Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 30/01/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Ivana Genduso letti gli atti della controversia iscritta al n. R.G. 2304/2022, la cui udienza è stata fissata per il giorno
29.01.2025 e trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; visto che il predetto decreto risulta essere stato ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le “note di trattazione scritta” depositate;
dato atto che le parti hanno prestato acquiescenza alla modalità di trattazione dell'udienza, non opponendosi nei termini di legge;
P.Q.M.
Decide come da sentenza in calce al presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Paola, sezione Lavoro, nella persona della dott.ssa Ivana Genduso, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 2304/2022, avente ad oggetto: opposizione a comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria
TRA
, nato a [...] il [...] rappresentato e difeso dall'avv. Vito Parte_1
Caldiero con studio in Cetraro M.na (CS) Via A. Ricucci N. 12, presso il quale è elettivamente domiciliato come in atti
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. – Controparte_1 P.IVA_1
P. IVA ) in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, P.IVA_2
rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv. ti Umberto Ferrato e Marcello
Carnovale ed elettivamente domiciliato, unitamente ai procuratori, in Cosenza, Piazza Loreto 22/A, presso l'ufficio legale dell'Istituto
NONCHE'
, (C.F. e P.I. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_3
l.r.p.t., subentrata ex lege a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del , tra cui ad Controparte_3 Controparte_4
elettivamente domiciliata in Catania Via Vincenzo Giuffrida, n. 2/B, presso lo Studio dell'Avv.
Giada Ferrara che la difende come in atti.
RESISTENTE resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato il 19.12.2022 la parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria immobiliare n. 03476202200000231000
(fasc. n. 2022/1727) ricevuta il 19/07/2022, relativamente agli avvisi di addebito meglio indicati in ricorso e tutti relative a crediti di titolarità dell , eccependo la nullità della comunicazione CP_1 preventiva per violazione dell'art. 77 DPR n.602/1973 e dell'art. 7 Statuto del Contribuente, nonché
l'omessa notifica degli avvisi di addebito sottesi e la prescrizione dei crediti in essi contenuti.
Tutto ciò premesso chiedeva, quindi, dichiararsi inefficace l'atto impugnato, con vittoria delle spese di lite con attribuzione.
Costituitasi ritualmente l' , eccepiva l'infondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto;
con CP_1
vittoria di spese di giudizio.
Costituitasi ritualmente , chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del Controparte_2
provvedimento impugnato, con vittoria delle spese di lite.
La causa viene dunque decisa con sentenza resa all'esito della trattazione scritta e di cui è disposta la comunicazione alle parti.
§ 2. Prima di esaminare i motivi di opposizione formulati da parte opponente, giova in questa sede precisare, in linea generale, che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali
(ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6°, del d. lgs. n. 46 del 1999, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1°, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2°, e art. 618 bis c.p.c.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2° c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1° c.p.c.).
In riferimento alle prime due tipologie di opposizione, unico soggetto legittimato passivo è l'Ente CP_ impositore (nonché, per quanto riguarda i crediti contributivi dell' anche la ai Controparte_5 sensi dell'art. 13, comma 8°, della legge n. 448 del 1998, che indica quale litisconsorte necessario nel CP_ giudizio di opposizione il cessionario dei crediti dell' , in quanto, mentre la formulazione originaria dell'art. 24, comma 5°, del citato d. lgs. n. 46 del 1999 disponeva che il ricorso di opposizione alla iscrizione al ruolo dovesse essere notificato “anche al concessionario”, tale specifica previsione è stata successivamente soppressa dall'art. 4, comma 2 ter del d. l. 24 settembre 2002 n.
209, convertito con modificazioni in legge 22 novembre 2002 n. 265.
Il concessionario del servizio di riscossione (e quindi, nella specie, Controparte_2
) deve invece ritenersi legittimato passivamente in giudizio rispetto all'opposizione agli
[...]
atti esecutivi, laddove appunto viene contestata, in generale, la regolarità degli atti esecutivi o del titolo ovvero del precetto (che, nel caso dell'esecuzione mediante ruolo, è costituito proprio dalla cartella di pagamento).
