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Sentenza 5 luglio 2025
Sentenza 5 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 05/07/2025, n. 759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 759 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Adriana Mari, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 4.7.2025 , nella causa iscritta al n. 3164 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024
TRA
, nato in [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta Parte_1 mandato in calce al ricorso, dall'Avv. Cecilia Fusco e dall'Avv. Giuseppe Fusco, con studio e domicilio eletto in Benevento alla Via Cupa dell'Angelo 10; Ricorrente
CONTRO
in Controparte_1 persona del Presidente, legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa nel presente procedimento, in forza di mandato agli atti del monitorio, dall'avv. Carla Luciano, con studio in Campobasso, C.so G. Mazzini, n. 65; Convenuta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
OGGETTO: opposizione a precetto.
1. Con ricorso depositato in data 23.7.2024 il ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso il precetto azionato dalla per l'importo di € CP_1 71.563,82, notificato in data 3.7.2024, in forza del decreto ingiuntivo n. 239/2023 del 05.06.2023, con cui si ingiungeva a il pagamento dei contributi Parte_1 oltre ulteriori sanzioni. Il ricorrente ha eccepito la prescrizione del credito azionato nonché l' inesigibilità dell'I.V.A. richiesta nel precetto. Si è costituita la che ha chiesto il rigetto dell'opposizione in quanto CP_1 infondata. La causa è stata rinviata per la trattazione nel merito e, data la natura documentale della controversia, è stata rinviata per la discussione. Alla scadenza del termine concesso per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. In primo luogo il ricorrente ha eccepito la prescrizione dei contributi. L'eccezione è infondata. La ha notificato in data 30.06.2023 il decreto ingiuntivo n. 239/2023 con il quale CP_1 il Tribunale di Benevento ha ingiunto a di pagare immediatamente Parte_1 e senza dilazione in favore dell'istante la complessiva somma di euro 67.636,26, oltre ulteriori sanzioni e interessi come da domanda sino al saldo, nonché le spese del procedimento, avvertendo che, in mancanza, si sarebbe proceduto ad esecuzione forzata. Il Geometra non ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo e di conseguenza è Pt_1 stato dichiarato esecutivo dal Tribunale con decreto del 21.02.2024. L'eccezione è inammissibile in quanto, per risalente e oramai costante giurisprudenza della Corte di legittimità (Cass. n. 3716 del 14/02/2020 ), non può essere proposta opposizione avverso precetto per titolo esecutivo giudiziale deducendo un fatto estintivo, quale la prescrizione., antecedente la formazione del titolo esecutivo giudiziale Si richiama, in proposito, il principio di massima della S.C. (Cass. n. 3277 del 18/02/2015) secondo cui "in sede di opposizione alla esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere alla esecuzione forzata può essere fondata su ragioni attinenti ai vizi di formazione del provvedimento fatto valere come titolo esecutivo solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, dovendo gli altri vizi del provvedimento e le ragioni di ingiustizia della decisione che ne costituiscano il contenuto, esser fatte valere, se ancora possibile, nel corso del processo in cui il provvedimento è stato emesso (così già Cass. n. 1935/94, nonchè Cass. n. 2742/99, citate in sentenza)" Nella specie la parte non ha impugnato il decreto ingiuntivo che è divenuto esecutivo e, pertanto, non può più far valere la prescrizione dei contributi.
3. In secondo luogo il Caso ha eccepito che la non avrebbe dimostrato l'esistenza CP_1 dei presupposti per l' indetraibilità dell'Iva. L'eccezione è infondata. In tema di spese processuali, grava sulla parte soccombente, condannata al relativo pagamento, l'onere della prova che la parte vittoriosa è un soggetto IVA e che può, pertanto, rivalersi del tributo in questione, a meno che la stessa non lo riconosca (Cass.n.2818/2024) La Corte ha chiarito che: “non può che ribadirsi che grava sul soccombente l'onere di offrire prova della sussistenza di circostanze che escludano, secondo le previsioni del richiamato d.P.R. n. 633/1972, la concreta rivalsa e, dunque, la debenza dell'imposta (Cass., n. 7551/2011, cit.; Cass., sez. 6-2, 10/07/2018, n. 18192; Cass., sez. 3, 02/05/2023, n. 11352); in difetto di tale prova, la spettanza del rimborso dell'I.V.A. discende dal titolo azionato, ossia la sentenza di condanna, cosicché il rimborso dell'imposta si atteggia quale “onere accessorio degli onorari di difesa”, da ricomprendere tra gli oneri processuali dai quali la parte vittoriosa deve essere in ogni caso sollevata (Cass., sez. 1, 29/05/1990, n. 5027)…In altri termini, spetta a colui che pretende di non pagare l'I.V.A. dimostrare che si verte in ipotesi in cui la controparte non dovrà sopportare il costo corrispondente (Cass., sez. 3, 27/10/2014, n. 22789): dimostrazione che non può, tuttavia, consistere nella mera affermazione di non debenza dell'imposta”. Parte opponente non ha fornito alcuna prova in merito, così come invece era doveroso, con la conseguenza che anche tale eccezione va rigettata.
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Adriana Mari definitivamente pronunciando sul ricorso in opposizione a precetto ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione.
2) condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano Parte_1 in €7.377,00 oltre spese generali, iva e cpa. Così deciso in Benevento 5.7.2025 Il Giudice Dott.ssa Adriana Mari
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Adriana Mari, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 4.7.2025 , nella causa iscritta al n. 3164 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024
TRA
, nato in [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta Parte_1 mandato in calce al ricorso, dall'Avv. Cecilia Fusco e dall'Avv. Giuseppe Fusco, con studio e domicilio eletto in Benevento alla Via Cupa dell'Angelo 10; Ricorrente
CONTRO
in Controparte_1 persona del Presidente, legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa nel presente procedimento, in forza di mandato agli atti del monitorio, dall'avv. Carla Luciano, con studio in Campobasso, C.so G. Mazzini, n. 65; Convenuta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
OGGETTO: opposizione a precetto.
1. Con ricorso depositato in data 23.7.2024 il ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso il precetto azionato dalla per l'importo di € CP_1 71.563,82, notificato in data 3.7.2024, in forza del decreto ingiuntivo n. 239/2023 del 05.06.2023, con cui si ingiungeva a il pagamento dei contributi Parte_1 oltre ulteriori sanzioni. Il ricorrente ha eccepito la prescrizione del credito azionato nonché l' inesigibilità dell'I.V.A. richiesta nel precetto. Si è costituita la che ha chiesto il rigetto dell'opposizione in quanto CP_1 infondata. La causa è stata rinviata per la trattazione nel merito e, data la natura documentale della controversia, è stata rinviata per la discussione. Alla scadenza del termine concesso per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. In primo luogo il ricorrente ha eccepito la prescrizione dei contributi. L'eccezione è infondata. La ha notificato in data 30.06.2023 il decreto ingiuntivo n. 239/2023 con il quale CP_1 il Tribunale di Benevento ha ingiunto a di pagare immediatamente Parte_1 e senza dilazione in favore dell'istante la complessiva somma di euro 67.636,26, oltre ulteriori sanzioni e interessi come da domanda sino al saldo, nonché le spese del procedimento, avvertendo che, in mancanza, si sarebbe proceduto ad esecuzione forzata. Il Geometra non ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo e di conseguenza è Pt_1 stato dichiarato esecutivo dal Tribunale con decreto del 21.02.2024. L'eccezione è inammissibile in quanto, per risalente e oramai costante giurisprudenza della Corte di legittimità (Cass. n. 3716 del 14/02/2020 ), non può essere proposta opposizione avverso precetto per titolo esecutivo giudiziale deducendo un fatto estintivo, quale la prescrizione., antecedente la formazione del titolo esecutivo giudiziale Si richiama, in proposito, il principio di massima della S.C. (Cass. n. 3277 del 18/02/2015) secondo cui "in sede di opposizione alla esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere alla esecuzione forzata può essere fondata su ragioni attinenti ai vizi di formazione del provvedimento fatto valere come titolo esecutivo solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, dovendo gli altri vizi del provvedimento e le ragioni di ingiustizia della decisione che ne costituiscano il contenuto, esser fatte valere, se ancora possibile, nel corso del processo in cui il provvedimento è stato emesso (così già Cass. n. 1935/94, nonchè Cass. n. 2742/99, citate in sentenza)" Nella specie la parte non ha impugnato il decreto ingiuntivo che è divenuto esecutivo e, pertanto, non può più far valere la prescrizione dei contributi.
3. In secondo luogo il Caso ha eccepito che la non avrebbe dimostrato l'esistenza CP_1 dei presupposti per l' indetraibilità dell'Iva. L'eccezione è infondata. In tema di spese processuali, grava sulla parte soccombente, condannata al relativo pagamento, l'onere della prova che la parte vittoriosa è un soggetto IVA e che può, pertanto, rivalersi del tributo in questione, a meno che la stessa non lo riconosca (Cass.n.2818/2024) La Corte ha chiarito che: “non può che ribadirsi che grava sul soccombente l'onere di offrire prova della sussistenza di circostanze che escludano, secondo le previsioni del richiamato d.P.R. n. 633/1972, la concreta rivalsa e, dunque, la debenza dell'imposta (Cass., n. 7551/2011, cit.; Cass., sez. 6-2, 10/07/2018, n. 18192; Cass., sez. 3, 02/05/2023, n. 11352); in difetto di tale prova, la spettanza del rimborso dell'I.V.A. discende dal titolo azionato, ossia la sentenza di condanna, cosicché il rimborso dell'imposta si atteggia quale “onere accessorio degli onorari di difesa”, da ricomprendere tra gli oneri processuali dai quali la parte vittoriosa deve essere in ogni caso sollevata (Cass., sez. 1, 29/05/1990, n. 5027)…In altri termini, spetta a colui che pretende di non pagare l'I.V.A. dimostrare che si verte in ipotesi in cui la controparte non dovrà sopportare il costo corrispondente (Cass., sez. 3, 27/10/2014, n. 22789): dimostrazione che non può, tuttavia, consistere nella mera affermazione di non debenza dell'imposta”. Parte opponente non ha fornito alcuna prova in merito, così come invece era doveroso, con la conseguenza che anche tale eccezione va rigettata.
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Adriana Mari definitivamente pronunciando sul ricorso in opposizione a precetto ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione.
2) condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano Parte_1 in €7.377,00 oltre spese generali, iva e cpa. Così deciso in Benevento 5.7.2025 Il Giudice Dott.ssa Adriana Mari