CASS
Sentenza 20 novembre 2024
Sentenza 20 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/11/2024, n. 42575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42575 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AL TH nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 31/05/2024 del TRIB. LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, dr.ssa Cinzia Parasporo, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Ritenuto in fatto 1.E' stata impugnata l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catania, che, adito ex art. 310 cod. proc. pen., ha dichiarato inammissibile l'appello promosso dalla difesa di CA Anthony avverso il provvedimento del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ragusa del 16 febbraio 2024, a sua volta di diniego della revoca o della sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari, applicata nei suoi confronti perché gravemente indiziato, con il fratello DA, del delitto di lesioni personali gravi, e, personalmente, del delitto di porto illegale d'arma comune da sparo. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 42575 Anno 2024 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 24/09/2024 2.11 Tribunale del riesame ha sottolineato che il deducente, subito dopo l'interrogatorio di garanzia di cui all'art. 294 cod. proc. pen., nel quale si era avvalso della facoltà di non rispondere, aveva formulato un'istanza di revoca o di sostituzione della misura cautelare personale, rigettata con l'ordinanza appellata;
che nell'appello erano stati partitamente enunciati motivi d'impugnazione relativi alla ricorrenza dei gravi indizi di reità e delle esigenze cautelari, in alcun modo traibili, tuttavia, dal verbale cartaceo dell'interrogatorio di garanzia nel cui contesto era stata avanzata la richiesta in tema di libertà, con l'inevitabile destino d'inammissibilità connaturato all' effetto devolutivo del mezzo di gravame esperito, poiché dal giudice ad quem non avrebbe potuto esigersi un esame delle questioni non sollevate dinanzi al giudice a quo, salvo il rilievo delle nullità assolute, rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado. 3.11 ricorso si è affidato ad un solo motivo, che ha lamentato l'invalidità dell'ordinanza a causa di vizi di violazione di legge e della motivazione;
sarebbe stato integralmente disatteso il diritto della difesa al compiuto esame delle ragioni d'appello, perché il difensore avrebbe formulato oralmente le proprie richieste al giudice per le indagini preliminari, registrate con il mezzo fonografico, come avrebbe dovuto evincersi dal tenore espresso dell'ordinanza appellata;
la trasmissione della "trascrizione" dell'atto, contenente le dissertazioni difensive, al Tribunale del riesame avrebbe dovuto essere eseguita dalla cancelleria e non dal patrocinatore dell'indagato, le cui libere scelte processuali, in sede d'impugnativa, non avrebbero potuto essere censurate dal giudicante. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile, sotto diversi profili. 1.L'esame degli atti trasmessi e disponibili, consentito alla Corte di Cassazione per la natura della questione posta, restituisce evidenza della formulazione, in esito all'interrogatorio dell'indagato, di un'istanza difensiva di contenuto laconico e lapidario, volta alla revoca della misura cautelare carceraria o, in subordine, alla sua sostituzione con altra meno afflittiva, con l'indicazione dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in quanto compatibile con l'esercizio dell'attività lavorativa normalmente svolta e della "riserva" della decisione da parte del giudice, che, nel termine di cinque giorni, ha poi respinto l'istanza con l'ordinanza appellata ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen.. Il Tribunale della cautela ha rigettato l'impugnazione, incentrata sulla confutazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, rimarcando la natura devolutiva dello strumento dell'appello cautelare disciplinato dall'art. 310 cod. proc. pen. il cui perimetro cognitivo, a differenza della procedura di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., è limitato ai punti della decisione impugnata attinti dai motivi di gravame, pur potendosi estendere a quelli strettamente connessi e da essi dipendenti (sez. U 2 n. 8 del 25/06/1997, Gibilras, Rv. 208313; sez.5, n. 23043 del 04/04/2023, Pilla, Rv. 284544, sez. 5, n. 30828 del 29/05/2014, Valenti, Rv. 260484; sez. 2, n. 18057 del 01/04/2014, Campana, Rv. 259712); e puntualizzando