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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 09/06/2025, n. 614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 614 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4707/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
AREA 3 - CONT/CONTRATTUALE
Il Tribunale, in composizione Monocratica, nella persona del Giudice dott. Claudio Di Giacinto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4707/2022 promossa da:
(C.F. , titolare della omonima ditta Parte_1 C.F._1
individuale, corrente in Corato, alla via Castel del Monte n. 145, rappresentato e difeso dagli Avv.ti
Olinto Raffaele Valentini e Paola Michela Losappio, giusta procura rilasciata su foglio separato trasmesso nel fascicolo telematico
-OPPONENTE-
E
(P.I. , processualmente rappresentata, giusta procura speciale da CP_1 P.IVA_1
(già ) (C.F. e P.I. Controparte_2 Controparte_3
), rappresentata e difesa dall'avv. Lopis Marianna, giusta procura allegata nel fascicolo P.IVA_2
telematico
-OPPOSTA-
Oggetto: somministrazione
Conclusioni delle parti: (come da verbale d'udienza del 5.6.2025):
Opponente: “precisa le conclusioni ribadendo l'accettazione della proposta e insistendo per la revoca del decreto ingiuntivo, con compensazione delle spese di lite;
in subordine, nell'ipotesi in cui non fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere insiste nelle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo e si dichiara antistatario ai fini della ripartizione delle spese di lite.” Opposta: “precisa le conclusioni ribadendo l'adesione alla proposta conciliativa così come formulata dal Giudice e come specificata nel quantum in data odierna e chiede che venga dichiarata cessata la materia del contendere.”
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 07.10.2022, l'impresa individuale ha Parte_1
convenuto in giudizio dinanzi codesto Tribunale formulando opposizione avverso Controparte_4
il decreto ingiuntivo n. 1020/2022 emesso da codesto Tribunale, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 40.395,66, oltre interessi e spese di lite, a titolo di corrispettivo dovuto per la fornitura di energia elettrica, giusta fatture allegate dall'opposta in sede monitoria.
Ha dedotto ed eccepito, in sintesi, l'opponente, a fondamento del proprio atto introduttivo:
a) l'inammissibilità del decreto per irregolarità delle scritture contabili depositate dall'opposta; b)
l'inesistenza del credito in quanto determinato attraverso conteggi unilaterali e arbitrari, e provato a mezzo di fatture, non costituenti prova idonea;
nonché in quanto non sarebbe mai stata effettuata la fornitura di energia, nè mai sarebbe stata rilevata dalla lettura del contatore;
c) che, in subordine, il credito sarebbe prescritto ai sensi della Delibera 97/2018/R/COM in relazione alle fatture del
10.07.2020 (di euro 17.313,22) e del 10.08.2020 (di euro 14.024,05), per un tot di euro 31.337,27.
Ha concluso, dunque, nei seguenti termini: “Voglia l'On.le Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvedere: - dichiarare inammissibile la domanda monitoria, per i motivi di cui al punto 1 del presente atto, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 1020/2022 Trib. Trani;
- in via gradata, revocare il decreto opposto. Trani perché il credito azionato non è dovuto, né provato, per i motivi di cui ai punti 1 e 2 del presente atto;
- in via alternativa e/o subordinata, accertare e dichiarare la prescrizione del credito azionato, per i motivi di cui al punto 3 del presente atto;
- in ogni caso, rigettare l'eventuale richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per l'insussistenza dei requisiti di cui all'648 c.p.c., per tutte le ragioni sopra esposte;
- comunque, condannare l'opposta al pagamento delle spese del presente giudizio per avervi dato causa con il proprio illegittimo comportamento”
Con comparsa del 16.2.2023 si è costituita in giudizio l'opposta, invocando il rigetto dell'avversa opposizione e deducendo, in sintesi: - che le contestazioni sulla lettura del contatore non possono essere opposte alla stessa in quanto mero fornitore e non distributore;
- che le fatture emesse per l'erogazione di energia elettrica (bolletta) consentono di determinare il rapporto e le prestazioni effettuate in quanto contengono sia i dati relativi al cliente che i dati relativi all'erogazione, rilevati dal distributore locale, e sulla cui base l'opposta ha emesso fattura;
- che la pretesa creditoria è provata dalla produzione dell'estratto autentico notarile delle scritture contabili e dell'estratto conto delle fatture;
- che l'opponente non ha contestato il funzionamento del contatore, onde dovrebbe valere la presunzione di veridicità della contabilizzazione dei consumi effettuata dal distributore;
- che l'eccezione di prescrizione sarebbe genericamente formulata e che la prescrizione sarebbe stata interrotta dalla notifica della diffida del 14.04.2022.
