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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/05/2025, n. 4316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4316 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 844/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 844/2024 tra
Parte_1
Parte_2
Parte_3
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 28 maggio 2025 ad ore 10.13 innanzi al dott. Paola Barbara Folci, sono comparsi:
Per l'avv. BEVILACQUA CAMILLO Parte_1
Per l'avv. BEVILACQUA CAMILLO Parte_2
Per l'avv. Parte_3 Parte_3
e l'avv. MINNECI UGO ) VIA FATEBENEFRATELLI, 15 C.F._1
20121 ; CP_1
Per l'avv. GIGLIOTTI FEDERICO Controparte_1
MILANO; ) VIA FRA' GEROLAMO Controparte_2 C.F._2
SAVONAROLA, 19 20149 ; CP_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli depositati telematicamente Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Paola Barbara Folci
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Barbara Folci ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 844/2024 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._3 patrocinio dell'avv. BEVILACQUA CAMILLO, elettivamente domiciliato in PIAZZETTA GUASTALLA N. 7 presso il difensore avv. BEVILACQUA CP_1
[...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_4 C.F._4
BEVILACQUA CAMILLO elettivamente domiciliato in PIAZZETTA GUASTALLA N. 7 presso il difensore avv. BEVILACQUA CAMILLO CP_1
(C.F. ), con il patrocinio Parte_3 C.F._5 dell'avv. e dell'avv. MINNECI UGO Parte_3
( ) VIA FATEBENEFRATELLI, 15 20121 ; , C.F._1 CP_1
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. GIGLIOTTI FEDERICO e ( ) Controparte_2 C.F._2
VIA FRA' GEROLAMO SAVONAROLA, 19 20149 ; , elettivamente CP_1 domiciliato in VIA FRA GEROLAMO SAVONAROLA, 19 20149 presso il CP_1 difensore avv. GIGLIOTTI FEDERICO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA
Premessa in fatto
pagina 2 di 7 e convenivano in giudizio, avanti al Tribunale di Parte_1 Parte_2
Milano, il , in persona dell'amministratore pro Controparte_3
tempore avv. deducendo la nullità, annullabilità o, comunque, Parte_3
l'invalidità di una serie di delibere assembleari adottate a far tempo dall'anno 2011 e sino al 2024 tra le quali, segnatamente, la delibera 18 luglio 2023 con cui sarebbe stata illegittimamente disposta la revoca dell'incarico di amministratore in capo alla e Pt_3
contestualmente nominato, quale nuovo amministratore, lo studio
[...]
Controparte_4
L'avv. per parte sua, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. Pt_3
16470/2023, emesso, nelle more, dal Tribunale di Milano su istanza del CP_1
rappresentato dall'amministratore per ottenere la consegna della CP_4
documentazione condominiale.
L'opposizione, iscritta al n. R.G. 844/2024, veniva quindi riunita al giudizio promosso dai sigg.ri (R.G. 16285/2024). Parte_1
Oggetto comune delle due cause riunite è la contestazione della validità della delibera del 18 luglio 2023 e degli atti da essa conseguenti, tra cui l'avvicendamento nella carica di amministratore.
Ritenuto in diritto
Le domande formulate in entrambi i giudizi, riuniti per connessione soggettiva e oggettiva, vanno esaminate congiuntamente.
1. Sulla validità della delibera del 18 luglio 2023
La delibera del 18 luglio 2023 con la quale l'assemblea condominiale aveva deliberato la revoca dell'incarico di amministratrice dell'Avv. e la nomina del nuovo Pt_3
amministratore è da ritenersi affetta da nullità radicale. CP_4
Dalla documentazione versata in atti risulta che l'assemblea, convocata regolarmente, è stata interrotta alle ore 22.40 per decisione della stessa amministratrice, allontanatasi dalla riunione, dichiarando sciolta l'adunanza. A seguito di tale interruzione, alcuni condomini hanno proseguito informalmente l'incontro, assumendo deliberazioni in pagina 3 di 7 assenza dei partecipanti collegati da remoto e senza il rispetto delle forme minime di collegialità e trasparenza.
