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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/05/2025, n. 1945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1945 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 11548/2020, tra
(CF: ), Parte_1 CodiceFiscale_1
(CF: ), Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi – come da procura in atti – dall'avv. ANGELICA DEL PRETE (CF: ), con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC C.F._3 indicato in atti
PARTE ATTRICE
e
, in persona del l.r.p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa – come da procura in atti – dall'avv. ERNESTO GRANDINETTI (CF: , con domicilio digitale eletto presso C.F._4
l'indirizzo PEC indicato in atti
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, i IG.ri
[...]
e (d'ora in poi, anche: gli attori) convenivano in giudizio Pt_1 Parte_2 la (d'ora in poi, anche il convenuto o l'assicuratore) al Controparte_2 fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“● previa declaratoria di operatività, in relazione all'evento dedotto in giudizio, della garanzia assicurativa di cui alla polizza meglio descritta nella premessa del presente atto, accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della Controparte_3
, in persona del legale rapp.te p.t.,e, per l'effetto, condannarla al pagamento
[...] dell'indennizzo in favore della parte istante per le causali esposte nella narrativa che precede, nella misura che risulterà provata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia, anche a seguito di TU che sin da ora si richiede, il tutto nei limiti di EURO 52.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'evento al soddisfo;
●Condannare la parte convenuta al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario”.
In linea di fatto, gli attori premettono quanto segue: a) il IG. di essere Pt_2 proprietario dell'immobile sito in San Cipriano di Aversa (CE) alla Via IV Traversa Acquario n. 7; b) che per tale immobile fu stipulato (a firma della IG.ra ) un Pt_1 contratto di assicurazione relativo ai rischi da incendio, R.C.T, danni da acqua condotta, occlusione di tubazione ed altre garanzie (polizza n. 105998188); c) che, in data 23.1.2018, si verificava nel bagno della predetta abitazione una rottura della condotta idrica con conseguenti danni all'immobile; d) che la IG.ra Pt_1 denunciava il sinistro alla compagnia chiedendo la nomina di arbitro e le parti deIGnavano i propri consulenti;
e) che le operazioni terminavano senza esito per l'inerzia della società convenuta
In via istruttoria gli attori hanno chiesto l'ammissione della prova testimoniale e l'espletamento di una TU.
2. Nel costituirsi in giudizio, la n persona del l.r.p.t. Controparte_2 ha contestato punto per punto le avverse deduzioni, rassegnando le seguenti conclusioni:
“- in via preliminare, dichiarare improcedibile la domanda proposta dal IG. per Pt_2 mancato esperimento dell'obbligatorio procedimento di mediazione;
- in via principale, rigettare la domanda di parte attrice per essere infondata in fatto e in diritto, con condanna al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 cpc;
- in via subordinata, per la denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice contenere la condanna di nei limiti di quanto Controparte_1 contrattualmente pattuito (massimale assicurato, franchigie e scoperti di polizza); - con vittoria di spese”.
Preliminarmente parte convenuta ha eccepito l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione poiché promossa dalla sola IG.ra . Pt_1
Nel merito si contesta la ricostruzione dell'evento dannoso offerta dalla controparte, i danni lamentati derivando da atto volontario (considerato che il raccordo appariva tagliato o seghettato). È stata eccepita l'inoperatività della polizza sussistendo una discordanza fra l'immobile oggetto della polizza (San Cipriano D'Aversa, Via Acquaro n. 7) e quello in cui si era verificato il sinistro (via IV traversa Acquaro 7).
Parte convenuta ha inoltre dedotto che la IG.ra non fosse proprietaria Pt_1 dell'immobile al momento della conclusione del contratto e che avesse negato l'esistenza di pregressi sinistri riguardanti l'immobile.