Ha concluso, dunque, nei seguenti termini: “Voglia l'On. le Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: In via preliminare: -Concedere la provvisoria esecutorietà ex art. 648 c.p.c. del Decreto ingiuntivo n. 1020/2022 del 25.07.2022 RG. 2873/2022 emesso dal Tribunale Ordinario di Trani, non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
Nel merito: -respingere l'opposizione svolta in quanto infondata in fatto e in diritto e per l'effetto confermare in toto il decreto ingiuntivo n. 1020/2022 del 25.07.2022 RG. 2873/2022 emesso dal
Tribunale Ordinario di Trani, su ricorso di Servizio Elettrico Nazionale ritualmente CP_1 notificato e per l'effetto condannare (CF. , titolare Parte_1 C.F._1 della omonima ditta individuale a pagare l'importo di Euro 40395,66 ovvero quell'importo che risulterà in corso di causa, oltre agli interessi ex. D.L. 231/2002 maturandi e dovuti dalla scadenza di ciascuna fattura fino all'effettivo soddisfo, oltre i successivi maturandi al saldo;
-rigettare tutte le domande avanzate da parte dell'attrice opponente, in quanto infondate in fatto e in diritto e, per
l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
Nel merito in subordine: Nella degnata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda spiegata in via principale, accertare e dichiarare Sig. (CF. , titolare della omonima ditta Parte_1 C.F._1 individuale è debitore nei confronti di dell'importo di Euro Controparte_2
40395,66 oltre interessi e per l'effetto condannarla a pagare il predetto importo dalla scadenza di ciascuna fattura sino al saldo, ovvero della maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa.”
Con ordinanza del 21.10.2024 è stata formulata la seguente proposta conciliativa: “ritenuto opportuno formulare una proposta conciliativa che tenga conto delle seguenti circostanze, indicate sulla scorta di una delibazione sommaria degli atti di causa: i) che la somministrazione dell'energia appare assistita da un sufficiente supporto probatorio;
ii) che, d'altro canto, l'eccezione di prescrizione biennale sollevata dall'opponente appare accompagnata da un fumus di fondatezza;
iii) che, in particolare, come è noto, ex artt. 1, commi 4 e 8 della l. 205/2017 il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni e tale norma si applica “alle fatture la cui scadenza è successiva…per il settore elettrico, al 1° marzo 2018”; iv) che nel caso di specie la fattura
725271190021031 è relativa al periodo 31.10.2017-30.6.2018, onde il periodo 31.10.2017-
28.2.2018 non appare “prescritto” in quanto soggetto alla prescrizione quinquennale (non applicandosi la legge 205 cit.), mentre quello 1.3.2018-14.4.2020 appare prescritto, tenendo conto della prescrizione biennale e della data del primo atto interruttivo in atti (14.4.2022); v) che la fattura 725271190021032 è relativa al periodo 30.11.2018-31.7.2020, con conseguente possibile prescrizione del periodo 30.11.2018-14.4.2020; vi) che, dunque, occorrerebbe nominare ctu al fine di effettuare il ricalcolo degli importi dovuti espungendo i periodi di prescrizione;
vii) che appare opportuno stimolare le parti ad effettuare in contraddittorio tale calcolo matematico, anche al fine di evitare l'aggravarsi di costi processuali
P.Q.M.