Le modalità di prosecuzione dell'assemblea che si sono sommariamente descritte escludono la sussistenza di una valida deliberazione assembleare, mancando il requisito essenziale della collegialità e del rispetto del procedimento deliberativo.
La delibera impugnata è dunque nulla per violazione di norme imperative sulla formazione della volontà dell'organo assembleare.
2. Sulla delibera del 31 luglio 2023
Diversa valutazione merita l'assemblea svoltasi in data 31 luglio 2023.
Alla luce del principio secondo cui la delibera assembleare produce effetti immediati fino a eventuale sospensione giudiziale (art. 1137, co. 3, c.c.), deve ritenersi che la delibera del 18 luglio 2023, pur nulla, non fosse ancora sospesa al momento della convocazione della successiva assemblea. In tale contesto, l'assemblea del 31 luglio
2023, con la quale è stata ratificata e confermata la nomina dell'amministratore all'unanimità dei presenti, costituisce un atto autonomo e valido di volontà CP_4
assembleare.
Non ricorre alcun vizio formale o sostanziale idoneo a inficiare la delibera ratificatoria, la quale appare conforme ai quorum previsti e immune da profili di nullità.
Tuttavia, la validità della delibera del 31 luglio 2023 non può incidere retroattivamente sulla legittimità del decreto ingiuntivo opposto che è stato, pur sempre, richiesto e ottenuto esclusivamente in forza della delibera del 18 luglio 2023, dichiarata nulla.
Pertanto, il decreto ingiuntivo risulta emesso in assenza di un valido titolo.
In ogni caso, dagli atti di causa risulta che l'avv. abbia successivamente e Pt_3
spontaneamente adempiuto all'obbligo di riconsegna della documentazione condominiale determinando, con ciò, la cessazione della materia del contendere anche sotto il profilo dell'interesse concreto e attuale alla pronuncia.
3. Sulle delibere anteriori e sulla delibera del 15 febbraio 2013 (modifica tabelle millesimali)
pagina 4 di 7 I sigg.ri impugnano anche una serie di delibere assembleari anteriori alla Parte_1
modifica delle tabelle millesimali, deducendo che esse risulterebbero viziate in via derivata proprio in quanto fondate su criteri millesimali ritenuti illegittimi.
Sostengono, infatti, che l'utilizzo di tabelle di fatto adottate anteriormente al 2013, ma mai approvate validamente, abbia alterato in modo sistematico i quorum e le maggioranze in tutte le delibere a partire dall'anno 2011, violando il principio di proporzionalità nella ripartizione delle spese e nella formazione delle maggioranze.
Tale censura merita attenzione, ma non può condurre, in difetto di ulteriori riscontri e di allegazioni idonee, all'accoglimento della domanda.
Dall'atto introduttivo emerge che i sigg.ri collocano l'origine della Parte_1
problematica nella deliberazione del 10 ottobre 2011 con la quale fu affidato l'incarico per la revisione delle tabelle, proseguito nel 2012 con conferimenti tecnici, fino all'approvazione nel 2013.
Tuttavia, l'eventuale utilizzazione di tabelle non ancora formalmente approvate non determina, di per sé, la nullità delle delibere intermedie in mancanza di prova che tali valori abbiano inciso illegittimamente sulla formazione delle maggioranze o sulla ripartizione delle spese.
È onere di parte attrice dimostrare, per ciascuna delibera, il concreto pregiudizio derivante dall'utilizzo di tabelle contestate, nonché la sussistenza di vizi autonomi di legittimità in ordine alle modalità di convocazione, alla validità del quorum o alla lesione di diritti individuali.
Tali elementi, nel caso di specie, non risultano allegati né se ne è offerta prova di sufficiente specificità.
In assenza di tali elementi, e considerata la genericità delle deduzioni, la domanda deve essere respinta.
Quanto alla delibera del 15 febbraio 2013 con la quale si è provveduto alla modifica delle tabelle millesimali, i sigg.ri ne deducono la nullità radicale assumendo Parte_1
pagina 5 di 7 che essa sarebbe stata adottata a maggioranza e non all'unanimità e che abbia attribuito a singoli condomini diritti esclusivi su beni comuni.
