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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 24/01/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati: Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente Dott.ssa Carla Ciofani Consigliera Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1138/2023 R.G. trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 352 cpc, all'esito dell'udienza del 3 dicembre 2024 sostituita dal deposito di note e vertente
TRA
( p iva rappresentata e difesa dall'avv. Agostino Parte_1 P.IVA_1
CHIEFFO e dall'avv. Maria Assunta POMPONIO entrambi del foro di Vasto ed elettivamente domiciliata in Gissi presso lo studio del primo giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
(cf ) rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 CodiceFiscale_1
Amerigo LANZA del foro di Vasto ed ivi elettivamente presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: appello proposto avverso sentenza n. 324/23 del Tribunale di Vasto in tema di pagamento quota societaria.
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti ed in particolare nelle note di trattazione scritta.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1.Il Tribunale di Vasto ha parzialmente accolto la domanda proposta da , nella Controparte_1
qualità di erede della defunta madre, , morta il 16 agosto 2017, finalizzata a Persona_1 conseguire la liquidazione (per un valore stimato pari ad € 57.539,48) della quota della de cuius della compagine societaria di nonché per sentire condannare la predetta società al Parte_1
1 risarcimento dei danni per il ritardo nel versamento del dovuto e quantificato nell'ammontare degli utili non percepiti per gli esercizi 2018 e 2019.
Ad onor del vero, nel libello introduttivo del giudizio l'attore ha anche chiesto che fosse dichiarata la nullità della clausola arbitrale contenuta nello statuto della società.
Tuttavia, non avendo tale circostanza (all'esito del rigetto da parte del primo giudice) costituito motivo di gravame si omette volutamente di addentrarsi nella sua disamina.
2. La società ha contestato la fondatezza della domanda tanto nell'an che sul versante Parte_1
del quantum debeatur.
In estrema sintesi, le principali argomentazioni svolte hanno riguardato:
- Il difetto di legittimazione del non avendo egli fornito la prova (non direttamente CP_1
desumibile dalla produzione documentale versata in atti) della propria qualità di erede (per giunta senza alcuna specificazione se testamentario oppure necessario) della defunta madre;
- La mancata estensione (trattandosi in definitiva di azione volta alla tutela di credito ereditario) del contraddittorio anche agli altri eredi della defunta;
- La non avvenuta liquidazione della quota deve attribuirsi al comportamento della controparte, mentre la stima operata non può essere condivisa dovendosi, al contrario, tener conto della situazione patrimoniale della società al momento del decesso della socia;
1.3. Il giudice di prime cure, come anticipato, ha (attenendosi alle risultanze della TU espletata in corso di causa e discostandosi pertanto dal metodo richiesto dall'attore), condannato Parte_1 al pagamento della minor somma di € 43.790,00 maggiorata degli interessi (per il ritardo nella liquidazione della quota) calcolati applicando l'art. 1284 comma 4° cod civ.
Di seguito, si riportano le principali ragioni poste a fondamento della decisione:
- L'accettazione dell'eredità può avvenire anche in forma tacita e nella fattispecie la proposizione della domanda giudiziale (sulla scorta di quanto stabilito anche dalla giurisprudenza) deve ritenersi una modalità idonea per l'acquisto da parte del (al pari, CP_1
invero, anche degli altri elementi sui quali, però, meglio si dirà nel prosieguo) dello status di erede della defunta madre;
- Allo stesso tempo, non può trovare accoglimento neppure l'ulteriore censura relativa all'indispensabilità di un'estensione del contraddittorio (trattandosi, in altri termini, di litisconsorti necessari) agli altri eredi;
- Venendo al merito, la richiesta di liquidazione di spettanza della non è stata Persona_1
oggetto di specifica contestazione;
2 - Sul versante del quantum debeatur, invece, sono state richiamate le risultanze della TU e
(con riserva di meglio specificare nel prosieguo) a tal fine è stato applicato il criterio della capitalizzazione del reddito;
- Muovendo da tali considerazioni, il valore del compendio immobiliare è stato stimato in €
875.804,64 e quindi la quota (pari al 20% della ) è stata così quantificata in € Per_1
175.160,93 e su tale importo è stata calcolata la parte spettante al CP_1
- Sulla somma così ottenuta sono stati applicati (per il ritardo) gli interessi al tasso di mora al tasso legale;
1.4. La pronunzia del giudice istoniano è stata tempestivamente impugnata da mediante Parte_1
l'articolazione di tre motivi.
