Casdia