Riteneva che tale circostanza configurasse la violazione degli obblighi di correttezza, buona fede nonché una condotta integrante le reticenze e le dichiarazioni inesatte idonee al rifiuto da parte dell'assicuratore alla stipula del rapporto con le conseguenze ex art. 1892 c.c. Inoltre, asseriva che dalla scheda IVASS risultavano numerosi sinistri per RCA a carico di parte attrice e che tali circostanze avevano condotto al rigetto della richiesta assicurativa.
Sul quantum debeatur si opponeva all'avversa richiesta ritenuta eccessiva e priva di prova.
3. Con provvedimento dell'8.3.2021, il GI sospendeva il processo assegnando alle parti un termine per l'espletamento del tentativo di mediazione, ritenuto obbligatorio nel caso de quo.
4. A seguito del compimento delle attività di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. (nella versione all'epoca vigente), il GI procedeva all'ammissione dei mezzi istruttori ritenuti ammissibili e rilevanti.
5. Si procedeva così: a) all'interrogatorio formale del IG. (udienza del Pt_2
17.3.2022); b) all'escussione dei testi e Testimone_1 Testimone_2
(udienza del 2.5.2022); c) relativamente ai testi di parte convenuta: c1) per il teste veniva dichiarata la decadenza (provvedimento del Testimone_3
4.11.2022); c2) per il teste , a seguito di numerosi rinvii, stante Testimone_4
l'assenza del medesimo, si procedeva alla relativa escussione all'udienza del 19.10.2023.
6. Con ordinanza del 30.10.2023, il GI nominava un TU, in merito ai quesiti indicati con successivo provvedimento del 15.12.2023.
7. A seguito dell'espletamento della perizia, all'esito dell'udienza del 29.4.2024, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20.1.2025.
8. In tale occasione, innanzi allo scrivente (subentrato sul ruolo a far data dal 30.9.2024), le parti – a mezzo di note ex art. 127-ter c.p.c. - si riportavano ai rispettivi scritti concludendo in conformità.
9. La causa veniva trattenuta in decisione con provvedimento del 29.1.2025.
10. Nella comparsa conclusionale parte convenuta ha ribadito quanto già esposto sull'eccezione di improcedibilità della domanda e sulla inoperatività della polizza.
Nel merito ha osservato che quanto asserito sulla rottura del raccordo (cioè che fosse stato tagliato o seghettato a causa dei margini netti) era stato confermato dalle conclusioni del TU.
In merito al precedente sinistro ha osservato che, mentre la IG.ra ne aveva Pt_1 negato l'accadimento all'atto della stipula della polizza de qua, il IG. , in sede Pt_2 di interrogatorio formale, aveva invece affermato il contrario.
Di qui la deduzione della violazione degli obblighi di correttezza e buona fede anche ai fini dell'annullamento della polizza ex art. 1892 c.c. (ripetendo quanto già esposto).
Sulla quantificazione del danno ha ribadito che gli attori non è stata fornita la prova né relativamente nesso eziologico tra il fatto narrato e il danno lamentato né relativamente alla difformità tra il sinistro in questione e quelli già indennizzati in precedenza.
In via gradata ha chiesto che il risarcimento sia contenuto nel limite del massimale.
Nella comparsa di replica, parte attrice ha contestato le conclusioni cui è pervenuto il TU (chiedendo la rinnovazione delle relative operazioni) e, in ogni caso, ha insistito per l'accoglimento della domanda.
11. La domanda va respinta per le ragioni che si vanno a dire. 12. Respinta l'eccezione relativa al mancato avveramento della condizione di procedibilità (stante la documentazione depositata dagli attori in data 1.7.2021), va pure respinta la difesa del convenuto circa l'operatività, nel caso specifico, dell'art. 1892 c.c.
Secondo la giurisprudenza, “ai fini dell'annullamento del contratto di assicurazione ai sensi dell'art. 1892 c.c., è necessario che ricorrano tre elementi: la dichiarazione reticente o inesatta, cui la legge equipara le dichiarazioni contrarie al vero;
la rilevanza di tale dichiarazione ai fini della reale rappresentazione e valutazione delle circostanze del rischio;
la circostanza che la dichiarazione sia frutto di dolo o colpa grave. L'onere probatorio in ordine alla sussistenza di tali condizioni, che costituiscono il presupposto di fatto e di diritto dell'inoperatività della garanzia assicurativa, è a carico dell'assicuratore” (Corte App. 4.3.2021, n. 780).