Con le prime due doglianze, l'appellante ha integralmente riproposto (sotto il profilo dell'errata valutazione degli elementi acquisiti al processo) le questioni preliminari sul difetto di legittimazione della controparte e sull'indispensabilità di estendere il contraddittorio anche nei confronti degli altri eredi.
Il terzo motivo, invece, ha investito il merito ed in effetti, sotto diversi profili è stata censurata la parte della decisione che ha individuato, quale parametro normativo di riferimento per la liquidazione della quota, l'art. 2289 cod civ (norma applicabile alla società di persone) e non, come di contro avrebbe dovuto essere, l'art. 2473 cod civ specificatamente indicato per le società a responsabilità limitata.
Muovendo, quindi, da tale premessa, è stata ritenuta l'erroneità del metodo seguito per la stima della quota assumendo, a tal riguardo, che, a voler tutto concedere, l'importo spettante al è pari ad CP_1
€ 30.419,30.
Sempre con riguardo al profilo del quantum, poi, è stata contestata, in difetto di una specifica domanda in tal senso, l'applicazione degli interessi secondo quanto previsto dall'art. 1284 comma 4° cod civ.
1.5. Il ha resistito al gravame deducendone l'infondatezza, tuttavia, spiegando CP_1
tempestivamente appello incidentale, ha lamentato il criterio utilizzato dal primo giudice per la liquidazione della quota ritenendo di dover far riferimento alla TU del geom. svolta Persona_2 nell'ambito della procedura esecutiva (introdotta dinanzi al Tribunale di Vasto al n. 65/09).
Rigettata l'istanza di inibitoria, il giudizio di appello è stato istruito mediante l'acquisizione delle produzioni prodotte dalle parti e del fascicolo d'ufficio (peraltro integralmente in formato telematico) del primo grado.
3 All'esito dell'udienza del 3 dicembre 2024, sostituita dal deposito di note, la causa, dopo che le parti hanno usufruito dei termini di cui all'art. 352 cpc (trattandosi di controversia assoggettabile al nuovo rito introdotto dal d.lvo 149/22), è stata trattenuta in decisione.
2.In assenza di questioni preliminari, la controversia ben può essere sin da subito delibata nel merito.
Gli appelli devono essere vagliati partitamente ed a tal fine deve osservarsi quanto segue.
3.1.L'impugnazione proposta da è in parte fondata e, di conseguenza deve trovare Parte_1
accoglimento per quanto di ragione.
3.2.1. La prima questione sulla mancata dimostrazione, da parte del della qualità di erede CP_1
della defunta madre è infondata in diritto prima ancora che in fatto.
Secondo, infatti, la più recente giurisprudenza di legittimità (seppur con riguardo alla diversa ipotesi del ricorso per cassazione) ha stabilito che “la proposizione di ricorso per cassazione può essere considerata quale tacita accettazione per facta concludentia, alla stregua della domanda giudiziale volta far valere un diritto ereditario già di spettanza del de cuius. Dato che l'accettazione tacita dell'eredità può desumersi dall'esplicazione di un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare l'eredità, essa può legittimamente reputarsi implicita nell'esercizio di azioni giudiziarie, che - in quanto intese alla rivendica o alla difesa della proprietà o ai danni per la mancata disponibilità di beni ereditari - non rientrino negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall'art. 460 cod. civ., ma superino il semplice mantenimento dello status quo esistente al momento dell'apertura della successione, e che, quindi, il chiamato non avrebbe diritto di proporre se non presupponendo di voler far propri i diritti successori” (cfr Cass Civ, Sez III, 25.3.2024 n.
7995).
Trattasi di un principio che può ritenersi oramai acclarato collocandosi nel solco di un percorso interpretativo già in precedenza enunciato secondo cui “A norma dell'art. 476 c.c. quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede si ritiene ricorra la fattispecie di accettazione tacita, la quale può desumersi dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato incompatibile con la volontà di rinunciarvi, ossia con un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare
l'eredità, secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire di una persona normale, altresì identificabile nell'esperimento, da parte del chiamato, di azioni giudiziarie, che essendo intese alla rivendica o alla difesa della proprietà o ai danni per la mancata disponibilità di beni ereditari, non rientrino negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti
4 dall'art. 460 c.c., ma travalichino il semplice mantenimento dello stato di fatto quale esistente al momento dell'apertura della successione, e che, quindi, il chiamato non avrebbe diritto di proporre se non presupponendo di voler far propri i diritti successori.” (cfr Corte Appello Napoli, Sez VI,
29.9.2021 n. 4121).
