Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/04/2025, n. 1522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1522 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari in persona del Giudice istruttore, in funzione di Giudice unico, Dott.ssa Assunta Napoliello, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 14277 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2020 – avente ad oggetto: cessione del credito tra
(GI ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 Parte_2 ifesa ano IO AT NT
, in persona del Rettore p.t., rappresentata NTparte_1
Convenuta
Ragioni di fatto e di diritto La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
************ Con atto di citazione, notificato il 06.11.2020, (oggi Parte_2 Parte_1 conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di NTparte_2 chiedendo la sua condanna al pagamento del di somme dovute a seguito di cessioni di credito intervenute con le società , e NA , CP_3 CP_4 NTparte_5 CP_6 cessioni redatte in forma d i ll CP_2 Nello specifico, sosteneva di essere creditrice delle seguenti somme:
- € 549,00 a titolo di sorte capitale, in virtù delle fatture cedute da (all. n. 3 fasc. CP_3 attrice);
- € 1.794,82 a titolo di sorte capitale, in virtù delle fatture cedute da (all. n. 3 CP_4 fasc. attrice);
- € 1.116,68 a titolo di sorte capitale, in virtù delle fatture cedute da (all. n. 3 NTparte_5 fasc. attrice);
- € 1.536,00 a titolo di sorte capitale, in virtù delle fatture cedute da NA Service SPA;
- € 26.022,23 per il mancato pagamento delle NDI;
- € 880,00 a titolo di risarcimento del danno dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12; di aver inviato, in data 11.06.2020, intimazione di pagamento alla odierna convenuta (all. n. 8 fasc. attrice), comunicazione rimasta inevasa. Specificava che i contratti di cessione avevano ad oggetto, oltre alla sorte capitale, i relativi interessi di mora maturandi e/o maturati con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del relativo termine di pagamento sino al saldo;
la somma di € 26.022,23 riguardava gli interessi di mora da tardivo pagamento delle fatture cedute, oggetto delle note di debito. Asseriva, inoltre, di avere diritto, altresì, al pagamento degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori oggetto delle note di debito.
di € 1.614,93 a titolo di interessi moratori maturati e maturandi nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, da calcolarsi dalle singole scadenze al saldo, oltre agli interessi anatocistici ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, o, in subordine, al tasso legale, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
€ 26.022,23 per il mancato pagamento delle NDI emesse per gli interessi di mora maturati per il ritardato pagamento delle fatture, maggiorati degli interessi anatocistici;
€ 880,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale. Con comparsa del 30.03.2021 si costituiva in giudizio l chiedendo l'integrale NTparte_2 rigetto della domanda attorea. Preliminarmente, eccepiva l'improcedibilità del giudizio per aver parte attrice iscritto la causa a ruolo oltre il termine di dieci giorni dalla notifica dell'atto di citazione atteso che l'atto di citazione era stato notificato in data 30.10.2020 mentre l'scrizione a ruolo compiuta in data 20.11.2020; la prescrizione decennale di tutti i crediti antecedenti al 30.10.2010. Quanto alle fatture antecedenti al 01.04.2015, sosteneva l'assenza di prova relativa all'effettiva erogazione della prestazione non essendo le fatture state emesse elettronicamente. Nel merito precisava che: l'importo relativo alla fattura n. 1702600840 emessa da il 29.05.2017 e ricevuta il CP_3 05.06.2017 non era dovuto in quanto la fattura non pote agata a causa del mancato inserimento dello split payment;
la società emetteva in data 29.05.2017 la nota di CP_3 credito n. 1702107987 dell'importo di € uccessivamente, per l'ordine n. 18 del 26.04.2017, emetteva una nuova fattura n. 1702601787 di pari importo;
il dipartimento , CP_7 ricevuta la nota di credito relativa alla fattura n. 1702600840, procedeva al pagament fattura n. 1702601787 con mandato n. 17774 del 10/09/2018; in relazione alle fatture emesse dalla società AM OU SR e dalla società NA ES spa ne disconosceva il credito, non risultando trasmesse secondo l' iter procedimentale;