Ebbene, tenuto conto della circostanza che la polizza in questione fu sottoscritta esclusivamente dalla IG.ra , non può ritenersi raggiunta la prova (che Pt_1 incombeva all'assicuratore, come detto) che la stessa fosse a conoscenza, all'atto della stipula del contratto, dell'evento cui allude il IG. in sede di interrogatorio Pt_2 formale.
13. Fermo restando quanto sopra, come detto, la domanda va rigettata nel merito.
14. Costituisce principio pacifico, nella giurisprudenza di legittimità, quello per cui
“nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore - avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo - è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientra in quelli cd. inclusi, cioè, coperti dalla polizza;
per converso, spetta all'assicuratore dimostrare la sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione delle clausole cd. di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali e temporali), in quanto impeditive della pretesa attorea” (da ultimo v. Cass. 9.11.2023, n. 31251).
15. Emerge dagli atti di causa (v. in specie la polizza in questione e le CGC prodotte da parte attrice), e risulta comunque pacifico tra le parti, che la copertura assicurativa concernesse i danni a cose “prodotti da spargimento di acque, da rigurgiti di fognature, purché conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture”.
16. Ebbene, all'esito dell'istruttoria compiuta, non può dirsi provato il carattere accidentale della rottura della tubazione assunto a fatto generatore del danno di cui si chiede l'indennizzo ex contractu.
Infatti, il teste (tecnico di fiducia di parte attrice) ha dichiarato di Testimone_5 essere “intervenuto successivamente alla riparazione del tubo che si era rotto nel bagno che riconosco nelle prime due foto allegate alla memoria di parte attrice” e dunque: a) riferisce di fatti che non ha apprezzato personalmente nell'immediatezza del sinistro;
b) non offre elementi di sorta quanto all'accertamento della natura accidentale dell'evento (ai fini della sua riconducibilità, secondo il criterio di riparto dell'onere probatorio di cui si è detto, alla polizza azionata).
Non possono desumersi elementi in tal senso neppure dalla deposizione del teste
, quantunque, diversamente dal teste , questi Testimone_2 Testimone_1 abbia assistito in prima persona alle operazioni conseguenti al sinistro in questione. Il teste riferisce che “il giorno dopo venne l'idraulico per riparare il danno;
io ero presente e ricordo che aveva fatto un buco nel muro sotto il lavabo e aveva tolto dei pezzi di tubo;
adr: ricordo che il pezzo che si era rotto era una curva;
adr: riconosco nei rilievi fotografici”.
La dichiarazione relativa alla “rottura” del tubo nulla chiarisce in merito alle relative cause;
unico elemento (come già detto) rilevante ai fini della riconducibilità o meno dell'evento tra i rischi coperti dall'assicurazione.
17. La ricostruzione dell'eziologia dell'evento di cui si tratta, in mancanza di ulteriori elementi, per quanto appena osservato, va ricavata dalle conclusioni cui è giunto il TU, che appaiono congruenti e formulate a seguito di un procedimento applicativo logico e coerente e che vanno quindi condivise.
18. Quest'ultimo, in specie, afferma che “non è stato possibile in nessun modo stabilire con certezza che l'allagamento sia avvenuto in occasione dell'evento denunciato, in quanto il fascicolo è carente degli elementi che provano l'effettiva rottura della tubazione di carico innestata nel raccordo posto al di sotto del lavabo del bagno sopra indicato (le immagini riportate nel fascicolo di causa ritraggono il raccordo e la tubazione non più collegati all'impianto idrico dell'immobile oggetto di vertenza, ma li immortalano quando già smontati), né è stato possibile dimostrare che i danni per i quali l'istante pretendeva l'indennizzo fossero stati realmente conseguenza dell'allagamento denunciato”.
