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Sentenza 5 gennaio 2025
Sentenza 5 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 05/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, in persona del dr. Carmine Capozzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1047/2023 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento, e vertente
TRA
(C.F. ), domiciliato per la lite in Pistoia, Parte_1 C.F._1
Via San Pietro n.20, presso l'Avv. Gabriele Grieco (C.F. , che lo C.F._2 rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata telematicamente all'atto di cita- zione in opposizione.
Opponente
E unipersonale (P.I. ), con sede legale Controparte_1 P.IVA_1 in Conegliano (TV), Via V. Alfieri n. 1, in persona del l.r. p.t., e per essa
[...] con sede in Milano, Via Valtellina 15/17, P.I. Controparte_2
, in persona del l.r. p.t., giusta procura speciale in autentica Notaio P.IVA_2 [...] di Sacile del 03.12.2021, rep.32874 e racc. 22004, rappresentata da Persona_1
con sede legale in Milano, Via Valtellina, Controparte_3
15/17, in forza di procura speciale del 13.01.2022, a rogito del Notaio Persona_2
[..
di Milano rep. 146062 racc. 37972, domiciliata per la lite in Milano, Via Boccaccio
n.45, presso l'avv. Daniela D'Orazio (C.F. del Foro di Milano, C.F._3 che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata telematicamente al ricorso per ingiunzione.
Opposta
CONCLUSIONI
Per l'opponente: “come da memoria ex 183, co.6 n.1 [ovvero: “Voglia l'Ill.mo Tribu- nale adito: in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo del Tribunale di Lucca n. 77/23, RG n. 159/2023 previa fissazione di apposita udienza
o inaudita altera parte;
nel merito, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente alla anche operando eventuali compensazioni Controparte_1 una volta determinato il corretto rapporto dare-avere tra le parti a seguito di CTU inerente tutte le eccezioni sollevate in sede di opposizione o rilevate d'ufficio. Nel meri-
1 to, in via principale, accertare e dichiarare la nullità integrale e/o parziale delle fi- deiussioni sottoscritte dal Sig. a garanzia delle obbligazioni della Leu- Parte_1 cadia Leather S.r.l. verso la Cassa di Risparmio di Volterra S.p.a. e che, pertanto, nul- la è dovuto dal Sig. , quale fideiussore di in rela- Parte_1 Parte_2 zione al decreto ingiuntivo sopra indicato. In ogni caso, con condanna della parte op- posta al pagamento di spese e compensi di causa e delle spese di CTU, con distrazione delle spese legali in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario.”] e in via istruttoria come da memoria ex art.183, co.6 n.2 cpc. [ovvero: “disporsi consulenza tecnico contabile perché il consulente nominato risponda ai seguenti quesiti: A) Verifi- chi il Consulente Tecnico d'Ufficio l'eventuale superamento del Tasso Soglia Usura, anche solo considerando il solo tasso di mora, al momento della stipula del contratto, tenendo conto di tutti gli oneri (interessi convenzionale, moratori, anche potenziali, e spese), con esclusione di imposte e tasse, ed in caso di accertata usurarietà del rap- porto, consideri ai sensi dell'art.1815, c.2, c.c., ripetibili ogni interesse pagato, sia tito- lo corrispettivo che moratorio, e non dovuti gli interessi non versati e/o futuri;
B) Ve- rifichi il Consulente Tecnico d'Ufficio l'eventuale presenza di rate pagate ed il rispetti- vo ammontare di interessi dovuti al tasso contrattuale, valuti l'accertata manipola- zione dell'Euribor, e ricalcoli gli interessi al tasso ex art.117 TUB.”]”.