le fatture emesse dalla società erano state pagate con mandato n. 17695 del CP_4 17.11.2020 di € 1.121,79 e con del 17.11.2020 di € 673,03; quanto al mancato pagamento delle note di debito, precisava che la fattura n. 893 dell'importo di € 3.286,97 era stata GI pagata e che, pertanto, il debito totale ammontava alla minor somma di € 22.735,26; l'importo richiesto a titolo di risarcimento del danno, se dovuto, era pari ad €.440,00. Concludeva, quindi, chiedendo il rigetto della domanda o, in subordine, la rideterminazione del credito, vinte le spese di lite. Con memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 cpc, l'attrice dava atto dell'intervenuto parziale pagamento, limitando la domanda alle sole fatture cedute dalle società AM OU SR e NA ES spa per l'importo di € 2.652,68 a titolo di sorte capitale. Con ordinanza del 20.01.2022, preso atto del riconoscimento di debito, seppur parziale, effettuato da parte convenuta, dichiarata validamente interrotta la prescrizione, il giudice formulava proposta conciliativa alle parti ex art. 185 bis cpc, accettata preliminarmente soltanto da parte attrice. Con note di trattazione scritta del 18.10.2022, parte convenuta dichiarava di aderire alla proposta conciliativa formulata dal giudice. Nonostante le dichiarazioni rese dalle parti, l'accordo non veniva raggiunto. La causa istruita con prove documentali, chiamata all'odierna udienza per discussione orale e decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., veniva discussa e decisa come da sentenza. Infondata è l'eccezione di improcedibilità. Come dimostrato dalla documentazione ritualmente prodotta da parte attrice, l'atto di citazione è stato notificato alla convenuta in data 06.11.2020 (all. consegna notificazione fasc. attrice) e la causa iscritta a ruolo in data 11.11.2020 (all. note di trattazione scritta del 19.04.2021 fasc. attrice). I termini di cui all'art. 165 cpc sono stati, pertanto, pienamente rispettati. Ciò posto, la domanda è fondata e merita di essere accolta. Risulta documentalmente provata la legittimazione attiva dell'odierna attrice, in quanto cessionaria dei crediti vantati dalle società cedenti, stante il deposito dei contratti di cessione intervenuti in data 23.12.2016, 15.12.2016, 02.07.2019, 02.07.2019, 05.10.2020 (all. n. da 4 a 7 fasc. attrice). Orbene, la cessione del credito ha natura consensuale e, perciò, il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, anche in presenza di un dissenso espresso del debitore (a meno che il credito non sia di natura strettamente personale e non sussista uno specifico divieto normativo al riguardo); lo scambio del consenso, quindi, attribuisce al cessionario la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva) pur se sia mancata la notificazione (art. 1264 c.c.), essendo quest'ultima necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché per risolvere il conflitto fra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante (Tribunale Caltanissetta sez. I, 17/01/2023, n.43). Nel caso di specie, le cessioni sono state notificate all (all. n. da 4 a 7 fasc. NTparte_2 attrice), debitore ceduto. Parte attrice ha provveduto a richiedere stragiudizialmente il pagamento della somma oggetto di giudizio, mediante missiva del 11.06.2020 (all. n. 8 fasc. attrice), nella quale venivano altresì dettagliatamente specificati tanto i crediti ceduti, quanto la corrispondenza tra questi e le somme vantate dalla cessionaria, anche a titolo di interessi e di risarcimento del danno. Posto che, essendo intervenuto il pagamento parziale del credito originariamente richiesto, il quantum va ridotto nei termini specificati da parte attrice, va rilevato che l'odierna convenuta ha sin dalla comparsa di costituzione riconosciuto l'esistenza del credito, seppur in misura differente. A fronte delle richieste avanzate da , la convenuta non ha dimostrato, com'era suo Parte_1 onere, l'intervenuto pagamento estin o preteso, pertanto le produzioni documentali di parte attrice consentono di ritenere provato il credito. È principio consolidato, infatti, che al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, laddove il debitore deve provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, per cui il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, sarà onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni (Tribunale Cassino, 28/01/2025, n.113). Quanto alla domanda relativa al pagamento degli interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale, nei contratti di cessione le parti hanno espressamente stabilito che la cessione ricomprendeva anche i frutti scaduti e da maturarsi. In proposito, dunque, viene in rilievo la disposizione di cui all'art. 1283 c.c. secondo cui il credito è trasferito al cessionario, oltre che con i privilegi e le garanzie reali e personali, anche con gli “altri accessori”, da intendersi nel senso che nell'oggetto della cessione è ricompresa la somma delle utilità che il creditore può trarre dall'esercizio del diritto ceduto, ossia ogni situazione direttamente collegata con il diritto stesso, la quale - in quanto priva di profili di autonomia - integri il suo contenuto economico o ne specifichi la funzione, rientrandovi, dunque, anche gli interessi scaduti dopo la cessione alle condizioni e nella misura in cui, secondo la legge, essi erano dovuti al creditore cedente (cfr. Cass., 2978/2016): nel caso, essendo stato espressamente previsto nei contratti di cessione, sono dovuti anche gli interessi scaduti precedentemente alla cessione di credito;