E ancora che “visto il completo ripristino degli ambienti, qualsiasi indagine e/o saggio, non avrebbe consentito di rilevare la situazione lamentata all'epoca dei fatti denunciati in ricorso”.
In più il tecnico afferma chiaramente che “da un'attenta visione della documentazione fotografica inserita all'interno del fascicolo di causa e da un'accurata verifica eseguita durante le operazioni peritali da parte del sottoscritto, sia sul raccordo sia sulla tubazione ad esso annessa, indicata da parte attrice quale causa dei danni lamentati in ricorso, verificatasi per effetto di un eccesso di pressione idrica, lo scrivente TU, ha constatato l'attuale integrità del raccordo idrico, ed ha acclarato che la rottura presente in corrispondenza della tubazione idrica dell'impianto di carico innestata nel raccordo stesso e visibile solo dalla documentazione fotografica, non è stata causata da un eccesso di pressione idrica”; e ciò per le ragioni dettagliatamente indicate, così sintetizzabili: 1) il materiale costituente il raccordo idrico e la tubazione dell'impianto di carico in esso innestata, è il PPR, ovvero un copolimero del polipropilene, materiale che garantisce un'elevata resistenza meccanica e una conseguente durata prolungata delle tubazioni;
2) il punto di rottura, rilevato in corrispondenza dell'innesto della tubazione in PPR all'interno del raccordo, presenta una perfetta sovrapposizione dei margini, che avvalorano, con elevata probabilità, che il distacco tra le parti sia ascrivibile a rottura da taglio;
3) la sovrapposizione dei margini della tubazione sopra indicata, non è caratteristica di una rottura dovuta a un eccesso di pressione idrica, che avrebbe comportato una foratura e completa disgregazione in corrispondenza dell'elemento, con conseguente impossibilità di perfetta sovrapposizione dei margini. Siffatte conclusioni, come si è osservato, argomentate in modo coerente e secondo metodo scientifico, resistono ai tentativi di confutazione operati da parte attrice che
– al contrario – non fondano, allo stato degli atti, su alcun dato di natura obiettiva.
In particolare, laddove si osserva che “proprio perché il raccordo di cui si discute è di un materiale resistente e tecnologicamente nuovo, con ogni probabilità esso non poteva esplodere e disgregarsi come impropriamente affermato dal TU ma, piuttosto, spaccarsi con modalità tali da apparire come tagliato”, non si offre alcuna spiegazione di tale particolare fenomeno ed in specie non si supera l'assunto – sopra riportato – secondo cui “il punto di rottura, rilevato in corrispondenza dell'innesto della tubazione in PPR all'interno del raccordo, presenta una perfetta sovrapposizione dei margini, che avvalorano, con elevata probabilità, che il distacco tra le parti sia ascrivibile a rottura da taglio”.
19. In definitiva, all'esito dell'istruttoria compiuta e tenuto conto dei principi in ordine al riparto dell'onere probatorio che governano la materia in esame, deve concludersi nel senso che l'evento verificatosi non presenta le caratteristiche dedotte in contratto ai fini della copertura assicurativa.
20. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in appresso.
Letto il d.m. n. 55 del 2014 e ss.mm., assunto lo scaglione di riferimento e tenuto conto dell'attività effettivamente prestata, applicata la riduzione del 40% in ragione del carattere non complesso degli accertamenti compiuti, le stesse sono liquidate in complessivi euro 4.569,60.
Vanno poste a carico della parte soccombente anche i compensi del TU, liquidati con separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 11548/2020, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
a) RIGETTA la domanda introduttiva;
b) CONDANNA gli attori alla refusione delle spese di lite in favore di parte convenuta;
spese liquidate in complessivi euro 4.569,60, oltre rimborso delle s.g. nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
c) PROVVEDE con separato decreto alla liquidazione delle spettanze del nominato TU.
