Articolo 4 della Legge 28 dicembre 1999, n. 522
Articolo 3Articolo 5
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29 gennaio 2000
Art. 4. (Contributi per investimenti volti al miglioramento
della produttivita' dei cantieri) 1. Il Ministero dei trasporti e della navigazione, nei limiti di cui all'articolo 7 del Regolamento e degli stanziamenti di cui al comma 9 del presente articolo, puo' concedere alle imprese navalmeccaniche iscritte agli albi speciali di cui all' articolo 19 della legge 14 giugno 1989, n. 234 , un contributo agli investimenti inteso ad accrescere la produttivita' dei cantieri esistenti mediante l'ammodernamento dei processi di officina navale o delle strutture di prefabbricazione ed assemblaggio dei blocchi, l'adeguamento dei mezzi di sollevamento o degli impianti di servizi destinati direttamente alla produzione, nonche' la razionalizzazione delle attivita' di officina, sempreche' gli investimenti non comportino aumenti della capacita' produttiva conseguenti alla creazione di nuove strutture quali scali di varo, banchine e bacini. 2. Il contributo e' accordato in misura non superiore al 22,5 per cento dell'investimento per i cantieri ubicati nelle regioni che soddisfano i criteri di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato che istituisce la Comunita' europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209 , ed al 12,5 per cento per i cantieri ubicati nelle regioni che soddisfano i criteri di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato medesimo. 3. Per l'ottenimento del contributo di cui al comma 1, le imprese interessate presentano istanza al Ministero dei trasporti e della navigazione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, pena l'irricevibilita' della stessa, allegando la scheda analitica del piano d'investimento. I piani sono soggetti ad approvazione da parte del Ministero dei trasporti e della navigazione previo parere del Comitato consultivo per l'industria cantieristica di cui all' articolo 23 della legge 14 giugno 1989, n. 234 . 4. Non hanno titolo ad ottenere il contributo le imprese che siano state ammesse ai benefi'ci di cui alla legge 19 dicembre 1992, n. 488 , ovvero a benefi'ci dell'Unione europea, dello Stato e delle regioni a sostegno degli investimenti di cui al comma 1 nel periodo di applicazione del Regolamento. 5. Le iniziative di investimento ammesse a contributo devono essere ultimate, a pena di decadenza, entro trenta mesi dalla approvazione del piano. Il termine di ultimazione puo' essere prorogato per non piu' di sei mesi, ove ne sia fatta richiesta prima di detta scadenza, sempreche' la mancata ultimazione sia dovuta a cause non imputabili al beneficiario ovvero a sopravvenute ragioni di ordine tecnico. 6. La verifica della realizzazione dei programmi di investimento e dell'ammontare delle relative spese e' effettuata dalla commissione di cui all'articolo 15, comma 3, del regolamento adottato con decreto del Ministro della marina mercantile 8 novembre 1990, n. 373 . 7. Per quanto non previsto nel presente articolo, per la concessione del contributo di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le norme del titolo III del regolamento adottato con decreto del Ministro della marina mercantile 8 novembre 1990, n. 373 . 8. I benefi'ci di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelli previsti dall'articolo 3. 9. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzato un limite di impegno quindicennale di lire 7.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1999.
Nota all'art. 4, comma 1:
- Il testo dell'art. 7 del citato Regolamento CEE n. 1540/98 e' il seguente:
"Art. 7 (Aiuti regionali agli investimenti). - Gli aiuti concessi per l'adeguamento o l'ammodernamento dei cantieri esistenti, non connessi ad una ristrutturazione finanziaria del cantiere/dei cantieri in questione, allo scopo di aumentare la produttivita' degli impianti esistenti, possono essere considerati compatibili con il mercato comune purche':
nelle regioni che soddisfano i criteri per l'opzione all'art. 92, paragrafo 3, lettera a) del trattato e che corrispondono alla mappa approvata dalla Commissione per ciascuno Stato membro per la concessione di aiuti regionali, l'intensita' degli aiuti non superi il 22,5%;
nelle regioni che soddisfano i criteri per l'opzione all'art. 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato e che corrispondono alla mappa approvata dalla Commissione per ciascuno Stato membro per la concessione di aiuti regionali, l'intensita' degli aiuti non superi il 12,5% o il massimale applicabile agli aiuti regionali, se questo e' inferiore;
riguardino esclusivamente spese ammissibili in base agli orientamenti comunitari in vigore sugli aiuti regionali".
