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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/09/2025, n. 6742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6742 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dott. Paolo Coppola, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa civile n. 422/25 RGL avente ad oggetto "riconoscimento provvidenze invalidi civili" decisa all'udienza del 30.9.25 vertente
TRA
(c.f. ) nata a [...] il [...], rapp.to e Parte_1 C.F._1 difeso, in forza di procura in atti, dall'avv. Pasquale Fuschino
e in persona del Presidente p.t., elettivamente domiciliato in Napoli, via De Gasperi CP_1
n. 55, con l'avv. Anna di Stefano
ha dato lettura del seguente
DISPOSITIVO
Il giudice definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
1) accoglie la domanda e dichiara che l'attore è nelle condizioni sanitarie per fruire dell'indennità di accompagnamento a decorrere dall'11.12.23;
2) condanna l' al pagamento della metà delle spese del giudizio dell'istante (oltre CP_1 quelle di consulenza integralmente a carico dell' ) che si liquidano per detta parte CP_1 in € 1126,00 oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA, con distrazione in favore del difensore costituito
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 9.1.25 l'istante ha convenuto dinanzi a questo Giudice l' CP_1 esponendo che in data 29/06/2022 aveva presentato richiesta di indennità di accompagnamento ma che la prestazione le era stata disconosciuta. Dedotto di aver presentato ricorso per ATP (proc. n. 11852/2023 R.G nella presente sede contestava le conclusioni presentate dal CTU che gli stati patologici denunciati gli danno diritto alla provvidenza richiesta.
Costituitosi il contraddittorio, il convenuto si è opposto alla domanda eccependone la inammissibilità in difetto di specifica contestazione delle conclusioni del CTU e la intempestività della opposizione proposta, nonché la insussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento della prestazione.
All'odierna udienza le parti hanno concluso come in atti.
*****
Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 19.12.24 e la dichiarazione è stata depositata il 8.1.25 per cui detto termine essenziale, fissato dal giudicante in 28 giorni, è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il presente ricorso è stato depositato il 9.1.25 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Nel caso di specie deve osservarsi che il consulente CTU non ha valutato il progressivo aggravarsi dell'MMSE, per cui è stata disposta nuova CTU.
Gli stati patologici riscontrati dal c.t. sono quelli di cui all'elaborato peritale (in atti)
Tali stati patologici vanno valutati con riferimento alla loro incidenza sulla capacità lavorativa generica. Essi determinano le condizioni per l'indennità di accompagnamento con decorrenza dall'11.12.23.
Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
Le spese di lite e di CTU seguono la soccombenza per la metà e sono liquidate come in dispositivo per detta parte;
spese compensate per il residuo vista la datazione postuma rispetto alla domanda ed al ricorso per ATP.
Napoli, 30.9.25.
Il Giudice
(dott. Paolo Coppola)
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dott. Paolo Coppola, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa civile n. 422/25 RGL avente ad oggetto "riconoscimento provvidenze invalidi civili" decisa all'udienza del 30.9.25 vertente
TRA
(c.f. ) nata a [...] il [...], rapp.to e Parte_1 C.F._1 difeso, in forza di procura in atti, dall'avv. Pasquale Fuschino
e in persona del Presidente p.t., elettivamente domiciliato in Napoli, via De Gasperi CP_1
n. 55, con l'avv. Anna di Stefano
ha dato lettura del seguente
DISPOSITIVO
Il giudice definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
1) accoglie la domanda e dichiara che l'attore è nelle condizioni sanitarie per fruire dell'indennità di accompagnamento a decorrere dall'11.12.23;
2) condanna l' al pagamento della metà delle spese del giudizio dell'istante (oltre CP_1 quelle di consulenza integralmente a carico dell' ) che si liquidano per detta parte CP_1 in € 1126,00 oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA, con distrazione in favore del difensore costituito
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 9.1.25 l'istante ha convenuto dinanzi a questo Giudice l' CP_1 esponendo che in data 29/06/2022 aveva presentato richiesta di indennità di accompagnamento ma che la prestazione le era stata disconosciuta. Dedotto di aver presentato ricorso per ATP (proc. n. 11852/2023 R.G nella presente sede contestava le conclusioni presentate dal CTU che gli stati patologici denunciati gli danno diritto alla provvidenza richiesta.
Costituitosi il contraddittorio, il convenuto si è opposto alla domanda eccependone la inammissibilità in difetto di specifica contestazione delle conclusioni del CTU e la intempestività della opposizione proposta, nonché la insussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento della prestazione.
All'odierna udienza le parti hanno concluso come in atti.
*****
Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 19.12.24 e la dichiarazione è stata depositata il 8.1.25 per cui detto termine essenziale, fissato dal giudicante in 28 giorni, è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il presente ricorso è stato depositato il 9.1.25 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Nel caso di specie deve osservarsi che il consulente CTU non ha valutato il progressivo aggravarsi dell'MMSE, per cui è stata disposta nuova CTU.
Gli stati patologici riscontrati dal c.t. sono quelli di cui all'elaborato peritale (in atti)
Tali stati patologici vanno valutati con riferimento alla loro incidenza sulla capacità lavorativa generica. Essi determinano le condizioni per l'indennità di accompagnamento con decorrenza dall'11.12.23.
Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
Le spese di lite e di CTU seguono la soccombenza per la metà e sono liquidate come in dispositivo per detta parte;
spese compensate per il residuo vista la datazione postuma rispetto alla domanda ed al ricorso per ATP.
Napoli, 30.9.25.
Il Giudice
(dott. Paolo Coppola)