l'impossibilità di apprezzare, dalla lettura del sunto cartaceo dell'istanza formalizzata dopo l'interrogatorio di garanzia, un qualsiasi profilo argonnentativo a sostegno della medesima, valutabile in tale sede ai fini dello scrutinio della correttezza della risposta data dal giudicante con il provvedimento oggetto del gravame incidentale. Orbene, sostiene il difensore con l'unico motivo che, in tal guisa, sarebbe stato illegittimamente compromesso l'esercizio del diritto di difesa, dal momento che le operazioni d'interrogatorio ex art. 294 cod. proc. pen. sarebbero state fono-registrate, con attribuzione al giudice ed alla sua cancelleria dell'onere di trasmetterne la trascrizione al Tribunale di seconda istanza, che aveva il potere-dovere, a sua volta ed afferrata la lacuna, di ordinarne l'acquisizione ex officio. 1.1. Per un verso, deve essere rilevato che il comma 6 bis dell'art. 294 cod. proc. pen., in tema di "interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale", stabilisce testualmente che "alla documentazione dell'interrogatorio si procede anche con mezzi di riproduzione audiovisiva o, se ciò non è possibile, a causa della contingente indisponibilità di mezzi di riproduzione audiovisiva o di personale tecnico, con mezzi di riproduzione fonografica". La modalità di documentazione dell'interrogatorio è prevista a pena di inutilizzabilità dall'art. 141 bis del codice di rito. La legge (art. 134 cod. proc. pen.) impone dunque (e almeno) l'adozione dello strumento fonografico in relazione all'espletamento del c.d. interrogatorio di garanzia e non con riferimento alle attività procedimentali collaterali, diverse ed ulteriori, il cui compimento e le cui modalità, in uno con la scelta di richiederne la menzione per iscritto in calce al verbale d'interrogatorio, sono affidati alla discrezionalità dei partecipanti e non soggiacciono al rispetto di forme vincolanti. Non si colgono evidenze, allora, che dell'istanza difensiva sia stata effettuata memorizzazione fonica. 1.2. Per altro verso, la difesa si duole, nel corpo del ricorso, della mancata trasmissione al Tribunale del riesame della trascrizione dell'eventuale registrazione, con mezzi meccanici, della propria istanza di revoca o di sostituzione della misura coercitiva e dimentica che, per costante giurisprudenza di legittimità, la mancanza delle operazioni trascrittive della registrazione dell'interrogatorio della persona che si trovi in istato di detenzione (che, in ipotesi, includa altre fasi o segmenti, anche se non strettamente attinenti al perfezionamento dell'atto garantito in senso stretto) non costituisce causa di nullità o di inutilizzabilità dell'atto ritualmente fono- registrato, che è rappresentato dal suo supporto e non dal suo postumo riversamento in un atto scritto (sez. U n. 39061 del 16/07/2009, De Iorio, Rv.244327) ; costituisce onere dell'interessato chiedere la trascrizione della riproduzione, a norma dell'art. 141 bis, ultimo alinea, codice di procedura penale e non è stato documentato, né altrimenti risulta, che la trascrizione di quanto eventualmente registrato sia stata richiesta. 1.3. Infine, per altro verso ancora, il ricorso per cassazione si rivela generico e privo di autosufficienza. 3 Con l'ultima ragione di doglianza la difesa lamenta una carenza assoluta della motivazione dell'ordinanza impugnata sul presupposto di un'omessa delibazione delle argomentazioni e delle richieste articolate nell'ambito dell'istanza ex art. 299 cod. proc. pen. che si assume "fono-registrata" in esito alla conclusione dell'interrogatorio del proprio assistito. Ma quando viene invocato un atto del procedimento che citi o contenga un elemento di prova a discarico, il principio della "autosufficienza del ricorso" costantemente affermato, in relazione al disposto dì cui all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., dalla giurisprudenza civile deve essere rispettato anche nel processo penale, sicché è onere del ricorrente corroborare la validità del suo assunto mediante l'allegazione (di un esemplare, anche in copia) dell'atto che si adduce rilevante e non considerato o la trascrizione dell'integrale contenuto dell'atto medesimo, dovendosi ritenere precluso al giudice di legittimità il loro esame diretto, a meno che il "fumus" del vizio dedotto non emerga all'evidenza dalla stessa articolazione del ricorso (Sez. 1, n. 16706 del 18/03/2008, Rv. 240123). Tale interpretazione deve essere aggiornata dopo l'entrata in vigore dell'art. 165 