Letto l'art. 185 bis c.p.c., formula la seguente proposta conciliativa: riconoscimento da parte dell'opponente del credito dell'opposta nella misura determinata dall'importo menzionato in tutte le fatture allegate al ricorso monitorio, detratti i soli importi riferibili ai periodi considerati verosimilmente prescritti sulla scorta di quanto indicato in parte motiva.”
Alla successiva udienza del 9.1.2025 ha dichiarato la Controparte_2
“disponibilità…a ricevere dal sig. la somma di euro 19.000,00 in numero di dieci rate Parte_1 mensili di pari importo”. Con nota del 19.5.2025 l'opposta ha depositato dichiarazione di accettazione, sottoscritta dal difensore e dalla parte stessa.
All'udienza del 3.4.2025 l'opposta ha ribadito “la volontà…di accettare la proposta conciliativa formulata dal Giudice”; rappresentando “che le parti hanno, tuttavia, diversamente modulato la rateizzazione di pagamento” e chiedendo, “pertanto, un rinvio al fine effettuare la conciliazione giudiziale della controversia in tali termini”. L'opponente si è associato a tale richiesta.
Alla successiva udienza del 5.6.2025 l'opposta ha insistito “affinché il sig. versi Parte_1 la somma di euro 19.000 in unica soluzione entro il 13.06.2025”, chiedendo un rinvio “al fine di verificare il buon esito dell'accordo”; l'opponente ha fatto presente “che la proposta conciliativa formulata dal Giudice è stata già accettata da entrambe le parti nei termini modificati con le note di trattazione depositate da controparte in data 9.01.2025”, ribadendo ulteriormente la volontà di accettare.
Le parti sono state quindi invitare a precisare le conclusioni e le stesse vi hanno provveduto nei termini indicati in intestazione, discutendo oralmente la causa. Il Tribunale ha riservato la decisione ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.- ------------
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Al riguardo, occorre rilevare che le parti hanno sostanzialmente accettato la proposta conciliativa formulata dal giudice, come dalle stesse integrata, nel senso del riconoscimento, da parte dell'opponente, di un credito dell'opposta, nella misura di euro 19.000,00.
Le parti stesse, viceversa, se in un primo momento avevano trovato un'intesa anche in ordine alle modalità temporali di pagamento (rateizzazione in dieci rate, e poi in una diversa misura imprecisata), successivamente non hanno più concordato su tale profilo, avendo l'opposta rivendicato un pagamento in unica rata. Tale aspetto, dunque, è rimasto escluso dall'accordo.
Cionondimeno le parti hanno inteso definire la lite, come comprovato dalle conclusioni precisate dalle stesse, avendo entrambe richiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, in vista dell'accettazione della proposta conciliativa giudiziale.
Tale accordo rende evidente, dunque, che le parti hanno perso interesse ad una pronuncia nel merito dell'odierno giudizio, restando estranee a questa sede gli eventuali ulteriori profili di adempimento rispetto alle obbligazioni assunte in sede conciliativa (ivi incluso il profilo del tempo dell'adempimento).
Ne deriva, in conclusione, che occorre dichiarare la cessazione della materia del contendere, essendo necessario procedere - nelle forme della sentenza - alla revoca integrale del decreto ingiuntivo medesimo, anche al fine di escluderne l'efficacia esecutiva definitiva ex art. 653
c.p.c. e consentire dunque all'accordo giudiziale delle parti di spiegare l'efficacia sua propria.
Sussistono eccezionali ragioni per compensare le spese di lite, tenendo conto dell'intervenuta conciliazione
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da , così provvede: Parte_1
1- dichiara cessata la materia del contendere, in forza della conciliazione della lite intercorsa tra le parti, nei termini cui in parte motiva e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n.
1020/2022;
2- compensa integralmente le spese tra le parti.
