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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. V, sentenza 07/01/2026, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 32/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 5, riunita in udienza il 27/11/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice monocratico in data 27/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2188/2024 depositato il 18/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120170010449842001 IPOTECARIE E CATASTALI-TRIBUTI
SPECIALI CATASTALI 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: insiste in ricorso e memorie per l'accoglimento
Resistente DE : Regolarmente chiamata risulta assente alle ore 11:44
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in epigrafe Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento n. 291 2017 00104498 42/001 emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Agrigento e notificata in data 21.03.202, con la quale l'Ufficio ha espresso una pretesa a titolo «tributi speciali catastali – rendita presunta» e relative sanzioni e interessi, riferiti all'anno d'imposta 2011, intimando il pagamento di un importo complessivo pari ad €. 627,5, trovando il proprio fondamento in un «avviso di accertamento n. Campione 4530 del 14/03/2012 notificato il 03/05/2012» che tuttavia, ritiene, non è stato mai ricevuta dalla ricorrente.
Deduce la mancata notifica degli atti presupposti, la decadenza dal potere di accertamento e contestazione in violazione dell'art. 13 del Dlgs n. 347/90 in combinato disposto con l'art. 76, comma 2 del D.P.R. 131/86 –
Violazione dell'art. 20 Dlgs n. 472/1997 e per intervenuta prescrizione del credito richiesto.
L'ufficio nella memoria di costituzione in giudizio deduceva in atti e chiedeva la conferma dell'atto impositivo con vittoria e spese, stante la legittimità dell'atto impugnato.
Non si costituiva l'agenzia delle entrate riscossione.
Con memoria integrativa parte ricorrente insisteva per i motivi già indicati nel ricorso introduttivo, con particolare attenzione sulla dedotta prescrizione del credito.
Cosi delineato l'oggetto del contendere, all'udienza del 27 Novembre 2025 la causa é stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che le doglianze della parte ricorrente appaiono infondate, e quindi il ricorso, va respinto.
La questione riguarda il mancato pagamento di tributi catastali e precisamente «tributi speciali catastali – rendita presunta» e relative sanzioni e interessi, riferiti all'anno d'imposta 2011 e dovuti in dipendenza dell'avviso di accertamento n. Campione 4530 del 14/03/2012, notificato il 03/05/2012.
La ricorrente lamenta come primo motivo la mancata notifica degli atti presupposti.
Ed invero, la cartella di pagamento impugnata deriva da un avviso di accertamento catastale regolarmente notificato alla controparte, mediante affissione all'Albo del Comune di Joppolo Giancaxio, modalità di notifica prevista per legge nei casi di Attribuzione di rendita catastale presunta ai fabbricati non dichiarati in catasto
(Art. 5 bis Legge 26 febbraio 2011, n. 10).
In particolare, l'ufficio ha recuperato a seguito della notifica del superiore Avviso di Accertamento, la sanzione amministrativa e gli oneri accessori Tributi speciali catastali, previsti dall'art.31 del regio dl 13.04.1939, n.
652, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 1939, n.1249 e successive variazioni e integrazioni, nonché dall'art. 8, comma 6 della legge 1 ottobre 1969, n. 679.
La cartella di pagamento scaturisce dall' avviso di accertamento per attribuzione di rendita presunta,
Campione Certo 4530 del 14/03/2012, notificato ai sensi dell'art.2 del DL 225/2010, mediante affissione all'albo pretorio del Comune in cui insiste il fabbricato.
Sul punto il DL 225/2010, art. 2, comma 5-bis recita: “Il termine del 31 dicembre 2010 previsto dall'articolo 19, commi 8, 9 e 10, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' differito al 30 aprile 2011.
Conseguentemente, in considerazione della massa delle operazioni di attribuzione della rendita presunta,
l'Agenzia del territorio notifica gli atti di attribuzione della predetta rendita mediante affissione all'albo pretorio dei comuni dove sono ubicati gli immobili. Dell'avvenuta affissione e' data notizia con comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, nel sito internet dell'Agenzia del territorio, nonche' presso gli uffici provinciali ed i comuni interessati e per tale il motivo è infondato.