bis comma 2 disp. att. cod. proc. pen. che prevede che copia degli atti «specificamente indicati da chi ha proposto l'impugnazione ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) del codice» è inserita a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato in separato fascicolo da allegare al ricorso e che nel caso in cui tali atti siano mancanti ne sia fatta attestazione. Se è pur vero che il compito della materiale allegazione con la formazione di un separato fascicolo è assegnato alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, resta in capo al ricorrente l'onere di indicare nel ricorso gli atti da inserire nel fascicolo, il cui adempimento ne consenta la pronta individuazione da parte della cancelleria, alla quale non può essere delegato l'incombente di identificazione degli atti attraverso la lettura e l'interpretazione del ricorso. Pertanto, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 165 bis comma 2 disp. att. cod. proc. pen., è necessario il rispetto del principio di autosufficienza del ricorso che si traduce nell'onere di puntuale indicazione da parte del ricorrente degli atti che si assumono pretermessi e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione delegata alla Cancelleria. Il dovere di allegazione rappresenta, del resto, espressione del più generale principio, radicato nella giurisprudenza di legittimità, in virtù del quale nel caso in cui una parte deduca il verificarsi di cause di nullità o inutilizzabilità collegate ad atti, come nel caso di specie, non rinvenibili nel fascicolo processuale, al generale onere di precisa indicazione che grava su chi solleva l'eccezione si accompagna l'ulteriore onere di formale produzione delle risultanze documentali - positive o negative - addotte a fondamento del vizio processuale (Sez. U De Iorio, cit.; sez.4, n. 18335 del 28/06/2017, Conti, Rv. 273261; sez.6, n. 46070 del 21/07/2015, Alcaro, Rv. 265535). Nel caso in esame il ricorrente, pur denunciando una decisiva omissione della valutazione, in sede di gravame, degli elementi evidenziati nell'istanza de libertate presentata al giudice per le indagini preliminari, non li ha allegati, né trascritti, e si è limitato a protestarne l'elusione, con ciò precludendo al collegio di esercitare il sindacato di competenza. 4 2.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 24/09/2024 Il consig4lere estensore , Il Presi( ente
il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, dr.ssa Cinzia Parasporo, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Ritenuto in fatto 1.E' stata impugnata l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catania, che, adito ex art. 310 cod. proc. pen., ha dichiarato inammissibile l'appello promosso dalla difesa di CA Anthony avverso il provvedimento del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ragusa del 16 febbraio 2024, a sua volta di diniego della revoca o della sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari, applicata nei suoi confronti perché gravemente indiziato, con il fratello DA, del delitto di lesioni personali gravi, e, personalmente, del delitto di porto illegale d'arma comune da sparo. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 42575 Anno 2024 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 24/09/2024 2.11 Tribunale del riesame ha sottolineato che il deducente, subito dopo l'interrogatorio di garanzia di cui all'art. 294 cod. proc. pen., nel quale si era avvalso della facoltà di non rispondere, aveva formulato un'istanza di revoca o di sostituzione della misura cautelare personale, rigettata con l'ordinanza appellata;
che nell'appello erano stati partitamente enunciati motivi d'impugnazione relativi alla ricorrenza dei gravi indizi di reità e delle esigenze cautelari, in alcun modo traibili, tuttavia, dal verbale cartaceo dell'interrogatorio di garanzia nel cui contesto era stata avanzata la richiesta in tema di libertà, con l'inevitabile destino d'inammissibilità connaturato all' effetto devolutivo del mezzo di gravame esperito, poiché dal giudice ad quem non avrebbe potuto esigersi un esame delle questioni non sollevate dinanzi al giudice a quo, salvo il rilievo delle nullità assolute, rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado. 3.11 ricorso si è affidato ad un solo motivo, che ha lamentato l'invalidità dell'ordinanza a causa di vizi di violazione di legge e della motivazione;