Così deciso in Aversa, in data 22.5.2025
Il Giudice dott. Alessandro Auletta
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 11548/2020, tra
(CF: ), Parte_1 CodiceFiscale_1
(CF: ), Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi – come da procura in atti – dall'avv. ANGELICA DEL PRETE (CF: ), con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC C.F._3 indicato in atti
PARTE ATTRICE
e
, in persona del l.r.p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa – come da procura in atti – dall'avv. ERNESTO GRANDINETTI (CF: , con domicilio digitale eletto presso C.F._4
l'indirizzo PEC indicato in atti
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, i IG.ri
[...]
e (d'ora in poi, anche: gli attori) convenivano in giudizio Pt_1 Parte_2 la (d'ora in poi, anche il convenuto o l'assicuratore) al Controparte_2 fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“● previa declaratoria di operatività, in relazione all'evento dedotto in giudizio, della garanzia assicurativa di cui alla polizza meglio descritta nella premessa del presente atto, accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della Controparte_3
, in persona del legale rapp.te p.t.,e, per l'effetto, condannarla al pagamento
[...] dell'indennizzo in favore della parte istante per le causali esposte nella narrativa che precede, nella misura che risulterà provata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia, anche a seguito di TU che sin da ora si richiede, il tutto nei limiti di EURO 52.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'evento al soddisfo;
●Condannare la parte convenuta al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario”.
In linea di fatto, gli attori premettono quanto segue: a) il IG. di essere Pt_2 proprietario dell'immobile sito in San Cipriano di Aversa (CE) alla Via IV Traversa Acquario n. 7; b) che per tale immobile fu stipulato (a firma della IG.ra ) un Pt_1 contratto di assicurazione relativo ai rischi da incendio, R.C.T, danni da acqua condotta, occlusione di tubazione ed altre garanzie (polizza n. 105998188); c) che, in data 23.1.2018, si verificava nel bagno della predetta abitazione una rottura della condotta idrica con conseguenti danni all'immobile; d) che la IG.ra Pt_1 denunciava il sinistro alla compagnia chiedendo la nomina di arbitro e le parti deIGnavano i propri consulenti;
e) che le operazioni terminavano senza esito per l'inerzia della società convenuta
In via istruttoria gli attori hanno chiesto l'ammissione della prova testimoniale e l'espletamento di una TU.
2. Nel costituirsi in giudizio, la n persona del l.r.p.t. Controparte_2 ha contestato punto per punto le avverse deduzioni, rassegnando le seguenti conclusioni:
“- in via preliminare, dichiarare improcedibile la domanda proposta dal IG. per Pt_2 mancato esperimento dell'obbligatorio procedimento di mediazione;
- in via principale, rigettare la domanda di parte attrice per essere infondata in fatto e in diritto, con condanna al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 cpc;
- in via subordinata, per la denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice contenere la condanna di nei limiti di quanto Controparte_1 contrattualmente pattuito (massimale assicurato, franchigie e scoperti di polizza); - con vittoria di spese”.
Preliminarmente parte convenuta ha eccepito l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione poiché promossa dalla sola IG.ra . Pt_1
Nel merito si contesta la ricostruzione dell'evento dannoso offerta dalla controparte, i danni lamentati derivando da atto volontario (considerato che il raccordo appariva tagliato o seghettato). È stata eccepita l'inoperatività della polizza sussistendo una discordanza fra l'immobile oggetto della polizza (San Cipriano D'Aversa, Via Acquaro n. 7) e quello in cui si era verificato il sinistro (via IV traversa Acquaro 7).
Parte convenuta ha inoltre dedotto che la IG.ra non fosse proprietaria Pt_1 dell'immobile al momento della conclusione del contratto e che avesse negato l'esistenza di pregressi sinistri riguardanti l'immobile.
Riteneva che tale circostanza configurasse la violazione degli obblighi di correttezza, buona fede nonché una condotta integrante le reticenze e le dichiarazioni inesatte idonee al rifiuto da parte dell'assicuratore alla stipula del rapporto con le conseguenze ex art. 1892 c.c. Inoltre, asseriva che dalla scheda IVASS risultavano numerosi sinistri per RCA a carico di parte attrice e che tali circostanze avevano condotto al rigetto della richiesta assicurativa.