Ai sensi dell'art. 69 disp. att. c.c., nella versione applicabile ratione temporis, la modifica delle tabelle millesimali non richiedeva, anzitutto, l'unanimità dei consensi.
In ogni caso si tratterebbe di questione di annullabilità e, non già, di nullità, ragione per la quale gli attori sarebbero, comunque, ampiamente decaduti. Parte_1
Nel caso di specie, poi, non è stato dimostrato che siano stati costituiti diritti esclusivi su beni comuni senza il rispetto delle forme previste, quali l'atto pubblico e la trascrizione.
In assenza di tali elementi e della delibera integrale, la domanda di nullità va rigettata.
Anche le successive delibere adottate sulla base delle tabelle approvate nel 2013 devono ritenersi valide, non essendo stati dedotti motivi autonomi di invalidità.
In conclusione:
- deve essere accolta l'impugnazione avverso la delibera del 18 luglio 2023, che va dichiarata nulla;
- deve essere accolta l'opposizione a decreto ingiuntivo, che va revocato per carenza originaria del titolo su cui era fondato e per sopravvenuta cessazione della materia del contendere;
- deve essere rigettata la domanda di nullità delle ulteriori delibere impugnate dai sigg.ri
. Parte_1
Le spese vanno compensate tra tutte le parti, stante la peculiarità delle questioni trattate, la reciproca, parziale soccombenza e l'intervenuta cessazione della materia del contendere in relazione all'opposizione a decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando sulle cause riunite iscritte ai nn.
R.G. 844/2024 e R.G. 16285/2024, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'impugnazione proposta avverso la delibera dell'assemblea condominiale del 18 luglio 2023 e, per l'effetto, ne dichiara la nullità;
pagina 6 di 7 2. accoglie l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 16470/2023, emesso dal Tribunale di
Milano e, per l'effetto, lo revoca;
3. rigetta la domanda di nullità, annullabilità o inefficacia delle ulteriori delibere condominiali impugnate dai sigg.ri ; Parte_1
4. compensa integralmente tra tutte le parti le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 28 maggio 2025
Il Giudice dott. Paola Barbara Folci
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 844/2024 tra
Parte_1
Parte_2
Parte_3
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 28 maggio 2025 ad ore 10.13 innanzi al dott. Paola Barbara Folci, sono comparsi:
Per l'avv. BEVILACQUA CAMILLO Parte_1
Per l'avv. BEVILACQUA CAMILLO Parte_2
Per l'avv. Parte_3 Parte_3
e l'avv. MINNECI UGO ) VIA FATEBENEFRATELLI, 15 C.F._1
20121 ; CP_1
Per l'avv. GIGLIOTTI FEDERICO Controparte_1
MILANO; ) VIA FRA' GEROLAMO Controparte_2 C.F._2
SAVONAROLA, 19 20149 ; CP_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli depositati telematicamente Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Paola Barbara Folci
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Barbara Folci ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 844/2024 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._3 patrocinio dell'avv. BEVILACQUA CAMILLO, elettivamente domiciliato in PIAZZETTA GUASTALLA N. 7 presso il difensore avv. BEVILACQUA CP_1
[...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_4 C.F._4
BEVILACQUA CAMILLO elettivamente domiciliato in PIAZZETTA GUASTALLA N. 7 presso il difensore avv. BEVILACQUA CAMILLO CP_1
(C.F. ), con il patrocinio Parte_3 C.F._5 dell'avv. e dell'avv. MINNECI UGO Parte_3
( ) VIA FATEBENEFRATELLI, 15 20121 ; , C.F._1 CP_1
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. GIGLIOTTI FEDERICO e ( ) Controparte_2 C.F._2
VIA FRA' GEROLAMO SAVONAROLA, 19 20149 ; , elettivamente CP_1 domiciliato in VIA FRA GEROLAMO SAVONAROLA, 19 20149 presso il CP_1 difensore avv. GIGLIOTTI FEDERICO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA
Premessa in fatto
pagina 2 di 7 e convenivano in giudizio, avanti al Tribunale di Parte_1 Parte_2
Milano, il , in persona dell'amministratore pro Controparte_3
tempore avv. deducendo la nullità, annullabilità o, comunque, Parte_3
l'invalidità di una serie di delibere assembleari adottate a far tempo dall'anno 2011 e sino al 2024 tra le quali, segnatamente, la delibera 18 luglio 2023 con cui sarebbe stata illegittimamente disposta la revoca dell'incarico di amministratore in capo alla e Pt_3
contestualmente nominato, quale nuovo amministratore, lo studio
[...]