La tempestività dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere controllata pregiudizialmente d'ufficio, anche in sede di legittimità (Cass. n. 3404 del 2004; Cass. n. 9912 del 2001; Cass. n. 8765 del 1997).
Tanto premesso, osserva il giudicante che l'opposizione è stata proposta in data 19.12.2022, cioè oltre il termine di venti giorni dalla notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria del
19.07.2022 (cfr. all. notifica comunicazione preventiva fascicolo ricorrente), pertanto è tempestiva per i soli vizi di merito, essendo invece inammissibili tutte le eccezioni sollevate in ordine a vizi formali della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
§ 3. Fermo quanto innanzi esposto, con riguardo agli avvisi di addebito oggetto di lite, dall'esame degli atti di causa risulta provato che l' ha curato la notifica degli avvisi di addebito presupposti CP_1
alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria oggetto di lite (cfr. All. cartella zip CP_1
contenente avvisi di addebito e rispettive relate).
Non può invece tenersi conto degli atti interruttivi della prescrizione asseritamente posti in essere dall' , in quanto l'Ente esattore ha prodotto unicamente le relate di notifica, prive Controparte_2 dei rispettivi atti, di cui, dunque il Tribunale non può verificare il contenuto né la riferibilità ai crediti oggetto di lite.
In assenza di altri atti interruttivi della prescrizione, va quindi considerato quale primo atto posto in essere dall' con validità interruttiva della prescrizione la comunicazione Controparte_2
preventiva qui opposta, notificata il 19.07.2022, ossia oltre il termine di cinque anni decorrente dalle date delle singole notifiche degli avvisi di addebito effettuate dall' di seguito indicati: avviso di CP_1
addebito n. 33420130002614044000 notificato il 17/12/2013; avviso di addebito n.
33420140000760592000 notificato il 06/06/2014; avviso di addebito n. 33420140002774147000 notificato il 20/10/2014; avviso di addebito n. 33420140004989567000 notificato il 02/02/2015; avviso di addebito n. 33420140006388312000 notificato il 11/02/2015.
Pertanto, per i suddetti avvisi di addebito l'opposizione va accolta e per l'effetto vanno dichiarati non dovuti i crediti in essi contenuti, in quanto estinti per prescrizione.
Invece, con riguardo agli avvisi di addebito n. 33420170001943560000 notificato il 29.09.2017; avviso di addebito n. 33420170003367066000 notificato il 25.10.2017; avviso di addebito n.
33420180004498619000 notificato l'11.12.2018 e l'avviso di addebito n. 33420190006226879000 notificato il 31.12.2019 il termine prescrizionale quinquennale risulta validamente interrotto dalla notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata, del 19.07.2022 e pertanto, per essi l'opposizione va rigettata in quanto infondata.
§ 4. Infine, con riguardo all'avviso di addebito n. 33420160004039418000 notificato il 17/11/2016 si applica la disciplina prevista dall'art. 68, comma 4 bis del D.L. n. 18/2020 così come modificato dall'art. 4 del D.L. n. 41/2021, che prevede che:
«Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati:
a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge
27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.».
Da ciò consegue che il termine di prescrizione quinquennale, interrotto dapprima con la notifica dell'avviso di addebito n. 33420160004039418000 del 17/11/2016 e con successiva scadenza al 17.11.2021, è stato prorogato ex lege di 24 mesi, e poi nuovamente interrotto con la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria opposta in data 19.07.2022.
Pertanto, con riguardo all'avviso di addebito n. 33420160004039418000 l'opposizione va rigettata in quanto infondata.
§ 5. Le spese di lite vanno integralmente compensate fra le parti attesa la soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa così provvede:
1) Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara non dovuti i crediti contenuti negli avvisi di addebito nn. 33420130002614044000, 33420140000760592000;
33420140002774147000; 33420140004989567000; 33420140006388312000;
2) Rigetta per il resto il ricorso;
3) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Si comunichi.
Paola, 30.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Ivana Genduso