Può pertanto affermarsi che l'accettazione tacita dell'eredità si ha con l'esperimento di una domanda giudiziale.
La tutela di una pretesa creditoria (seppur circoscritta alla parte di spettanza della quota appartenente alla defunta madre) non può considerarsi alla stregua di un atto con finalità meramente conservativa oppure di gestione rappresentando, al contrario, l'inequivoca volontà di esercitare diritti successori.
In ogni caso, e volendo andare oltre, la qualità di erede del può ritenersi egualmente CP_1
dimostrata da ulteriori elementi comunque pacificamente emersi nel corso del giudizio e che, a ben vedere, assumono una rilevanza probatoria ancor più significativa della denunzia di successione.
Tra questi, in particolare, merita di essere segnalato il certificato di famiglia (prodotto in primo grado in allegato alla seconda memoria ex art 183 comma VI cpc) in cui risulta (e sul punto non vi è stata alcuna contestazione) che e facevano parte dello stato nucleo Parte_2 Controparte_1
familiare.
Di conseguenza, il primo motivo non può che essere rigettato.
3.2.2. A non diverse conclusioni, poi, deve pervenirsi anche per quanto concerne il secondo profilo di doglianza che, come già ampiamente anticipato, ha riguardato il difetto di legittimazione attiva del
CP_1
Trattandosi di domanda riguardante un credito ereditario, sarebbe stato indispensabile estendere il contraddittorio (garantendo quindi la loro partecipazione al giudizio) anche agli altri eredi (che certamente vi erano anche alla luce della dichiarazione sostitutiva a firma di ). CP_2
La censura però risulta infondata in diritto alla luce della posizione oramai consolidata della giurisprudenza secondo cui “I crediti del de cuius, a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, in conformità al disposto degli artt. 727 e 757 c.c., con la conseguenza che ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto debitore chieda l'intervento di questi ultimi in presenza dell'interesse all'accertamento della sussistenza o meno del credito nei confronti di tutti” (cfr Cass Civ, sez III, 18.4.2024 n. 10585).
5 Ed ancora, in una situazione peraltro speculare rispetto al caso che ci occupa, è stato stabilito che
“Nelle società di persone, la morte di uno dei soci, determinando lo scioglimento del suo rapporto particolare con la società e l'acquisto, da parte degli eredi, del diritto alla liquidazione della sua quota, secondo i criteri fissati dall'art. 2289 c.c., fa sorgere in capo ad essi un diritto di credito nei confronti della società, che non si divide automaticamente in ragione delle rispettive quote, ma entra
a far parte della comunione ereditaria e può essere fatto valere, nella sua interezza, da ciascuno dei partecipanti singolarmente, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri.”
(cfr Cass Civ, Sez I, 14.5.2024 n. 13163).
Tanto basta ai fini del rigetto del motivo.
3.3. La disamina del terzo motivo investe più direttamente il merito della controversia e, scendendo ancor più nel dettaglio, il versante del quantum debeatur.
In effetti, l'appellante non ha (nel presente giudizio) sollevato questioni sul diritto (una volta superate le questioni oggetto dei primi due motivi) del alla liquidazione della quota (pari al 20%) di CP_1 partecipazione della defunta all'interno della compagine societaria.
Tuttavia, per ragioni di ordine logico e sistematico, all'interno del motivo sono state affrontate due distinte questioni che, in quanto diverse fra loro, devono essere esaminate partitamente.
3.3.1.Il primo aspetto ha riguardato l'individuazione del parametro normativo di riferimento per procedere alla liquidazione della quota del socio defunto.
Secondo l'appellante, infatti, l'errore in cui è incorso il primo giudice, è consistito nell'aver menzionato gli articoli 2284 e 2289 cod civ che, in realtà, sono riconducibili al diverso modello della società semplice, mentre, vertendosi nell'ambito di una società di capitali (segnatamente di una srl), la norma a cui avere riguardo era l'art. 2473 cod civ.