sarebbe stato integralmente disatteso il diritto della difesa al compiuto esame delle ragioni d'appello, perché il difensore avrebbe formulato oralmente le proprie richieste al giudice per le indagini preliminari, registrate con il mezzo fonografico, come avrebbe dovuto evincersi dal tenore espresso dell'ordinanza appellata;
la trasmissione della "trascrizione" dell'atto, contenente le dissertazioni difensive, al Tribunale del riesame avrebbe dovuto essere eseguita dalla cancelleria e non dal patrocinatore dell'indagato, le cui libere scelte processuali, in sede d'impugnativa, non avrebbero potuto essere censurate dal giudicante. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile, sotto diversi profili. 1.L'esame degli atti trasmessi e disponibili, consentito alla Corte di Cassazione per la natura della questione posta, restituisce evidenza della formulazione, in esito all'interrogatorio dell'indagato, di un'istanza difensiva di contenuto laconico e lapidario, volta alla revoca della misura cautelare carceraria o, in subordine, alla sua sostituzione con altra meno afflittiva, con l'indicazione dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in quanto compatibile con l'esercizio dell'attività lavorativa normalmente svolta e della "riserva" della decisione da parte del giudice, che, nel termine di cinque giorni, ha poi respinto l'istanza con l'ordinanza appellata ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen.. Il Tribunale della cautela ha rigettato l'impugnazione, incentrata sulla confutazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, rimarcando la natura devolutiva dello strumento dell'appello cautelare disciplinato dall'art. 310 cod. proc. pen. il cui perimetro cognitivo, a differenza della procedura di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., è limitato ai punti della decisione impugnata attinti dai motivi di gravame, pur potendosi estendere a quelli strettamente connessi e da essi dipendenti (sez. U 2 n. 8 del 25/06/1997, Gibilras, Rv. 208313; sez.5, n. 23043 del 04/04/2023, Pilla, Rv. 284544, sez. 5, n. 30828 del 29/05/2014, Valenti, Rv. 260484; sez. 2, n. 18057 del 01/04/2014, Campana, Rv. 259712); e puntualizzando l'impossibilità di apprezzare, dalla lettura del sunto cartaceo dell'istanza formalizzata dopo l'interrogatorio di garanzia, un qualsiasi profilo argonnentativo a sostegno della medesima, valutabile in tale sede ai fini dello scrutinio della correttezza della risposta data dal giudicante con il provvedimento oggetto del gravame incidentale. Orbene, sostiene il difensore con l'unico motivo che, in tal guisa, sarebbe stato illegittimamente compromesso l'esercizio del diritto di difesa, dal momento che le operazioni d'interrogatorio ex art. 294 cod. proc. pen. sarebbero state fono-registrate, con attribuzione al giudice ed alla sua cancelleria dell'onere di trasmetterne la trascrizione al Tribunale di seconda istanza, che aveva il potere-dovere, a sua volta ed afferrata la lacuna, di ordinarne l'acquisizione ex officio. 1.1. Per un verso, deve essere rilevato che il comma 6 bis dell'art. 294 cod. proc. pen., in tema di "interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale", stabilisce testualmente che "alla documentazione dell'interrogatorio si procede anche con mezzi di riproduzione audiovisiva o, se ciò non è possibile, a causa della contingente indisponibilità di mezzi di riproduzione audiovisiva o di personale tecnico, con mezzi di riproduzione fonografica". La modalità di documentazione dell'interrogatorio è prevista a pena di inutilizzabilità dall'art. 141 bis del codice di rito. La legge (art. 134 cod. proc. pen.) impone dunque (e almeno) l'adozione dello strumento fonografico in relazione all'espletamento del c.d. interrogatorio di garanzia e non con riferimento alle attività procedimentali collaterali, diverse ed ulteriori, il cui compimento e le cui modalità, in uno con la scelta di richiederne la menzione per iscritto in calce al verbale d'interrogatorio, sono affidati alla discrezionalità dei partecipanti e non soggiacciono al rispetto di forme vincolanti. Non si colgono evidenze, allora, che dell'istanza difensiva sia stata effettuata memorizzazione fonica. 