Art. 3.
Qualora nei porti di cui all' articolo 1 della legge 8 aprile 1976, n. 203 , o in zone con essi collegate, esistano impianti di ricezione e trattamento delle morchie e delle acque di zavorra e lavaggio delle petroliere, gia' realizzati da enti o societa' pubblici o da privati, il Ministro per la marina mercantile puo' autorizzare le societa' a partecipazione statale di cui all' articolo 1 della legge 8 aprile 1976, n. 203 , a stipulare convenzioni con i proprietari per l'utilizzazione degli impianti.
Nel caso in cui l'utilizzazione da parte delle societa' a partecipazione statale renda necessari l'ampliamento ed il potenziamento degli impianti esistenti, il Ministro per la marina mercantile e' autorizzato ad erogare ai proprietari un contributo fino al 60 per cento delle spese sostenute per l'ampliamento ed il potenziamento degli impianti medesimi.
Qualora nei porti di cui all' articolo 1 della legge 8 aprile 1976, n. 203 , o in zone con essi collegate, esistano impianti di ricezione e trattamento delle morchie e delle acque di zavorra e lavaggio delle petroliere, gia' realizzati da enti o societa' pubblici o da privati, il Ministro per la marina mercantile puo' autorizzare le societa' a partecipazione statale di cui all' articolo 1 della legge 8 aprile 1976, n. 203 , a stipulare convenzioni con i proprietari per l'utilizzazione degli impianti.
Nel caso in cui l'utilizzazione da parte delle societa' a partecipazione statale renda necessari l'ampliamento ed il potenziamento degli impianti esistenti, il Ministro per la marina mercantile e' autorizzato ad erogare ai proprietari un contributo fino al 60 per cento delle spese sostenute per l'ampliamento ed il potenziamento degli impianti medesimi.