Così deciso in Trani, il 9 giugno 2025 Il Giudice
Dott. Claudio Di Giacinto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
AREA 3 - CONT/CONTRATTUALE
Il Tribunale, in composizione Monocratica, nella persona del Giudice dott. Claudio Di Giacinto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4707/2022 promossa da:
(C.F. , titolare della omonima ditta Parte_1 C.F._1
individuale, corrente in Corato, alla via Castel del Monte n. 145, rappresentato e difeso dagli Avv.ti
Olinto Raffaele Valentini e Paola Michela Losappio, giusta procura rilasciata su foglio separato trasmesso nel fascicolo telematico
-OPPONENTE-
E
(P.I. , processualmente rappresentata, giusta procura speciale da CP_1 P.IVA_1
(già ) (C.F. e P.I. Controparte_2 Controparte_3
), rappresentata e difesa dall'avv. Lopis Marianna, giusta procura allegata nel fascicolo P.IVA_2
telematico
-OPPOSTA-
Oggetto: somministrazione
Conclusioni delle parti: (come da verbale d'udienza del 5.6.2025):
Opponente: “precisa le conclusioni ribadendo l'accettazione della proposta e insistendo per la revoca del decreto ingiuntivo, con compensazione delle spese di lite;
in subordine, nell'ipotesi in cui non fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere insiste nelle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo e si dichiara antistatario ai fini della ripartizione delle spese di lite.” Opposta: “precisa le conclusioni ribadendo l'adesione alla proposta conciliativa così come formulata dal Giudice e come specificata nel quantum in data odierna e chiede che venga dichiarata cessata la materia del contendere.”
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 07.10.2022, l'impresa individuale ha Parte_1
convenuto in giudizio dinanzi codesto Tribunale formulando opposizione avverso Controparte_4
il decreto ingiuntivo n. 1020/2022 emesso da codesto Tribunale, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 40.395,66, oltre interessi e spese di lite, a titolo di corrispettivo dovuto per la fornitura di energia elettrica, giusta fatture allegate dall'opposta in sede monitoria.
Ha dedotto ed eccepito, in sintesi, l'opponente, a fondamento del proprio atto introduttivo:
a) l'inammissibilità del decreto per irregolarità delle scritture contabili depositate dall'opposta; b)
l'inesistenza del credito in quanto determinato attraverso conteggi unilaterali e arbitrari, e provato a mezzo di fatture, non costituenti prova idonea;
nonché in quanto non sarebbe mai stata effettuata la fornitura di energia, nè mai sarebbe stata rilevata dalla lettura del contatore;
c) che, in subordine, il credito sarebbe prescritto ai sensi della Delibera 97/2018/R/COM in relazione alle fatture del
10.07.2020 (di euro 17.313,22) e del 10.08.2020 (di euro 14.024,05), per un tot di euro 31.337,27.
Ha concluso, dunque, nei seguenti termini: “Voglia l'On.le Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvedere: - dichiarare inammissibile la domanda monitoria, per i motivi di cui al punto 1 del presente atto, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 1020/2022 Trib. Trani;
- in via gradata, revocare il decreto opposto. Trani perché il credito azionato non è dovuto, né provato, per i motivi di cui ai punti 1 e 2 del presente atto;
- in via alternativa e/o subordinata, accertare e dichiarare la prescrizione del credito azionato, per i motivi di cui al punto 3 del presente atto;
- in ogni caso, rigettare l'eventuale richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per l'insussistenza dei requisiti di cui all'648 c.p.c., per tutte le ragioni sopra esposte;
- comunque, condannare l'opposta al pagamento delle spese del presente giudizio per avervi dato causa con il proprio illegittimo comportamento”
Con comparsa del 16.2.2023 si è costituita in giudizio l'opposta, invocando il rigetto dell'avversa opposizione e deducendo, in sintesi: - che le contestazioni sulla lettura del contatore non possono essere opposte alla stessa in quanto mero fornitore e non distributore;
- che le fatture emesse per l'erogazione di energia elettrica (bolletta) consentono di determinare il rapporto e le prestazioni effettuate in quanto contengono sia i dati relativi al cliente che i dati relativi all'erogazione, rilevati dal distributore locale, e sulla cui base l'opposta ha emesso fattura;
- che la pretesa creditoria è provata dalla produzione dell'estratto autentico notarile delle scritture contabili e dell'estratto conto delle fatture;
- che l'opponente non ha contestato il funzionamento del contatore, onde dovrebbe valere la presunzione di veridicità della contabilizzazione dei consumi effettuata dal distributore;
- che l'eccezione di prescrizione sarebbe genericamente formulata e che la prescrizione sarebbe stata interrotta dalla notifica della diffida del 14.04.2022.