L'assunto, invero, non persuade e di conseguenza non può trovare accoglimento.
In materia di società a responsabilità limitata, infatti, l'art. 2469 cod civ prevede espressamente il trasferimento delle quota sia per atto tra vivi che mortis causa salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo.
Lo statuto della ha espressamente previsto la liquidazione della quota del socio agli Parte_1 eredi e pertanto trattasi di disposizione destinata a prevalere anche su quanto previsto dall'art. 2473 cod civ che invece regola specificatamente l'ipotesi del recesso del socio.
In assenza, poi, di una norma specifica soprattutto per quanto concerne la stima del valore da attribuire alla quota, nulla osta all'applicazione estensiva del regime giuridico previsto dal combinato disposto degli articoli 2284 e 2289 cod civ.
6 In particolare, il secondo comma di tale ultima norma rimanda alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si è verificato lo scioglimento.
3.3.2.Fatta, in tal modo chiarezza sul parametro normativo, al fine di verificare la correttezza della liquidazione operata in sentenza occorre necessariamente attingere alle conclusioni della TU espletata in corso di causa.
La dott.ssa è partita da una precedente stima operata dal geom Per_3 Controparte_3
evidenziando, in estrema sintesi, che:
- L'unico cespite che costituisce fonte di reddito per la società è rappresentato dall'immobile condotto in locazione (per quanto concerne sia la Caserma che gli alloggi) al Ministero della
Difesa e segnatamente all'Arma dei Carabinieri;
- Di conseguenza, anche gli unici costi sostenuti sono collegati al medesimo bene immobile;
- Il valore della quota di spettanza della defunta non è stato determinato Persona_1
direttamente dal primo TU (geom ); questi, infatti, ha operato una stima CP_3 complessiva del valore dell'azienda mediante la media tra la capitalizzazione del reddito da un lato, i costi di capitalizzazione ed il valore di mercato dall'altra;
- Su questa base (diversa rispetto al metodo elaborato dal dott. nella TU nell'ambito Per_2 della procedura esecutiva n. 65/09 a carico dell'allora altro socio ), il metodo Controparte_4
seguito è stato unicamente quello patrimoniale;
- Muovendo da questa premessa, il TU ha così concluso “sarebbe, logicamente e tecnicamente, ragionevole assumere quale dato economico di partenza, ai fini della valutazione degli immobili secondo il criterio della capitalizzazione del reddito, l'utile dell'esercizio 2016 pari ad € 32.022,00 così come desumibile dal bilancio depositato agli atti di causa” (cfr pag 12) aggiungendo che “dall'utile di esercizio di €32.022,00 debbano essere sottratti gli pertanto verranno confermati in tale entità, in quanto trattasi di un dato numerico la cui quantificazione esula dalle competenze tecniche della sottoscritta).In definitiva, si ritiene tecnicamente ragionevole affermare, che il valore di base da capitalizzare, per addivenire alla stima del compendio immobiliare secondo il principio della capitalizzazione del reddito, sia nel caso di specie pari a € 24.335,44 = (Utile di esercizio €32.022,00 – Oneri di reintegra €7.686,56)…da queste considerazioni, qualora venisse confermato il saggio di capitalizzazione applicato dal geometra del 4,00%, il valore del compendio CP_3 immobiliare sarebbe rideterminabile pari a €608.386,00 “(cfr pag 14);
- Da tale importo è stato calcolato dapprima il 20% e successivamente la parte spettante a
; Controparte_1
7 - Esso è stato individuato attenendosi al metodo misto (derivato dalla media tra valore del patrimonio con il criterio della redditività aziendale);
La doglianza sollevata dall'appellante ha in definitiva riguardato il fatto che trattandosi di un complesso destinato all'Arma dei Carabinieri non è possibile (non essendovi alcun valore di mercato per tale tipologia di immobile) applicare il metodo misto e quindi assumere a riferimento non solo la capitalizzazione del reddito ma anche i costi di trasformazione.
L'assunto, in realtà, non coglie nel segno e pertanto non può essere condiviso in quanto la destinazione dell'immobile a caserma Carabinieri ed alloggi di servizi è conseguenza unicamente della sottoscrizione del contratto di locazione.