Con il secondo motivo si oppone la decadenza dal potere di accertamento e contestazione in violazione dell'art. 13 del Dlgs n. 347/90 in combinato disposto con l'art. 76, comma 2 del D.P.R. 131/86 – Violazione dell'art. 20 Dlgs n. 472/1997.
Il Decreto Legge del 31/05/2010 n. 78 convertito con modifiche dalla Legge n. 122/2010, ai commi 8, 9 e
10 dell'articolo n. 19 ha fissato alla data del 30 aprile 2011 (differita dall'art. 2 comma 5-bis del D.L. n.
225/2010) il termine, posto a carico dei soggetti obbligati, per procedere alla dichiarazione in catasto di detti fabbricati, senza incorrere nell'attribuzione della rendita presunta da parte dell'Agenzia e nella contestazione delle relative sanzioni, nonché nell'addebito degli oneri sostenuti per l'espletamento delle relative attività.
Le attività di competenza degli uffici si possono suddividere nelle seguenti fasi:
1. istruttoria di verifica preliminare della sussistenza dell'obbligo di accatastamento;
2. predisposizione del fascicolo tecnico necessario all'accertamento in sopralluogo delle caratteristiche dell'immobile non dichiarato, contenente:
a) estratto di mappa;
b) immagine ortofoto della zona;
c) scheda di accertamento delle caratteristiche dell'immobile e per classamento;
3. sopralluogo esterno con accertamento delle caratteristiche del fabbricato e individuazione delle unità immobiliari autonome di cui esso si compone e classamento catastale delle stesse;
4. registrazione in atti (in ufficio) delle risultanze dell'accertamento svolto;
5. notifica delle predette risultanze a mezzo avviso di attribuzione della rendita presunta attribuita dall'ufficio, di contestazione delle sanzioni per la violazione delle citate norme catastali e di liquidazione di oneri e tributi dovuti all'Agenzia per l'attività espletata.
Nel caso di specie, nessuna dichiarazione in catasto è stata resa da parte della ricorrente (soggetto coobbbligato) per provvedere alla obbligatoria regolarizzazione.
Né è stato presentato alcun atto di aggiornamento catastale.
Da qui, la contestata violazione della specifica normativa richiamata nell'Avviso di Accertamento, prodromico alla notifica della precedente cartella.
Il ruolo è stato emesso il 3/4/2017 e consegnato al concessionario in data 10/07/2017, deducendosi che anche questo motivo è infondato.
Con ultimo motivo di ricorso si opponeva la prescrizione del credito azionato. Il credito erariale non è affatto prescritto stante la tempestività della notifica dell'accertamento nell'anno 2012
e dell'emissione e consegna del conseguente ruolo nell'anno 2017, con contestuale notifica della stessa cartella in data 4.11.2017.
La successiva notifica della stessa cartella in data 21/03/2024 ad opera di DER è stata altrettanto tempestiva e nel caso di specie è pienamente applicabile la sospensione dei termini di notifica prevista dall'art. 68 del
Decreto Legge n. 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia).
In particolare l'art. 67 del D.L.18/2020 (Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori) così dispone: “Sono sospesi dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.[…] Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, l'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”. Sospensione ulteriormente prorogata dal D.L. 19 maggio 2020 n. 34 fino al 31.1.2021.
A sua volta, l'art. 12 del D.L.gs n. 159/2012 prevede che “I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo
3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”.
Alla luce di quanto innanzi dedotto ed esplicitato, il ricorso va respinto e le spese seguono la soccombenza che vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in €. 250,00, oltre spese generali, in favore dell'agenzia delle entrate, nulla per l'agenzia delle entrate riscossione, non costituita.
Cosi deciso in Agrigento il 27 Novembre 2025.