Per l'opposta: “In via principale nel merito: rigettare ogni domanda dell'opponente
e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo opposto n.77/2023; In via su- bordinata nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento di qualsia- si domanda dell'opponente che comporti la caducazione del titolo, accertare e dichia- rare la debenza della somma di euro 197.791,34, oltre agli interessi maturati e matu- randi al tasso convenzionalmente indicato nei contratti tutti indicati in narrativa e nel ricorso monitorio depositato dal 1.12.2021 sino al saldo, il tutto entro i limiti della
L.108/1996 e di tutte le ulteriori normative vigenti, in capo al sig. nei Parte_1 confronti dell'odierna scrivente , e per l'effetto condannare il Controparte_1 medesimo al pagamento della detta somma in favore del predetto creditore (ovvero quella diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare dovuta e da deter- minarsi, se del caso, in via equitativa. In via istruttoria: rigettare l'istanza di CTU ex adverso avanzata, con riserva di ulteriori argomentazioni in merito;
con riserva di produzione nei termini di legge)”.
FATTI DI CAUSA
1.- ha opposto il decreto ingiuntivo n.77/2023, con il quale il tribunale di Parte_1
Lucca, su istanza di come rappresentata da Controparte_1 Controparte_2
, quale cessionaria del credito di Cassa di Risparmio di Volterra SpA, gli ha ingiun-
[...]
2 to, nella qualità di fideiussore omnibus della società al Parte_2 netto del pegno su titoli già escusso, di pagare la somma di euro 197.791,34, oltre inte- ressi e spese di procedura, quale saldo debitore del rapporto di conto corrente bancario, assistito da due aperture di credito, meglio individuato in ricorso monitorio e nei do- cumenti ad esso allegati.
A fondamento dell'opposizione ha dedotto ed eccepito:
(i) la nullità delle fideiussioni in atti in quanto da lui sottoscritte senza che il fun- zionario bancario si premurasse di spiegargli che cosa comportasse la sotto- scrizione di simili atti: lui aveva ricoperto per un breve periodo la carica di amministratore della società garantita, ma non si era mai occupato della ge- stione della società, che era affidata al di lui padre;
(ii) la nullità totale o parziale delle fideiussioni in atti per violazione della normati- va antitrust, sull'assunto che le fideiussioni da lui sottoscritte ricalcano il modello ABI sanzionato dalla Banca d'Italia nel 2005, con richiamo al noto arresto delle S.U. n.41994/2021, dal che la conseguente eccezione di deca- denza ex art.1957 cc, per non avere il creditore coltivato tempestivamente le proprie iniziative nei confronti della debitrice principale, che era stata di- chiarata fallita nell'anno 2022, a tal fine non rilevando gli atti stragiudiziali compiuti;
(iii) quanto al rapporto principale, l'inadeguatezza degli estratti conto certificati ex art.50 TUB a dare prova del credito e la necessità di approfondimenti pe- ritali sugli interessi applicati e sull'eventuale superamento del tasso soglia usura.
2.- La società ingiungente, costituitasi nel presente giudizio di opposizione, ha con- testato punto per punto l'opposizione chiedendone il rigetto.
3.- Respinta la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività del decreto op- posto e non ammessa la CTU contabile richiesta da parte opponente, la causa è pas- sata in decisione all'udienza del 8.11.2024 sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4.- Si connota come defatigatoria la prima difesa proposta dall'opponente, con cui si assume che le fideiussioni in atti siano nulle perché furono da lui sottoscritte senza che il funzionario bancario si premurasse di spiegare che cosa comportasse la sotto- scrizione di simili atti.
Ora, nessuna norma del testo unico bancario impone al funzionario della banca di spiegare ad un amministratore di una società che cosa comporti la sottoscrizione di una fideiussione.
3 Va considerato poi che i vizi del consenso nel nostro ordinamento sono rimediati con l'azione di annullamento contrattuale (dolo, violenza, errore essenziale), che non è stata stata proposta.
5.- E' altresì infondata l'eccezione di nullità, totale o parziale, delle fideiussioni om- nibus in atti per violazione della normativa antitrust.