Ha concluso, dunque, nei seguenti termini: “Voglia l'On. le Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: In via preliminare: -Concedere la provvisoria esecutorietà ex art. 648 c.p.c. del Decreto ingiuntivo n. 1020/2022 del 25.07.2022 RG. 2873/2022 emesso dal Tribunale Ordinario di Trani, non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
Nel merito: -respingere l'opposizione svolta in quanto infondata in fatto e in diritto e per l'effetto confermare in toto il decreto ingiuntivo n. 1020/2022 del 25.07.2022 RG. 2873/2022 emesso dal
Tribunale Ordinario di Trani, su ricorso di Servizio Elettrico Nazionale ritualmente CP_1 notificato e per l'effetto condannare (CF. , titolare Parte_1 C.F._1 della omonima ditta individuale a pagare l'importo di Euro 40395,66 ovvero quell'importo che risulterà in corso di causa, oltre agli interessi ex. D.L. 231/2002 maturandi e dovuti dalla scadenza di ciascuna fattura fino all'effettivo soddisfo, oltre i successivi maturandi al saldo;
-rigettare tutte le domande avanzate da parte dell'attrice opponente, in quanto infondate in fatto e in diritto e, per
l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
Nel merito in subordine: Nella degnata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda spiegata in via principale, accertare e dichiarare Sig. (CF. , titolare della omonima ditta Parte_1 C.F._1 individuale è debitore nei confronti di dell'importo di Euro Controparte_2
40395,66 oltre interessi e per l'effetto condannarla a pagare il predetto importo dalla scadenza di ciascuna fattura sino al saldo, ovvero della maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa.”
Con ordinanza del 21.10.2024 è stata formulata la seguente proposta conciliativa: “ritenuto opportuno formulare una proposta conciliativa che tenga conto delle seguenti circostanze, indicate sulla scorta di una delibazione sommaria degli atti di causa: i) che la somministrazione dell'energia appare assistita da un sufficiente supporto probatorio;
ii) che, d'altro canto, l'eccezione di prescrizione biennale sollevata dall'opponente appare accompagnata da un fumus di fondatezza;
iii) che, in particolare, come è noto, ex artt. 1, commi 4 e 8 della l. 205/2017 il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni e tale norma si applica “alle fatture la cui scadenza è successiva…per il settore elettrico, al 1° marzo 2018”; iv) che nel caso di specie la fattura
725271190021031 è relativa al periodo 31.10.2017-30.6.2018, onde il periodo 31.10.2017-
28.2.2018 non appare “prescritto” in quanto soggetto alla prescrizione quinquennale (non applicandosi la legge 205 cit.), mentre quello 1.3.2018-14.4.2020 appare prescritto, tenendo conto della prescrizione biennale e della data del primo atto interruttivo in atti (14.4.2022); v) che la fattura 725271190021032 è relativa al periodo 30.11.2018-31.7.2020, con conseguente possibile prescrizione del periodo 30.11.2018-14.4.2020; vi) che, dunque, occorrerebbe nominare ctu al fine di effettuare il ricalcolo degli importi dovuti espungendo i periodi di prescrizione;
vii) che appare opportuno stimolare le parti ad effettuare in contraddittorio tale calcolo matematico, anche al fine di evitare l'aggravarsi di costi processuali
P.Q.M.