1.2. Per altro verso, la difesa si duole, nel corpo del ricorso, della mancata trasmissione al Tribunale del riesame della trascrizione dell'eventuale registrazione, con mezzi meccanici, della propria istanza di revoca o di sostituzione della misura coercitiva e dimentica che, per costante giurisprudenza di legittimità, la mancanza delle operazioni trascrittive della registrazione dell'interrogatorio della persona che si trovi in istato di detenzione (che, in ipotesi, includa altre fasi o segmenti, anche se non strettamente attinenti al perfezionamento dell'atto garantito in senso stretto) non costituisce causa di nullità o di inutilizzabilità dell'atto ritualmente fono- registrato, che è rappresentato dal suo supporto e non dal suo postumo riversamento in un atto scritto (sez. U n. 39061 del 16/07/2009, De Iorio, Rv.244327) ; costituisce onere dell'interessato chiedere la trascrizione della riproduzione, a norma dell'art. 141 bis, ultimo alinea, codice di procedura penale e non è stato documentato, né altrimenti risulta, che la trascrizione di quanto eventualmente registrato sia stata richiesta. 1.3. Infine, per altro verso ancora, il ricorso per cassazione si rivela generico e privo di autosufficienza. 3 Con l'ultima ragione di doglianza la difesa lamenta una carenza assoluta della motivazione dell'ordinanza impugnata sul presupposto di un'omessa delibazione delle argomentazioni e delle richieste articolate nell'ambito dell'istanza ex art. 299 cod. proc. pen. che si assume "fono-registrata" in esito alla conclusione dell'interrogatorio del proprio assistito. Ma quando viene invocato un atto del procedimento che citi o contenga un elemento di prova a discarico, il principio della "autosufficienza del ricorso" costantemente affermato, in relazione al disposto dì cui all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., dalla giurisprudenza civile deve essere rispettato anche nel processo penale, sicché è onere del ricorrente corroborare la validità del suo assunto mediante l'allegazione (di un esemplare, anche in copia) dell'atto che si adduce rilevante e non considerato o la trascrizione dell'integrale contenuto dell'atto medesimo, dovendosi ritenere precluso al giudice di legittimità il loro esame diretto, a meno che il "fumus" del vizio dedotto non emerga all'evidenza dalla stessa articolazione del ricorso (Sez. 1, n. 16706 del 18/03/2008, Rv. 240123). Tale interpretazione deve essere aggiornata dopo l'entrata in vigore dell'art. 165 bis comma 2 disp. att. cod. proc. pen. che prevede che copia degli atti «specificamente indicati da chi ha proposto l'impugnazione ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) del codice» è inserita a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato in separato fascicolo da allegare al ricorso e che nel caso in cui tali atti siano mancanti ne sia fatta attestazione. Se è pur vero che il compito della materiale allegazione con la formazione di un separato fascicolo è assegnato alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, resta in capo al ricorrente l'onere di indicare nel ricorso gli atti da inserire nel fascicolo, il cui adempimento ne consenta la pronta individuazione da parte della cancelleria, alla quale non può essere delegato l'incombente di identificazione degli atti attraverso la lettura e l'interpretazione del ricorso. Pertanto, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 165 bis comma 2 disp. att. cod. proc. pen., è necessario il rispetto del principio di autosufficienza del ricorso che si traduce nell'onere di puntuale indicazione da parte del ricorrente degli atti che si assumono pretermessi e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione delegata alla Cancelleria. Il dovere di allegazione rappresenta, del resto, espressione del più generale principio, radicato nella giurisprudenza di legittimità, in virtù del quale nel caso in cui una parte deduca il verificarsi di cause di nullità o inutilizzabilità collegate ad atti, come nel caso di specie, non rinvenibili nel fascicolo processuale, al generale onere di precisa indicazione che grava su chi solleva l'eccezione si accompagna l'ulteriore onere di formale produzione delle risultanze documentali - positive o negative - addotte a fondamento del vizio processuale (Sez. U De Iorio, cit.; sez.4, n. 18335 del 28/06/2017, Conti, Rv. 273261; sez.6, n. 46070 del 21/07/2015, Alcaro, Rv. 265535). Nel caso in esame il ricorrente, pur denunciando una decisiva omissione della valutazione, in sede di gravame, degli elementi evidenziati nell'istanza de libertate presentata al giudice per le indagini preliminari, non li ha allegati, né trascritti, e si è limitato a protestarne l'elusione, con ciò precludendo al collegio di esercitare il sindacato di competenza. 4 2.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 24/09/2024 Il consig4lere estensore , Il Presi( ente