Sul quantum debeatur si opponeva all'avversa richiesta ritenuta eccessiva e priva di prova.
3. Con provvedimento dell'8.3.2021, il GI sospendeva il processo assegnando alle parti un termine per l'espletamento del tentativo di mediazione, ritenuto obbligatorio nel caso de quo.
4. A seguito del compimento delle attività di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. (nella versione all'epoca vigente), il GI procedeva all'ammissione dei mezzi istruttori ritenuti ammissibili e rilevanti.
5. Si procedeva così: a) all'interrogatorio formale del IG. (udienza del Pt_2
17.3.2022); b) all'escussione dei testi e Testimone_1 Testimone_2
(udienza del 2.5.2022); c) relativamente ai testi di parte convenuta: c1) per il teste veniva dichiarata la decadenza (provvedimento del Testimone_3
4.11.2022); c2) per il teste , a seguito di numerosi rinvii, stante Testimone_4
l'assenza del medesimo, si procedeva alla relativa escussione all'udienza del 19.10.2023.
6. Con ordinanza del 30.10.2023, il GI nominava un TU, in merito ai quesiti indicati con successivo provvedimento del 15.12.2023.
7. A seguito dell'espletamento della perizia, all'esito dell'udienza del 29.4.2024, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20.1.2025.
8. In tale occasione, innanzi allo scrivente (subentrato sul ruolo a far data dal 30.9.2024), le parti – a mezzo di note ex art. 127-ter c.p.c. - si riportavano ai rispettivi scritti concludendo in conformità.
9. La causa veniva trattenuta in decisione con provvedimento del 29.1.2025.
10. Nella comparsa conclusionale parte convenuta ha ribadito quanto già esposto sull'eccezione di improcedibilità della domanda e sulla inoperatività della polizza.
Nel merito ha osservato che quanto asserito sulla rottura del raccordo (cioè che fosse stato tagliato o seghettato a causa dei margini netti) era stato confermato dalle conclusioni del TU.
In merito al precedente sinistro ha osservato che, mentre la IG.ra ne aveva Pt_1 negato l'accadimento all'atto della stipula della polizza de qua, il IG. , in sede Pt_2 di interrogatorio formale, aveva invece affermato il contrario.
Di qui la deduzione della violazione degli obblighi di correttezza e buona fede anche ai fini dell'annullamento della polizza ex art. 1892 c.c. (ripetendo quanto già esposto).
Sulla quantificazione del danno ha ribadito che gli attori non è stata fornita la prova né relativamente nesso eziologico tra il fatto narrato e il danno lamentato né relativamente alla difformità tra il sinistro in questione e quelli già indennizzati in precedenza.
In via gradata ha chiesto che il risarcimento sia contenuto nel limite del massimale.
Nella comparsa di replica, parte attrice ha contestato le conclusioni cui è pervenuto il TU (chiedendo la rinnovazione delle relative operazioni) e, in ogni caso, ha insistito per l'accoglimento della domanda.
11. La domanda va respinta per le ragioni che si vanno a dire. 12. Respinta l'eccezione relativa al mancato avveramento della condizione di procedibilità (stante la documentazione depositata dagli attori in data 1.7.2021), va pure respinta la difesa del convenuto circa l'operatività, nel caso specifico, dell'art. 1892 c.c.
Secondo la giurisprudenza, “ai fini dell'annullamento del contratto di assicurazione ai sensi dell'art. 1892 c.c., è necessario che ricorrano tre elementi: la dichiarazione reticente o inesatta, cui la legge equipara le dichiarazioni contrarie al vero;
la rilevanza di tale dichiarazione ai fini della reale rappresentazione e valutazione delle circostanze del rischio;
la circostanza che la dichiarazione sia frutto di dolo o colpa grave. L'onere probatorio in ordine alla sussistenza di tali condizioni, che costituiscono il presupposto di fatto e di diritto dell'inoperatività della garanzia assicurativa, è a carico dell'assicuratore” (Corte App. 4.3.2021, n. 780).