Nota all'art. 4, comma 1:
- Per il testo dell'art. 19 della citata legge 14 giugno 1989, n. 234 , si veda nelle note all'art. 3 comma 1.
Nota all'art. 4, comma 2:
- Il testo dell'art. 87, paragrafo 3, lettera a) e lettera c) del trattato che istituisce la Comunita' europea adottato a Roma il 25 marzo 1957 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1957, n. 317), e' il seguente:
"Art. 87 (ex art. 92). - 3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:
a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione;
b) (omissis);
c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attivita' o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;
d) (omissis);
e) (omissis).
Nota all'art. 4, comma 2:
- Il testo della legge 16 giugno 1998, n. 209 , recante "Ratifica ed esecuzione del trattato di Amsterdam che modifica il trattato sull'Unione europea, i trattati che istituiscono le Comunita' europee ed alcuni atti connessi, con allegato e protocolli, fatto ad Amsterdam il 2 ottobre 1997" e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 6 luglio 1998, n. 155.
Nota all'art. 4, comma 3:
- Il testo dell'art. 23 della citata legge 14 giugno 1989, n. 234 , e' il seguente:
"Art. 23. - 1. Presso il Ministero della marina mercantile e' istituito il Comitato consultivo per l'industria cantieristica.
2. Il Comitato e' presieduto dal Ministro della marina mercantile ed e' composto dai seguenti membri:
a) due funzionari del Ministero della marina mercantile, con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente, di cui uno dell'ispettorato tecnico del Ministero stesso;
b) un funzionario del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente;
c) due esperti nominati dal Ministro della marina mercantile;
d) nove esperti designati: uno dalla Confederazione italiana degli armatori, uno dalla Federazione dell'armamento di linea, uno dall'Associazione dei costruttori navali d'alto mare, uno dall'Associazione nazionale dei cantieri navali privati, uno dall'Associazione nazionale degli industriali riparatori navali, uno dall'Associazione dei demolitori navali, tre dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dell'industria navalmeccanica piu' rappresentative su scala nazionale.
3. Le funzioni di segretario del Comitato sono affidate ad un funzionario della carriera direttiva del Ministero della marina mercantile.
4. Il Comitato:
a) esamina periodicamente lo stato di attuazione dei programmi di ristrutturazione e razionalizzazione dell'industria navalmeccanica;
b) esprime pareri relativi ai piani di investimento, anche ai fini del coordinamento territoriale e settoriale degli stessi;
c) esprime pareri sulle materie disciplinate dalla presente legge;
d) esamina e da' pareri su ogni altra questione che venga sottoposta al suo esame dal Ministro della marina mercantile, in materia di industria navalmeccanica.
5. Il Comitato redige una relazione annuale sullo stato di attuazione della presente legge entro il mese di aprile di ciascun anno successivo a quello della sua entrata in vigore. Tali relazioni, a cura del Ministro della marina mercantile, sono inviate entro il mese successivo ai due rami del Parlamento ed al CIPI.
6. Ai membri ed al segretario del Comitato spetta un compenso annuo determinato con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro".
Nota all'art. 4, comma 4:
- Il testo della legge 19 dicembre 1992, n. 488 , recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415 , recante modifiche alla legge 1o marzo 1986, n. 64 , in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per l'agevolazione delle attivita' produttive" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 1992, n. 299.
(Il titolo della legge e' stato cosi' sostituito con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1992, n. 301).
Nota all'art. 4, comma 6:
- Il testo dell' art. 15, comma 3, del decreto ministeriale 8 novembre 1990, n. 373 , concernente "Regolamento recante disposizioni applicative della legge 14 giugno 1989, n. 234 , in materia di interventi concernenti l'industria navalmeccanica" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 dicembre 1990, n. 288) e' il seguente:
"3. La liquidazione del contributo e' disposta previa verifica della realizzazione del piano d'investimento e dell'ammontare delle relative spese sostenute, quali risultanti dagli atti contabili dell'impresa, da parte di una commissione presieduta dal Direttore generale del naviglio del Ministero della marina mercantile e composta da quattro funzionari, dei quali due della Direzione generale del naviglio e due dell'ispettorato tecnico del Ministero della marina mercantile, nominati con decreto del Ministro".
Nota all'art. 4, comma 7:
- Per gli estremi di pubblicazione del titolo III del citato decreto ministeriale 8 novembre 1990, n. 373 , si veda nelle note all'art. 4, comma 6.
Entrata in vigore il 29 gennaio 2000
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