Controparte_4
L'avv. per parte sua, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. Pt_3
16470/2023, emesso, nelle more, dal Tribunale di Milano su istanza del CP_1
rappresentato dall'amministratore per ottenere la consegna della CP_4
documentazione condominiale.
L'opposizione, iscritta al n. R.G. 844/2024, veniva quindi riunita al giudizio promosso dai sigg.ri (R.G. 16285/2024). Parte_1
Oggetto comune delle due cause riunite è la contestazione della validità della delibera del 18 luglio 2023 e degli atti da essa conseguenti, tra cui l'avvicendamento nella carica di amministratore.
Ritenuto in diritto
Le domande formulate in entrambi i giudizi, riuniti per connessione soggettiva e oggettiva, vanno esaminate congiuntamente.
1. Sulla validità della delibera del 18 luglio 2023
La delibera del 18 luglio 2023 con la quale l'assemblea condominiale aveva deliberato la revoca dell'incarico di amministratrice dell'Avv. e la nomina del nuovo Pt_3
amministratore è da ritenersi affetta da nullità radicale. CP_4
Dalla documentazione versata in atti risulta che l'assemblea, convocata regolarmente, è stata interrotta alle ore 22.40 per decisione della stessa amministratrice, allontanatasi dalla riunione, dichiarando sciolta l'adunanza. A seguito di tale interruzione, alcuni condomini hanno proseguito informalmente l'incontro, assumendo deliberazioni in pagina 3 di 7 assenza dei partecipanti collegati da remoto e senza il rispetto delle forme minime di collegialità e trasparenza.
Le modalità di prosecuzione dell'assemblea che si sono sommariamente descritte escludono la sussistenza di una valida deliberazione assembleare, mancando il requisito essenziale della collegialità e del rispetto del procedimento deliberativo.
La delibera impugnata è dunque nulla per violazione di norme imperative sulla formazione della volontà dell'organo assembleare.
2. Sulla delibera del 31 luglio 2023
Diversa valutazione merita l'assemblea svoltasi in data 31 luglio 2023.
Alla luce del principio secondo cui la delibera assembleare produce effetti immediati fino a eventuale sospensione giudiziale (art. 1137, co. 3, c.c.), deve ritenersi che la delibera del 18 luglio 2023, pur nulla, non fosse ancora sospesa al momento della convocazione della successiva assemblea. In tale contesto, l'assemblea del 31 luglio
2023, con la quale è stata ratificata e confermata la nomina dell'amministratore all'unanimità dei presenti, costituisce un atto autonomo e valido di volontà CP_4
assembleare.
Non ricorre alcun vizio formale o sostanziale idoneo a inficiare la delibera ratificatoria, la quale appare conforme ai quorum previsti e immune da profili di nullità.
Tuttavia, la validità della delibera del 31 luglio 2023 non può incidere retroattivamente sulla legittimità del decreto ingiuntivo opposto che è stato, pur sempre, richiesto e ottenuto esclusivamente in forza della delibera del 18 luglio 2023, dichiarata nulla.
Pertanto, il decreto ingiuntivo risulta emesso in assenza di un valido titolo.
In ogni caso, dagli atti di causa risulta che l'avv. abbia successivamente e Pt_3
spontaneamente adempiuto all'obbligo di riconsegna della documentazione condominiale determinando, con ciò, la cessazione della materia del contendere anche sotto il profilo dell'interesse concreto e attuale alla pronuncia.
3. Sulle delibere anteriori e sulla delibera del 15 febbraio 2013 (modifica tabelle millesimali)
pagina 4 di 7 I sigg.ri impugnano anche una serie di delibere assembleari anteriori alla Parte_1
modifica delle tabelle millesimali, deducendo che esse risulterebbero viziate in via derivata proprio in quanto fondate su criteri millesimali ritenuti illegittimi.
