Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00468/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02631/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2631 del 2025, proposto da
EN NA NE, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Di Pietro e Fabio Ganci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza n. 5229/24 Tribunale di Catania-Sezione Lavoro;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 il dott. AV GI RO MI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con sentenza n. 5229/24 del 20.11.2024 del Tribunale di Catania-Sezione Lavoro, notificata in forma esecutiva in data 23.11.2024, è stato riconosciuto il diritto della Sig.ra EN NA NE a fruire della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall’art. 1, comma 121, l. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; e per l’effetto il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, è stato condannato alla attribuzione della carta elettronica in favore di quella per un valore complessivo di € 2.500,00, oltre accessori nella misura di cui all’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991, richiamato dall’art. 22 della legge n. 724/1994.
Nonostante la notifica della sentenza in data 23.11.2024, il Ministero dell’Istruzione e del Merito non ha ancora adempiuto agli obblighi di cui alla sopra indicata sentenza.
Ritenendo esser vanamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della P.A. prefigurato dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 2006, modificato dall' articolo 147, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dall'articolo 44, comma 3, lettera a), del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come modificato dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, la Sig.ra EN NA NE, con ricorso notificato in data 5 dicembre 2025, ha agito per ottenere l’ottemperanza alla sentenza n. 5229/24 del 20.11.2024 del Tribunale di Catania-Sezione Lavoro.
L’Amministrazione intimata non si costituiva in giudizio.
Il giorno 12/02/2026 aveva luogo la camera di consiglio fissata per l’esame del ricorso in epigrafe. Qui il difensore di parte ricorrente presente all’udienza dichiarava di aver ricevuto notizia da parte della propria assistita della avvenuta costituzione della Carta docente in suo favore, con accredito sulla stessa delle somme al cui pagamento l’Amministrazione intimata era stata condannata con sentenza n. 5229/24 del 20.11.2024 del Tribunale di Catania-Sezione Lavoro; e di conseguenza chiedeva che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere, con refusione delle spese di lite secondo il criterio della cd. soccombenza virtuale.
Il Collegio, preso atto della avvenuta soddisfazione dell’interesse sostanziale della ricorrente, dichiara pertanto estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Sussistendo altresì astrattamente tutti i requisiti per l’accoglimento del ricorso in epigrafe – e più in particolare il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo (qui avvenuta in data 23/11/2024) previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996 e ss. modifiche, in quanto la notifica dell’atto introduttivo del giudizio è avvenuta in data 5 dicembre 2025, nonché la dimostrazione del passaggio in giudicato della sentenza ottemperanda come da prodotta attestazione di segreteria del 01/09/2025 – il Collegio condanna il Ministero intimato alla refusione delle spese di lite secondo il criterio della cd. soccombenza virtuale, con rinvio per la loro liquidazione al dispositivo e con loro distrazione in favore dei difensori della parte ricorrente – i quali dichiarano in gravame di avere anticipato le spese e non ancora riscosso le competenze della presente procedura -, così come consente il combinato disposto degli artt. 26, primo comma, c.p.a. e 93, primo comma, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida nell’importo complessivo di 500,00 (cinquecento/00) euro – più accessori così come per legge -, e che distrae in favore dei patrocinatori antistatari della ricorrente, in persona degli Avv.ti Marco di Pietro e Fabio Ganci, nella misura del 50% di tale somma in favore di ciascuno di essi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN RZ, Presidente
AV GI RO MI, Consigliere, Estensore
Cristina Consoli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AV GI RO MI | AN RZ |
IL SEGRETARIO