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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 06/06/2025, n. 2602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2602 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice, Dott.ssa Rosalba Musillami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 8960/2024 del Ruolo Generale, vertente tra
(C.F. ) nata a [...] il [...] n.q. Parte_1 C.F._1
di genitore esercente la responsabilità sulla minore (C.F. Persona_1
) nata a [...] il [...] entrambe ivi residenti in [...]
Messina Marine, 461/A elettivamente domiciliata ai fini del presente atto in
Palermo, via Ricasoli, 48 presso lo studio dell'Avv. Alessia Giugno che la rappresenta e difende per mandato in atti
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: , in persona del suo Presidente e/o legale rappresentante CP_1 P.IVA_1
pro-tempore con sede in Roma, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Di Gloria
Resistente
Oggetto: indennità di frequenza e disabilità grave ex art. 3 co 3 L. 104/1992
MEDIANTE LETTURA ALL'UDIENZA DEL 06.06.2025 DEL SEGUENTE
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
Dichiara cessata la materia del contendere limitatamente alla domanda di indennità di frequenza;
rigetta il ricorso in ordine alla domanda di riconoscimento della condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. 104/1992; compensa per metà le spese di lite e pone la restante metà a carico dell' e le CP_1
liquida in € 1.750,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetario, CPA ed IVA come per legge e con distrazione in favore dell'Avv. Alessia Giugno.
Pone definitivamente a carico dell' , in persona del suo legale rappresentante CP_1
pro-tempore, tutte le spese della ctu medico-legale, come liquidate con separati decreti.
E DELLE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.06.2024, parte ricorrente, dopo avere contestato le risultanze della ctu resa nel procedimento sommario, conveniva in giudizio l' CP_1
chiedendo il riconoscimento dell'indennità di frequenza e della condizione di disabilità grave con necessità di sostegno elevato ex art. 3 comma 3 L. 104/1992.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' convenuto contestando la CP_2
domanda di cui ne chiedeva il rigetto.
All'udienza di discussione il procuratore della ricorrente esibiva verbale della
Commissione medica dell'invalidità che, in autotutela, riconosceva l'indennità di frequenza.
Chiedeva pertanto rinnovarsi la ctu al fine di verificare la sussistenza del presupposto sanitario per il riconoscimento della disabilità grave ex art. 3 comma 3
L. 104/1992. L'incarico veniva affidato al Dott. . Persona_2
All'esito della depositata relazione medico legale, all'udienza di oggi le parti hanno precisato le conclusioni e la causa viene decisa come in epigrafe.
* * *
Preliminarmente deve dichiararsi cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di indennità di frequenza atteso che in corso di causa la commissione medica per l'accertamento dell'invalidità, in autotutela, ha riconosciuto il diritto a tale beneficio. Limitatamente alla condizione di disabilità, il consulente medico nominato in questo giudizio ha ritenuto invero insussistente i presupposti sanitari per il riconoscimento della disabilità grave, persistendo invece le condizioni di disabilità lieve ai sensi dell'art. 3 comma 1 L. 104/1992.
Sul punto il Dott. ha così relazionato: “il quadro morboso complessivo delle Per_2
infermità riscontrate alla periziata sia con l'esame diretto Persona_1
sia specialistico, è tale da renderla portatore di handicap (art. 3 comma 1, Legge
104/92), dal giorno di presentazione della domanda amministrativa (Data decorrenza 31/8/2022) Revisione SI anno: 2027 Mese 7.”.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente appaiono supportate da corretta motivazione e coerenti con gli accertamenti espletati;
di talchè il giudizio espresso dal consulente è pienamente condiviso da questo giudice anche tenuto conto delle valutazioni espresse dal medico legale del procedimento sommario.
*
Conclusivamente deve statuirsi per l'insussistenza in capo alla ricorrente dei requisiti per il riconoscimento dello status di disabile in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. 104/1992.
Le spese di lite, stante l'accoglimento della domanda di indennità di frequenza in data successiva al deposito del presente ricorso ed il rigetto della domanda di riconoscimento della condizione di disabilità grave, vanno compensate per metà e la restante metà, liquidata ai sensi del DM 55/2014 e del DM 147/2022, va posta a carico dell' e distratta in favore del procuratore antistatario. CP_1
Stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. cpc, le spese di ctu medico-legale vanno
CP_ poste totalmente a carico dell' e liquidate con separati decreti,
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo lì 06.06.2025. Il Giudice onorario
Rosalba Musillami
firmata digitalmente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice, Dott.ssa Rosalba Musillami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 8960/2024 del Ruolo Generale, vertente tra
(C.F. ) nata a [...] il [...] n.q. Parte_1 C.F._1
di genitore esercente la responsabilità sulla minore (C.F. Persona_1
) nata a [...] il [...] entrambe ivi residenti in [...]