Ebbene, tenuto conto della circostanza che la polizza in questione fu sottoscritta esclusivamente dalla IG.ra , non può ritenersi raggiunta la prova (che Pt_1 incombeva all'assicuratore, come detto) che la stessa fosse a conoscenza, all'atto della stipula del contratto, dell'evento cui allude il IG. in sede di interrogatorio Pt_2 formale.
13. Fermo restando quanto sopra, come detto, la domanda va rigettata nel merito.
14. Costituisce principio pacifico, nella giurisprudenza di legittimità, quello per cui
“nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore - avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo - è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientra in quelli cd. inclusi, cioè, coperti dalla polizza;
per converso, spetta all'assicuratore dimostrare la sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione delle clausole cd. di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali e temporali), in quanto impeditive della pretesa attorea” (da ultimo v. Cass. 9.11.2023, n. 31251).
15. Emerge dagli atti di causa (v. in specie la polizza in questione e le CGC prodotte da parte attrice), e risulta comunque pacifico tra le parti, che la copertura assicurativa concernesse i danni a cose “prodotti da spargimento di acque, da rigurgiti di fognature, purché conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture”.
16. Ebbene, all'esito dell'istruttoria compiuta, non può dirsi provato il carattere accidentale della rottura della tubazione assunto a fatto generatore del danno di cui si chiede l'indennizzo ex contractu.
Infatti, il teste (tecnico di fiducia di parte attrice) ha dichiarato di Testimone_5 essere “intervenuto successivamente alla riparazione del tubo che si era rotto nel bagno che riconosco nelle prime due foto allegate alla memoria di parte attrice” e dunque: a) riferisce di fatti che non ha apprezzato personalmente nell'immediatezza del sinistro;
b) non offre elementi di sorta quanto all'accertamento della natura accidentale dell'evento (ai fini della sua riconducibilità, secondo il criterio di riparto dell'onere probatorio di cui si è detto, alla polizza azionata).
Non possono desumersi elementi in tal senso neppure dalla deposizione del teste
, quantunque, diversamente dal teste , questi Testimone_2 Testimone_1 abbia assistito in prima persona alle operazioni conseguenti al sinistro in questione. Il teste riferisce che “il giorno dopo venne l'idraulico per riparare il danno;
io ero presente e ricordo che aveva fatto un buco nel muro sotto il lavabo e aveva tolto dei pezzi di tubo;
adr: ricordo che il pezzo che si era rotto era una curva;
adr: riconosco nei rilievi fotografici”.
La dichiarazione relativa alla “rottura” del tubo nulla chiarisce in merito alle relative cause;
unico elemento (come già detto) rilevante ai fini della riconducibilità o meno dell'evento tra i rischi coperti dall'assicurazione.
17. La ricostruzione dell'eziologia dell'evento di cui si tratta, in mancanza di ulteriori elementi, per quanto appena osservato, va ricavata dalle conclusioni cui è giunto il TU, che appaiono congruenti e formulate a seguito di un procedimento applicativo logico e coerente e che vanno quindi condivise.
18. Quest'ultimo, in specie, afferma che “non è stato possibile in nessun modo stabilire con certezza che l'allagamento sia avvenuto in occasione dell'evento denunciato, in quanto il fascicolo è carente degli elementi che provano l'effettiva rottura della tubazione di carico innestata nel raccordo posto al di sotto del lavabo del bagno sopra indicato (le immagini riportate nel fascicolo di causa ritraggono il raccordo e la tubazione non più collegati all'impianto idrico dell'immobile oggetto di vertenza, ma li immortalano quando già smontati), né è stato possibile dimostrare che i danni per i quali l'istante pretendeva l'indennizzo fossero stati realmente conseguenza dell'allagamento denunciato”.