In altri termini, non è possibile ritenere che vi sia per tale circostanza una destinazione d'uso del bene che nel corso del tempo (una volta cioè venuto meno il contratto oggi in essere) potrà subire delle modifiche sicchè per lo stesso potranno essere applicati i tradizionali criteri determinati dal valore di mercato.
Peraltro, il metodo elaborato dal TU (ed integralmente condiviso dal giudice di prime cure) si fonda
(ponendosi in tal modo in linea con quanto stabilito dall'art. 6 dello Statuto) sulle risultanze del bilancio disponibile e depositato in atti.
Ne discende che non è possibile l'adesione ad un modello diverso con riduzione dell'ammontare della parte spettante al CP_1
3.3.3. Va, di contro, accolta l'ultima doglianza sulla natura degli interessi da applicarsi sull'importo corrispondente alla quota dell'erede.
Nel libello introduttivo del giudizio, il aveva chiesto gli interessi legali e la rivalutazione CP_1 proponendo un'autonoma domanda di chiara connotazione risarcitoria per ottenere a titolo di ristoro per il ritardo nella liquidazione la quota degli utili percepiti negli esercizi 2018 e 2019.
La sentenza qui impugnata non ha pronunziato sulla domanda di risarcimento riconoscendo per il ritardo gli interessi legali al tasso di mora secondo quanto previsto dall'art. 1284 comma 4 cod civ.
In realtà una tale pronunzia è intervenuta in difetto di domanda specifica che deve ritenersi in ogni caso indispensabile.
4.1. E' possibile, a questo punto, scrutinare l'impugnazione incidentale spiegata dal con cui CP_1
egli ha inteso ottenere il pagamento di una somma maggiore rispetto a quella riconosciutagli dal primo giudice ritenendo applicabile il solo metodo patrimoniale.
Le principali argomentazioni a sostegno del gravame possono così essere sintetizzate:
8 - l'art. 2473 cod civ contiene un esplicito richiamo al valore di mercato della quota del socio;
- l'oggetto sociale di è tale da dover qualificare la medesima come società di Parte_1 gestione dell'unico bene di cui è proprietaria;
- il valore della quota non può quindi che essere pari ad € 235.460,61 o comunque ad €
58.865,15:
Anche in tal caso però, non sono state adeguatamente superate le argomentazioni svolte dal TU che consentono di ritenere (anche perché fondate sull'analisi dei bilanci) applicabile il metodo misto.
E' vero, in definitiva, che il patrimonio sociale è costituito dal solo bene immobile adito a caserma
Carabinieri e ad alloggio di servizi, tuttavia risulta altrettanto indubbio che dal bene in esame la società trae i canoni di locazione che rappresentano al contempo sia una voce attiva che anche uno strumento in grado di permettere ai costi di gestione.
Per tale essenziale, deve certamente preferirsi perché più adeguato rispetto alla reale situazione della società il metodo applicato dal ctu dott.ssa Per_4
4.2. In conclusione, quindi, è possibile affermate che il valore della quota spettante a Controparte_1
è pari ad € 43.790,00 oltre interessi al tasso legale dalla domanda sino al soddisfo.
5.Le spese del presente grado atteso la prevalente soccombenza dell'appellante principale e quella integrale dell'appellante incidentale devono essere integralmente compensate.
6. Visto l'esito dell'appello e visto l'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12, che prevede l'obbligo del versamento, per l'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio
2013 (cfr. Cass. SS.UU. n. 9938/14), dichiara che l'appellante incidentale è tenuta al pagamento di un ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato previa verifica della correttezza della somma corrisposta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza n. 324/23 del Tribunale di Vasto così decide nel contraddittorio delle parti:
9 a) in parziale accoglimento dell'appello principale, condanna al pagamento in Parte_1 favore di della somma di € 43.790,00 oltre interessi al tasso legale dalla Controparte_1
domanda sino al soddisfo;
b) rigetta l'appello incidentale;
c) conferma nel resto la sentenza impugnata;
d) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
e) Manda alla Cancelleria per l'adeguamento del contributo unificato previo espletamento delle verifiche di cui in parte motiva.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del 17 dicembre 2024
Il Consigliere estensore dott. Andrea Dell'Orso La Presidente dott.ssa Nicoletta Orlandi
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