Art. 3. Diritti degli altri Stati all'interno
della zona economica esclusiva 1. L'istituzione della zona economica esclusiva non compromette l'esercizio, in conformita' a quanto previsto dal diritto internazionale generale e pattizio, delle liberta' di navigazione, di sorvolo e di posa in opera di condotte e di cavi sottomarini nonche' degli altri diritti previsti dalle norme internazionali vigenti.
della zona economica esclusiva 1. L'istituzione della zona economica esclusiva non compromette l'esercizio, in conformita' a quanto previsto dal diritto internazionale generale e pattizio, delle liberta' di navigazione, di sorvolo e di posa in opera di condotte e di cavi sottomarini nonche' degli altri diritti previsti dalle norme internazionali vigenti.