Letto l'art. 185 bis c.p.c., formula la seguente proposta conciliativa: riconoscimento da parte dell'opponente del credito dell'opposta nella misura determinata dall'importo menzionato in tutte le fatture allegate al ricorso monitorio, detratti i soli importi riferibili ai periodi considerati verosimilmente prescritti sulla scorta di quanto indicato in parte motiva.”
Alla successiva udienza del 9.1.2025 ha dichiarato la Controparte_2
“disponibilità…a ricevere dal sig. la somma di euro 19.000,00 in numero di dieci rate Parte_1 mensili di pari importo”. Con nota del 19.5.2025 l'opposta ha depositato dichiarazione di accettazione, sottoscritta dal difensore e dalla parte stessa.
All'udienza del 3.4.2025 l'opposta ha ribadito “la volontà…di accettare la proposta conciliativa formulata dal Giudice”; rappresentando “che le parti hanno, tuttavia, diversamente modulato la rateizzazione di pagamento” e chiedendo, “pertanto, un rinvio al fine effettuare la conciliazione giudiziale della controversia in tali termini”. L'opponente si è associato a tale richiesta.
Alla successiva udienza del 5.6.2025 l'opposta ha insistito “affinché il sig. versi Parte_1 la somma di euro 19.000 in unica soluzione entro il 13.06.2025”, chiedendo un rinvio “al fine di verificare il buon esito dell'accordo”; l'opponente ha fatto presente “che la proposta conciliativa formulata dal Giudice è stata già accettata da entrambe le parti nei termini modificati con le note di trattazione depositate da controparte in data 9.01.2025”, ribadendo ulteriormente la volontà di accettare.
Le parti sono state quindi invitare a precisare le conclusioni e le stesse vi hanno provveduto nei termini indicati in intestazione, discutendo oralmente la causa. Il Tribunale ha riservato la decisione ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.- ------------
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Al riguardo, occorre rilevare che le parti hanno sostanzialmente accettato la proposta conciliativa formulata dal giudice, come dalle stesse integrata, nel senso del riconoscimento, da parte dell'opponente, di un credito dell'opposta, nella misura di euro 19.000,00.
Le parti stesse, viceversa, se in un primo momento avevano trovato un'intesa anche in ordine alle modalità temporali di pagamento (rateizzazione in dieci rate, e poi in una diversa misura imprecisata), successivamente non hanno più concordato su tale profilo, avendo l'opposta rivendicato un pagamento in unica rata. Tale aspetto, dunque, è rimasto escluso dall'accordo.
Cionondimeno le parti hanno inteso definire la lite, come comprovato dalle conclusioni precisate dalle stesse, avendo entrambe richiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, in vista dell'accettazione della proposta conciliativa giudiziale.
Tale accordo rende evidente, dunque, che le parti hanno perso interesse ad una pronuncia nel merito dell'odierno giudizio, restando estranee a questa sede gli eventuali ulteriori profili di adempimento rispetto alle obbligazioni assunte in sede conciliativa (ivi incluso il profilo del tempo dell'adempimento).
Ne deriva, in conclusione, che occorre dichiarare la cessazione della materia del contendere, essendo necessario procedere - nelle forme della sentenza - alla revoca integrale del decreto ingiuntivo medesimo, anche al fine di escluderne l'efficacia esecutiva definitiva ex art. 653
c.p.c. e consentire dunque all'accordo giudiziale delle parti di spiegare l'efficacia sua propria.
Sussistono eccezionali ragioni per compensare le spese di lite, tenendo conto dell'intervenuta conciliazione
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da , così provvede: Parte_1
1- dichiara cessata la materia del contendere, in forza della conciliazione della lite intercorsa tra le parti, nei termini cui in parte motiva e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n.
1020/2022;
2- compensa integralmente le spese tra le parti.
Così deciso in Trani, il 9 giugno 2025 Il Giudice
Dott. Claudio Di Giacinto