Art. 19.
ARTICOLO SOPPRESSO CON AVVISO DI RETTIFICA IN G.U. 15/12/1994, N. 292
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Nota redazionale
Il presente articolo e' stato soppresso dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 15/12/1994, n. 292 durante il periodo di "vacatio legis".
E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Note all'art. 19:
- Per il testo dell' art. 2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , si vedano le precedenti note alle premesse.
- Il testo dell' art. 41 della legge 11 gennaio 1957, n. 6 , e' il seguente:
"Art. 41. - E' istituito presso il Ministero dell'industria e commercio il Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia cosi' composto (22):
1) di un presidente;
2) del direttore generale delle miniere;
3) di due membri del Consiglio superiore delle miniere estranei all'Amministrazione;
4) di un avvocato dello Stato;
5) del direttore del Servizio geologico e geofisico d'Italia;
6) del direttore dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi;
7) del direttore del Servizio chimico presso il Ministero dell'industria e del commercio;
8) di un funzionario del Ministero delle finanze;
9) di un funzionario del Ministero del tesoro;
10) di un titolare di cattedra di geologia;
11) di due esperti;
12) di un dirigente superiore tecnico e di un dirigente superiore amministrativo della Direzione generale delle miniere (22/a).
Il presidente del Comitato tecnico per gli idrocarburi e' nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro per l'industria e per il commercio.
I membri di cui ai numeri 3), 4), 8), 9), 10) e 11) sono nominati con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio.
Il Ministro per l'industria e per il commercio puo' per singoli problemi chiamare a far parte del Comitato anche altri esperti in numero non superiore a due.
Le funzioni di segreteria presso il suddetto Comitato sono esercitate da un funzionario amministrativo della Direzione generale delle miniere.
Il Comitato dura in carica tre anni.
Con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno determinate le indennita' spettanti al presidente ed ai membri del Comitato.".
- Il testo dell' art. 45 della legge 21 luglio 1967, n. 613 , e' il seguente:
"Art. 45. - Il Comitato tecnico per gli idrocarburi, per i pareri previsti nella presente legge, e' integrato dai seguenti componenti:
un funzionario del Ministero degli affari esteri;
un funzionario del Ministero della difesa;
un funzionario del Ministero della marina mercantile;
un funzionario del Ministero del bilancio e della programmazione economica;
designati dai rispettivi Ministri.
Per i pareri sulle istanze di rinnovo dei permessi e delle concessioni, rilasciati prima dell'entrata in vigore della presente legge della Regione siciliana, ai sensi e per gli effetti di cui al successivo art. 53, il Comitato sara' integrato con un rappresentante della Regione stessa.
- L' art. 3, comma 8, della legge 30 luglio 1990, n. 221 , ha aggiunto il n. 12) al primo comma dell'articolo 41 della legge 11 gennaio 1957, n. 6 , sopra riportato.
ARTICOLO SOPPRESSO CON AVVISO DI RETTIFICA IN G.U. 15/12/1994, N. 292
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Nota redazionale
Il presente articolo e' stato soppresso dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 15/12/1994, n. 292 durante il periodo di "vacatio legis".
E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Note all'art. 19:
- Per il testo dell' art. 2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , si vedano le precedenti note alle premesse.
- Il testo dell' art. 41 della legge 11 gennaio 1957, n. 6 , e' il seguente:
"Art. 41. - E' istituito presso il Ministero dell'industria e commercio il Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia cosi' composto (22):
1) di un presidente;
2) del direttore generale delle miniere;
3) di due membri del Consiglio superiore delle miniere estranei all'Amministrazione;
4) di un avvocato dello Stato;
5) del direttore del Servizio geologico e geofisico d'Italia;
6) del direttore dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi;
7) del direttore del Servizio chimico presso il Ministero dell'industria e del commercio;
8) di un funzionario del Ministero delle finanze;
9) di un funzionario del Ministero del tesoro;
10) di un titolare di cattedra di geologia;
11) di due esperti;
12) di un dirigente superiore tecnico e di un dirigente superiore amministrativo della Direzione generale delle miniere (22/a).
Il presidente del Comitato tecnico per gli idrocarburi e' nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro per l'industria e per il commercio.
I membri di cui ai numeri 3), 4), 8), 9), 10) e 11) sono nominati con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio.
Il Ministro per l'industria e per il commercio puo' per singoli problemi chiamare a far parte del Comitato anche altri esperti in numero non superiore a due.
Le funzioni di segreteria presso il suddetto Comitato sono esercitate da un funzionario amministrativo della Direzione generale delle miniere.
Il Comitato dura in carica tre anni.
Con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno determinate le indennita' spettanti al presidente ed ai membri del Comitato.".
- Il testo dell' art. 45 della legge 21 luglio 1967, n. 613 , e' il seguente:
"Art. 45. - Il Comitato tecnico per gli idrocarburi, per i pareri previsti nella presente legge, e' integrato dai seguenti componenti:
un funzionario del Ministero degli affari esteri;
un funzionario del Ministero della difesa;
un funzionario del Ministero della marina mercantile;
un funzionario del Ministero del bilancio e della programmazione economica;
designati dai rispettivi Ministri.
Per i pareri sulle istanze di rinnovo dei permessi e delle concessioni, rilasciati prima dell'entrata in vigore della presente legge della Regione siciliana, ai sensi e per gli effetti di cui al successivo art. 53, il Comitato sara' integrato con un rappresentante della Regione stessa.
- L' art. 3, comma 8, della legge 30 luglio 1990, n. 221 , ha aggiunto il n. 12) al primo comma dell'articolo 41 della legge 11 gennaio 1957, n. 6 , sopra riportato.