IL UD MO
SA CR NF
Firmato digitalmente
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 5, riunita in udienza il 27/11/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice monocratico in data 27/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2188/2024 depositato il 18/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120170010449842001 IPOTECARIE E CATASTALI-TRIBUTI
SPECIALI CATASTALI 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: insiste in ricorso e memorie per l'accoglimento
Resistente DE : Regolarmente chiamata risulta assente alle ore 11:44
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in epigrafe Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento n. 291 2017 00104498 42/001 emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Agrigento e notificata in data 21.03.202, con la quale l'Ufficio ha espresso una pretesa a titolo «tributi speciali catastali – rendita presunta» e relative sanzioni e interessi, riferiti all'anno d'imposta 2011, intimando il pagamento di un importo complessivo pari ad €. 627,5, trovando il proprio fondamento in un «avviso di accertamento n. Campione 4530 del 14/03/2012 notificato il 03/05/2012» che tuttavia, ritiene, non è stato mai ricevuta dalla ricorrente.
Deduce la mancata notifica degli atti presupposti, la decadenza dal potere di accertamento e contestazione in violazione dell'art. 13 del Dlgs n. 347/90 in combinato disposto con l'art. 76, comma 2 del D.P.R. 131/86 –
Violazione dell'art. 20 Dlgs n. 472/1997 e per intervenuta prescrizione del credito richiesto.
L'ufficio nella memoria di costituzione in giudizio deduceva in atti e chiedeva la conferma dell'atto impositivo con vittoria e spese, stante la legittimità dell'atto impugnato.
Non si costituiva l'agenzia delle entrate riscossione.
Con memoria integrativa parte ricorrente insisteva per i motivi già indicati nel ricorso introduttivo, con particolare attenzione sulla dedotta prescrizione del credito.
Cosi delineato l'oggetto del contendere, all'udienza del 27 Novembre 2025 la causa é stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che le doglianze della parte ricorrente appaiono infondate, e quindi il ricorso, va respinto.
La questione riguarda il mancato pagamento di tributi catastali e precisamente «tributi speciali catastali – rendita presunta» e relative sanzioni e interessi, riferiti all'anno d'imposta 2011 e dovuti in dipendenza dell'avviso di accertamento n. Campione 4530 del 14/03/2012, notificato il 03/05/2012.
La ricorrente lamenta come primo motivo la mancata notifica degli atti presupposti.
Ed invero, la cartella di pagamento impugnata deriva da un avviso di accertamento catastale regolarmente notificato alla controparte, mediante affissione all'Albo del Comune di Joppolo Giancaxio, modalità di notifica prevista per legge nei casi di Attribuzione di rendita catastale presunta ai fabbricati non dichiarati in catasto
(Art. 5 bis Legge 26 febbraio 2011, n. 10).
In particolare, l'ufficio ha recuperato a seguito della notifica del superiore Avviso di Accertamento, la sanzione amministrativa e gli oneri accessori Tributi speciali catastali, previsti dall'art.31 del regio dl 13.04.1939, n.
652, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 1939, n.1249 e successive variazioni e integrazioni, nonché dall'art. 8, comma 6 della legge 1 ottobre 1969, n. 679.
La cartella di pagamento scaturisce dall' avviso di accertamento per attribuzione di rendita presunta,
Campione Certo 4530 del 14/03/2012, notificato ai sensi dell'art.2 del DL 225/2010, mediante affissione all'albo pretorio del Comune in cui insiste il fabbricato.
Sul punto il DL 225/2010, art. 2, comma 5-bis recita: “Il termine del 31 dicembre 2010 previsto dall'articolo 19, commi 8, 9 e 10, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' differito al 30 aprile 2011.
Conseguentemente, in considerazione della massa delle operazioni di attribuzione della rendita presunta,
l'Agenzia del territorio notifica gli atti di attribuzione della predetta rendita mediante affissione all'albo pretorio dei comuni dove sono ubicati gli immobili. Dell'avvenuta affissione e' data notizia con comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, nel sito internet dell'Agenzia del territorio, nonche' presso gli uffici provinciali ed i comuni interessati e per tale il motivo è infondato.
