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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. V, sentenza 23/01/2026, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 148/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 5, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
DE GAETANIS GIOVANNI, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1394/2025 depositato il 01/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Creset - Crediti, Servizi E Tecnologie S.p.a. - 00868170143
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Bonifica Centro Sud Puglia - 93544360725
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 0090205F24010041557 BONIFICA 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 15/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti.
Resistente: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 ha proposto ricorso contro il Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia e Creset – Crediti, Servizi e Tecnologie Spa, avverso il sollecito di pagamento in epigrafe, di € 765,83, per quota consortile anno 2020.
A fondamento del ricorso ha dedotto l'illegittimità dell'atto impugnato per i seguenti motivi specifici:
1) Violazione dei principi e del procedimento previsto dalla L.R. Puglia n. 4 del 13/3/2012 ed in particolare violazione degli artt. 17 e 18. Violazione dell'art. 10 R.D. n. 215/1933. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità. Errata rappresentazione in fatto e diritto;
2) Nullità della cartella di pagamento per mancata notifica dell'atto presupposto. Violazione di preventiva comunicazione di avvio del procedimento e violazione del contraddittorio preventivo. Illegittimità della notifica del sollecito di pagamento da parte dell'ente di riscossione senza la preventiva notifica dell'avviso da parte dell'ente impositore. Violazione dell'art. 10 dello statuto del contribuente. Violazione dei principi stabiliti nello statuto del contribuente.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese. Depositava relazione di consulenza tecnica redatta dal perito agrario Nominativo_1, iscritto all'Albo dei Periti Agrari della Provincia di Lecce al N._, asseverata con verbale di giuramento di perizia del 01/10/2024 in Gallipoli nella Cancelleria del Giudice di Pace.
Costituendosi il Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia, nel merito, ha contestato sotto ogni profilo la fondatezza del ricorso, concludendo di conseguenza. Produceva consulenza tecnica redatta dal Tecnico incaricato Dott. Nominativo_2. In data 05/11/2025 depositava memorie illustrative per sollecitare l'inammissibilità del ricorso per tardiva costituzione del ricorrente precisando che la Ricorrente_1 a fronte della notifica del ricorso, effettuata in data 07/04/2025, si è costituita in giudizio, depositando la nota di iscrizione a ruolo l'01/07/2025, ben oltre il
07/05/2025, termine di trenta giorni dalla notifica, previsto dall'art.22 del Codice del processo tributario.
Costituendosi Creset – Crediti, Servizi e Tecnologie Spa, nel merito, ha contestato sotto ogni profilo la fondatezza, evidenziando in particolare l'estraneità/carenza di legittimazione passiva, concludendo di conseguenza.
All'odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. n. 546/1992, il quale prevede che il ricorrente, entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, a pena di inammissibilità deposita, nella Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado adita l'originale del ricorso notificato. L'inammissibilità del ricorso è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce a norma dell'art. 23.
Nel caso di specie il ricorso è stato notificato alle parti resistenti in data 07/04/2025 e depositato presso la
Corte di Giustizia Tributaria in data 01/07/2025. Da qui l'inammissibilità del ricorso.
Le spese vanno compensate in considerazione della recente variazione della normativa.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica,
Dichiara il ricorso inammissibile.
Spese compensate.
Lecce, 12.01.2026
Il Giudice monocratico
Dott. Giovanni De Gaetanis
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 5, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
DE GAETANIS GIOVANNI, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1394/2025 depositato il 01/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Creset - Crediti, Servizi E Tecnologie S.p.a. - 00868170143
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Bonifica Centro Sud Puglia - 93544360725
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 0090205F24010041557 BONIFICA 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 15/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti.
Resistente: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 ha proposto ricorso contro il Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia e Creset – Crediti, Servizi e Tecnologie Spa, avverso il sollecito di pagamento in epigrafe, di € 765,83, per quota consortile anno 2020.
A fondamento del ricorso ha dedotto l'illegittimità dell'atto impugnato per i seguenti motivi specifici:
1) Violazione dei principi e del procedimento previsto dalla L.R. Puglia n. 4 del 13/3/2012 ed in particolare violazione degli artt. 17 e 18. Violazione dell'art. 10 R.D. n. 215/1933. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità. Errata rappresentazione in fatto e diritto;
2) Nullità della cartella di pagamento per mancata notifica dell'atto presupposto. Violazione di preventiva comunicazione di avvio del procedimento e violazione del contraddittorio preventivo. Illegittimità della notifica del sollecito di pagamento da parte dell'ente di riscossione senza la preventiva notifica dell'avviso da parte dell'ente impositore. Violazione dell'art. 10 dello statuto del contribuente. Violazione dei principi stabiliti nello statuto del contribuente.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese. Depositava relazione di consulenza tecnica redatta dal perito agrario Nominativo_1, iscritto all'Albo dei Periti Agrari della Provincia di Lecce al N._, asseverata con verbale di giuramento di perizia del 01/10/2024 in Gallipoli nella Cancelleria del Giudice di Pace.
Costituendosi il Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia, nel merito, ha contestato sotto ogni profilo la fondatezza del ricorso, concludendo di conseguenza. Produceva consulenza tecnica redatta dal Tecnico incaricato Dott. Nominativo_2. In data 05/11/2025 depositava memorie illustrative per sollecitare l'inammissibilità del ricorso per tardiva costituzione del ricorrente precisando che la Ricorrente_1 a fronte della notifica del ricorso, effettuata in data 07/04/2025, si è costituita in giudizio, depositando la nota di iscrizione a ruolo l'01/07/2025, ben oltre il
07/05/2025, termine di trenta giorni dalla notifica, previsto dall'art.22 del Codice del processo tributario.
Costituendosi Creset – Crediti, Servizi e Tecnologie Spa, nel merito, ha contestato sotto ogni profilo la fondatezza, evidenziando in particolare l'estraneità/carenza di legittimazione passiva, concludendo di conseguenza.
All'odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. n. 546/1992, il quale prevede che il ricorrente, entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, a pena di inammissibilità deposita, nella Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado adita l'originale del ricorso notificato. L'inammissibilità del ricorso è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce a norma dell'art. 23.
Nel caso di specie il ricorso è stato notificato alle parti resistenti in data 07/04/2025 e depositato presso la
Corte di Giustizia Tributaria in data 01/07/2025. Da qui l'inammissibilità del ricorso.
Le spese vanno compensate in considerazione della recente variazione della normativa.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica,
Dichiara il ricorso inammissibile.
Spese compensate.
Lecce, 12.01.2026
Il Giudice monocratico
Dott. Giovanni De Gaetanis