E ancora che “visto il completo ripristino degli ambienti, qualsiasi indagine e/o saggio, non avrebbe consentito di rilevare la situazione lamentata all'epoca dei fatti denunciati in ricorso”.
In più il tecnico afferma chiaramente che “da un'attenta visione della documentazione fotografica inserita all'interno del fascicolo di causa e da un'accurata verifica eseguita durante le operazioni peritali da parte del sottoscritto, sia sul raccordo sia sulla tubazione ad esso annessa, indicata da parte attrice quale causa dei danni lamentati in ricorso, verificatasi per effetto di un eccesso di pressione idrica, lo scrivente TU, ha constatato l'attuale integrità del raccordo idrico, ed ha acclarato che la rottura presente in corrispondenza della tubazione idrica dell'impianto di carico innestata nel raccordo stesso e visibile solo dalla documentazione fotografica, non è stata causata da un eccesso di pressione idrica”; e ciò per le ragioni dettagliatamente indicate, così sintetizzabili: 1) il materiale costituente il raccordo idrico e la tubazione dell'impianto di carico in esso innestata, è il PPR, ovvero un copolimero del polipropilene, materiale che garantisce un'elevata resistenza meccanica e una conseguente durata prolungata delle tubazioni;
2) il punto di rottura, rilevato in corrispondenza dell'innesto della tubazione in PPR all'interno del raccordo, presenta una perfetta sovrapposizione dei margini, che avvalorano, con elevata probabilità, che il distacco tra le parti sia ascrivibile a rottura da taglio;
3) la sovrapposizione dei margini della tubazione sopra indicata, non è caratteristica di una rottura dovuta a un eccesso di pressione idrica, che avrebbe comportato una foratura e completa disgregazione in corrispondenza dell'elemento, con conseguente impossibilità di perfetta sovrapposizione dei margini. Siffatte conclusioni, come si è osservato, argomentate in modo coerente e secondo metodo scientifico, resistono ai tentativi di confutazione operati da parte attrice che
– al contrario – non fondano, allo stato degli atti, su alcun dato di natura obiettiva.
In particolare, laddove si osserva che “proprio perché il raccordo di cui si discute è di un materiale resistente e tecnologicamente nuovo, con ogni probabilità esso non poteva esplodere e disgregarsi come impropriamente affermato dal TU ma, piuttosto, spaccarsi con modalità tali da apparire come tagliato”, non si offre alcuna spiegazione di tale particolare fenomeno ed in specie non si supera l'assunto – sopra riportato – secondo cui “il punto di rottura, rilevato in corrispondenza dell'innesto della tubazione in PPR all'interno del raccordo, presenta una perfetta sovrapposizione dei margini, che avvalorano, con elevata probabilità, che il distacco tra le parti sia ascrivibile a rottura da taglio”.
19. In definitiva, all'esito dell'istruttoria compiuta e tenuto conto dei principi in ordine al riparto dell'onere probatorio che governano la materia in esame, deve concludersi nel senso che l'evento verificatosi non presenta le caratteristiche dedotte in contratto ai fini della copertura assicurativa.
20. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in appresso.
Letto il d.m. n. 55 del 2014 e ss.mm., assunto lo scaglione di riferimento e tenuto conto dell'attività effettivamente prestata, applicata la riduzione del 40% in ragione del carattere non complesso degli accertamenti compiuti, le stesse sono liquidate in complessivi euro 4.569,60.
Vanno poste a carico della parte soccombente anche i compensi del TU, liquidati con separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 11548/2020, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
a) RIGETTA la domanda introduttiva;
b) CONDANNA gli attori alla refusione delle spese di lite in favore di parte convenuta;
spese liquidate in complessivi euro 4.569,60, oltre rimborso delle s.g. nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
c) PROVVEDE con separato decreto alla liquidazione delle spettanze del nominato TU.
Così deciso in Aversa, in data 22.5.2025
Il Giudice dott. Alessandro Auletta