L'assunto che fonda l'eccezione, così come articolato dall'opponente, è che le fi- deiussioni prodotte in fase monitoria e rilasciate a favore della originaria banca tito- lare del credito, sono nulle (nullità totale o parziale) per violazione della normativa antitrust in quanto conformi al modello ABI, già oggetto del deliberato della Banca
d'Italia n.55/2005.
L'assunto così come formulato non può essere condiviso, non tanto perché, come eccepito dalla convenuta/opposta, le fideiussioni in atti non sono conformi al deli- berato della Banca d'Italia, come risulterebbe finanche dal formato grafico e dalla numerazione dei singoli articoli, ma quanto per la dirimente ragione che le fideius- sioni sono state rilasciate, una, nell'anno 2015, e l'altra nell'anno 2018, in data cioè successiva al provvedimento della Banca d'Italia.
Per meglio illustrare le ragioni della presente decisione occorre premettere che le clausole delle fideiussioni in atti, che secondo l'opponente violano la normativa an- titrust, sono clausole che nel nostro ordinamento giuridico sono in linea di princi- pio lecite, poiché la loro pattuizione rientra pienamente nell'esercizio dell'autono- mia privata delle parti mirando a realizzare interessi meritevoli di tutela (1322 cc).
La possibilità di deroga all'art.1957 c.c. è pacifica nella giurisprudenza di merito e di legittimità. Così come è pacifica la possibilità di introdurre clausole di sopravviven- za. In altre parole, la pattuizione di tali clausole non è di per sé illecita. Lo diventa quando sia il frutto di un'intesa restrittiva della concorrenza (art.2, co.2 lett.a)
L.287/1990).
In base a quest'ultima legge sono considerate intese “gli accordi e/o le pratiche con- cordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizio- ni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari”.
L'invocato provvedimento della Banca d'Italia intervenne in relazione allo schema di fideiussione omnibus concordato nel mese di ottobre 2002 dall'Associazione
Bancaria Italiana (infra, ABI) con alcune organizzazioni di consumatori e sul pre- supposto che l'ABI rientrasse tra le associazioni di imprese e che quindi una delibe- razione (o circolare) di tale ente potesse rientrare nel perimetro d'applicazione dell'art.2, c.1 L.287/1990.
4 La Banca d'Italia, con il provvedimento 55/2005, ritenne che gli artt.2, 6, 8 dello schema de quo contenessero disposizioni restrittive della concorrenza ai sensi dell'art.2, co.2, lett.a) L.287/1990.
Con lo stesso provvedimento la Banca d'Italia dispose che l'ABI fosse tenuta a tra- smetterle le circolari, emendate dalle disposizioni citate, mediante le quali lo sche- ma contrattuale oggetto dell'istruttoria sarebbe stato diffuso al sistema bancario.
Per le fideiussioni omnibus rilasciate prima del provvedimento della Banca d'Italia del 2005 la conformità della fideiussione allo schema ABI fa presumere iuris tan- tum che la fideiussione sia l'effetto a valle della circolare ABI e, quindi, di un'intesa restrittiva della concorrenza.
Tale presunzione non può operare, invece, per le fideiussioni rilasciate dopo il provvedimento della Banca d'Italia, addirittura a distanza di anni, come nel caso di specie.
In particolare, va considerato al riguardo che non risulta allo scrivente né è stato al- legato dall'opponente che, anche dopo il provvedimento della Banca d'Italia, l'ABI abbia adottato delibere e/o circolari o altri atti con i quali ha consigliato ai propri iscritti di usare il modello di fideiussione del 2002.
La circostanza quindi che una banca utilizzi ancora nel 2008, piuttosto che nel
2015, o nel 2024, una modulistica che presenti clausole identiche o simili a quelle dello schema ABI del 2002, si pone sul piano dell'iniziativa individuale della singola impresa e non è il portato di un deliberato (o di altra forma di condotta) dell'associazione di categoria che abbia l'effetto di limitare la concorrenza.