Con il secondo motivo si oppone la decadenza dal potere di accertamento e contestazione in violazione dell'art. 13 del Dlgs n. 347/90 in combinato disposto con l'art. 76, comma 2 del D.P.R. 131/86 – Violazione dell'art. 20 Dlgs n. 472/1997.
Il Decreto Legge del 31/05/2010 n. 78 convertito con modifiche dalla Legge n. 122/2010, ai commi 8, 9 e
10 dell'articolo n. 19 ha fissato alla data del 30 aprile 2011 (differita dall'art. 2 comma 5-bis del D.L. n.
225/2010) il termine, posto a carico dei soggetti obbligati, per procedere alla dichiarazione in catasto di detti fabbricati, senza incorrere nell'attribuzione della rendita presunta da parte dell'Agenzia e nella contestazione delle relative sanzioni, nonché nell'addebito degli oneri sostenuti per l'espletamento delle relative attività.
Le attività di competenza degli uffici si possono suddividere nelle seguenti fasi:
1. istruttoria di verifica preliminare della sussistenza dell'obbligo di accatastamento;
2. predisposizione del fascicolo tecnico necessario all'accertamento in sopralluogo delle caratteristiche dell'immobile non dichiarato, contenente:
a) estratto di mappa;
b) immagine ortofoto della zona;
c) scheda di accertamento delle caratteristiche dell'immobile e per classamento;
3. sopralluogo esterno con accertamento delle caratteristiche del fabbricato e individuazione delle unità immobiliari autonome di cui esso si compone e classamento catastale delle stesse;
4. registrazione in atti (in ufficio) delle risultanze dell'accertamento svolto;
5. notifica delle predette risultanze a mezzo avviso di attribuzione della rendita presunta attribuita dall'ufficio, di contestazione delle sanzioni per la violazione delle citate norme catastali e di liquidazione di oneri e tributi dovuti all'Agenzia per l'attività espletata.
Nel caso di specie, nessuna dichiarazione in catasto è stata resa da parte della ricorrente (soggetto coobbbligato) per provvedere alla obbligatoria regolarizzazione.
Né è stato presentato alcun atto di aggiornamento catastale.
Da qui, la contestata violazione della specifica normativa richiamata nell'Avviso di Accertamento, prodromico alla notifica della precedente cartella.
Il ruolo è stato emesso il 3/4/2017 e consegnato al concessionario in data 10/07/2017, deducendosi che anche questo motivo è infondato.
Con ultimo motivo di ricorso si opponeva la prescrizione del credito azionato. Il credito erariale non è affatto prescritto stante la tempestività della notifica dell'accertamento nell'anno 2012
e dell'emissione e consegna del conseguente ruolo nell'anno 2017, con contestuale notifica della stessa cartella in data 4.11.2017.
La successiva notifica della stessa cartella in data 21/03/2024 ad opera di DER è stata altrettanto tempestiva e nel caso di specie è pienamente applicabile la sospensione dei termini di notifica prevista dall'art. 68 del
Decreto Legge n. 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia).
In particolare l'art. 67 del D.L.18/2020 (Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori) così dispone: “Sono sospesi dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.[…] Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, l'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”. Sospensione ulteriormente prorogata dal D.L. 19 maggio 2020 n. 34 fino al 31.1.2021.
A sua volta, l'art. 12 del D.L.gs n. 159/2012 prevede che “I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo
3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”.
Alla luce di quanto innanzi dedotto ed esplicitato, il ricorso va respinto e le spese seguono la soccombenza che vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in €. 250,00, oltre spese generali, in favore dell'agenzia delle entrate, nulla per l'agenzia delle entrate riscossione, non costituita.
Cosi deciso in Agrigento il 27 Novembre 2025.
IL UD MO
SA CR NF
Firmato digitalmente