Messina Marine, 461/A elettivamente domiciliata ai fini del presente atto in
Palermo, via Ricasoli, 48 presso lo studio dell'Avv. Alessia Giugno che la rappresenta e difende per mandato in atti
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: , in persona del suo Presidente e/o legale rappresentante CP_1 P.IVA_1
pro-tempore con sede in Roma, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Di Gloria
Resistente
Oggetto: indennità di frequenza e disabilità grave ex art. 3 co 3 L. 104/1992
MEDIANTE LETTURA ALL'UDIENZA DEL 06.06.2025 DEL SEGUENTE
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
Dichiara cessata la materia del contendere limitatamente alla domanda di indennità di frequenza;
rigetta il ricorso in ordine alla domanda di riconoscimento della condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. 104/1992; compensa per metà le spese di lite e pone la restante metà a carico dell' e le CP_1
liquida in € 1.750,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetario, CPA ed IVA come per legge e con distrazione in favore dell'Avv. Alessia Giugno.
Pone definitivamente a carico dell' , in persona del suo legale rappresentante CP_1
pro-tempore, tutte le spese della ctu medico-legale, come liquidate con separati decreti.
E DELLE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.06.2024, parte ricorrente, dopo avere contestato le risultanze della ctu resa nel procedimento sommario, conveniva in giudizio l' CP_1
chiedendo il riconoscimento dell'indennità di frequenza e della condizione di disabilità grave con necessità di sostegno elevato ex art. 3 comma 3 L. 104/1992.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' convenuto contestando la CP_2
domanda di cui ne chiedeva il rigetto.
All'udienza di discussione il procuratore della ricorrente esibiva verbale della
Commissione medica dell'invalidità che, in autotutela, riconosceva l'indennità di frequenza.
Chiedeva pertanto rinnovarsi la ctu al fine di verificare la sussistenza del presupposto sanitario per il riconoscimento della disabilità grave ex art. 3 comma 3
L. 104/1992. L'incarico veniva affidato al Dott. . Persona_2
All'esito della depositata relazione medico legale, all'udienza di oggi le parti hanno precisato le conclusioni e la causa viene decisa come in epigrafe.
* * *
Preliminarmente deve dichiararsi cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di indennità di frequenza atteso che in corso di causa la commissione medica per l'accertamento dell'invalidità, in autotutela, ha riconosciuto il diritto a tale beneficio. Limitatamente alla condizione di disabilità, il consulente medico nominato in questo giudizio ha ritenuto invero insussistente i presupposti sanitari per il riconoscimento della disabilità grave, persistendo invece le condizioni di disabilità lieve ai sensi dell'art. 3 comma 1 L. 104/1992.
Sul punto il Dott. ha così relazionato: “il quadro morboso complessivo delle Per_2
infermità riscontrate alla periziata sia con l'esame diretto Persona_1
sia specialistico, è tale da renderla portatore di handicap (art. 3 comma 1, Legge
104/92), dal giorno di presentazione della domanda amministrativa (Data decorrenza 31/8/2022) Revisione SI anno: 2027 Mese 7.”.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente appaiono supportate da corretta motivazione e coerenti con gli accertamenti espletati;
di talchè il giudizio espresso dal consulente è pienamente condiviso da questo giudice anche tenuto conto delle valutazioni espresse dal medico legale del procedimento sommario.
*
Conclusivamente deve statuirsi per l'insussistenza in capo alla ricorrente dei requisiti per il riconoscimento dello status di disabile in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. 104/1992.
Le spese di lite, stante l'accoglimento della domanda di indennità di frequenza in data successiva al deposito del presente ricorso ed il rigetto della domanda di riconoscimento della condizione di disabilità grave, vanno compensate per metà e la restante metà, liquidata ai sensi del DM 55/2014 e del DM 147/2022, va posta a carico dell' e distratta in favore del procuratore antistatario. CP_1
Stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. cpc, le spese di ctu medico-legale vanno
CP_ poste totalmente a carico dell' e liquidate con separati decreti,
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo lì 06.06.2025. Il Giudice onorario
Rosalba Musillami
firmata digitalmente