In altre parole, quando vengano in rilievo fideiussioni rilasciate post 2005, l'intesa restrittiva della concorrenza non può essere individuata nel deliberato ABI del
2002, perché quel deliberato, per effetto del provvedimento della Banca d'Italia, non ha avuto un seguito come iniziativa dell'associazione di imprese.
In simili casi è necessario allora che il ricorrente alleghi e provi l'esistenza di una diversa intesa restrittiva della concorrenza, che può essere costituita o da un accor- do tra alcune banche o da pratiche concordate tra alcune imprese bancarie o in una nuova deliberazione/circolare/condotta di un'associazione di imprese (ad esempio,
l'ABI) o di un organismo similare. Simile allegazione è del tutto assente nell'atto di citazione e nelle memorie ex art.183, co.6 cpc.
L'eccezione in esame va pertanto respinta, restando così assorbite le ulteriori difese della società opposta, in punto, fra l'altro, di idoneità degli atti stragiudiziali ad im- pedire la decadenza prevista dall'art.1957 cc.
5 In conseguenza di quanto ora deliberato, va respinta l'eccezione di decadenza for- mulata ex art.1957 c.c.
6.- Quanto alle eccezioni relative al rapporto principale e seguendo l'ordine esposi- tivo sopra proposto, si può osservare brevemente quanto esegue:
(i) non è vero che l'opposta si è limitata a produrre il solo estratto conto certifi- cato ex art.50 TUB;
ha prodotto, invece, nella fase monitoria, copia dei contratti di conto corrente bancario e di apertura di credito, con i relativi documenti di sintesi, nonché nel giudizio di opposizione gli estratti conto scalari dall'inizio al- la fine del rapporto;
a fronte di tali produzioni l'opponente non ha articolato una doglianza specifica, sicché il credito resta accertato nell'ammontare corrispon- dente al saldo debitore finale richiesto in sede monitoria (pari al saldo debitore di chiusura del rapporto oltre agli interessi moratori convenzionali), come certi- ficato ex art.50 TUB, già decurtato del ricavato del pegno su titoli concesso a ga- ranzia delle obbligazioni di pagamento di cui ai contratti bancari sopra indicati
(v. lettera escussione pegno in atti);
(ii) le deduzioni relative alla verifica dei tassi praticati sono del tutto generiche;
l'opponente non allega che il tasso del rapporto bancario convenuto dalle parti in questo o quel trimestre abbia superato il tasso soglia usura (TSU), ma chiede di verificare mediante CTU se vi via stato il superamento del TSU in qualche momento del rapporto. Simile deduzione si connota come esplorativa e non è idonea, come tale, ad introdurre in giudizio una valida allegazione che possa giustificare l'esercizio di poteri ufficiosi. Va considerato, poi, che l'opponente nemmeno ha prodotto, come invece richiesto dal noto arresto delle S.U. su “tas- so soglia usura e interessi moratori”, i decreti ministeriali di rilevazione dei tassi soglia usura, ma ha prodotto uno stampato (doc.11), che dovrebbe contenere tali rilevazioni per il periodo dal 1997 al 2020, che, per un verso, è di incerta origine e, per altro verso, di impossibile lettura (non essendo possibile correlare i tassi ai trimestri di riferimento).
7.- In sintesi, l'opposizione è infondata e va respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in difetto di no- tula in atti (Dm 55/2014, causa di valore compreso nello scaglione da euro 52.000,01 ad euro 260.000,00, con applicazione dei parametri medi, fatta eccezione per la fase 3, che ha visto il solo deposito delle memorie ex art.183, co.6 cpc e non anche l'espletamento di attività istruttoria, circostanza che giustifica l'applicazione del para- metro minimo).
P.Q.M.
6 Il Tribunale di Lucca, definitivamente decidendo, così provvede:
- respinge l'opposizione;
- condanna l'opponente a pagare le spese di lite a parte opposta, che sono liquidate in euro 11.268,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (15%) ed ac- cessori di legge (IVA e CAP, se dovuti).
Lucca, 3-1- 2025.
Il Giudice
Carmine Capozzi
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