Sostengono, infatti, che l'utilizzo di tabelle di fatto adottate anteriormente al 2013, ma mai approvate validamente, abbia alterato in modo sistematico i quorum e le maggioranze in tutte le delibere a partire dall'anno 2011, violando il principio di proporzionalità nella ripartizione delle spese e nella formazione delle maggioranze.
Tale censura merita attenzione, ma non può condurre, in difetto di ulteriori riscontri e di allegazioni idonee, all'accoglimento della domanda.
Dall'atto introduttivo emerge che i sigg.ri collocano l'origine della Parte_1
problematica nella deliberazione del 10 ottobre 2011 con la quale fu affidato l'incarico per la revisione delle tabelle, proseguito nel 2012 con conferimenti tecnici, fino all'approvazione nel 2013.
Tuttavia, l'eventuale utilizzazione di tabelle non ancora formalmente approvate non determina, di per sé, la nullità delle delibere intermedie in mancanza di prova che tali valori abbiano inciso illegittimamente sulla formazione delle maggioranze o sulla ripartizione delle spese.
È onere di parte attrice dimostrare, per ciascuna delibera, il concreto pregiudizio derivante dall'utilizzo di tabelle contestate, nonché la sussistenza di vizi autonomi di legittimità in ordine alle modalità di convocazione, alla validità del quorum o alla lesione di diritti individuali.
Tali elementi, nel caso di specie, non risultano allegati né se ne è offerta prova di sufficiente specificità.
In assenza di tali elementi, e considerata la genericità delle deduzioni, la domanda deve essere respinta.
Quanto alla delibera del 15 febbraio 2013 con la quale si è provveduto alla modifica delle tabelle millesimali, i sigg.ri ne deducono la nullità radicale assumendo Parte_1
pagina 5 di 7 che essa sarebbe stata adottata a maggioranza e non all'unanimità e che abbia attribuito a singoli condomini diritti esclusivi su beni comuni.
Ai sensi dell'art. 69 disp. att. c.c., nella versione applicabile ratione temporis, la modifica delle tabelle millesimali non richiedeva, anzitutto, l'unanimità dei consensi.
In ogni caso si tratterebbe di questione di annullabilità e, non già, di nullità, ragione per la quale gli attori sarebbero, comunque, ampiamente decaduti. Parte_1
Nel caso di specie, poi, non è stato dimostrato che siano stati costituiti diritti esclusivi su beni comuni senza il rispetto delle forme previste, quali l'atto pubblico e la trascrizione.
In assenza di tali elementi e della delibera integrale, la domanda di nullità va rigettata.
Anche le successive delibere adottate sulla base delle tabelle approvate nel 2013 devono ritenersi valide, non essendo stati dedotti motivi autonomi di invalidità.
In conclusione:
- deve essere accolta l'impugnazione avverso la delibera del 18 luglio 2023, che va dichiarata nulla;
- deve essere accolta l'opposizione a decreto ingiuntivo, che va revocato per carenza originaria del titolo su cui era fondato e per sopravvenuta cessazione della materia del contendere;
- deve essere rigettata la domanda di nullità delle ulteriori delibere impugnate dai sigg.ri
. Parte_1
Le spese vanno compensate tra tutte le parti, stante la peculiarità delle questioni trattate, la reciproca, parziale soccombenza e l'intervenuta cessazione della materia del contendere in relazione all'opposizione a decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando sulle cause riunite iscritte ai nn.
R.G. 844/2024 e R.G. 16285/2024, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'impugnazione proposta avverso la delibera dell'assemblea condominiale del 18 luglio 2023 e, per l'effetto, ne dichiara la nullità;
pagina 6 di 7 2. accoglie l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 16470/2023, emesso dal Tribunale di
Milano e, per l'effetto, lo revoca;
3. rigetta la domanda di nullità, annullabilità o inefficacia delle ulteriori delibere condominiali impugnate dai sigg.ri ; Parte_1
4. compensa integralmente tra tutte le parti le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 28 maggio 2025
Il Giudice dott. Paola Barbara Folci
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