gli interessi moratori vanno calcolati secondo quanto stabilito dal d.lgs. n. 231/2002 il quale si applica al ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali. Ai sensi dell'art. 2 del suddetto d.lgs. per transazioni commerciali devono intendersi "i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo". La norma, pertanto, troverà certamente applicazione anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, in tutti i casi in cui, come quello in esame, ove si discuta di ritardo nel pagamento nelle transazioni commerciali;
relativamente agli interessi anatocistici, gli stessi andranno riconosciuti essendosi protratto il ritardo nel pagamento oltre i sei mesi dalla scadenza, sì come richiesto dall'art. 1283 c.c.; infine, quanto al credito portato dalle note di debito e riguardante gli interessi maturati per il ritardato pagamento di forniture, tutte relative a fatture cedute con i contratti di cessione, si osserva che, non solo il credito, è provato in giudizio con i documenti prodotti ma appare rilevante anche il comportamento stragiudiziale dell'ente che, pur essendo venuto a conoscenza della pretesa avanzata dall'odierna attrice, GI con il sollecito di pagamento del 11.06.2020, non inviava alcun riscontro o lettera di contestazione, missiva nella quale la indicava Parte_1 dettagliatamente le singole causali degli importi, anche in relazione alle p ebito. Significativo è che, tra l'altro, nelle more dell'odierno giudizio, l pagava parte CP_2 dell'importo. Da ultimo, in merito alla richiesta di risarcimento del danno ex art. 6 d-lgs. 231/2002 appare opportuno evidenziare che la norma va ricompresa nell'alveo interpretativo fornito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea secondo cui l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/7/UE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, in combinato disposto con l'articolo 3 della medesima direttiva, deve essere interpretato nel senso che qualora un unico contratto preveda forniture di merci o prestazioni di servizi a carattere periodico, ciascuna da pagare entro un determinato termine, l'importo forfettario minimo di EUR 40 a titolo di risarcimento delle spese di recupero è dovuto al creditore per ciascun ritardo di pagamento (Corte giustizia UE sez. VIII, 01/12/2022, n.370). L'attrice avrà, dunque, diritto al risarcimento del danno a titolo di costi sostenuti per il recupero del credito portato dalle fatture rientranti nei contratti di cessione ed onorate tardivamente (all. n. 14, 15 e 16 fasc. attrice). Il quantum andrà, dunque, rideterminato tenendo conto dell'intervenuto parziale pagamento, con conseguente riduzione dell'importo relativo alla sorte capitale, come indicato da parte attrice. Alla luce dei principi fin qui esposti, la domanda è fondata per quanto di ragione e merita di essere accolta. Le spese seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo lo scaglione di riferimento, ai valori minimi attesa la non particolare complessità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari IV sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da (GI ), in persona del legale Parte_1 Parte_2 rappresentante p.t., con att otifi ronti di
[...]
così provvede: NTparte_2 di ragione della domanda e per l'effetto:
2. CONDANNA l in persona del Rettore p.t., al NTparte_2 pagamento, in fa rappresentante p.t., delle seguenti Parte_1 somme:
€ 2.652,68 a titolo di residua sorte capitale, alla data del 27.11.24;
€ 2.639,44 a titolo di interessi moratori, maturati e calcolati, ex art. 4, del D.Lgs n. 231/02, come novellato dal D.Lgs n. 192/12, dalle scadenze sino all'effettivo saldo (sulla somma di € 3.422,41 per sorte capitale, di cui alla fattura prodotta sub doc. 13) nonché gli interessi anatocistici, maturati sulla sorte capitale saldata, ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12;
€ 26.022,23 per il mancato pagamento delle NDI emesse per gli interessi di mora maturati per il ritardato pagamento delle fatture descritte nell'allegato alle NDI, da maggiorarsi degli interessi anatocistici ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12;
€ 880,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il ritardato pagamento delle fatture, da maggiorarsi di interessi al tasso legale, con decorrenza dalla data di scadenza del termine di pagamento delle singole fatture;
3. CONDANNA l pagamento, in favore di che liquida in € 3.809,00 Bari, 17/04/2025
in persona del Rettore p.t., al NTparte_2
, in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite Parte_1 p.a. e rimborso spese generali al 15%.
Il Giudice Assunta Napoliello